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Concorso AGENZIA DELLE ENTRATE 2016/2017
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Da: Johnn tigre14/09/2016 18:14:11
la unica soluzione possibile e che ci sarà dovrà essere tagliare senza pietà dalle radici questa malattia sociale del ricorsismo per cui essendo un debole non riesci ad accettare che il gioco dove hai giocato con regole trasparenti e conosciute PRIMA, DOPO non ti piace perchè hai perso e dici che le regole erano sbagliate quando dovresti sapere che la legge non ammette ignoranze, quelle erano e punto hai perso fuori dai maroni senza scuse se hai onesta morale eintellettuale, ma se non ce l'hai allora vai  facile , prima il ricorsetto dopo il certificatino medico, dopo ti prendi malattia e aspettative varie, due o tre gravidanze mettici pure sopra come la briscola sul piatto, poi una zia in america con l'lalzaimer e ti imposti una bella 104 e così via preparandoti per la pensione senza avere fatto un tubo nella vita e io intanto pago....... ! e mi devo fare il tuo lavoro. troppo comodo e meglio fare una strage di ricorsisti prima anche per dare a tutti un esempio e una lezione di vita perchè  se questo paese fino ora è andato così pure colpa di gente col ricorso pronto  e di chi gli è stato dietro tra avvocati giudici e dirigenza, ma l'aria è cambiata e non ci saranno prigioniero come già si è dimostrato

Da: Ss14/09/2016 18:20:36
Per Cara Sonia
io non riesco proprio  comprendere un passo del tuo discorso, dici: "la denuncia di una presunta lesione è successiva all'esito nefasto della prova".. è vero, è così, l'ho gia riconosciuto, ma ti ho precisato che, se anche mi fossi accorta prima della presunta illegittimità del bando, non avrei potuto proporre un ricorso.

Ho cercato un percorso alternativo? Boh... ho cercato un percorso che mi rimettesse in gioco. Poi se mi era dovuto lo deciderà un giudice.
Non è di certo da imputare a me il tempo del procedimento.

Se, come ritiene la maggior parte di voi, è sbagliato ricorrere, allora perchè c'è questa possibilità??

Poi scusa "cara Sonia" ma affermare che ho più soldi degli altri solo perchè ho fatto ricorso è veramente incredibile. Accetto le tue posizioni e le tue critiche, che mi sembrano corrette e con toni pacati, ma ti prego non entrare nel personale perchè non hai idea di quello che ho dovuto passare e penare per poter fare questo ricorso. Sei liberissima di fare tutte le tue osservazioni a cui, se potrò, risponderò con educazione e correttezza (come credo di aver fatto fino ad ora) ma lascia fuori la sfera personale.

Da: Non Leone 14/09/2016 18:28:58
Ve lo scrivo io il bando:
21 soglia di idoneità alla prima prova con passaggio alla seconda per tutti coloro che hanno raggiunto questo voto.
Media tra prima e seconda prova: convocazione dei classificati nei posti utili per esigenze di bilancio.
Soglia del 21 (se non del 18) all'orale.
Somma media scritti e voto orale e redazione della graduatoria.

Da: Non Leone 14/09/2016 18:32:32
E graduatorie nazionali ancorché con la possibilità di scegliere solo tra le regioni che hanno espresso il bisogno di personale.

Da: Non Leone 14/09/2016 18:35:59
Visto come è facile? Il problema è che a nessuno frega un cazzo.

Da: boscoffonariov14/09/2016 18:36:18
Caro concorrente si tu me fa ricorso io dice che arbitro tira te fuori cartelino roso e tu va soto docia sempre se tu lava dopo e no sporcaccione come tuti ricorsisti che io non volio in mia scuadra perchè loro fano grande odore in spoliatoio , ma se tu non ricorsista tu gioca anche se puza e con tua puza  noi scofigge versario e vince scudeto.

Parce sepulto.

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Da: @ non leone14/09/2016 18:40:48
non sembra male come idea ma non si può credere che ci si sia persi in un simile bicchiere di acqua se era così semplice.. o c'è qualcosa altro sotto che non si capisce  o non ci si crede

Da: Non Leone 14/09/2016 18:59:23
Se poi ritenete normale addirittura che abbia accesso al tirocinio uno con un voto più basso di un altro per il semplice fatto di aver scelto la regione giusta allora difendete l'indifendibile. E basta guardare a questi particolari per capire come tutto sia fatto molto male.

Da: Cara sonia 14/09/2016 19:21:28
L'ho scritto dopo cosa intendo. La presunta lesione è solo un pretesto per rientrare in una gara dalla quale si è stati esclusi. Devo esemplificare? Va bene. "Cavolo, non ho superato la prova. Come posso rientrare in corsa? Boh, proviamo ad azzeccare qualche garbuglio, cavilliamo ché magari ci riusciamo." Più chiaro così? Il punto di partenza non è "cavolo, hanno calpestato i miei diritti e ora sono fuori", bensì "cavolo, sono fuori, ipotizziamo qualche lesione di qualche diritto e rimettiamoci in gioco!" Ed è evidente che la differenza è abissale. Non coglierla LA DICE LUNGA.
Poi dimenticate sempre le stesse cose: il bando presenta profili di illegittimità? Il giudice dirà che è vero? Bene. Ma allora i profili di illegittimità avranno avuto valore per tutti i partecipanti! Quindi, in definitiva, tutti hanno "gareggiato" con le stesse regole fallate ed è pacifico che il tuo risultato è comunque inferiore a quello degli altri. Dimenticate, e lo ribadisco, che questo presunto illegittimo 24 equivale ad un 18 (dunque anche più basso del 21 tanto osannato).
Sulla questione economica, non ho assolutamente inteso toccare la tua sfera personale. Non ho affatto sindacato sugli sforzi che hai potuto sostenere, né tantomeno mi interessa perché sono appunto affari tuoi. Ma di fatto hai potuto affrontare un impegno economico che altri non hanno avuto modo di sostenere. Questa è un'evidenza, non un commento sulla tua situazione personale, non mi permetterei mai a differenza di altri strani soggetti che frequentano questo posto.

Da: x  non leone14/09/2016 19:24:08
ma tu tutta questa consapevolezza ce la hai avuta da subito cioè da lettura del bando  o la hai realizzata dopo? te lo chiedo perchè un argomento  qui è conoscevi le regole e le hai accettate..... anche per vedere come regolarsi se (se) faranno un altro bando, nel senso di farloesaminare da qualche esperto prima di partecipare pure se sembra una cosa eccessiva e non saprei se opportuna, ma giusto per avere qualche elemento in piu se e quando si farà un nuovo bando.

Da: Cara sonia 14/09/2016 19:25:16
Ribadisco, ho chiesto un riferimento normativo che, in modo cogente, vieti il contingentamento dei posti nel corso dei vari passaggi.
Aggiungo, infine, che sì, il vero profilo censurabile è la mancata previsione di una graduatoria unica a livello nazionale. Ma nessuno ha centrato il punto. Solo un paio di soggetti hanno agito in tal senso. In autonomia, guarda caso. Non per mezzo di venditori di fumo...

Da: @ cara sonia14/09/2016 19:30:42
la norma cogente sarebbe sempre il (per te non famoso) dpr con (il per te pure sconosciuto TU) in combinato disposto con (il non menoa te ignoto) 3^ co. art. 71 del (pure sconosciuto) d. lgs.

Basterebbe leggerli i ricorsi se si avessero gli strumenti per capirli. Per la stessa ragione, se sei de coccio, non puoi capire che se sollevi un motivo quale che sia prima del tempo debito, ti scappano a cagare per difetto di interesse attuale.

Da: Cara sonia 14/09/2016 19:35:53
Quindi un dpr (un regolamento) prevale sul testo unico sul pubblico impiego (dlgs 165/01) e sul dlgs 300/99 istitutivo, tra l'altro, delle agenzie fiscali? Oltre che di rango superiore (atti aventi forza di legge... sshhhhh), anche successivi nel tempo.

Dimmi, la laurea l'hai presa coi punti del supermercato? Wow, sei un genio.

Eccolo il livello di chi scrive qui.

Da: Cara sonia 14/09/2016 19:35:53
Quindi un dpr (un regolamento) prevale sul testo unico sul pubblico impiego (dlgs 165/01) e sul dlgs 300/99 istitutivo, tra l'altro, delle agenzie fiscali? Oltre che di rango superiore (atti aventi forza di legge... sshhhhh), anche successivi nel tempo.

Dimmi, la laurea l'hai presa coi punti del supermercato? Wow, sei un genio.

Eccolo il livello di chi scrive qui.

Da: Cara sonia 14/09/2016 19:37:57
Dpr e dlgs ce ne sono tanti. Come vedi io li conosco, avendoti dato il riferimento normativo esatto :) prima di fare queste figure misere, pensateci un pochino ;)

Da: Non Leone 14/09/2016 19:41:00
Veramente il testo unico classifica espressamente le agenzie come enti pubblici,.

Da: Non Leone 14/09/2016 19:41:25
Quello del pubblico impiego intendo.

Da: Non Leone 14/09/2016 19:45:47
Poi un testo unico non avrebbe rango di legge? Stiamo freschi. I testi unici riuniscono leggi precedenti per fare chiarezza su una determinata materia ed è dallo strato legislativo su cui appoggiano che traggono la forza di fonte primaria.

Da: maronn14/09/2016 19:48:58
maronn! sempre le stesse cose.forum inutile

Da: Timpi14/09/2016 19:49:43
Ma i giudici che NEL MERITO hanno respinto il ricorso erano drogati? Il Consiglio di Stato che 2 anni fa ha reso il parere su cui il TAR si è pronunciato era sotto effetto di stupefacenti? La verità è che in questa storia oltre che cautelari (che sono concesse SEMPRE nei ricorsi su concorsi), per il resto non c'è mezza pronuncia di merito, mezzo parere che dia ragione o faccia intuire la ragione dei ricorrenti. Dopo questo di che stiamo parlando? Di aria fritta? O ne sapete più dei giudici? Se così fosse avete sbagliato concorso...

Da: Timpi14/09/2016 19:49:44
Ma i giudici che NEL MERITO hanno respinto il ricorso erano drogati? Il Consiglio di Stato che 2 anni fa ha reso il parere su cui il TAR si è pronunciato era sotto effetto di stupefacenti? La verità è che in questa storia oltre che cautelari (che sono concesse SEMPRE nei ricorsi su concorsi), per il resto non c'è mezza pronuncia di merito, mezzo parere che dia ragione o faccia intuire la ragione dei ricorrenti. Dopo questo di che stiamo parlando? Di aria fritta? O ne sapete più dei giudici? Se così fosse avete sbagliato concorso...

Da: Cara sonia 14/09/2016 19:59:25
Non leone, la comprensione di un testo scritto è sintomatico. Mi esprimo in maniera tutto sommato comprensibile e corretta. Pertanto rileggi quel che ho scritto, meglio di come hai fatto in questo frangente.

Da: @ cara sonia14/09/2016 20:03:01
somarella :-), il dpr è parte integrante del TU P. IMP. e questo complesso normativo è tutto, a sua volta, richiamato dal d. lgs. istitutivo delle agenzie fiscali (art. 71, 3 ^ co).

Deliziosa somarella/o :-)

Per la laurea, non l'ho presa, non ancora, ma sto facendo i punti quelli del noto attore spagnolo, quello dei biscotti, non so se hai presente, ciucciarella/o. Appena ne faccio abbastanza mi piglio la triennale. Se continua a mangiare abbastanza biscottoni inzupponi forse mi piglio la magistrale, e dopo, dopo, il gran salto: avvocato ricorsista! WOW WOW WOW !

Adesso che ti ho confessato quali saranno i miei "step" (forse sei più adausata/o anche tu  al linguaggio fitness e lascia le fonti, che ti impasticci e le confonni -sic- con quelle del Clitunno, che non ha a che fare con i genitali femminili, si badi), dicevo, ora che siamo in confidenza di "step", se sei femmina, e non hai un aspetto rospoide, che fai stasera? Ci si vede per una pizzetta? Al primo step paghi tu.

WOW GULP SOB GASP STEP STOP SPUT  :-)

Da: Cara sonia 14/09/2016 20:16:11
Ahi ahi ahi iiih oooh iiih oooh! Dietro la lavagna, su! Lucignolo! Ti sono spuntate le orecchie!
Immagino che tu la sentenza del Tar (maggio o giù di lì) l'abbia letta a modo tuo... A quelle conclusioni si era giunti molto tempo fa :) E i giudici che hanno confermato immagino siano somari più di te :)
Quindi, non solo somaro! Ma anche presuntuoso se ti ritieni più competente di quei giudici che hanno emesso la sentenza...
Dai, su. Anche tu, torna dentro a prendere le medicine!

Da: Non Leone 14/09/2016 20:30:50
Come mai poi il merito Malinconico è arrivato così presto e per i tecnici ci stanno mettendo 2 anni?

Da: @ cara sonia14/09/2016 20:33:23
giù di lì, dici bene, approssima che quello che conta è il sentimento, comunque saprai che la sentenza è stata appellata, ti dico io invece che capita anche che il CdS accolga gli appelli. Non è che mi ritengo più competente, piccina, siamo diversi, facciamo lavori diversi. E se si pensa che un giudice di prime cure sbaglia, non è che gli dai un pestone e gli dici che ha preso una cappella, anche perché a seconda di come porgi la cosa si offende (l'espressione può assumere valenze equivoche, anche se non per gente con la tua specifica esperienza in subiecta materia).
Dunque si scrive un papiro che chiamasi  a p p e l l o: non quello che si faceva a scuola neh! Danno anche delle cautelari, pensa, anche in secondo grado, appello, oltre che in primo eccetera.

Ma lasciamo perdere che ti fumiga quel poco di cirivreddru e torniamo a noi.

Ce l'hai un profilo FB non taroccato con foto in costume? Se non sei proprio un vater iniziamo col primo step: dai! Una pizzetta e se sono rose o altro, qualcosa fiorirà e prenderai, anche tu. (PS  Non è che sei uno di quei masculi viziosi che si fingono fimmine??? Vade retro)

Da: Non Leone14/09/2016 20:51:00
Devo spezzare una lancia a suo favore. In effetti capita a volte.

Da: Cara sonia 14/09/2016 20:53:31
Il T.U. sul pubblico impiego, D.Lgs. 165/2001, sancisce agli artt. 35 e 36 (il secondo relativamente alle forme contrattuali cd. "flessibili") principi inderogabili in merito all'inserimento di personale nelle PP.AA.
In particolare, nell'art. 35, "Reclutamento del personale", comma 1, lettera a), è stabilito che l'assunzione avviene

"tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno."

Il successivo comma 3, dunque, prevede quanto segue:

"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali."

L'art. 70, "Norme finali", comma 13, del medesimo decreto, dispone che

"In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti."

Si rilevano, quindi, due circostanze: il decreto rinvia esplicitamente al D.P.R. 487/1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", la cui disciplina diviene quella standard; la stessa norma sancisce l'inderogabilità degli artt. 35 e 36 che assurgono al rango di principi relativamente alla materia del reclutamento all'interno delle PP.AA.: due volte se ne sottolinea l'inderogabilità, nel momento in cui è affermato che il D.P.R. 487/1994 si applica "per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36" e nel momento in cui si fa salva la possibilità dei singoli ordinamenti di regolare la materia in autonomia "in coerenza con i principi ivi previsti" ("ivi" naturalmente riferito agli "articoli 35 e 36", poiché l'avverbio "ivi" non può che far riferimento all'ultimo elemento citato).
Va sottolineato che il richiamo al Regolamento di cui sopra non "legifica" lo stesso, come arditamente da più parti sostenuto: esso resta fonte di rango secondario, non diviene in alcun caso norma cogente e inderogabile. La conferma deriva dallo stesso comma 13 dell'art. 70 nel momento in cui si ammette che il D.P.R. 487/1994 possa essere derogato, affermando che esso si applica "salvo che la materia venga regolata nell'ambito dei rispettivi ordinamenti".
Quanto appena esposto è sostenuto financo dal Consiglio di Stato, in parere reso dalla Sezione II in data 11 maggio 2009 in relazione all'affare n. 5011/2010. Si legge che

"Questo Consiglio (Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2879) ha già avuto modo di chiarire che il regolamento, di cui al suddetto d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si deve ritenere trovi applicazione diretta solo per i concorsi statali, onde le disposizioni ivi contenute non acquisterebbero efficacia cogente ed inderogabile in tutte quelle situazioni, nelle quali la normativa primaria garantisce all'Ente, che bandisce il concorso, piena autonomia organizzativa, assoggettandolo ad una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista per le amministrazioni dello Stato."

Invero, il D.Lgs. 300/1999, "Riforma dell'organizzazione del governo", nel Titolo V "Disposizioni transitorie e finali", Capo II "Riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale", Sezione II sulle agenzie fiscali, oltre a garantire alle stesse autonomia regolamentare a norma dell'art. 61, comma 2, stabilisce nell'art. 71, dedicato al personale, comma 3, lettera b), che il regolamento di amministrazione, in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (normativa cardine confluita nel T.U. di cui al D.Lgs. 165/2001), tra le altre, "detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale".
Afferma ancora il Consiglio di Stato, nel parere già menzionato:

"Ora, gli artt. da 56 e 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, prevedono per le agenzie fiscali un regime di questo tipo, che si specifica, per quanto attiene alle norme per l'assunzione del personale, in un'ampia potestà regolamentare prevista dal co. 3 dell'art. 71. A sua volta il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate demanda ai singoli bandi di concorso la fissazione delle regole relative alle procedure di selezione."

Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 53 del 23 dicembre 2015, detta nel Titolo II sul personale, Capo III "Selezione e assunzione del personale non dirigente", art. 15, norme sulle procedure di selezione per l'accesso dall'esterno, dando pertanto seguito a quanto previsto nel decreto istitutivo delle agenzie fiscali.
Recita l'art. 15:

"1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.
3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.
4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia
può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.
5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste."

È fornita, dunque, una previsione generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 71, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 300/1999: il regolamento di amministrazione disciplina le modalità di selezione del personale, con norme di principio fondate sull'art. 36 D.Lgs. 29/1993 (da intendersi art. 35 D.Lgs. 165/2001: queste sì norme cogenti e inderogabili), cui dovranno far riferimento le norme di dettaglio demandate a successivi atti dell'Amministrazione, come previsto dal punto 5 del riportato articolo, ove è chiaramente prescritto che

"Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi."

Da: Cara sonia 14/09/2016 20:56:13
Ce la fai a leggere e comprendere o è troppo per le tue ridotte capacità?

Mi ricordi tanto un avvocato sfigato che capitava di leggere altrove :) sarà che sei al soldo di qualcuno come sostenevano lì :)

Brucia mostrarsi somari malgrado i titoli, vero? Poveretto :)

Da: @ cara sonia14/09/2016 21:03:14
su su Cara, lascia che non è roba per te.

A lingerie come sei messa? Cosa ti  piace?

Vedi però che se sei cessa fai un drink col wcnet e saluti, amici con chi vuoi ma pedalare. E se sei un pervertito lasciamo proprio perdere che non è aria.

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