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Agenzia delle entrate 892 funzionari - RICORSI
401 messaggi, letto 8358 volte

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Da: er marco aurelio maximus25/05/2015 23:18:02
anzi te faccio un bignamino  della corte costituzionale che te nunci arivi e te affatichi porello che c'hai l'occhi che te se intorcinano co li numeretti

ammazza quanto sei brutto su facebok


Il TAR del Lazio, in sintesi, aveva ritenuto che la norma regolamentare attuasse un conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, in palese violazione degli artt. 19 e 52, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Di qui l'annullamento della delibera impugnata.



4.âˆ' La questione è fondata.
4.1.âˆ' Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009).
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Da: catafratto84 25/05/2015 23:24:39
Sì don Pedro, comprensione del testo che non si limiti a cercare le risposte, parola per parola, nel testo. In ogni caso, tra chi rosica e chi cerca carcasse da masticare... Beh, vi lascio a voi stessi... Salutando chi, pochi, ha un minimo di intelletto
Rispondi

Da: catafratto84 25/05/2015 23:28:40
Siamo arrivati allo stalking, eh. Peccato io non abbia un "mio" profilo su Facebook. Comunque divertiti a rosicare
Rispondi

Da: Urk !26/05/2015 10:43:34
ragazzi allora mi sono informato e mi hanno detto che se fanno ricorso noi dobbiamo costituirci e chiedere almeno la applicazione della media tra le prove per ottenere almeno questo risultato se annullano o noi non otteniamo niente ,ed essendo il concorso per come stanno messe le cose parecchio a rischio, mentre in questo modo abbiamo almeno la certezza che se c'è un annullamento al prossimo giro la media tra le prove ci sarà, in caso contrario invece no e se impugnano la prossima volta per la mancata media anche il prossimo concorso va a pu..... e torniamo da capo a 13. Questo il succo.Suggerimenti?? facciamo un gruppo fb per discutere la cosa e organizzare??
Rispondi

Da: avviso chiaro e preciso26/05/2015 11:02:37

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Urk !26/05/2015 11:06:45
si ma scusa mi dispiace per te però io dicevo per quelli che invece la prima la hanno passata  e devono decidere come comportarsi se si farà un ricorso.........
Rispondi

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Da: avviso chiaro e preciso26/05/2015 11:18:14

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: ^ - ^  cucù26/05/2015 18:54:57
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odqz/~edisp/rass_141229_3cti3b.pdf
Rispondi

Da: udite udite26/05/2015 20:30:55
Guardate cosa ho trovato: RICORSO 5077/2015!!!
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/registroProtocolloRic.jsp?_adf.ctrl-state=15jud1jmfd_14
Rispondi

Da: Quindi...26/05/2015 20:39:56
...è già in piedi un ricorso per chiedere l'annullamento del bando 895 Ae!!!
Rispondi

Da: ?? e di questa26/05/2015 20:58:48
cosa ne pensate??

Tar Lazio, III bis, sent. 327 dell'11 gennaio 2014

"a causa dell'irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l'Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis e quindi palesandosi vieppiù l'eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo"

boh! ?? ma si applicherà pure qua?
Rispondi

Da: fortapache 26/05/2015 22:13:10
In relazione al ricorso 5077/2015, due considerazioni: 1. in precedenza il Consiglio di Stato si è già espresso in senso negativo rispetto alle doglianze dei ricorrenti; 2. nel ricorso 5077/2015 vi è già stata un'ordinanza cautelare di rigetto che tra l'altro fa proprio riferimento al precedente del Consiglio di Stato di cui al punto 1.

E' una battaglia persa! Ed avrei solo da guadagnare dall'accoglimento di quel ricorso versando nella stessa posizione dei ricorrenti (non ammesso al tirocino del precedente e fottutissimo concorso, pur avendo preso un ottimo voto alla prima prova e non essendo risultato ammesso per pochi decimi al tirocino... bastava fare la media tra le due prove, media che l'Ae si ostina a non voler fare, e ne avrei avuti 40 dopo di me ammessi anche loro al tirocinio...)
Rispondi

Da: ConcorsistaGenerico 26/05/2015 22:20:17
Near, ci leggi ancora?
Rispondi

Da: near26/05/2015 23:09:49
occhio, all' occhio che se torna il professore  je dà un' altra ripassata a catafranzolo bello l'espertone che mette casi ad minchiam  e canna sulle frazioni semplici tipo che non sa che 35/50 = 21/30 e uguale a come ci sta scritto nel decreto , poi  cataratto il grande avvocato invece mancato si deve fare un buco per terra per la figura di m............ remad.............................
Rispondi

Da: a casaaaaaaaa26/05/2015 23:11:14
Vi attaccate proprio a tutto hahaha
Rispondi

Da: X Urk 26/05/2015 23:29:14
Trovo interessante quello che hai scritto.
Lo riporto:
"Nel regolamento di amministrazione della agenzia non c'è scritto proprio niente sulla esclusione  del dpr che prevede il 21 di voto minimo e la media tra tutte le prove .....

Art. 15 (Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno) 1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 2912 . 2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio. 3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione".
In particolare è interessante il passaggio iniziale in cui si dice che la procedura di selezione deve avvenire nel rispetto dell'art. 36 d.lgs 29/93.
Ora tale norma è confluita nell'art. 35 d.lgs 165/01(TUPI).
Il C.d.S. in più occasioni ha affermato che il coma 3 dell'art. 35 TUPI richiama i principi del DPR 487/94.
Quindi attraverso il comma 3 viene veicolato il DPR 487/94 che, quindi, assume valore di legge!
All'ultimo comma (7) l'art. 35 in questione stabilisce che lo svolgimento dei concorsi pubblici deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso art. 35.
In definitiva per effetto dell'art.35 TUPI (in cui è confluito l'art.36 d.lgs. 29/93) il DPR ha ora forza di legge e prevale sui regolamenti.
Il DPR 487/94 nel disciplinare il concorso per esami prevede al comma 7 che alle prove scritte debba essere dato un punteggio di 21/30 o equivalente (quindi 7/10 o 14/20 o 35/50) e che il punteggio finale è dato dalla media dei voti delle prove scritte più il voto dell'orale.
Rispondi

Da: ConcorsistaGenerico 26/05/2015 23:57:47
Oddio.
Leggere "il DPR ha ora forza di legge e prevale sui regolamenti" e "il DPR viene veicolato ed assume valore di legge!" fa male a me... posso solo immaginare l'effetto che possa avere su uno che il diritto lo sappia davvero, ed ancor più su un docente universitario.

Near, per favore non farci caso e non perdere tempo a rispondere che il DPR legge (in senso sostanziale) lo è già di per sé senza bisogno di essere "veicolato", né a spiegare nuovamente la gerarchia delle fonti... ma, se ci sei, batti un colpo.

Scusa X Urk ma a tutto c'è un limite.
Rispondi

Da: X Urk 27/05/2015 09:19:07
Leggiti le sentenze del C.d.S. magari impari qualcosa...
Vedi qual è la ricostruzione che viene fatta dell'art. 36 d.lgs 29/93 ore refluito nell'art. 35 TUPI.
Poi vedrai cosa c'entra il DPR 487/94...
Prima di allora taci che è meglio capra...
Rispondi

Da: car803 27/05/2015 09:30:10
ragazzi io ho preso 24.40
sono indecisa se fare o meno ricorso voi che dite?
Rispondi

Da: Urk !27/05/2015 11:46:53
respingo le offese al mittente ma forse non è chiero il concetto che volevo esprimere e che sarebbe che se si deve applicare stucaz di dpr allora me lo applichi tutto e mi fai pure la media tra le prove, e non facciamo che se alla prima ho preso tipo 27 non conta e arriva tipo un 25 della prima che mi sega alla seconda x uno 0,1 o x mezzo punto che invece con la  media sarebbe assorbito a mio vantaggio e di quelli che adesso stanno avanti
Rispondi

Da: gualtieri27/05/2015 12:01:15
ma lasciate perdere   guerrieri che  fanno i concorsi perchè si annoiano e pure se ci rimettono  porelli per via di stipendi più bassi e bla bla bla bla, e che pertò  conoscono il diritto meglio di avvocati e professori  ed allora danno consigli da scienza delle merendine avariate  e bla bla bla.  cacciaballe  vfp con la ferma in scadenza o scaduta che infestano tuttii  forum perchè li avevano illusi che li avrebbero fatti passare senza concorsi e con posti riservati a loro mentre invece nisba ed a ferma scaduta passi lunghi e pedalare, ed allora passanoiltempo a cercare di farsi largo in tutti i modi scoraggiando in tutti i modi glii avversari, ma stai  sicuro che se li segano come li segano alla prossima prova cambiano nikc e si aggregano a tutti i ricorsi e vogliono la media anche loro e bla bla bla. lo hanno già scritto qui e in altri forum che il bando lo hanno fatto su una delibera interna tipo quella usata per i dirigenti e come sta scritto nella sentenza della corte cost sul ricorso di dirpubblica. lex specialis sticaz perchè non potendo con atto amm. derogare a leggi e regolamenti  sono pure in carenza di potere in astratto. conseguenza atti nulli e non solo annullabili e pure quelli dei precedenti concorsi. ora a qualcuno ha  il cagozzo perchè   viene sgamata  la magagna  ma invece pensarci prima e fare le cose per bene no eh??
Rispondi

Da: Jessichina88  27/05/2015 12:15:21
Buongiorno a tutti!
È un po che leggo questo forum anche se non sono mai intervenuta. Ho fatto il concorso per la Toscana e ho totalizzato un punteggio di 24,8 che ovviamente non mi è servito per accedere al test successivo. Volevo sapere se qualcuno è davvero interessato a fare ricorso per cercare di dividere le spese. Faccio i miei complimenti a chi è riuscito a passare ma secondo me un concorso strutturato in questa maniera non è nè equo nè corretto.
Grazie mille a chiunque vorrà rispondermi!
Rispondi

Da: catafratto84 27/05/2015 12:40:34
Quel che mi chiedo è se si tratta sempre e solo dello stesso cretino rosicone (che non avendo un lavoro e non dovendo studiare per la seconda prova, ha tempo per commentare con più account) o se vi è proprio un'epidemia. No, si da il caso che la mia non sia una ferma prefissata e che io sia un sottufficiale. Per il resto, no, non pretendo di saperne più di "professori" (veri professori, non assistenti o avvocatucoli in cerca di polli da spennare). Ahimè, però, anche sapendone di meno, so che automatismi giuridici che vorrebbero che "la norma dice questo quindi il giudice mi darà ragione" non esistono. A maggior ragione se quel che "la norma dice" è solo una propria interpretazione che non trova riscontro né tra i dirigenti che hanno stilato questo ed altri bandi (ma si sa, cosa volete che ne sappia un dirigente... A maggior ragione se uno o più bandi della pa sono stati in passato soggetti a ricorsi vinti... E, si sa, uno o più casi sono la regola per chi è troppo stupido/ha bisogno di aggrapparsi ad una speranza), né trova riscontro in una sentenza di merito del giudice amministrativo. Ricordo,  comunque, che nemmeno il precedente vincola il giudice. Detto ciò, i soldi sono vostri (o meglio dei vostri papà e mamme che ancora vi permettono di mangiare a sbafo e continuano a sostenervi nonostante la vostra mediocrità che non vi ha permesso nemmeno di superare decentemente una prova fatta di "quizzetti da settimana enigmistica", come li chiama in spregio qualcuno che non ce l'ha fatta). Ripeto, i soldi sono vostri, fate quel che credete. Anzi, se riuscite a causare un qualche rallentamento dell'iter concorsuale, permettendo a noi altri di avere più tempo per studiare, ve ne sono grato. Buon divertimento e buon lavoro
Rispondi

Da: ConcorsistaGenerico 27/05/2015 12:40:43
X Urk... se mi indichi quale passo di quale sentenza del CdS o di chiunque altro implichi in modo univoco che "un DPR acquista forza di legge nel momento in cui viene richiamato da un altro atto anch'esso avente forza di legge... ossia, in precedenza, il DPRnon aveva forza di legge", ti darò ragione, mi scuserò profusamente, tornerò a studiare diritto pubblico/privato 1.

Se mi dici come si colloca un DPR nella gerarchia delle fonti prima di essere "veicolato" ed acquistare così "forza di legge" valuterò persino di non partecipare alla seconda prova per manifesta inferiorità.

Fino ad allora, se sei laureato in giurisprudenza, resta nei tuoi confronti uno sconfinato e giustificato disprezzo.
Rispondi

Da: X Urk 27/05/2015 13:27:06
Il disprezzo è tutto mio.
Parli da ignorante e ti ergi a grande giurista.
Ti riporto questa sentenza del CdS relativa si al rapporto tra potestà regolamentare degli enti locali e DPR da cui si evince il ruolo non più residuale del DPR 487/94 (che se fosse come dici tu sarebbe in ogni caso, in quanto legge, ha prevalente sul regolamento) rispetto al regolamento proprio in virtù dell'art. 35 TUPI.
Prima di rispondere fesserie leggi bene i passaggi della sentenza e poi vai a studiare.
Io ho il disprezzo di laureati in giurisprudenza come te!

" (Consiglio di Stato, Sez. V, 1�° febbraio 2010, n. 397) ha analizzato i rapporti tra la potestà regolamentare degli Enti locali e la normativa statale pervenendo alle seguenti conclusioni.
�«Per ciò che attiene alla definizione delle procedure per le assunzioni e per il reclutamento prevista nei commi terzo e quarto dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, il coordinamento fra la normativa statale e la potestà regolamentare degli Enti locali non appare insensibile alla modifica dell'ordinamento del pubblico impiego introdotto con il testo unico di cui al D.Lgs. n. 165/2001.
Secondo le disposizioni dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali sono tenuti, nell'esercizio della potestà regolamentare, a definire le procedure per le assunzioni con riferimento ai principi della legge statale - rectius all'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 - e ad applicare il D.P.R. n. 487/1994 in via sussidiaria alle procedure di reclutamento, in mancanza, cioè di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa.
La disposizione aveva una sua coerenza logica sotto il vigore del D.Lgs. n. 29/1993, il cui art. 36 regolava il solo reclutamento (assunzioni agli impieghi) del personale nelle amministrazioni pubbliche: con il regolamento, gli enti locali potevano adattare alle proprie esigenze organizzative le modalità di accesso all'impiego nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 36 per l'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni (concorso pubblico, selezione, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, chiamata numerica degli iscritti), ferma restando la loro piena potestà regolamentare nelle materie non disciplinate dalla legge statale, fra cui la procedura di reclutamento, applicabile perciò in via sussidiaria, in mancanza di esercizio della potestà regolamentare.
Con l'abrogazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 29/1993 seguita al testo unico sul pubblico impiego del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 35 ha stabilito sia i principi propri dell'accesso all'impiego secondo le tipologie previste nel precedente art. 36 D.Lgs. n. 29/1993, sia quelli applicabili alle procedure proprie del reclutamento.
Nel nuovo testo dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, anche siffatti procedimenti sono stati riservati al regolamento degli Enti locali, unitamente alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi ed ai requisiti di accesso, stante l'univocità dell'inciso relativo alle "procedure concorsuali". Nella nuova norma non è più ripetuta però la riserva esclusiva al regolamento degli Enti delle procedure concorsuali con applicazione in via sussidiaria del D.P.R. n. 487/1994. Compare invece, all'ultimo comma dell'art. 35, la clausola generale del "rispetto dei principi fissati dai commi precedenti".
Fra i principi stabiliti dal terzo comma della disposizione in esame, che ricalcano quelli previsti dall'art. 1, comma secondo del D.P.R. n. 487/1994, figura anche quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
La disposizione dell'art. 35, che prevale senz'altro su quella dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, sia con riferimento al criterio strettamente temporale che con riguardo al criterio logico-sistematico, data la valenza del D.Lgs. n. 165/2001 all'intero pubblico impiego, supera perciò - chiaramente ancorché implicitamente - la riserva di regolamento contenuta nell'art. 89, comma quarto del D.Lgs. n. 267/2000, sulla disciplina dei procedimenti concorsuali per ricondurla ai principi di oggettività e trasparenza propri del D.P.R. n. 487/1994.
Diversa conclusione non è possibile trarre dalla salvezza nell'art. 70, u.c. del D.Lgs. n. 165/2001, di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti della disciplina applicabile al reclutamento: in disparte la difficoltà di riferire espressamente la norma anche agli ordinamenti locali, anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal D.P.R. n. 487/1994."
Rispondi

Da: ConcorsistaGenerico 27/05/2015 14:24:26
Indico la luna e tu guardi il dito.

Tutta la pappardella qui sopra non mi interessa, poiché, come ovvio, non riporta certo che il DPR "acquista ora forza di legge!" come ad implicare che prima non l'avesse, cosa che si evince dal tuo post che ho criticato.

Un DPR è ontologicamente atto avente forza di legge, o "legge in senso sostanziale" (essendo "legge in senso formale" l'atto approvato dal Parlamento secondo la procedura prevista in Costituzione e denominato appunto "Legge").

Questo è un dato. Come il fatto che la terra è rotonda. E mi stupisco di me stesso che sto qui ad argomentare l'ovvio.

Comunque, io non sono laureato in giurisprudenza, ed affermare che un DPR ha forza di legge non mi pare un'impresa da "grande giurista"... se nemmeno tu sei laureato in giurisprudenza, ritiro di buon grado il disprezzo (che a questo era condizionato).

Non sarebbe inappropriato se però ammettessi di aver scritto male poco sopra. Sbagliare è umano.
Io ho esagerato nel far notare l'errore con quel livello di violenza verbale, è che sta storiaccia del ricorso mi fa avere i nervi a fior di pelle.
Rispondi

Da: X Urk 27/05/2015 14:48:04
Il discorso è semplice.
Il DPR in questione disciplina le modalità di svolgimento di una procedura concorsuale.
A monte ci deve, però, essere una legge che lo richiami e ne stabilisca le modalità di applicazione.
Ad es. l'art. 89 Tuel attribuisce al citato DPR valore residuale rispetto alla potestà regolamentare!
In questo caso, cioè, è una legge che stabilisce il valore (residuale) che deve avere il DPR rispetto alla fonte regolamentare.
Quindi il discorso che si deve fare è quello volto a stabilire se a livello di amministrazione centrale e, in particolare, se x l'AE, esista una norma di legge che stabilisca il valore (cogente o residuale) che deve essere attribuito al DPR 487/94 relativamente al reclutamento di personale dell'AE.
Si tratta cioè di stabilire se il suddetto DPR possa trovare applicazione in questa tipologia di concorso o se, invece, esista una norma che riservi esclusivamente all'AE il compito di disciplinare la procedura concorsuale.
In questo senso, allora, parlavo di "forza di legge" del DPR.
Esso cioè può essere applicato o disatteso solo se una norma di legge ne preveda l'applicazione o meno!
Rispondi

Da: ConcorsistaGenerico 27/05/2015 14:59:58
Ok, perfetto, se ti riferivi applicabilità del DPR in parola, faccio di buon grado un passo indietro (sì, credo di aver capito la ricostruzione della sentenza di cui sopra con riferimento agli enti locali).

Per il resto... scusa, ma ti basterà dare un'occhiata in giro per non stupirti se uno prende "alla lettera" tutto ciò che vede scritto. ;)

Buon proseguimento.
Rispondi

Da: papinelli27/05/2015 17:57:36
x x urk

ok, la legge istitutiva delle agenzia fiscali come lo statuto e come anche il regolamento interno prevedono che l'attività regolamentare viene esercitata in " "conformità" " ......

i comuni sono enti territoriali ed hanno un tipo di autonomia diversa rispetto alle agenzie che sono enti strumentali e per questo hanno un più stretto legame  con le norme statali 

cmq se guardi qualsiasi bando  di comuni   relativo ai concorsi vedi che richiama il dpr per quanto riguarda modalità delle prove e punteggi, le modifiche riguardano dirigenza, piano performance ecc  ma sono stabilte con legge statale incidendo su altra legge statale .......

cioè alla fine non ci sta scritto da nessuna parte (= in nessuna legge dello stato) che una agenzia è autorizzata a non osservare sul punto specifico un'altra legge dello stato (= deroghe niente) , e sui dirigenti stendiamo un velo pietoso per quell'altro che di mestiere provoca e  non ha voglia di leggersi la sentenza della corte cost dove spiegano a lui ed a tutti che le infornate fatte di reggenti senza titolo (= anche di studio) stabilizzati dirigenti sono sanatorie ex  post che non vanno bene (=incostituzionali), = ancora non è che le agenzie fanno il carpazzo che gli pare e questo andazzo all'incirca tutto deroghe sui concorsi magari se lo è inventato  qualcheduno di questi reggenti-dirigenti prima del game over e di e prima di essere dichiarato decaduti, quindi  è rimasto in eredità e lo usano ma se un  rambo dei poveri dice che va bene va bene per lui, per gli altri magari no.... perchè non sta nè in cielo nè in terra e trattasi di fantasie uscite fuori da delibere = atti amm vi ((derogantissimi  assai assai di leggi e regolamenti , e avranno la licenza di derogare urbi et orbi come james bond aveva la licenza di uccidere allora, e vabbuò allora mettiamola così))
Rispondi

Da: cabrones27/05/2015 18:56:22
Sarete uccellati anche voi come quelli del concorso 855. E non ci potrete fare un c..o.
La PA ormai è finita: dovranno tagliare migliaia di posti (che sia la volta buona!) come è successo in Grecia se vogliono salvare le "capre" ... ormai i cavoli - vostri e nostri -  sono andati.


                                        GRexit       exitALIA
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