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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: fides | 22/09/2010 23:41:36 |
Di Bellomo ho uno dei tre tomi di amministrativo. In altri siti ci sono state ampie e approfondite discussioni sul suo metodo. | |
Da: fides | 22/09/2010 23:51:10 |
Sì, ho visto. Il corso per referendario è una derivazione di quello per la magistratura ordinaria. Non è chiaro, però, se le esercitazioni in amministrativo riguardino solo temi, come sembra, o anche la prova pratica, fulcro di questo concorso. | |
Da: fides | 23/09/2010 09:09:35 |
Quesito giuridico. Ho notato che alcuni g.a., in caso di sentenza di annullamento dell'illegittima revoca dell'aggiudicazione, determinano il risarcimento del danno riconosciuto all'aggiudicatario differentemente, a seconda della qualificazione della responsabilità della stazione appaltante in termini extracontrattuali, ex art. 2043 c.c., per illegittima adozione del provvedimento secondario, ovvero precontrattuali, ai sensi degli artt. 1337, 1338 c.c., per condotta lesiva dell'affidamento ingenerato nell'impresa aggiudicataria. Il diverso atteggiamento dei giudici mi sembra abbia una concreta ricaduta sul calcolo del lucro cessante, limitato al c.d. interesse negativo in ipotesi di culpa in contrahendo, esteso all'interesse positivo nel primo caso. Il problema non mi sembra risolvibile in ragione della riconducibilità della responsabilità precontrattuale nell'alveo dell'art. 2043, in quanto la limitazione del ristoro del pregiudizio subito in corso di trattative è contenuta nei limiti dell'interesse negativo in ogni caso, anche aderendo al diverso orientamento che postula l'estensibilità del regime giuridico di cui all'art. 1218 c.c., inteso come responsabilità da contatto sociale, alla responsabilità in questione. E' gradito, anche, un intervento di leo...! | |
Da: The dreamer | 23/09/2010 11:06:08 |
Provo a risponderti per quello che ho capito io, però l'amico Leo sarà in grado di illuminarci entrambi. Il punto di discrimine è se il Giudice rileva come legittimo o meno il provvedimento di revoca. Nel primo caso, pur a fronte di un intervento di autotutela di per sè legittimo, il contegno comportamentale della p.A., può ugualmente integrare una ipotesi di responsabilità precontrattuale. E' la nota ipotesi della aggiudicazione revocata per assenza di fondi: Di per sè l'atto di ritiro può palesarsi come legittimo, ma il comportamento complessivo della p.a. che doveva monitorare l'esistenza e la persistenza dei fondi per l'esperimento della gara può esporre la p.a. a responsabilità ex art. 1337. Questa è l'ipotesi della cd. responsabilità precontrattuale pura, risarcita con l'interesse negativo e che reca quale sentenza cardine la plenaria del 2005 (vado a memoria, la n° 6 o la n° 7). Diverso è il caso in cui l'atto di revoca sia esso stesso illegittimo, in quanto adottato in carenza di presupposti. Qui si configura una responsabilità ex art. 2043 e la risarcibilità coinvolge l'interesse positivo (danno emergente e lucro cessante). Scusa per l'eccessiva semplificazione dei termini della questione che è ben più complessa laddove si voglia approfondire. | |
Da: fides | 23/09/2010 12:05:50 |
Il profilo di contrasto a me sembra proprio questo, cioè la diversa qualificazione della responsabilità della p.a., come aquiliana o precontrattuale "spuria", in presenza di un'identica situazione, vale a dire l'emanazione di sentenza di annullamento, a seguito di accertata illegittimita' della revoca dell'aggiudicazione. Se infatti il provvedimento in autotutela fosse legittimo, il g.a. non lo caducherebbe, pur potendo accordare, come ben rilevi, un ristoro per una culpa in contrahendo "pura" dell'amministrazione. | |
Da: lalice | 23/09/2010 17:11:57 |
ciao a tutti...sono un(a) funzionario di una PA e sto pensando di partecipare al prossimo concorso e di iscrivermi anche ad un corso, ma prima di tutto devo rinfrescare la mia preparazione di base che risale a 12 anni fa, quando ho conseguito l'abilitazione per avvocato...vi assicuro che la cosa mi spaventa non poco ma credo valga la pena almeno di tentare... secondo voi qual è il manuale più adatto? che ne pansate del Galli? grazie della risposta | |
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Da: PER LALICE | 23/09/2010 17:47:26 |
A mio avviso il manuale migliore di diritto amministrativo è quello di Carigengella, è uscita recentemente la III edizione aggiornata al codice del processo amministrativo. per Civile idem, Caringella Buffoni, io mi sto trovando bene anche se richuiede uno sforzo mnemionico immane. Ti consiglio da fare conrsi di preparazione CEIDA, Direkta e Bellomo quelli migliori Federico | |
Da: leo | 23/09/2010 19:11:40 |
se l'aggiudicazione è stata revocata o annullata illegittimamente dalla stazione appaltante e il ricorrente non può più ottenere l'appalto, ha subito un danno ingiusto, risarcibile ex art. 2043 c.c.; mi puoi indicare qualche sentenza che lo riconduce alla precontrattuale? sarei curioso di leggerla. un caro saluto | |
Da: fides | 23/09/2010 20:15:45 |
Ti riporto la massima di CdS, 8 settembre 2010, n. 6489 "La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1337 c.c., si ricollega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto e presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la sua conclusione. Essa non è, dunque, configurabile anteriormente alla scelta del contraente, nella fase, cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di svolgimento delle trattative." (conformi: Cons. St., sez. V, 28 maggio 2010, n. 3393; Cass., sez. I, 18.6.2005, n. 13164; Cons. St., A.P. 5.9.2005, n. 6; Id., Sez. IV, 11.11.2008, n. 5633; Cass., S.U., 26.5.1997, n. 4673). La sentenza, secondo l'orientamento prevalente, individua nell'aggiudicazione il momento dal quale può configurarsi una responsabilità precontrattuale della p.a., dunque anche in ipotesi di adozione illegittima di un provvedimento di autotutela avente ad oggetto la stessa aggiudicazione. La dottrina (Caringella), pone una distinzione, nell'ambito della responsabilità precontrattuale in pendenza di procedura ad evidenza pubblica, tra responsabilità pura e spuria, proprio in ragione della circostanza della legittimità a meno della statuizione secondaria della p.a. incidente sul provvedimento di aggiudicazione. Massima di Tar Puglia Bari, 14 settembre 2010, n. 3456 "E’ illegittimo il provvedimento di annullamento che richiami la sussistenza di irregolarità nella procedura e di carenze progettuali, ma senza dare minimamente conto della doverosa comparazione dell’interesse pubblico al ripristino della legalità con il contrapposto affidamento consolidatosi in capo alla ditta aggiudicataria definitiva, secondo il chiaro precetto contenuto nell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Per la liquidazione del lucro cessante il criterio del 10% del prezzo, ai sensi dell’art. 345 della legge n. 2248 del 1865, se pure è in grado di fondare una presunzione su quello che normalmente è l’utile che una impresa trae dall’appalto, non può essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, che rischierebbe di condurre al risultato che il risarcimento dei danni è per l’imprenditore più favorevole dell’impiego del capitale." In tale ipotesi, qualificabile come responsabilità precontrattuale spuria (annullamento ad opera del g.a. dell'illegittima revoca dell'aggiudicazione), il collegio applica l'art. 2043 e il parametro per calcolare il lucro cessante mi sembra sia quello adottato per il caso di risarcimento dell'interesse positivo. Attendo illuminanti chiarimenti! | |
Da: mimosa | 24/09/2010 09:51:35 |
Non so se facciate riferimento alla sentenza del 2010 che avevo letto io (relatrice De Nicolis): in quel caso avevo inteso che, secondo quanto ritenuto in sede di appello, la revoca dovesse ritenersi legittima (essendo più che giustificata dalla carenza dei fondi) e che quindi fosse ipotizzabile soltanto una responsabilità precontrattuale per aver ingenerato un giustificato affidamento nel contraente. Secondo me (e qui forse mi discosto dal Consiglio di Stato) in questi casi sarebbe ipotizzabile soltanto una responsabilità precontrattuale, ovvero nei limiti dell'interesse negativo (sperando che la revoca sia intervenuta prima del concreto avvio dell'esecuzione dell'appalto...) | |
Da: Federico | 24/09/2010 10:49:13 |
A mio avviso la cosiddetta responsabilità precontrattuale spuria di Caringella è solo una ricostruzione dottrinale che ha la funzione di far capire bene la differenza tra esercizio del potere di autotutela legittimo e quello illegittimo. In presenza di un esercizio corretto del potere di annullamento e revoca di un provvedimento amministrativo può emergere una responsabilità precontrattuale della P.A. ai sensi dell'art. 1337 c.c. per violazione dei canoni di buona fede e correttezza. nell'ipotesi di esercizio illegittimo dei poteri di autotutela si è in presenza di una condotta non solo scorretta della P.A., ma anche illegittima, con conseguente risarcibilità anmche del lucro cessante, secondo i criteri che la giurisprudenza sta faticosamente coniando e che avete ben illustrato citando le sentenze. In pratica da quello che ho capito vi è un'assimilazione tra responsabilità precontrattuale spuria con la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente risarcibilità dell'interesse positivo. | |
Da: Fra | 24/09/2010 14:09:52 |
Io mi sto trovando bene con il manuale di chieppa e giovagnoli "Manuale breve di diritto amministrativo". Ho solo il dubbio che possa essere toppo sintetico per un concorso come quello per il tar... Di civile utilizzo un manuale di istituzioni di diritto privato, magari lo integrerò con un volume di giurisprudenza nell'imminenza del concorso. Vi risulta che si organizzino corsi sulla sola redazione della prova pratica? Grazie a tutti. | |
Da: carla | 24/09/2010 15:02:19 |
salve a tutti, qualcuno può darmi informazioni sul corso Ceida?. Io non ho ancora maturato il requisito del servizio per accedere al concorso, dunque non potrò fare la domanda per il prossimo. Mi conviene allora fare il corso direkta a partire da quest'anno o meglio attendere ovvero fare quello Ceida? Grazie | |
Da: mimosa | 24/09/2010 15:33:56 |
Tornando all'eventuale revoca dell'aggiudicazione, sto pensando che un provvedimento illegittimo di autotutela (a seguito del quale la p.a. ritenesse di non essere più tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni) sarebbe semplicemente un inadempimento contrattuale: l'aggiudicatario potrebbe pertanto azionare i rimedi consueti in caso d'inadempimento... sicuramente potrebbe chiedere la risoluzione e l'integrale risarcimento dei danni effettivamente subiti... dubito possa domandare l'adempimento, offrendosi di adempiere le proprie prestazioni (e magari ottenendone gli effetti positivi in termini di qualificazione dell'impresa...). In effetti una domanda in tal senso creerebbe problemi anche nei confronti del privato, imponendogli di ricevere una prestazione... per quanto riguarda i libri, per amministrativo mi sono trovata bene con il Garofoli-Ferrari | |
Da: obi wan | 24/09/2010 17:25:51 |
ringrazio fralippo lippi per le informazioni che ci ha fornito, sottoscrivo in toto le sue amare considerazioni e mi dichiaro sin d'ora disponibile ad aderire ad eventuali iniziative di tutela. obi wan | |
Da: fides | 24/09/2010 18:27:24 |
per mimosa L'aggiudicazione è un provvedimento amministrativo, che si colloca nella fase pubblicistica della procedura di evidenza pubblica, cui segue, di regola, la stipulazione del contratto tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria. L'inadempimento della p.a. può configurarsi a seguito del perfezionamento dell’operazione economica, fonte del rapporto paritetico tra le parti, non credo prima. Ne discende che la revoca viziata di un'aggiudicazione è da considerarsi come attività provvedimentale illegittima (art. 2043) o come condotta scorretta (art. 1337) della stazione appaltante ma non inadempimento di quest’ultima ai sensi dell’art. 1218. per Federico Credo che la distinzione tra responsabilità aquiliana e precontrattuale debba essere ben definita, anche in ragione del diverso regime giuridico. La giurisprudenza -superando un orientamento restrittivo che limitava l'ambito di applicazione dell'art. 1337 c.c. alla sola ipotesi di trattativa privata- ha ammesso la configurabilità della culpa in contrahendo in capo alla p.a. anche in pendenza di una procedura di evidenza pubblica, non prima, però -secondo il prevalente orientamento- dell'aggiudicazione dell’appalto. La responsabilità precontrattuale, pertanto, sembra coprire tutta l'attività della p.a., legittima o meno (resp. precontr. spuria o pura) che ha come delimitazione lo spazio che intercorre tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto. Ed è proprio nel descritto spazio che mi sembra possa crearsi una sovrapposizione tra la responsabilità in questione e quella aquiliana. Né mi pare che la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva possa costituire un discrimen tra le due forme di responsabilità , applicando l'art. 1337, laddove sia leso l'affidamento ingenerato nel privato con l'aggiudicazione provvisoria non seguita da quella definitiva, e l'art. 2043 nel secondo caso, quando cioè l'illegittimo esercizio dell'autotutela sia di ostacolo alla stipulazione del contratto. | |
Da: fralippo lippi | 24/09/2010 18:40:26 |
Ringrazio obi wan per l'adesione alle mie considerazioni che credevo fossero sfuggite un pò a tutti. ( Per chi non le avesse lette si trovano alla pag. 37 e sono state pubblicate in data 19/09) Mi domando se vista la situazione non sia venuto il momento di sollecitare l'opinione pubblica sul problema dello scorso concorso, anche con manifestazioni pubbliche e sit in. Non credo che il nostro sia un problema sociale molto meno grave ed importante di quello di tanti precari o cassintergrati. Solo che loro si fanno sentire, noi subiamo supinamente in silenzio, con condotte di basso profilo, convinti tutti come siamo che esporci in questo mondo rischia di precluderci per sempre la speranza di vincere questo concorso. Ma qui davvero si è superata la soglia di ogni decenza, e credo che sia venuto il momento che il problema venga portato in evidenza. Cordiali saluti a tutti | |
Da: mimosa | 24/09/2010 20:45:40 |
mi pare di capire che, nei casi oggetto di discussione, la revoca dell'aggiudicazione avvenga probabilmente dopo la stipula del contratto, ma comunque prima che venga avviata l'esecuzione. Dal lucro cessante dovrebbe quindi essere detratto l'aliunde perceptum e quindi forse le differenze di fatto potrebbero non essere sostanziose | |
Da: fides | 24/09/2010 21:20:57 |
La misura del risarcimento sarà inevitabilmente legata all'assolvimento dell'onus probandi incombente sul danneggiato e, in tal senso, la forbice tra ristoro dell'interesse negativo e positivo potrebbe ridursi. Tuttavia, in linea astratta la differenza del quantum tra le due voci mi sembra consistente, posto che il lucro cessante dell'interesse negativo è legato alla dimostrazione perdita di chances. Quanto al momento della revoca dell'aggiudicazione, qualora la stessa avvenisse dopo la stipula ma prima dell'esecuzione del contratto, dovrebbe sussistere il danno ingiusto di cui all'art. 2043, derivante dall'adozione di provvedimento illegittimo ad opera della p.a., a fronte di una situazione soggettiva consolidata in capo all'impresa appaltatrice e, quindi, venire veno la responsabilità precontrattuale, proprio perché il negozio giuridico è stato, comunque, perfezionato. | |
Da: mimosa | 25/09/2010 10:41:07 |
mi chiedo se a questo punto potremmo fare riferimento alle pronunce che (in sede civile) considerano inadempimento (risarcibile secondo i criteri del 1218 c.c.) il comportamento del committente che non abbia consentito all'appaltatore di adempiere la propria prestazione ed eseguire l'opera concordata... dopotutto il giudice amministrativo dovrebbe fare riferimento per risarcire il danno ai criteri ormai consolidati in sede civilistica (abbandonando ad esempio il criterio forfettario del 10%, che infatti vedevo un po' superato in sede giurisprudenziale e che probabilmente dopo l'attuazione della direttiva appalti e dopo il codice amministrativo viene definitivamente abbandonato)... ma il mio scarso impegno nello studio potrebbe farmi dire delle baggianate... | |
Da: federico per fides | 25/09/2010 17:12:08 |
Io ritengo che la problematica della distintinzione tra responsabilità precontratuale della P.A. per lesione dei canoni di correttezza e buona fede con la responsabilità per fatto illecito deve essere affrontato sul piano teorico e non sul piano empirico. Voglio dire che la responsabilità precontrattuale si configura quando la PA viola un diritto soggettivo del privato che viene in contatto con l'autorità procedente sul piano comportamentale; mentre si ha responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 con risarcimento dell'interesse positivo quando la P.A. lede un interesse legittimo adottando un provvedimento amministrativo illegittimo. Quindi in questo ultimo caso si può parlare di responsabilità precontrattuale solo sul piano cronologico in quanto la lesione avviene prima della stipulazione di un contratto (è il caso della revoca o annullamento illegittimo dell'aggiudicazione di un appalto), ma sostanzialmente è una lesione di un interesse legittimo | |
Da: fides | 25/09/2010 17:46:06 |
Mi sembra tu ponga l'equazione responsabilità precontrattuale/lesione diritto soggettivo. Ma la tale responsabilità rileva quando è leso l'affidamento che la p.a. ha ingenerato nel privato nello svolgimeto dell'azione amministrativa, e ciò a prescindere dalla situazione giuridica di cui il privato stesso è titolare. Non a caso, una giurisprudenza amministrativa ipotizza la culpa in contrahendo della p.a. anche in ipotesi di revoca legittima di un bando, momento in cui il partecipante che ha presentato domanda non è certo titolare di un diritto soggettivo. | |
Da: federico per fides | 25/09/2010 18:52:04 |
Invece ritengo con il conforto di Caringella che in caso di violazione delle regole di correttezza e buona fede della P.A. si configuri una lesione di un diritto soggettivo del privato | |
Da: fides | 25/09/2010 20:39:34 |
Sono sempre pronto a cambiare idea e aperto al confronto dialettico, quindi voglio cercare di capire. La fonte del diritto soggettivo qual è? Il dovere di correttezza e l'obbligo di buona fede sono riconducibili nell'art. 2 Cost. e negli artt. 1175 e 1375 c.c. Tuttavia, le ipotesi di revoca del bando o dell'aggiudicazione provvisoria mi sembrano tipici casi di interesse legittimo. | |
Da: federico per fides | 26/09/2010 11:25:28 |
la revoca o annullamento illegittima di una aggiudicazione lede un interesse legittimo, invece la revoca o annullamento legittima di una aggiudicazione (per es. per carenza di fondi) lede un diritto soggettivo alla correttezza e buona fede nelle tatative contrattuali. | |
Da: fide | 26/09/2010 11:50:29 |
In entrambi i casi, pero', si e' in presenza di una procedura di evidenza pubblica e la situazione soggettiva del privato si relaziona con l'esercizio della potesta' d'imperio. Il diritto soggettivo sembra più attagliarsi alla trattativa privata. In ogni caso, la revoca illegittima dell'aggiudicazione è indicata da Caringella e dalla prevalente giurisprudenza come responsabilità precontrattuale e la qualificazione di responsabilità aquiliana in alcune sentenze pone il problema in origine sollevato, cioè la diversa quantificazione del lucro cessante. un saluto | |
Da: occhineri | 26/09/2010 16:48:19 |
X Leo: Ciao Leo, approfitto della tua gentilezza per chiederti un consiglio.. sono la mamma che non ha potuto sostenere gli orali del concorso in magistratura..ed ora si accinge a studiare per il Tar..Ho frequentato Caringella per il concorso da uditore ma ho visto che per il Tar il corso è solo on line...che mi consigli? So che la direkta è un ottimo istituto, ma il dubbio è quello di cambiare impostazione e metodo, un pò come quando si studia da troppi libri diversi e il rischio è di perdere tempo e di avere la sensazione di ricominciare da zero.. tuttavia, un corso solo on line in considerazione delle prove pratiche mi lascia perplessa, non avendo dimistichezza nè metodo ai fini della redazione delle stesse... Ti ringrazio per quanto riterrai opportuno suggerirmi :-) Buona settimana | |
Da: leo | 26/09/2010 17:41:48 |
provo a fare un pò di chiarezza, ma mi rendo conto che la confusione deriva dalla differente ricostruzione teorica della responsabilità precontrattuale: per la dottrina è una specie di resp contratt. per la giurisprud è di tipo extracontrattuale. se la pA annulla legittimamente un'aggiudicaz si può avere resp precontr "pura", per dirla alla Carigella, se c'è stata una violaz della buona fede, con risarcim di danno emerg -spese partecipaz gara- e lucro cessante -interesse contratt negativo. se, invece, la PA annulla illegittimamente l'aggiudicaz c'è un illecito extracontrattuale -perchè il privato subisce un danno ingiusto, contra ius- ma possiamo chiamarla anche resp precontratt spuria, nel senso che il fatto illecito non danneggia un soggetto qualsiasi, un estraneo, ma qualcuno con il quale si erano intrattenute delle trattative contrattuali. il danno risarcibile in questo caso comprende, a titolo di lucro cessante, l'interesse contrattuale positivo, perchè in questo caso il privato, se non ci fosse stato il provvedim illegittimo, avrebbe eseguito il contratto, e quindi ha diritto al risarcimento del guadagno perduto, sempre se ricorrono tutte le condizioni per il risarcimento per equivalente. ovviamente la resp contrattuale, per la nostra giurspr, è tutt'altra cosa, e può ravvisarsi solo nella fase di esecuzione del contratto, dove l'eventuale atto di autotutela è di tipo privatistico, e le posizioni delle parti hanno sempre natura di diritti soggettivi e corrispondenti obblighi, con esclusione di poteri pubblicistici - e della nostra giurisdizione. | |
Da: leo | 26/09/2010 17:55:54 |
ciao occhineri effetivamente un corso on line non è il massimo, per quanto Caringella sia un genio -lo dico senza ironia- la distanza fa perdere molti dei vantaggi della partecipazione a un corso. sì, sicuramente è da preferire il corso direkta che ha dato sempre ottimi risultati - le statistiche che pubblicano sul sito sono veritiere- ma io ti consiglierei comunque di studiare i manuali di Caringella.. alla direkta, se non sbaglio, lasciano ampia libertà nella scelta dei testi - e ci mancherebbe che non fosse così!- per quanto cerchino, legittimamente, di vendere i loro libri... insomma, sinceramente ti consiglierei di seguire la direkta, per il metodo e l'organizzazione del corso che sono davvero ottimi, e di fare di testa tua nella scelta dei manuali. fammi sapere le tue scelte e, alla fine, i risultati... sui quali mi sento ottimista, visti i precedenti concorsuali! un caro saluto | |
Da: federico per leo | 26/09/2010 19:48:13 |
concordo perfettamente; in sintesi nella responsabilità precontrattuale pura si ha un comportamento della P.A. che lede un diritto soggettivo del privato; nell'ipotesi di responsabilità precontrattuale spuria si ha la lesione di un interesse legittimo e il quantum del danno è parametrato all'interesse positivo semplicemente perché si è in presenza di una responsabilità ex art. 2043 a tutti gli effetti; il richiamo alla responsabilità precontrattuale sia pure definita spuria è improprio ed è solo una costruzione dottrinale per mettere in rilievo che in tal caso si ha una lesione di un interesse legittimo che è anteriore alla stipulazione di un contratto; quindi, come dice Caringella, precontrattuale solo dal punto di vista cronologico. | |
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