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Concorso AGENZIA DELLE ENTRATE 2016/2017
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Da: Game over15/09/2016 11:02:10
L'art.71 del dlgs 300/99 stabilisce testualmente:
1."Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privata, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato direttivo ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in con.formita' con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.
Come si può notare al comma 3 lettera b) c'è scritto a chiare lettere CHE IL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE IN CONFORMITA' CON I PRINCIPI CONTENUTI NEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (cioè il dlgs 165/2001) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale.

L'art. 13 comma 2 dello statuto della stessa agenzia poi testualmente riporta "CON IL REGOLAMENT¬O DI AMMINISTRAZIONE,¬ NELL'ESERCIZIO DELLA¬ PROPRIA AUTONOMIA  ORGANIZZATIVA, L'AGE¬NZIA, AI SENSI DELL'A¬RTICOLO 71, COMMA 3 D¬EL DECRETO ISTITUTIVO¬, DISCIPLINA, favorend¬o il decentramento de¬lle responsabilità op¬erative, la semplific¬azione dei rapporti con i c¬ittadini e l'erogazio¬ne efficiente ed adeg¬uata dei servizi, l'organizzazione int¬erna centrale e perif¬erica e il funzioname¬nto degli uffici, sta¬bilendo la dotazione organic¬a complessiva degli s¬tessi e dettando LE N¬ORME PER L'ASSUNZIONE¬ DEL
PERSONALE, per la fo¬rmazione professional¬e e le regole e le mo¬dalità per l'accesso ¬alla dirigenza, IN CONFORM¬ITÀ CON LE DISPOSIZIO¬NI DELLA NORMATIVA VI¬GENTE e dei contratti¬ collettivi di lavoro¬".

Credo sia chiaro a tutti che la "conformità con la normativa vigente" si riferisca al dlgs 165/2001.
Passiamo quindi al dlgs 165/2001.
La disamina del citato d.lgs. 165/2001, che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le cui diposizioni e che secondo quanto afferma l'articolo 1, comma 3, dello stesso d.lgs., costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione deve partire dall'articolo 70, comma 13, dello stesso decreto in cui si vincolano le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo. Ciò qualora non si siano avvalse dell'effettivo esercizio di un potere regolamentare, consentito a tutte le pubbliche amministrazioni in materia di reclutamento DA ESERCITARE IN COERENZA CON I PRINCIPI PREVISTI DALLA  PREDETTA NORMATIVA. Con il citato, art. 70, comma 13, del d.lgs 165/2001 il DPR 487/1994, PUR ESSENDO UNA FONTE DI RANGO REGOLAMENTARE, È STATO "LEGIFICATO" IN VIRTÙ DELL'ESPRESSO RICHIAMO IVI CONTENUTO.
Nella rassegna delle fonti sulla materia assume perciò rilievo primario il DPR 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" adottato in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Da quanto sinora detto quindi sarebbe chiaro che anche l'agenzia delle entrate avrebbe dovuto conformarsi al dpr 487/94 qualora non si fosse avvalsa dell'effettivo esercizio di un potere regolamentare.
Ma il punto e l'equivoco è proprio qui.
La facoltà concessa all'agenzia poteva essere esercitata esclusivamente nell'ambito del proprio regolamento per essere efficace e non attraverso il bando (che ricordiamolo essendo atto amministrativo generale non può assolutamente derogare a nulla di quanto disposto nelle fonti sopra citate).
L'espediente utilizzato del rinvio al bando contenuto nel regolamento non avrebbe quindi efficacia sanante dell'omissione della regola stabilita dalle fonti superiori in quanto se ciò fosse consentito si avrebbe l'effetto di rendere un atto amministrativo generico capace di derogare fonti di rango superiore.
Alle stesse conclusioni, per maggiore completezza e per gli amanti delle sentenze prese a spizzichi e bocconi era comunque già giunto in benamato tar in una sua sentenza del 2012, peraltro perfettamente sovrapponibile al caso che vi riguarda, quando si trovò a giudicare la fuga dal regolamento attuata dal ministero degli affari esteri (che ricordo a chi non lo sapesse aveva al pari dell'agenzia autonomia regolamentare).
In tale sentenza venne testualmente scritto "Occorre muovere dall'art. 70, co. 13, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a tenore del quale "in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti".
A dire della controinteressata, la legittimità della lex specialis sarebbe dimostrata dalla clausola di salvezza contemplata nella parte finale del comma, enunciante l'intendimento del legislatore di rimettere alle amministrazioni statali, ivi inclusi i Ministeri, la possibilità di derogare alla disciplina dettata in materia di reclutamento del personale, adattando le norme del regolamento alle peculiarità dei propri ordinamenti interni. quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti".
A dire della controinteressata, la legittimità della lex specialis sarebbe dimostrata dalla clausola di salvezza contemplata nella parte finale del comma, enunciante l'intendimento del legislatore di rimettere alle amministrazioni statali, ivi inclusi i Ministeri, la possibilità di derogare alla disciplina dettata in materia di reclutamento del personale, adattando le norme del regolamento alle peculiarità dei propri ordinamenti interni.
La tesi, per quanto perspicuamente argomentata, non è tuttavia condivisibile.
È appena il caso di rilevare che, pur se si volesse reputare operante - per mera ipotesi - la facoltà derogatoria di cui all'art. 70, co. 13, cit., una disciplina della "materia" difforme dalle norme del d.P.R. n. 479/97 (anche se coerente con i "principi" sul reclutamento) non potrebbe che essere contenuta in un atto normativo (i.e. regolamentare), ma non in un provvedimento quale un bando di concorso, ciò potendosi desumere dal riferimento alla nozione di "materia" e alla possibilità che questa sia "regolata, in coerenza con i principi" nell'ambito degli specifici "ordinamenti" delle amministrazioni che intendessero esercitare detto potere derogatorio".
Detto ciò, rinnovo i miei auguri a tutti voi, vincitori e ricorrenti, auspicando che in futuro, quando e se sarete parte della PA sappiate valutare le cose osservando "il tutto" e non solo quanto "apparentemente" potrebbe sembrarvi lecito.

Da: nessunamai15/09/2016 11:06:03
Ommadonna...ma vi siete accorti che girate da 102 pagine di post sempre sugli stessi argomenti? Basta con sti ricorsi...tanto ci pensaranno i giudici nel merito a mandarli a casa.

Da: Game over15/09/2016 11:08:19
chiedo scusa la sentenza del tar era riferita al ministero dello sviluppo economico e non a quello degli affari esteri

Da: Scusa15/09/2016 11:15:42
@game over, da dove ti viene tutta questa frenesia per le ragioni dei ricorrenti? Lo hai detto tu che non hai fatto ricorso e dovresti anche sapere che a causa dei ricorsi pendenti nessun concorso verrà bandito prima del 2018 quindi tutta questa frenesia normativa da parte tua non la capisco...O forse, quasi, quasi hai fatto ricorso?

Da: Tutto giusto 15/09/2016 11:20:40
@Game Over ciò che scrivi è corretto. Ma qual è la sentenza del TAR che tu citi (gli estremi)? In quel caso la "fuga dal regolamento" era scevra da qualsivoglia minima regolamentazione da parte del regolamento ministeriale? Il regolamento ministeriale conteneva una formula del tuo "ogni ulteriore aspetto sarà regolato dai singoli bandi di concorso"? Cosa prevedeva esattamente il regolamento del ministero? Giusto per capire.

Da: Game over15/09/2016 11:23:50
Te la spiego la frenesia. Questi ricorsi potrebbero mettere la parola fine a tutte le pratiche discutibili attuate negli ultimi anni da una dirigenza abusiva e ridare lustro ad un istituzione morente a causa di certe pratiche.

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Da: Ma allora15/09/2016 11:27:38
perché non c'è una sentenza di merito relativa ai concorsi dell'Ade che dia ragione alle tesi dei ricorrenti? Perché il CDS ha sempre negato, attraverso pareri motivati, le ragioni dei ricorrenti? Sono incompetenti o cosa?

Da: Game over15/09/2016 11:32:29
Perché la questione era stata maldestramente posta in altre occasioni, ora pare che qualcuno abbastanza esperto di certe questioni ed ambienti si sia avvicinato al nocciolo.

Da: Si ma15/09/2016 11:43:19
già c'è stata una sentenza di merito, 4 mesi fa e non 10 anni fa!! Quello che tu hai scritto sembra un copia/incolla di un atto costitutivo o di una memoria giudiziale..il che lascia pensare su come tu abbia avuto modo di acquisirne il contenuto.

Da: Game over15/09/2016 11:58:37
Il contenuto dei copia incolla che tu dici è liberamente acquisibile da chiunque ne abbia la capacità e la voglia di farlo per il resto oltre dall'argomentare sul chi io sia e perché lo faccia non mi sembra siate capaci di fare o dire altro.
Rispondete nel merito con argomenti capaci di confutare se proprio volete farlo.
Saluti affettuosi

Da: Eddai15/09/2016 12:19:51
però uff così non vale, cattivo.....

Da: Se game over 15/09/2016 12:36:44
è un avvocato, il danno è molto grave...
Per rispondere alla sua disinteressata analisi, basta rileggere le domande poste da Tutto giusto. Al quale ovviamente non è stata data risposta.

Da: Tutto giusto 15/09/2016 12:47:34
@Game over, se la sentenza TAR  2012 è quella che dici tu è la TAR Lazio, Sez. IIIter, 22 agosto 2012, nr. 7380, che pero riguarda il Ministero dello Sviluppo Economico e non il Ministero degli Esteri.

Gli ho dato una veloce letta anche se con lo smartphone e il pdf che mi buttava fuori ogni 3 secondi forse mi può essere sfuggito qualcosa. La vicenda sembra similare ma con sfumature diverse. Lì si tratta di un concorso per un posto di biologa è la ricorrente giunta seconda lamenta l'erronea applicazione della somma delle votazioni dei due scritti in luogo della media aritmetica prevista dal D.P.R. 487/1994.
La tesi della ricorrente si basa sul fatto che regolamentazioni difformi al D.P.R. 487/1994 possono essere previste solo in presenza di autonoma previsione delle regole concorsuali all'interno del regolamento dell'ente (pur nel rispetto dei principi generali ci cui agli artt. 35 e 36 T.U. pubblico impiego) e che comunque taluni paletti del D.P.R. 487/1994 (quali la regola della media aritmetica) non sono mai derogabili in quanto applicazione diretta dei principi generali enunciati agli artt. 35 e 36 D.lgs. 165/2001 (quest'ultima è una mia deduzione anche se la sentenza tace al riguardo).
Detto ciò nella ricostruzione in fatto non viene citato alcun regolamento ministeriale che seppur in maniera generale regoli il concorso e neppure il rinvio che questo regolamento ministeriali opera in favore del bando per ogni ulteriore previsione. Quindi, presumo io che quel bando ministeriale era privo di qualsiasi rimando operato da una fonte normativa in suo favore.
La sentenza però è interessante perché accoglie la tesi della ricorrente soprattutto sull'assunto che talune norme dettate dal D.P.R. 487/1994 hanno carattere cogente ed assolutamente inderogabile dagli ordinamenti delle singole amministrazioni, anche fossero le più autonome.
La media aritmetica degli scritti è uno di regole inderogabili (ed io lo so bene in quanto ad un concorso comunale cui partecipai l'ente locale stilò la graduatoria finale operando la somma dei voti dei due scritti al voto degli orali mentre il T.A.R. prevedibilmente gli diete torto è l'ente locale si affretto in autotutela a predisporre nuova graduatoria in base ai corretti principi).
Ci sono altri aspetti del D.P.R 487/1994 che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto comunque inderogabili, ma forse (forse perché non conosco la giurisprudenza contraria) la prescrizione del voto 21/30 o equivalente.
Infatti ad esempio in un passaggio della sentenza T.A.R. di marzo del ricorso Malinconico/La Malfa si legge che "anche a voler ritenere applicabile la disposizione dell'art. 7 del Regolamento sui pubblici concorsi di cui al D.P.R. n. 487/1994, resta comunque il fatto che tale disposizione, nel fissare la soglia di 21/30, stabilisce semplicemente un requisito minimo, ma non impedisce alle amministrazioni di darvi applicazione fissando - nell'esercizio della discrezionalità ad esse riconosciuta nella predisposizione dei bandi - una soglia più elevata, se ritenuta più rispondente al criterio meritocratico".
Ciò detto non significa che l'esito del ricorso è così scontato e va soprattutto dirimessa la questione se il regolamento dell'Agenzia per come è scritto è sufficiente a delineare la volontà dell'Agenzia di predisporre un concorso totalmente diverso dallo schema tipo del D.P.R. 487/1994. Se e quali aspetti del concorso AE andavano comunque riservati alla fonte regolamentare e se e quali regole minime del D.P.R. 487/1994 non potevano comunque essere derogate neppure dal peculiare concorso dell'Agenzia (tipo media voti scritti da sommare agli orali?).
Può darsi abbia scritto qualche stupidaggine ma sono aperto al confronto.

Da: Game over è un15/09/2016 13:01:17
povero illuso ahahahah...

Da: x Gameover è15/09/2016 13:19:00
grande , grande argomento ora siamo più sereni, sei un grande, sei sicuro un avvocatone coi controcoxxxoni , bravo, grande ce ne vogliono come te

Da: xxx15/09/2016 13:22:01
Per game over:

tu sogni... avete avuto una sentenza della Corte cost. (37/2015), a seguito della quale nulla è cambiato... e adesso speri che qualche ricorso relativo a un concorso per funzionari dovrebbe "mettere la parola fine a tutte le pratiche discutibili attuate negli ultimi anni da una dirigenza abusiva e ridare lustro ad un istituzione morente a causa di certe pratiche" (parole tue). Continua a sognare....

Da: Game over15/09/2016 13:38:26
Ti faccio dono di un altro stralcio di un documento che credo possa servirti.
Le motivazioni contenute nella sentenza del tar sono state poi successivamente confermate dal cds che nella sentenza di appello nel 2013 ha stabilito testualmente:

"La Sezione ritiene decisivo osservare che:
- per l'art. 70, comma 13, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti";
- il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del proprio ordinamento, non ha però 'regolato' la materia diversamente e non ha emanato norme generali ed astratte, sia pure con un decreto ministeriale, ma si è limitato ad indicare nel bando del concorso e dunque con un atto - sia pure generale - che non ha la natura ed il rango di una norma giuridica e non soddisfa la condizione prevista dal medesimo art. 7, comma 3 (e cioè che una norma emessa da un'amministrazione disciplini il concorso diversamente da quanto previsto dal regolamento governativo).
Spero sia abbastanza dirimente.

Da: Game over15/09/2016 13:57:44
La giustizia amministrativa più attenta indaga oltre che sul " se sia possibile" sul " come sia possibile" disciplinare qualcosa in modo rispettoso dell'ordinamento.

Da: Tutto giusto 15/09/2016 14:05:47
Rettifico un piccolo refuso nel mio lungo post sopra nel punto in cui scrivo "ma forse (forse perché non conosco la giurisprudenza contraria) la prescrizione del voto 21/30 o equivalente" in realtà volevo scrivere ma forse NON la prescrizione del 21/30 per dire che potrebbe essere derogata.
@Game Over ti ringrazio dello stralcio da te riportato. In base a questo passaggio del C.d.S. però si dice quello che sospettavo io su quel concorso del MISE e cioè che il Ministero "non ha però regolato la materia diversamente E NON HA EMANATO NORME GENERALI ED ESTRATTE". Sembra proprio che nell'ordinamento del MISE mancasse ogni tipo di previsione, seppur minima, della materia concorsuale.
L'AE perlomeno uno scarno articolo con qualche previsione generale ed astratta l'ha predisposto. È tale articolo sufficiente ha giustificare la non applicazione delle norme del D.P.R. 497/1994? Raggiunge tale articolo il minimun di regolamentazione autonoma perché possa dirsi esercitata la potestà regolamentare dell'ente Agenzia in materia concorsuale? E quali altre norme di carattere generale ed astratto dovevano necessariamente essere predisposte dal regolamento e non dal bando? Questo secondo me è il nocciolo fondamentale del contendere che nessun altra sentenza del passato può risolverlo con esito certo in un senso o nell'altro perché, sempre secondo me (opinione personale), siamo sul limite, sul filo del rasoio tra legittimo uso ed abuso dell'autonomia in materia concorsuale.

Da: Tutto giusto 15/09/2016 14:12:02
Sul post sopra il correttore automatico mi ha fatto mettere un'acca di troppo (A giustificare e non HA giustificare). Purtroppo questi post non si possono correggere come su FB.

Da: Game over15/09/2016 14:25:52
Tutto giusto inizi a comprendere e cogli nel segno ma tralasci quanto ti avevo precedentemente detto nel mio lunghissimo post.

Da: Game over15/09/2016 14:27:00
L'espediente utilizzato del rinvio al bando contenuto nel regolamento non avrebbe quindi efficacia sanante dell'omissione della regola stabilita dalle fonti superiori in quanto se ciò fosse consentito si avrebbe l'effetto di rendere un atto amministrativo generico capace di derogare fonti di rango superiore.

Da: Cocorito15/09/2016 14:28:04
Quell'articolo non prevede una mazza. Si limita a rimandare al bando di concorso e capirai. Il discorso di fondo, rimando regolamentare in bianco o meno, è che le procedure di assunzione nell'agenzia non sono regolate dalla legge ma dall'agenzia stessa...e non nella forma del regolamento. E' evidente che tale soluzione è stata adottata probabilmente per garantirsi flessibilità (difatti i concorsi sono spesso diversi..a volte mettono come prima prova quella tecnica altre volte quella logica). Tra il non prevedere alcun regolamento e prevedere un regolamento in bianco la differenza, in concreto, è nulla. E' la legge che regola la materia concorsuale. Non i bandi di concorso.

Da: Game over15/09/2016 14:59:46
È bene ricordare che oltre ad essere impossibile attribuire natura regolamentare ad un atto nel caso specifico di cui stiamo discutendo,  oltre a tutte le norme sopra richiamate, è stata aggirata  anche la legge 400/88

Da: Cocorito15/09/2016 15:08:22
Ossia? IN che punto?

Da: Antonio80 15/09/2016 15:13:07
X S.S. la Ricorrente senza aver cognizione di causa delle sentenze nel Merito emanate dal Tar continua a reiterare atteggiamenti di ignoranza e saccenza al fine di giustificare la pretestuosità del suo ricorso. Nel suo mondo crede che basta uscire il portafogli per comprare un posto di Lavoro e superare gli altri che hanno  accettato onestamente la sconfitta.  E' veramente avvilente vedere gente prima partecipa ad un Concorso accettando implicitamente la regolarità ed appena viene esclusa, per vari motivi tra cui impreparazione o sfortuna, inventa ricorsi per accedere alla prova successiva. Conosco le sentenze del Tar e del Cds, visto che la sua situazione da cui dipende anche il destino dei ricorsi dei funzionari, è monitorata da migliaia di persone. Non mi va evidenziare ed argomentare, visto che sono questioni trite e ritrite. Ma  citiamo una sentenza di rigetto  della stessa sezione del Cds che in precedenza le aveva concesso la cautelare.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mdkz/~edisp/f6yhaa5qxudtinjstybz2ie5ny.html

Lasciamola nell' ultimo periodo d' attesa prima della sentenza di merito nel coltivare  la speranza di aver ragione.

Da: Game over15/09/2016 15:13:15
Bypassando gli stringenti controlli previsti dalla 400/88 attraverso il rinvio al bando contenuto nel regolamento

Da: Game over15/09/2016 15:20:26
Antonio80 la tua cotennosa ignoranza dei benché minimi principi del diritto amministrativo mi impedisce di darti spiegazioni che possano riportarti sulla retta via della conoscenza, ragion per cui eviterò di cercare di migliorarti in queste questioni a te oscure ma ti esorto comunque a contare fino a dieci ( cosa in cui confido tu possa riuscire) prima di dire enormi sciocchezze

Da: @ Tutto giusto15/09/2016 15:53:34
Ci si chiede dunque se quella previsione regolamentare, pur così "scarna", soddisfi nel suo minimum il requisito richiesto dalla norma (dalle norme sovraordinate sulla cui esistenza pare raggiunto sufficiente accordo).

Se così fosse, se cioè la "scarna" di cui sopra fosse in ipotesi sufficiente, si avrebbe che la previsione di un tirocinio in essa  contenuta regge l'intero costrutto e soddisfa i requisiti di previsione ordinamentale-regolamentare di cui alla legge; mentre tutto il resto (ciò che manca) può essere demandato al bando, il quale, non essendo altrimenti vincolato, ed in nessun modo, da previsioni relative al suo contenuto (quid / quomodo dell'atto amministrativo quale esso è), di volta in volta dispone. Come in effetti accade.

E' tuttavia  pacifico che un minimun di predeterminazione del contenuto dell'atto amministrativo (nel caso di specie il bando) si debba rinvenire da qualche parte. Ed in questo caso ne verrebbe che salvo il tirocinio (previsto dal regolamento), tutto il resto, si assume  (TUTTO), è integralmente rimesso al bando. Di talché il requisito legittimante il contenuto indeterminato  del bando, quale via via si appalesa, sarebbe appunto il tirocinio. E dato dunque  il tirocinio, la PA sarebbe in sostanza libera di atteggiarsi come meglio ritiene.

Senonché, in disparte ogni altro tema, non è chi non veda che questa costruzione presenta significativi profili di incertezza, in contrasto con quei criteri di trasparenza e ragionevolezza di rimando costituzionale. E gli studiosi in genere sono avveduti del rischio che comporta la possibilità di un bando, in qualsiasi ambito, cangiante: cangiante cioè secondo contingenze non controllabili alla stregua di parametri predeterminati, reputati invece di necessario riferimento per l'azione amministrativa.

Esulando dal caso specifico, il rischio che infatti  si corre è che si costruisca un bando funzionale a determinate esigenze e discriminante verso altre, che meritano pari protezione in ragione della imparzialità che deve connotare l'azione amministrativa.
Il rischio, in astratto, s'intende, è dunque quello del bando se non su misura,  deviato, anche involontariamente,  in una direzione individuabile a posteriori ed a bando emesso. Restando fermo che il più spesso la lesività di esso bando si concreta (diviene attuale) quando di esso viene fatta applicazione (che sia la determinazione dei punteggi al concorrente o altro), senza che sia dato impugnarlo in precedenza per carenza di lesività in concreto.

Per questa e altre ragioni sulle quale non ci si diffonde, per ragioni di opportunità, si conclude che quel "minimum" non può ritenersi sufficiente ed appagante, poiché manca in esso il necessario nucleo di disciplina per il successivo bando, in eventuale deroga al dettato normativo. Tanto che, dato quel tirocinio,  le caratteristiche della prova (fatto salvo il tirocinio)  vengono disvelate  di volta in volta con la pubblicazione di esso bando; mentre d'altro canto al tirocinio pur così espressamente "regolamentato", non si attribuisce alcun carattere significativamente prevalente, posto che esso cede senz'altro rispetto alla prova successiva e non vale a determinare alcuna decisiva idoneità. Ciò che pone seri e contingenti dubbi riguardo alla ragionevolezza di un simile assetto quanto ai noti profili sintomatici.

Il tirocinio autorizza e legittima il bando ma conta meno del bando, vien da concludere. Ossia l'autorizzante vale meno dell'autorizzato.

Da: x antonio15/09/2016 15:58:38
antò G R A N D I O S O ! Uscire il portafoglio......  !! SEi un grande.

e che minchia ! se lo esce lei e poi lo esci tu è tutto un esci esci di portafogli.... Bravo anto' non lo so se sei cotennoso e cosa vuol dire ma bacioni e abbraccioni  e tienti stretto nella scacchetta il portafoglio, gira tanta gente losca sui tram e sui mezzi.

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