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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: Corte Conti30/06/2016 10:16:14
Sul piano degli introiti monetari, l'attività di controllo e accertamento sostanziale ha
comportato nel 2015 entrate per complessivi 7.753 milioni, con una flessione rispetto all'anno
precedente del 3,9 per cento. La diminuzione degli introiti interessa sia i controlli sostanziali (-
3,9 per cento), sia i controlli c.d. "documentali" di cui all'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973
(-3,2 per cento).
TAVOLA 2.1
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO SOSTANZIALE
(INTROITI)
(in milioni)
2012 2013 2014 2015*
Entrate da "controlli documentali" (art. 36-ter d.P.R n. 600 del 1973) 418 386 368 356
Entrate da "controlli sostanziali" (da versamenti diretti e da ruolo) 6.772 7.154 7.697 7.397
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS
Quanto al volume delle attività di accertamento sostanziale svolte nel 2015, la produzione
risulta in flessione rispetto all'anno 2014 dell'4,4 per cento, essendo passata da 650.213
accertamenti a 621.214.

Da: Corte Conti30/06/2016 10:17:01
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(NUMERO DI INTERVENTI ESEGUITI)
ATTIVITA' 2012 2013 2014 2015
Accertamenti Imposte dirette IRAP- IVA- REGISTRO 741.331 713.313 650.213 621.214
di cui:
Imposte dirette. IRAP e IVA ORDINARI 343.652 329.457 317.276 301.996
Accertamenti parziali automatizzati (art. 41-bis d.P.R n. 600 del
1973)
339.646 331.556 289.277 286.015
Accertamenti Registro 58.033 52.300 43.660 33.203
Fonte: Agenzia delle entrate
Pure in flessione (-22,5 per cento) si presentano le attività di controllo documentale ex art-
36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 svolte nel 2015, passate da 572.288 nel 2014 a 467.158 nel 2015.

Da: Corte Conti30/06/2016 10:18:08
TAVOLA 2.3
ENTRATE DA CONTROLLI DOCUMENTALI (ART. 36-TER, DPR N. 600/1973)
Attività relativa ai "controlli documentali" (art. 36-ter)
Periodo d'imposta
2009 2010 2011* 2012**
Numero comunicazioni degli esiti dei controlli emesse
nel quinquennio 2012-2015 595.202 605.431 572.288 467.158
di cui incassate* 425.660 424.199 396.766 285.709
*Anno di imposta 2011 aggiornati a febbraio 2016: numero comunicazioni per le quali risulta effettuato almeno un versamento diretto
con delega mod. F24 a febbraio 2015
**Anno di imposta 2012: numero comunicazioni per le quali risulta effettuato almeno un versamento diretto con delega mod. F24 a
febbraio 2016; la lavorazione relativa all'anno d'imposta 2012, avviata nel 2015, sarà ultimata entro la fine dell'anno 2016
Fonte: Agenzia delle entrate

Da: Corte Conti30/06/2016 10:19:08
L'attività di accertamento e controllo sostanziale in particolare
Nelle tavole che seguono è riepilogata l'attività di accertamento e controllo sostanziale
realizzata nel 2015 dall'Agenzia delle entrate, ponendola a confronto con i risultati conseguiti nel
triennio precedente.
In merito alla articolazione dei controlli effettuati per fascia di maggiore imposta accertata,
nella tavola seguente si riporta la distribuzione degli accertamenti eseguiti nel 2015 ai fini delle
Imposte sui redditi e dell'IVA per le diverse tipologia di contribuenti, distintamente per fasce di
maggiore imposta accertata.
I dati mettono in evidenza l'elevata concentrazione numerica dei controlli effettuati nelle
fasce di minore importo. Ben 276.412 controlli (inclusi un non trascurabile numero di
accertamenti con esito negativo e di accertamenti annullati in autotutela) su un totale complessivo
di 588.011, pari al 45 per cento, hanno dato luogo ad un recupero (potenziale) di maggiore imposta
non superiore a 1.549 euro.

Da: Corte Conti30/06/2016 10:20:26
TAVOLA 2.4
DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI ACCERTAMENTI IMPOSTE DIRETTE E IVA ESEGUITI NEL 2015 PER FASCIA DI MIA
* Compresi gli accertamenti con esito negativo e gli accertamenti annullati in autotutela
Fonte: Agenzia delle entrate
Nella tavola 2.5 si riportano i dati riepilogativi della maggiore imposta complessivamente
accertata (MIA) nell'esercizio 2015, distintamente per settore impositivo. Gli accertamenti ai fini
delle Imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP sono del tutto prevalenti quanto al potenziale
rilievo finanziario. Nel 2015 la MIA complessiva risulta in grave flessione (-16,4 per cento
rispetto al 2014). Tale risultato deriva da una riduzione netta di tutte le tipologie di accertamenti
sostanziali. La MIA si riduce sia con riguardo agli accertamenti ordinari ai fini delle Imposte
dirette, dell'IVA e dell'IRAP (-18 per cento), che relativamente agli accertamenti parziali nelle
Imposte dirette (-6,36 per cento) e agli accertamenti nel settore del Registro (-16 per cento).

Da: Corte Conti30/06/2016 10:21:45
Meno rilevante, come accennato in precedenza, ma non meno significativa sul piano della
tendenza in atto, la progressiva e costante riduzione del numero dei controlli sostanziali eseguiti
che già si era manifestata negli anni precedenti con riferimento a tutte le diverse tipologie di
attività.
Ai fini delle Imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP e dell'Imposta di registro il numero
dei controlli effettuati nel 2015 (n. 621.214) si presenta in flessione del 4,5 per cento rispetto
all'anno precedente (n. 650.213) e del 16,2 per cento rispetto al 2012, primo anno del quadriennio
osservato (n. 741.331).
Anche sul piano strettamente numerico, quindi, si conferma un progressivo indebolimento
della complessiva attività di controllo posta in essere, indebolimento le cui cause appaiono
correlate soprattutto alla progressiva riduzione delle risorse umane destinate all'attività. Dai dati
forniti dall'Agenzia delle entrate si desume, infatti, che il personale non dirigente
complessivamente in servizio nel ramo Entrate è passato da 41.961 unità del 31 dicembre 2010 a
39.245 unità del 31 dicembre 2015, con una flessione del 6,5 per cento nel quinquennio. Oltre a
ciò, per quanto specificamente concerne l'andamento dell'attività nel 2015, il grave
perturbamento alle attività conseguente alla sentenza n. 37 del 2015, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che davano la possibilità di attribuire incarichi
dirigenziali a funzionari della Terza area. Ciò ha determinato, a decorrere dal mese di marzo del
2015, la improvvisa caducazione di complessivi 874 incarichi di funzioni dirigenziali che
costituivano l'asse portante dell'organizzazione centrale e territoriale dell'Agenzia, in primo
luogo per le attività di controllo fiscale. A causa di ciò, pertanto, l'apparato operativo ha subito
un drastico e rilevantissimo depauperamento i cui riflessi sono evidenti nei risultati conseguiti
nell'anno in esame.

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Da: Corte Conti30/06/2016 10:22:42
Relativamente ai controlli sostanziali ordinari ai fini delle Imposte sui redditi, dell'IVA e
dell'IRAP la riduzione numerica rispetto all'anno precedente è del 4,8 per cento (da 317.276 nel
2014 a 301.996 nel 2015). All'interno di tale categoria di controlli gli accertamenti da studi di
settore diminuiscono drasticamente (-33,6 per cento, passando da 12.277 nel 2014 a 8.149 nel
2015), confermandosi strumento del tutto marginale ai fini dell'azione di diretta rettifica delle
basi imponibili dichiarate. Rilevante l'incremento del numero dei controlli sui crediti di imposta
indebitamente compensati mediante mod. F24, che passano da 6.968 nel 2014 a 10.195 nel 2015.
In flessione, più contenuta rispetto al numero dei controlli sostanziali ordinari, il numero dei
controlli sostanziali automatizzati, che diminuiscono dell'1,13 per cento, passando da 289.277
nel 2014 a 286.015 nel 2015. Tali controlli, basati direttamente su incroci dei dati presenti
nell'Anagrafe tributaria, sono generalmente di agevole esecuzione anche se di minore rilevanza e
significatività. Al riguardo si deve rilevare la urgente necessità, allo scopo di indurre significativi
effetti migliorativi della tax compliance, che i diversi strumenti di informazione e di incrocio
realizzabili sulla base dei dati che affluiscono all'Anagrafe tributaria, come quelli relativi ai
rapporti tra clienti e fornitori (attuale spesometro), vengano in primo luogo utilizzati per favorire
l'adempimento spontaneo, così come prevedono le disposizioni contenute nella Legge di stabilità
per il 20158
.
Anche relativamente al settore del Registro i controlli sostanziali continuano a diminuire
nell'ultimo quadriennio, essendo passati dai 58.033 del 2012 ai 33.203 del 2015. La flessione del
2015 rispetto all'anno precedente è stata del 24per cento.
Sempre in ordine agli aspetti quantitativi dell'attività di controllo sostanziale, dai dati
emerge nel 2015 una netta flessione dell'attività istruttoria esterna (nella quale rientrano i controlli
mirati e le verifiche fiscali). I controlli esterni passano complessivamente da 52.876 nel 2014 a
36.551 nel 2015, con una preoccupante diminuzione del -31 per cento. La flessione interessa tutte
le tipologie di indagini esterne: -11,1 per cento nel caso delle verifiche e controlli mirati sui
soggetti di grandi dimensioni; -4,8 per cento relativamente alle verifiche e ai controlli mirati nei
confronti degli altri soggetti e, addirittura -36,6 nel caso degli accessi mirati.
Anche questo dato conferma il progressivo indebolimento dell'azione di accertamento
fiscale, tenuto conto che, generalmente, l'attività di verifica esterna migliora la qualità
complessiva delle indagini e la sostenibilità della pretesa erariale.

Da: Corte Conti30/06/2016 10:23:22
Quanto alla distribuzione tra le diverse tipologie di contribuenti del numero di accertamenti
e della relativa maggiore imposta accertata (MIA), il confronto con i risultati dell'anno precedente
mette in luce nel 2015 una accentuata flessione, sia numerica che in termini di MIA, degli
accertamenti nei confronti dei grandi contribuenti (rispettivamente -12,2 per cento e -38,2 per
cento). Diminuiscono anche gli accertamenti nei confronti delle imprese di medie dimensioni
(rispettivamente -6,7 per cento in termini numerici e -11,1 per cento in termini di MIA) e gli
accertamenti nei confronti delle imprese di piccole dimensioni e dei professionisti (-11,9 per cento
la riduzione numerica e -13 in termini di MIA). Unico dato che fa registrare un incremento, sia

Da: Corte Conti30/06/2016 10:24:00
pure marginale, è quello relativo al numero di controlli nei confronti degli enti non commerciali
(+3,1 per cento).
La MIA del 2015 relativa ai grandi contribuenti e alle imprese di medie dimensioni
costituisce il 38,7 di quella complessivamente accertata (era il 41,1 per cento nel 2014), mentre
la MIA concernente gli accertamenti nei confronti di imprese di piccole dimensioni e
professionisti costituisce, da sola, il 47,5 per cento (era il 44,8 per cento nel 2014). La minore
concentrazione della MIA nel 2015 rispetto a quella del 2014 può essere valutata positivamente
in termini di maggiore potenziale proficuità dell'attività svolta.

Da: Corte Conti30/06/2016 10:24:50
Particolarmente significativo, ai fini della valutazione dell'effettivo rilievo che l'azione
di accertamento sostanziale dovrebbe esercitare sul comportamento dei contribuenti, è il rapporto
tra la numerosità dei contribuenti e il numero dei controlli effettivamente eseguiti
dall'amministrazione fiscale.
A tal fine si è ritenuto di utilizzare il dato numerico dei contribuenti inclusi nei diversi studi
settore, che tiene conto dei soggetti effettivamente attivi nel settore, per confrontarlo con il
numero di accertamenti, di tutte le tipologie, eseguiti nel quadriennio 2012-2015.
Nella tavola che segue sono evidenziati i dati relativi ai contribuenti inclusi nelle dieci
attività più numerose interessate dagli studi e il totale generale.

Da: Corte Conti30/06/2016 10:25:36
Da quanto emerge, sulla base delle attuali potenzialità operative dell'Agenzia delle entrate,
le probabilità di essere sottoposti a controllo sono alquanto limitate: i controlli eseguiti nel 2015
costituiscono il 2,4 per cento del totale dei soggetti considerati.
E' evidente che con le frequenze registrate nel quadriennio considerato la deterrenza
esercitata dall'azione di accertamento nei confronti dell'evasione di massa risulta del tutto
insufficiente, tenuto anche conto della sostanziale tenuità delle sanzioni concretamente applicabili
in caso di violazioni.
Non può non segnalarsi, pertanto, la urgente necessità di un significativo incremento delle
risorse preposte all'attività di controllo fiscale senza il quale anche l'auspicato uso preventivo e
persuasivo delle informazioni che affluiscono all'Anagrafe Tributaria risulterà scarsamente
efficace.

Da: Corte Conti30/06/2016 10:26:30
Passando all'esame dei risultati finanziari conseguiti a seguito dell'attività di accertamento
e controllo sostanziale, nella tavola che segue si riportano le relative entrate, distintamente per le
diverse tipologie di atti e procedimenti.
Anche i dati concernenti gli introiti complessivi conseguiti evidenziano una flessione
rispetto all'anno precedente, passando da 7.697 milioni nel 2014 a 7.397 milioni nel 2015 (-300
milioni, pari a -3,9 per cento). La flessione è stata determinata essenzialmente dall'acquiescenza
agli accertamenti (-351 milioni e -21,7 per cento rispetto al 2014, anno nel quale, tuttavia, si era
registrato un notevole aumento rispetto al trend storico) e dall'attività di accertamento nel settore
Registro (-224 milioni, corrispondenti a -50,7 per cento). Si incrementano, viceversa, gli introiti
derivanti dalla conciliazione giudiziale (+161 milioni, pari a +46 per cento) e dai ruoli (+89
milioni, pari a +5,3 per cento). Pure in incremento gli introiti da definizione diretta dei verbali
(+24 milioni e +4,6 per cento) e quelli da altre modalità di definizione e tipologie di controllo
(+41 milioni e +6,2 per cento).

Da: Corte Conti30/06/2016 10:27:17
Particolarmente significativa ai fini di una valutazione complessiva della proficuità ed
efficacia dell'azione di accertamento sostanziale è l'analisi, in termini numerici e finanziari, delle
modalità di definizione degli accertamenti, distinguendo la dimensione economica e la natura
giuridica del soggetto controllato.
Secondo quanto emerge nelle due tavole che seguono, risulta davvero anomalo e
preoccupante il numero e le imposte relative degli accertamenti che si sono definiti per inerzia

Da: Corte Conti30/06/2016 10:28:01
del contribuente i quali, dunque, non sono stati definiti né con le modalità agevolate previste
dall'ordinamento (acquiescenza, adesione, definizione del verbale) né sono stati impugnati.
Complessivamente tali accertamenti sono 88.474, pari al 29 per cento del totale degli atti emessi,
mentre la relativa imposta costituisce ben il 37 per cento dell'imposta totale accertata.
La grande massa di tali accertamenti definiti per inerzia riguarda le imprese di minori
dimensioni per le quali costituisce nel 2015 il 40 per cento del numero di accertamenti ordinari
eseguiti con una maggiore imposta pari al 55 per cento del totale accertato nei loro confronti.
E' di tutta evidenza come, con ogni probabilità, una parte rilevante di tale massa imponente
di attività, pur doverosa per l'amministrazione sul piano giuridico, non produrrà effetti positivi
per l'Erario e si tradurrà successivamente, dopo ulteriori costi gestionali, in quota inesigibile.

Da: Corte Conti30/06/2016 10:29:19
Dai dati emerge, diversamente da quanto si è rilevato in ordine alla maggiore imposta
accertata (MIA), una netta prevalenza degli introiti derivanti dall'attività di accertamento nei
confronti delle persone giuridiche, che nel 2015 costituiscono oltre il 43 per cento delle entrate
da controlli sostanziali ordinari nei settori delle Imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP.
Si può confermare quanto già rilevato in sede di commento ai risultati conseguiti nel 2014,
in ordine al fatto che la parte più rilevante dell'incremento di entrate effettive da attività di
accertamento conseguito nel quinquennio 2011-2015 è derivata dall'attività di controllo svolta
nei confronti di grandi contribuenti e, in generale, delle persone giuridiche. Tali dati, se
confrontati con quelli delle maggiori imposte accertate, confermano un evidente scompenso tra
la proficuità reale (introiti effettivi) dei controlli nei confronti dei contribuenti di maggiori
dimensioni e quella dei controlli operati verso imprese minori e professionisti.

Da: Art. 88 - Contenuto della sentenza30/06/2016 10:32:29
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione >.
2. Essa deve contenere:
a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;
b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati
c) le domande;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;
g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.
3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Da: Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione sentenza30/06/2016 10:33:53
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

Da: X hiram30/06/2016 12:53:52
Tar Piemonte prima sezione  214 del 2016.
Ordinanza impeccabile con riflessi generali

Da: mi fa dispiacere annunziare30/06/2016 13:09:39
che con ogni probabilità dirpubblica ha perso anche stavolta. se per caso avesse vinto oggi cfi sarebbero i cartelloni.... tempo e soldi buttati

Da: solo qualche riflesso...????30/06/2016 14:26:49
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 519 del 2016, proposto da:



CLAUDIO NOTTI, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Fucile, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte- Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;



contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE;


nei confronti di

DOMENICO FRATTO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Crosetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Principe Eugenio, 9;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'atto prot. 38236 del 11 marzo 2016, come indicato nell'atto prot. 17603 del 11 marzo 2016, a firma del Direttore Regionale del Piemonte, e conosciuto in pari data, con il quale si attribuiva, a partire dal 14 marzo 2016, l'incarico non dirigenziale di "Capo Area Imprese di Medie Dimensioni" della Direzione Provinciale di Cuneo, al dott. Fratto Domenico, funzionario;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento del diritto del dott. Notti Claudio a conseguire l'incarico non dirigenziale della Direzione Provinciale di Cuneo, nonché per la nomina di un Commissario ad acta; e per la condanna al risarcimento dei danni.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e di Domenico Fratto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris;

che, preliminarmente, e salvo il necessario approfondimento della questione nella sede del merito, la presente controversia appare rientrare nella giurisdizione di questo Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla luce delle seguenti considerazioni:

- a norma dell'art. 23-quinquies, comma 5, lett. a, n. 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, la procedura selettiva ivi descritta è volta ad attribuire ai funzionari di terza fascia delle Agenzie fiscali nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale che vanno a sostituirsi ai corrispondenti "posti dirigenziali" già coperti e che sono stati "effettivamente soppressi" per esigenze di contenimento della spesa;

- le nuove posizioni sono quindi destinate a caratterizzare, in via permanente e stabile, l'organizzazione dell'amministrazione, prendendo luogo di quelle dirigenziali preesistenti (come effettivamente avvenuto per l'amministrazione resistente), con attribuzione di apposite indennità (di posizione e di risultato) che sono, per legge, ancorate al trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia;

- quanto alla durata di tali incarichi, e nel silenzio della legge sul punto, non può non rilevare quanto previsto, nel caso di specie, dall'atto di indizione della selezione, a norma del quale questi incarichi hanno, di norma, durata triennale, ma con possibilità di loro rinnovo, peraltro senza indicazione di limiti, con la conseguenza che ciascuno di questi incarichi può anche avere, teoricamente, una durata a tempo indefinito (cfr. Corte cost., sent. n. 37 del 2015);

- conclusivamente, l'attribuzione di questi incarichi appare configurare - in punto di funzioni attribuite, di progressione economica e di durata potenzialmente indefinita - una sostanziale novazione del rapporto di lavoro con il funzionario, pur formalmente inquadrato nella terza fascia, sì da delineare una nuova stabile area di middle management, con conseguente radicarsi della giurisdizione amministrativa secondo gli approdi ormai consolidati della giurisprudenza;

che, inoltre, non appaiono fondate le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, avuto riguardo alla natura di non mera comunicazione interna dell'atto impugnato con il ricorso (prot. n. 38236, dell'11 marzo 2016, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate provvedeva ad attribuire l'incarico de quo al controinteressato) ed al fatto che gli atti indicati quali presupposti dal controinteressato (cfr. sua memoria depositata l'11 giugno 2016, pag. 11 ss.) hanno natura meramente endoprocedimentale (tale è la valutazione del Direttore Regionale dell'11 dicembre 2015) ovvero non spiegano rilievo per la presente controversia (tale è l'atto di nomina del 18 dicembre 2015 ch individuava il dott. Giuseppe Anastasia, poi rinunciatario, quale destinatario dell'incarico de quo);

che, nel merito, appare prima facie fondato il vizio di carenza di motivazione nella scelta del controinteressato, dott. Fratto, quale destinatario dell'incarico de quo, avuto riguardo alle valutazioni ed ai punteggi che erano stati forniti dalle Commissioni interregionali ed alla mancanza di qualsiasi giudizio di natura comparativa nelle successive valutazioni operate sia dal Direttore Regionale sia dal Direttore dell'Agenzia;

che sussiste anche il requisito del periculum in mora, valutato l'interesse professionale ed economico del ricorrente di ambire ad ottenere, entro tempi ragionevoli, l'incarico per cui è causa;

che, pertanto, l'amministrazione intimata, secondo le proprie articolazioni interne, dovrà provvedere a riesaminare la decisione in ordine all'attribuzione dell'incarico de quo, sulla base degli esiti delle prove selettive espletate, in un'ottica necessariamente comparativa tra i vari candidati già segnalati;

che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

che la discussione per il merito del ricorso va fissata all'udienza pubblica del 14 dicembre 2016;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione prima,

Accoglie l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati, ai fini di un loro riesame.

Compensa le spese della fase cautelare.

Fissa la discussione per il merito all'udienza pubblica del 14 dicembre 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:



Domenico Giordano, Presidente

Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Primo Referendario





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Da: Bravissimi  1  - 30/06/2016 14:30:39
La totale carenza di motivazione è anche peggiore nei vecchi incarichi POS ante procedura selettiva
Ma quelli non sono più impugnabili, o no?

Da: Una bella bomba30/06/2016 14:42:52
Una bella bomba questa sentenza....se iniziano a piovere ricorsi ci sarà da ridere....

Da: ROMA LADRONA30/06/2016 16:02:18
Al dott. Notti devono proprio essere girate...

Da: Inutile 30/06/2016 16:13:07
Solo quello di Cuneo deve essere sospeso? Vista l'ordinanza dovrebbero essere sospese tutte le pos

Da: Inutile 30/06/2016 16:26:48
Grande Notti.
Dovremmo prendere tutti esempio

Da: Commissioni POS 30/06/2016 16:34:06
Le valutazioni delle commissioni per le attribuzioni delle pos sono state a dir poco incredibili... Dovrebbe saltare tutto...

Da: x tutti30/06/2016 16:42:57
Ma a tutti sti scienziati che stanno esaltando il buon dr. Notti,
forse sfugge che era uno ex incaricato di funzioni dirigenziali!!!
Traetene le conseguenze...
bravi bravi

Da: ed inoltre30/06/2016 16:49:02
quando questo simpatico ricorrente riceveva incarichi dirigenziali " a gratis"...tutto questo suo senso di giustizia e trasparenza dove l'aveva nascosto?..
un'idea ce l'avrei!!....

Da: Inutile 30/06/2016 17:10:37
Ha comunque avuto il coraggio di mettersi di traverso all'attuale dirigenza che pensa di poter fare quello che vuole senza tener conto di essere un ente pubblico. Prima era come adesso: non è cambiato nulla!!!
Un'ultima riflessione: se pensano di passare immuni da ricorsi il 175, mi vien da ridere....
Povera agenzia: con l'attuale dirigenza è destinata a diversi anni di confusione

Da: mie considerazioni30/06/2016 17:26:35
Secondo me non è molto positivo questa sentenza cautelare per il ricorso di dirpubblica che si basa sull'equiparazione degli incarichi pos ad una nuova fascia, la predirigenza con relativa necessità di concorso per accedervi. Qui l'oggetto del contendere è un altro, ci troviamo dinanzi ad un trombato, fra l'altro ex incaricato, che con sentenza cautelare ottiene la sospensione di un incarico conferito ad un altro candidato. Pertanto il Direttore Regionale dovrà conferire l'incarico scegliendo fra i nomi segnalati dalla commissione interregionale operando una necessaria comparazione valutativa, elemento richiesto nel bando e che dal tenore della sentenza sembrerebbe mancante fra gli atti relativi al processo di selezione.
Addirittura a mio avviso potrebbe giocare a svantaggio di dirpubblica il riconoscimento dell'esistenza di un  eventuale middle management senza che il giudice ravvisi come necessaria l'espletamento di una vera a e propria procedura concorsuale  come nel caso in questione.  

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