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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: SONO DEPRESSO29/06/2016 09:10:11
X JOHNNY POT

Se non è una bufala, è ovvio che spingete x  rimanere qualificati" pseudo-dirigenti " con le pot a vita ... ma per tutti  noi   sempre e comunque illegittimi rimarrete !

Da: hulk229/06/2016 10:16:26
dono d'accordo

Da: hulk229/06/2016 10:16:57
sono d'accordo

Da: Che29/06/2016 12:20:09
Pot devono essere in base al merito. No pot forever

Da: Che29/06/2016 12:23:46
A breve nel comparto ministeri e volete u na rendita di posizione contro i CCNl il d.lgs 165g/2001, la legge brunetta, la legge Madia.?????? Uscite dal pubblico impiego diventate spa e fate come vi pare

Da: ROMA LADRONA29/06/2016 13:11:22
Pot  spot?

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Da: operaio finanziario29/06/2016 14:53:31
Ricordo termini (art. 89 commi 1 e 2).
REDAZIONE  SENTENZA: entro 45 gg. da decisione con rito ordinario.
PUBBLICAZIONE SENTENZA: immediatamente resa pubblica mediante deposito in segreteria.
COMUNICAZIONE SENTENZA: entro gg. 5 dalla pubblicazione.

Da: Junk 29/06/2016 15:11:27
L'operazione Ti Inculo è stata completata
È a rischio la prosecuzione del contenzioso

Da: x operatore finanziario29/06/2016 15:16:51
ma in genere il dispositivo della sentenza viene reso disponibile presso la cancelleria dopo qualche giorno la camera di consiglio

Da: il dubbioso29/06/2016 17:30:39
Come mai tutta questa ansia?calma ragazzi calma è estate...fa caaaaaaldo

Da: X il dubbioso29/06/2016 18:24:19
capisco che fa caaaldo, però c'è gente che ha finanziato questi ricorsi e che meriterebbe una comunicazione da parte di dirpubblica

Da: X operatore29/06/2016 18:27:40
Quando il collegio manda in decisione una causa possono passare anche settimane...il dispositivo anticipa le motivazioni nel processo penale, non in quello amministrativo.

Da: X operatore29/06/2016 18:30:11
Non capisco perché si chiedano notizie a dirpubblica...ma se non depositano la sentenza che cosa potrebbe dire dirpubblica? Boh!

Da: ma che29/06/2016 18:48:10
cavolo dici anche nel processo amministrativo é prevista la pubblicazione del dispositivo della sentenza

Da: X operatore29/06/2016 19:01:20
Art. 79 codice processo amministrativo...

Da: X operatore29/06/2016 19:01:56
Errata corrige articolo 89

Da: il dubbioso29/06/2016 19:05:20
Quelli che chiedono saranno mica incaricati che stanno a cazzegguare chiusi in stanza a vedere lo smartphone mentre tutti gli altri a macinare voluntary?

Da: per il genio29/06/2016 19:34:20
Ai sensi dell'art. 88, C. 2, lett. e) uno degli elementi che costituisce la sentenza é il dispositivo che a volte viene precettivamente comunicato prima dell'intera sentenza ossia prima dei 45 gg della camera di consiglio

Da: X il dubbioso29/06/2016 19:44:34
Ma secondo c'è qualcuno nel forum che si stia bevendo che tu stia chiuso in ufficio alle 19.05 a macinare voluntary? Ma per favore

Da: Panama papers29/06/2016 20:05:27
A Cuneo è stata sospesa dal TAR la POS assegnata senza esame ma intuitu persona.
Notizia inaspettata ma buona.

Da: X panama 29/06/2016 20:10:28
Sarebbe interessante conoscere la sentenza...

Da: @ panama papers30/06/2016 01:23:02
Puoi postare il link?

Da: X Panama papers su POS Cuneo30/06/2016 07:43:27
Notizia trasmessa in modo non corretto.
Sembra semplicementre che la POS sia stata sospesa in quanto impugnata nei termini da altro collega di altra regione (Lombardia) che sostiene di aver ottenuto un punteggio più alto alla prova orale e che avendo indicato anche Cuneo tra le due scelte iniziali, spettasse al lui quella posizione.

Da: il dubbioso30/06/2016 08:16:24
Gran coglione io non chatto mentre lavoro e se tu lo fai una bella sanzione per scarso rendimento. Per la Pos di Cuneo effettivamente il collega con maggior punteggio se non è stato neanche sentito dal D.P. e la dimostrazione che è tutta una mafia, nominano amici degli amici. Ma una bella denuncia per danno erariale a questi direttori? ...rilassatevi andate in ferie che vi serve

Da: X il dubbioso30/06/2016 09:33:52
Gran lavoratore se sei veramente  un uomo perché non mi dici come ti chiami così ti vengo a trovare e vediamo se hai le palle di dirmi gran  coglione in faccia

Da: Cipolla 9658930/06/2016 10:01:59
LE PROPRIETÀ BENEFICHE DELLA CIPOLLA 1/2

Appartiene alla famiglia delle Liliacee, viene coltivata in ogni parte del mondo e rappresenta uno degli aromi più utilizzati nelle cucine di tutto il mondo. La cipolla è un prodotto dell'orto molto antico, utile in cucina e ricca di proprietà terapeutiche. È una pianta erbacea che cresce ogni due anni, ma generalmente viene coltivata e in questo caso, produce i suoi bulbi annualmente. Il terreno sul quale cresce è generalmente un terreno fertile che non teme climi diversi, anche se "predilige" una temperatura piuttosto fredda. L'Emilia-Romagna, la Campania, la Sicilia e la Puglia sono tra le regioni più accreditate per la coltivazione di questo prodotto. La parte che noi mangiamo è il "bulbo" centrale, che può essere consumato sia crudo che cotto. Come riconoscere l'integrità di una cipolla e capire se è davvero fresca? È importante osservarne la forma che dovrà essere compatta, piuttosto soda e senza ammaccature o "strane" macchie, tipo muffa. La cipolla ha un gusto particolare che regala alle pietanze un sapore gradevole e spesso viene utilizzata come "base" per la preparazione di minestre, risotti, carni e gustosissimi sughi. Ma non solo: diversi sono i piatti che la contengono: i francesi ad esempio vanno matti per la zuppa di cipolle, nota in tutto il mondo, ma anche le cipolle ripiene, quelle crude in insalata e la frittata, hanno la loro notorietà. Sicuramente il suo è un sapore particolare, generalmente ben tollerato da tutti, che aggiunge alle pietanze, quel tocco di gusto in più.

Le molteplici varietà della specie
Le numerose varietà della specie si distinguono per la forma del bulbo, il colore delle "tuniche" e il sapore. Un'altra distinzione viene fatta a seconda dell'utilizzo e cioè se la cipolla viene consumata fresca o essiccata. Se si vuole consumarla fresca, il periodo migliore per la raccolta è la primavera, se invece si vuole "conservarla" per l'utilizzo di olii e sottaceti, il periodo migliore è la fine dell'estate. Diverse sono quindi le varietà ma occorre dire che la più "conosciuta" è la cipolla rossa di Tropea, seguita subito dopo da quella di Suasa, quella di Breme, la "ramata" di Monitoro e la Borrettana. Generalmente però quella rossa possiede una maggiore quantità di sostanze aromatiche rispetto a quella bianca, anche se dal punto di vista nutrizionale, non si riscontrano particolari differenze. 100 gr. di cipolla fresca contiene 26 calorie, mentre sono 24 le calorie per 100gr. di cipolla essiccata.

Valore nutritivo e proprietà terapeutiche
La cipolla ha un consistente valore nutritivo, grazie alla presenza di sali minerali e vitamine, soprattutto la vitamina C, ma contiene anche molti fermenti che aiutano la digestione e stimolano il metabolismo; inoltre contiene anche oligoelementi quali zolfo, ferro, potassio, magnesio, fluoro, calcio, manganese e fosforo, diverse vitamine (A, complesso B, C, E); flavonoidi con azione diuretica dall'azione diuretica e la glucochinina, un ormone vegetale, che possiede una forte azione antidiabetica. Ma questa pianta ha anche numerosissimi impieghi terapeutici: in dermatologia, può essere utilizzata come antibiotico, antibatterico, semplicemente applicando il succo sulla parte da disinfettare; è anche un ottimo espettorante, specialmente unito al miele e un decongestionante della faringe: i gargarismi con succo di cipolla sono particolarmente indicati in caso di tonsillite e il succo è anche molto utilizzato come diuretico e depurativo e infatti viene consigliato da chi soffre di trombosi perché, avendo un potere fluidificante, facilita la circolazione del sangue. Un discorso a parte merita l'utilizzo della cipolla per tutti coloro che soffrono di "cattiva digestione": in questo caso si consiglia di consumare la cipolla cotta che è sicuramente più tollerabile anche se ha minori proprietà nutritive rispetto a quella cruda che può essere assunta facilmente da coloro i quali non hanno particolari problemi di bruciori allo stomaco. Infine questi "benefici bulbi" fungono anche da ipoglicemizzanti, abbassando il livello di glucosio nel sangue e permettendo di ridurre le dosi di insulina a chi ne ha bisogno. Di questa pianta si conoscono anche le virtù benefiche in omeopatia: infatti è indicata in caso di raffreddore, per contrastare la fastidiosa secrezione nasale che lo accompagna, specialmente se sussiste anche il fenomeno della lacrimazione.

Da: Cost-3730/06/2016 10:04:30
SENTENZA N. 37

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, nei procedimenti riuniti vertenti tra l'Agenzia delle entrate e Dirpubblica âˆ' Federazione del Pubblico Impiego (già Dirpubblica âˆ' Federazione dei funzionari, delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e delle Agenzie) ed altri, con ordinanza del 26 novembre 2013, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2014.
Visti l'atto di costituzione di Dirpubblica, nonchè gli atti di intervento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;
uditi gli avvocati Gino Giuliano per il Codacons, Carmine Medici per Dirpubblica e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.âˆ' Con ordinanza del 26 novembre 2013 (r.o. n. 9 del 2014), il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.
La disposizione impugnata, fatti salvi i limiti previsti dalla legislazione vigente per le assunzioni nel pubblico impiego, autorizza l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio ad espletare procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato âˆ' legge finanziaria 2007), e all'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. Tale autorizzazione è posta in relazione «all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione», disposte da altri commi dello stesso art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, come convertito.
La disposizione prevede, inoltre, che «[n]elle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso». Dopo aver stabilito che gli incarichi in questione sono attribuiti «con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e che «[a]i funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti», la norma precisa che «[a] seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». I periodi finali indicano le modalità attraverso le quali si provvede agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle misure ricordate.
2.âˆ' La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio riunito avente ad oggetto tre ricorsi in appello, proposti dall'Agenzia delle entrate, per la riforma di altrettante sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Era stata tra l'altro affermata, mediante uno dei provvedimenti impugnati, l'illegittimità della delibera n. 55 del 22 dicembre 2009, assunta dal Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate, di proroga al 31 dicembre 2010 dei termini contenuti nell'art. 24 del regolamento di amministrazione della stessa Agenzia. Quest'ultima disposizione prevede, per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, ed entro un termine più volte prorogato, che le eventuali vacanze sopravvenute nelle posizioni dirigenziali possano essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni, ai quali va attribuito lo stesso trattamento economico dei dirigenti.
Il TAR del Lazio, in sintesi, aveva ritenuto che la norma regolamentare attuasse un conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, in palese violazione degli artt. 19 e 52, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Di qui l'annullamento della delibera impugnata.
Nelle more del procedimento d'appello, è entrato in vigore l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, cioè la norma censurata nel presente giudizio, che opera una sorta di trasposizione in legge di quanto previsto nel ricordato art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.
Il Consiglio di Stato, respinte questioni pregiudiziali di diritto e preliminari di merito, con separata ordinanza del 26 novembre 2013, ha quindi rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del citato art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.
3.âˆ' Il giudice rimettente, in punto di rilevanza, osserva che la disposizione censurata, ponendosi «quale factum principis sopravvenuto», determinerebbe la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi in appello per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Consentendo che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, le Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio, fatti salvi gli incarichi già affidati, possano attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari privi della corrispondente qualifica, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso, essa determinerebbe infatti la "salvezza" del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, cioè la delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate con la quale è stato modificato l'art. 24 del regolamento di amministrazione.
4.âˆ' Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente, in primo luogo, ritiene che la norma censurata contrasti con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, consentendo l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, aggirerebbe la regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso.
Si assume in sintesi, anche mediante richiami alla giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 205 del 2004), che nel concorso pubblico va riconosciuta «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione». La forma concorsuale esige - secondo il rimettente - che non siano introdotte arbitrarie ed irragionevoli restrizioni nell'ambito dei soggetti legittimati alla partecipazione, ed in particolare che, pur non essendo preclusa la previsione per legge di condizioni di accesso intese a favorire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate all'interno di un'amministrazione, non sia dato luogo, salvo circostanze eccezionali, a riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno, né a scivolamenti automatici verso posizioni superiori, senza concorso o comunque senza adeguate verifiche attitudinali. Inoltre, il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporterebbe l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate e sarebbe esso stesso soggetto, pertanto, quale forma di reclutamento, alla regola del pubblico concorso (è citata la sentenza di questa Corte n. 194 del 2002).
A fronte di questi principi, la norma impugnata consentirebbe invece a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari, senza aver superato un pubblico concorso, di incarichi dirigenziali, quindi di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e di una qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito dell'amministrazione.
In secondo luogo, il giudice rimettente assume che l'elusione della regola del pubblico concorso determinerebbe un vulnus al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, con conseguente lesione, sotto questo profilo, degli artt. 3 e 97 Cost.: infatti, rappresentando il concorso la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, esso costituisce un meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione e, dunque, attuativo del principio del buon andamento.
In terzo luogo, è prospettata una violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., in relazione ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, poiché, permettendo l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, la norma censurata consentirebbe la preposizione ad organi amministrativi di soggetti privi dei requisiti necessari, determinando una diminuzione delle garanzie dei cittadini che confidano in una amministrazione competente, imparziale ed efficiente.
Infine, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., in quanto consentirebbe l'accesso all'ufficio di dirigente in violazione delle condizioni di uguaglianza tra i cittadini che aspirano ad accedere ai pubblici uffici e in violazione dei requisiti stabiliti dalla legge per il conferimento degli incarichi dirigenziali, posto che l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevederebbe un ben diverso procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
5.âˆ' Con atto depositato in data 4 marzo 2014 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Secondo l'Avvocatura generale, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, non legittima le censure prospettate dal rimettente, in quanto norma a carattere assolutamente temporaneo ed eccezionale, introdotta al solo fine di garantire, nelle more dell'espletamento del concorso, il buon andamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate. In particolare, la disposizione non consentirebbe uno scivolamento automatico nella qualifica dirigenziale dei funzionari dell'Agenzia inquadrati nella terza area funzionale, ma si limiterebbe ad attribuire a costoro mansioni dirigenziali, per il solo tempo necessario allo svolgimento del concorso. Si ricorda dalla stessa Avvocatura generale come questa Corte, con la sentenza n. 212 del 2012, abbia dichiarato l'infondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione di legge (regionale) di contenuto asseritamente analogo a quella ora impugnata.
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'eccezionalità e la temporaneità della previsione contenuta nella disposizione censurata sarebbero dimostrate anche dal fatto che l'Agenzia delle entrate ha dato effettivamente avvio a procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigente, attualmente in corso.
Quanto alla dedotta diminuzione delle garanzie per i cittadini, in ragione della presunta elusione della regola del concorso, l'Avvocatura generale osserva che la disposizione censurata è semmai volta ad evitare conseguenze pregiudizievoli nei riguardi delle finanze pubbliche e della collettività, che si verificherebbero qualora gli uffici delle Agenzie rimanessero privi di un responsabile.
Infine si rileva come, nelle more del presente giudizio, l'art. 8, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, sia stato modificato dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, che proroga al 31 dicembre 2014 il termine «per il completamento delle procedure concorsuali» e stabilisce che nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, come convertito. Secondo l'Avvocatura generale, la disposizione da ultimo richiamata non farebbe altro che confermare la volontà di garantire, da un lato, l'efficiente organizzazione degli uffici dell'Agenzia, e, dall'altro, la copertura delle vacanze organiche nel rispetto del principio generale del pubblico concorso.
6.âˆ' Nel giudizio innanzi alla Corte, con atto depositato il 4 marzo 2014, si è costituita Dirpubblica âˆ' Federazione del Pubblico Impiego, parte nel procedimento a quo, chiedendo, in primo luogo, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. A tal fine, richiamati adesivamente gli argomenti del rimettente, la parte ricorda come la giurisprudenza consideri illegittimo, distinguendolo dalla reggenza, lo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, al fine di porre in evidenza che la norma censurata avrebbe fatto "salva", perpetuandola, una prassi contra legem, impedendo la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti attraverso procedure concorsuali.
In secondo luogo, Dirpubblica chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, come convertito, entrato in vigore nelle more del presente giudizio di costituzionalità, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Assume, in proposito, che tale disposizione incorrerebbe nelle medesime censure già evidenziate con riguardo all'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, in quanto proroga di un anno il termine per il completamento di procedure concorsuali - per altro, a far data dall'entrata in vigore del richiamato d.l. n. 150 del 2013, non ancora avviate - e, nel frattempo, consente di prorogare o modificare gli incarichi dirigenziali già attribuiti ai sensi dell'art. 8, comma 24, secondo periodo, del d.l. n. 16 del 2012.
In terzo luogo, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, come convertito, anche per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), ritenendo che la disposizione sarebbe stata adottata al fine di risolvere ex auctoritate legis una controversia pendente dinnanzi al giudice amministrativo, con ciò pregiudicando il principio di parità delle armi e il diritto di difesa e incidendo sull'esercizio della funzione giurisdizionale.
Infine, chiede che la Corte costituzionale sollevi di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale della legge n. 15 del 2014, nella parte in cui ha modificato l'art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, in riferimento agli artt. 64, primo comma, e 81, terzo comma, Cost., allegando che nel procedimento di conversione sarebbero stati violati gli artt. 40, comma 2, e 102-bis, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica.
7.âˆ' Con atto depositato in data 3 marzo 2014, è intervenuto in giudizio il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), chiedendo, in adesione alle argomentazioni del rimettente Consiglio di Stato, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.
In ordine all'ammissibilità del proprio intervento, osserva che l'Associazione, per espressa previsione statutaria, «[t]utela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni». Rileva, inoltre, di aver spiegato intervento ad opponendum nel giudizio a quo, notificato in data 18 febbraio 2014 e depositato in data 20 febbraio 2014.
8.âˆ' Nell'imminenza dell'udienza pubblica, in data 3 febbraio 2015, ha depositato ulteriore memoria l'Avvocatura generale dello Stato. Oltre a ribadire le argomentazioni già illustrate, eccepisce l'inammissibilità delle censure sollevate da Dirpubblica sull'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, in relazione a tutti i parametri non evocati nell'ordinanza di rimessione.
9.âˆ' Dirpubblica, in data 3 febbraio 2015, ha depositato a sua volta una memoria in cui, dopo aver illustrato le vicende successive alla proposizione della questione di costituzionalità, ribadisce la richiesta di accoglimento della questione sollevata e di estensione della dichiarazione d'incostituzionalità, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all'art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, come convertito, sia in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., già evocati nella memoria depositata in data 4 marzo 2014, sia in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione alla norma interposta di cui all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU.
Chiede, inoltre, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale sia estesa, per gli stessi motivi, all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
10.âˆ' In data 2 febbraio 2015, ha depositato memoria il Codacons, insistendo sia per la propria legittimazione ad intervenire in giudizio, sia per l'accoglimento della questione.

Considerato in diritto

1.âˆ' Il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.
La disposizione censurata, in relazione alla «esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità» delle strutture delle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio, e per «garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione» contenute in altri commi dello stesso art. 8 del d.l. n.16 del 2012, come convertito, autorizza le Agenzie ricordate ad espletare procedure concorsuali, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, attraverso il richiamo alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato âˆ' legge finanziaria 2007), e nell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
In questo contesto, la disposizione censurata aggiunge una specifica previsione, che costituisce l'effettivo oggetto delle censure del giudice a quo, e che opera in due distinte direzioni: fa salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali già affidati dalle Agenzie in parola a propri funzionari, e consente, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali prima richiamate, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Questi incarichi sono attribuiti, afferma la disposizione censurata, con «apposita procedura selettiva», applicandosi l'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Dopo aver precisato che ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti, la disposizione in questione conclude che le Agenzie ricordate non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali, secondo le modalità appena descritte e fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dal momento della «assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma».
1.1.âˆ' Il giudice a quo è investito, tra l'altro, dell'impugnazione di una sentenza di annullamento della delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate (n. 55 del 22 dicembre 2009), con la quale è stato modificato l'art. 24 del regolamento di amministrazione della stessa Agenzia. Tale ultima norma, regolando la «copertura provvisoria di posizioni dirigenziali», consente la stipulazione di contratti a termine con i funzionari interni, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque non oltre una scadenza che - al momento dell'impugnativa - era fissata al 31 dicembre 2010. Il giudice rimettente pone in evidenza come la norma censurata - entrata in vigore nelle more del giudizio principale - operi una trasposizione in legge di quanto stabilito nella disposizione regolamentare cui si riferisce l'impugnativa, e condizioni dunque l'esito del giudizio a quo, ponendosi «quale factum principis sopravvenuto», che determinerebbe una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
1.2.âˆ' Ad avviso del giudice a quo, consentendo l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, aggirerebbe la regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Viene, a tal proposito, richiamata la giurisprudenza costituzionale che riconosce nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, quale procedura strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, ciò che, riguardo all'assegnazione di funzioni direttive, priverebbe di legittimazione arbitrarie preclusioni di accesso, riserve integrali di posti o forme di attribuzione automatica in favore del personale interno. La norma censurata, sempre secondo il giudice a quo, consentirebbe invece a funzionari, privi della relativa qualifica, di accedere, senza aver superato un pubblico concorso, ad un «ruolo» diverso nell'ambito della propria amministrazione.
L'elusione della regola del pubblico concorso determinerebbe anche un vulnus al principio del buon andamento, con conseguente ulteriore lesione, sotto questo diverso profilo, degli artt. 3 e 97 Cost. Ancora, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., in relazione ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, poiché, permettendo l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, consentirebbe la preposizione ad uffici amministrativi di soggetti privi dei requisiti necessari, determinando una diminuzione delle garanzie dei cittadini che confidano in una amministrazione competente, imparziale ed efficiente.
Il rimettente prospetta, infine, una violazione degli artt. 3 e 51 Cost., poiché l'accesso a funzioni dirigenziali sarebbe consentito, in deroga al principio di uguaglianza, pur nell'assenza dei requisiti stabiliti dalla legge (e, in particolare, dall'art. 19 del citato d.lgs. n. 165 del 2011).
2.âˆ' In via preliminare, va ribadito quanto stabilito nell'ordinanza della quale è stata data lettura in udienza, allegata alla presente sentenza, in ordine all'inammissibilità dell'intervento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) nel presente giudizio di legittimità costituzionale.
3.âˆ' La questione va esaminata entro i limiti del thema decidendum individuato dall'ordinanza di rimessione, dato che non possono essere prese in considerazione le censure svolte dalla parte del giudizio principale, con riferimento a parametri costituzionali ed a profili non evocati dal giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 211 e n. 198 del 2014, n. 275 del 2013, n. 310, n. 227 e n. 50 del 2010).
4.âˆ' La questione è fondata.
4.1.âˆ' Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009).
In apparenza, la disposizione impugnata non si pone in contrasto diretto con tali principi. Essa non conferisce in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, bensì consente, in via asseritamente temporanea, l'assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in attesa del completamento delle procedure concorsuali.
Tuttavia, l'aggiramento della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali in parola si rivela, sia alla luce delle circostanze di fatto, precedenti e successive alla proposizione della questione di costituzionalità, nelle quali la disposizione impugnata si inserisce, sia all'esito di un più attento esame della fattispecie delineata dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.
4.2.âˆ' Per colmare le carenze nell'organico dei propri dirigenti, l'Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dall'art. 24 del proprio regolamento di amministrazione. Tale disposizione consente, «[p]er inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia», la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell'idoneità degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, «fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza» e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato. Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, a partire dal 2006, con apposite delibere del Comitato di gestione dell'Agenzia. Al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, esso risultava fissato al 31 dicembre 2010. Successivamente alla proposizione della questione, il termine è stato prorogato altre due volte, da ultimo (con delibera n. 51 del 29 dicembre 2011) «al 31 maggio 2012».
Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'illegittimità di questa modalità di copertura delle posizioni dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello dell'affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti ad un livello inferiore, né all'istituto della cosiddetta reggenza. Il primo modello, disciplinato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede l'affidamento al lavoratore di mansioni superiori, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, ma è applicabile solo nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, non già delle qualifiche, e in particolare non è applicabile (ed è illegittimo se applicato) laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente (sentenza di questa Corte n. 17 del 2014; nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 12 aprile 2006, n. 8529, e 26 marzo 2010, n. 7342).
Invero, l'assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello perché serve a colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell'istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413). Ebbene, le reiterate proroghe del termine previsto dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia delle entrate per l'espletamento del concorso per dirigenti e, conseguentemente, per l'attribuzione di funzioni dirigenziali mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, hanno indotto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, seconda sezione, sentenze 30 settembre 2011, n. 7636, e 1° agosto 2011, n. 6884) a ritenere carenti, nella fattispecie prevista dall'art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, i due presupposti ricordati della straordinarietà e della temporaneità, a non configurarla come un'ipotesi di reggenza e quindi a considerarla in contrasto con la disciplina generale di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa vicenda processuale, interviene il legislatore, attraverso la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale.
La norma impugnata esordisce autorizzando le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane ad espletare procedure concorsuali, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, attraverso il richiamo alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 530, della l. n. 296 del 2006 e nell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito. L'autorizzazione in parola è rafforzata attraverso un riferimento alla «esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità» delle strutture delle Agenzie e alla necessità di garantire «una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione» contenute in altri commi dello stesso art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, come convertito.
In realtà, del tutto indipendentemente dalla norma impugnata, l'indizione di concorsi per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti è resa possibile da norme già vigenti, che lo stesso art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, si limita a richiamare senza aggiungervi nulla (si veda l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito). Inoltre, considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale âˆ' come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile âˆ' T, 11 ottobre 25012, n. 17400) - la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata. Sicché l'obbiettivo reale della disposizione in esame è rivelato dal secondo periodo della norma in questione, ove, da un lato, si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie e i propri funzionari, dall'altro si consente ulteriormente che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
Dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, il termine originariamente fissato per il «completamento» delle procedure concorsuali viene prorogato due volte. Dapprima, l'art. 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, lo ha spostato al 31 dicembre 2014, purché le procedure fossero indette entro il 30 giugno 2014, con la precisazione che, nelle more, era possibile prorogare o modificare solo gli incarichi dirigenziali già attribuiti, non invece conferirne di nuovi. Successivamente, l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), lo ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015.
Benché il legislatore abbia esplicitamente precisato, in questi interventi di proroga, che non è consentito conferire nuovi incarichi a funzionari interni, è indubbio che gli interventi descritti abbiano aggravato gli aspetti lesivi della disposizione impugnata. In tal modo, infatti, il legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato, la temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini per il completamento delle procedure concorsuali, ma, dall'altro, allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha operato in stridente contraddizione con l'affermata temporaneità.
4.3.âˆ' La norma impugnata ha cura di esibire, quale caratteristica essenziale, la propria temporaneità: il ricorso alla descritta modalità di copertura delle posizioni dirigenziali vacanti sarebbe provvisorio, strettamente collegato all'indizione di regolari procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza, da completarsi entro un termine ben identificato, che la disposizione impugnata, in origine, fissava al 31 dicembre 2013.
Tuttavia, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, inserisce in tale costruzione un elemento d'incertezza, nella parte in cui stabilisce che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, le Agenzie interessate non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari «[a] seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma». Questo significa che al termine, certo nell'an e nel quando, del completamento delle procedure concorsuali - nelle cui more è possibile attribuire incarichi dirigenziali con le modalità descritte - si affianca un diverso termine, certo nella sola attribuzione del diritto all'assunzione, ma incerto nel quando, perché tra il completamento delle procedure concorsuali (coincidente con l'approvazione delle graduatorie) e l'assunzione dei vincitori, può trascorrere, per i più diversi motivi, anche un notevole lasso di tempo.
È quindi lo stesso tenore testuale della disposizione impugnata a non escludere che, pur essendo concluse le operazioni concorsuali, le Agenzie interessate possano prorogare, per periodi ulteriori, gli incarichi dirigenziali già conferiti a propri funzionari, in caso di ritardata assunzione di uno o più vincitori. In questo senso, in contraddizione con l'affermata temporaneità, il termine finale fissato dalla disposizione impugnata finisce per non essere «certo, preciso e sicuro» (sentenza n. 102 del 2013).
Per questo, non è conferente il richiamo, effettuato dall'Avvocatura generale dello Stato, alla fattispecie normativa scrutinata con la sentenza di questa Corte n. 212 del 2012. In tale sentenza, l'infondatezza della questione derivava dalla circostanza per cui la norma di legge (regionale) impugnata consentiva, in assenza di personale con qualifica dirigenziale, che talune delle suddette funzioni potessero essere attribuite a funzionari della categoria più elevata non dirigenziale, fino all'espletamento dei relativi concorsi e, comunque, per non più di due anni. Come si vede, in quel caso il termine finale della copertura delle vacanze attraverso il conferimento d'incarichi non era ancorato ad un evento incerto nel quando come l'assunzione dei vincitori, ma era fissato perentoriamente.
Anche considerando il tenore letterale della norma impugnata, quindi, il carattere di temporaneità della soluzione da essa prevista, sul quale insiste l'Avvocatura generale dello Stato, tende a scolorire fin quasi ad annullarsi.
4.4.âˆ' Si aggiunga, per quanto necessario, che la regola del concorso non è certo soddisfatta dal rinvio che la stessa norma impugnata opera all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali ai funzionari «sono attribuiti con apposita procedura selettiva». In realtà, la norma di rinvio si limita a prevedere che l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti non sono dunque assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. (sentenze n. 217 del 2012, n. 150 e n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 453 del 1990).
4.5.âˆ' In definitiva, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Posto che le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito, e all'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192. E proprio perché tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono a integrare la disciplina impugnata, non vi sono ostacoli ad estendere ad esse la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, pur trattandosi di disposizioni normative sopravvenute al giudizio a quo. Infatti, «l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali» (sentenza n. 214 del 2010).

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;
2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Allegato:
Ordinanza Letta All'udienza Del 24 Febbraio 2015
ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza 26 novembre 2013 (reg. ord. n. 9 del 2014), è intervenuto, con atto depositato il 3 marzo 2014, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori);
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanza n. 240 del 2014, sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, ordinanza n. 156 del 2013, ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012, sentenza n. 293 del 2011, sentenza n. 118 del 2011, sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010);
che, in questo caso, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla posizione dei funzionari e dei dirigenti pubblici, i quali non hanno alcuna incidenza diretta sulla posizione giuridica del Codacons;
che, inoltre, i rapporti sostanziali dedotti in causa solo in via indiretta ed eventuale possono riguardare gli interessi della collettività indistinta dei consumatori, che il Codacons si propone di rappresentare (v. sentenza n. 420 del 1994 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 novembre 1994);
che, infine, pur avendo il Codacons presentato, in data 20 febbraio 2014, richiesta di intervento nel giudizio principale, è inammissibile, nel giudizio costituzionale in via incidentale, l'intervento del soggetto che, nel giudizio a quo, si sia costituito soltanto dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 223 del 2012, ordinanza n. 295 del 2008, sentenza n. 315 del 1992).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori).
F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

Da: dirigenti_X_17530/06/2016 10:07:55
Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DISPONE
L'avvio di un concorso pubblico, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'8 ottobre 2010, da
svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali
integrato da colloquio, a centosettantacinque posti, per l'accesso alla qualifica
di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 1 Riserva di posti
1. Tre dei centosettantacinque posti messi a concorso sono riservati, ai sensi del D.P.R. n.
752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla provincia autonoma di Bolzano, per la
cui copertura il Direttore della Direzione provinciale di Bolzano provvederà all'emanazione del
bando e alla gestione della relativa procedura.
2. Il 50% dei suddetti posti è riservato ai funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti
alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea,
che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia
e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette
posizioni economiche.
3. I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
1. Al concorso sono ammessi a partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni
statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
2
b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese
nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per
un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;
d) i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma
di laurea.
2. Il titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso è il diploma di laurea (DL) ai sensi
dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999, ovvero la laurea specialistica (LS), o magistrale
(LM) conseguita presso un'università statale della Repubblica italiana o presso un'università non
statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.
3. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo
di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa; gli estremi del
provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nell'istanza di partecipazione
al concorso, a pena di esclusione.
4. E' altresì, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti politici;
- cittadinanza italiana;
- idoneità fisica all'impiego;
- posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- elettorato politico attivo.
5. Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti
o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

6. L'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con
atto motivato, all'esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché
non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di
moralità necessari per svolgere le funzioni di dirigente, nonché del tipo e della gravità del reato
commesso.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della
domanda.
Art. 3 Presentazione della domanda. Termini e modalità
1. Il candidato deve produrre apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice
ed in originale, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A). La domanda, indirizzata
all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del personale- Ufficio selezione e inserimento,
Via Giorgione 159, Roma - deve essere presentata personalmente al predetto Ufficio ovvero
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero inviata a mezzo Posta Elettronica
Certificata (indirizzo PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it; nell'oggetto è necessario
indicare il destinatario della mail, ossia la Direzione Centrale del Personale - Ufficio
Selezione e Inserimento) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito Internet
dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it. Nella medesima data si dà notizia della pubblicazione
del bando con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie
speciale - Concorsi ed esami del 5 novembre 2010.
2. La data di presentazione delle domande è comprovata:
3
- in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale addetto
al ricevimento della medesima;
- in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto
dall'ufficio postale accettante;
- in caso di invio a mezzo PEC, dalla ricevuta di accettazione.
3. Ove il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato
di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Sulla busta accanto all'indirizzo il candidato dovrà indicare il seguente codice identificativo del
concorso: COD. DIR. Nel caso di invio a mezzo PEC tale codice dovrà essere indicato
nell'oggetto della mail cui devono essere allegati la domanda e la documentazione richiesta dal
bando in formato .pdf
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita e la residenza;
c) il codice fiscale;
d) la cittadinanza italiana;
e) l'idoneità fisica all'impiego;
f) la posizione nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) il godimento dei diritti politici ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
h) le eventuali condanne penali riportate in Italia od all'estero; la dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
i) il titolo di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato, la data
di conseguimento e la relativa votazione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza, qualora il titolo sia stato conseguito all'estero;
j) i requisiti ed i titoli posseduti tra quelli di cui all'art. 2;
k) di non essere stati interdetti dai pubblici uffici né destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che
l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
l) il candidato diversamente abile deve dichiarare di essere portatore di handicap e, qualora lo ritenga
opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e dell'articolo 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere
gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento della prova di cui al
all'art. 8; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda, il medesimo deve trasmettere
idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi
gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di
consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la
certificazione medica deve pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre i trenta
giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art.3, punto 1;
m)di aver diritto, ove ne sussistano le condizioni, a beneficiare della riserva dei posti del 50%,
prevista all'art. 1;
n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza da far valere, a parità di punteggio, nella formazione
della graduatoria di merito, così come previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, modificato ed integrato dall'articolo 3, comma 7, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e dall'articolo 2, comma 9, della legge 191/1998;
o) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
4
p) il domicilio, compreso il numero di codice di avviamento postale, qualora diverso dalla residenza,
presso il quale desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni; un recapito telefonico.
q) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Alla domanda devono essere allegati:
a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto;
b) un elenco (Allegato B), in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei
documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all'art.
7;
c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco;
d) copia fotostatica di un documento d'identità.
7. I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso,
accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma,
l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre
per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L'omissione della firma comporta la
mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum. Le pubblicazioni e i lavori devono essere
prodotti in originale, se prodotti in fotocopia essi devono essere accompagnati da una nota
con la quale l'aspirante dichiara, sotto la propria responsabilità, la paternità dell'opera ai sensi
del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti
e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni
e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento
di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione
non potrà essere valutata. Per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione,
ove non sia già indicata l'attribuzione ai singoli autori, il candidato dovrà autodichiarare quali
parti di esse siano da riferire esclusivamente a lui.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità: per la dispersione o il ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del proprio
indirizzo da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del suo cambiamento
rispetto a quanto indicato nella domanda; per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento o della ricevuta di accettazione.
9. La domanda deve recare la firma autografa del candidato e ad essa deve essere allegata copia fotostatica
di un documento d'identità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La domanda inviata a mezzo PEC è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma
autografa ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005.
10. Il candidato è tenuto a comunicare con le modalità di invio indicate all'art. 3, punto 1, ogni eventuale
variazione dell'indirizzo indicato nella domanda.
Art. 4 Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
di ammissione.
2. L'Agenzia può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati nel caso di:
a) domande prive della firma autografa o incomplete;
b) domande presentate o spedite o inviate a mezzo PEC oltre il termine fissato all'art. 3, punto 1;
c) mancanza dei requisiti;
d) sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, punti 5 e 6.
5
Art. 5 Restituzione dei titoli
1. Dopo l'approvazione della graduatoria i candidati possono chiedere all'Ufficio Selezione e Inserimento
la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti presentati.
Art. 6 Commissione esaminatrice
1. La Commissione d'esame è nominata dal Direttore dell'Agenzia nel rispetto dei principi dettati
in merito dall'art. 4 del D.P.R. n. 272 del 24 settembre 2004. La commissione è integrata da un
esperto in public management.
2. Alla Commissione possono essere aggiunti membri per l'accertamento del grado di conoscenza
della lingua straniera prescelta e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche.
Art. 7 Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice.
Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un
punteggio pari a 100.
2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto
indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti;

b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici,
di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici
o privati: fino a 30 punti;


c)Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche:
docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi
assimilabili: fino a 10 punti;


d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia
tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti;

e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro
o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti
alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti;


f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti.
Art. 8 Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio
1. Ai candidati verrà data comunicazione della prova per la verifica dei requisiti e delle attitudini
professionali integrata dal colloquio almeno venti giorni prima della data di svolgimento della
stessa, unitamente al punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
6
2. Per la valutazione della prova del presente articolo la Commissione esaminatrice dispone di un
punteggio massimo pari a 100.
3. La prova è articolata in due fasi. La prima fase consiste nell'esposizione da parte del candidato
del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze
acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo
svolgimento delle funzioni dirigenziali. La seconda fase consiste in un colloquio che potrà vertere
sulle seguenti materie:
a) diritto tributario;
b) scienza delle finanze;
c) diritto amministrativo;
d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro;
e) amministrazione delle risorse materiali;
f) pianificazione e controllo di gestione;
g) ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate.
4. Nell'ambito della prova orale, è accertata la conoscenza della lingua inglese o di un'altra lingua
ufficiale dell'Unione europea e della capacità di utilizzo del personal computer e dei software
applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle
potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in
rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e
dei servizi.
5. La prova si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100.
6. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Detto elenco è reso
pubblico nei locali dell'amministrazione secondo modalità comunicate ai candidati.
7. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli e
nella prova orale.
8. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri
candidati ammessi al concorso, l'Amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione
pervenute dai medesimi, predispone adeguate modalità di svolgimento della prova.
Art. 9 Presentazione dei titoli di preferenza a parità di merito e di riserva
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha
sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza,
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni
ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi
documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta
semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza
fissata per la presentazione della domanda.
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Art. 10 Formazione e approvazione della graduatoria di merito
1. La votazione finale è espressa in duecentesimi ed è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti
da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale.
2. Il Direttore dell'Agenzia, accertata la regolarità della procedura, approva la graduatoria di merito
e dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva dei posti
prevista all'art. 1 del presente bando, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5
del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni da far valere a parità di punteggio. Qualora
sussistano ulteriori parità sarà preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della
legge n. 191/1998.
3. Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi
ed esami - sarà data notizia della pubblicazione della graduatoria nel sito internet dell'Agenzia
delle Entrate, www.agenziaentrate.it. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il
termine per le eventuali impugnative.
Art. 11 Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, per i quali venga disposta l'assunzione in servizio,
in relazione a quanto previsto dal presente bando e che risultino in possesso dei prescritti requisiti
ed in regola con la documentazione richiesta, prima di procedere alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione, devono presentare o far pervenire all'Ufficio Selezione
e Inserimento entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento
della comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente
per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale deve risultare
che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego.
2. Per i candidati disabili il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle
condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non
ha perduto ogni capacità lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione,
non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con le funzioni del posto cui aspira.

3. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,
in base alla normativa vigente.
4. La capacità lavorativa del candidato disabile è accertata dalla Commissione di cui all'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. L'Agenzia effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora
il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è escluso dalla selezione,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 12 Assunzione in servizio
1. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate ai vincoli di finanza pubblica.

2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risultino in possesso dei requisiti previsti e in
regola con la documentazione prescritta, devono stipulare apposito contratto individuale di lavoro,
secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale.
3. I vincitori, per i quali venga disposta l'assunzione, sono assunti a tempo indeterminato ed inquadrati,
in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia
delle Entrate e saranno tenuti a frequentare un ciclo di attività formative, da concordare con la
Scuola Superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presi-
8
dente della Repubblica n. 272/2004, per rispondere alle esigenze dell'Agenzia delle Entrate, in
relazione agli incarichi di cui al presente bando di concorso.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, sono soggetti ad un periodo di prova della
durata di sei mesi, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalità stabilite
dalle vigenti norme contrattuali.
6. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del
contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dal diritto all'assunzione.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
1. L'Agenzia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e
a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro.
2. E' in facoltà dell'Agenzia comunicare i dati conferiti a soggetti terzi che prestano servizi elettronici
e documentali strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione
al concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
Art. 14 Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative
e contrattuali vigenti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di
personale.
Art. 15 Responsabile del procedimento
1. La Direzione Centrale del Personale individua il responsabile del procedimento e del provvedimento
relativo alla procedura di selezione.
Art. 16 Pari opportunità
1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dalla
legge n. 125/1991 e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 17 Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva, può essere prodotto ricorso
giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica dell'atto che il candidato
abbia interesse ad impugnare.
Roma, 29 ottobre 2010

Da: Corte Conti30/06/2016 10:10:37
La Corte dei Conti ha registrato il DM comma 165 anno 2014.

A giorni la convocazione al MEF per l'accordo di ripartizione delle somme al personale del Ministero.
Per le Agenzie fiscali,  dove le somme del comma 165 confluiscono nei Fondi di produttività, la FLP ha sollecitato i Direttori del personale alla convocazione delle riunioni per la definizione degli accordi complessivi dei Fondi 2014.

Da: Corte Conti30/06/2016 10:15:12
2. Azione e risultati dell'attività di contrasto all'evasione
2.1. L'attività di controllo
2.1.1. I controlli dell'Agenzia delle entrate
Per una più precisa valutazione dell'attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate
nel 2015 occorre distinguere i risultati dell'attività di accertamento e controllo sostanziale, da
quelli conseguiti attraverso l'attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e degli atti,
gestita sulla base di procedure informatiche centralizzate. La prima, infatti, riflette in modo
specifico e diretto l'attività di contrasto all'evasione sostanziale svolta dagli uffici dell'Agenzia,
anche con la collaborazione dalla Guardia di Finanza, mentre la seconda consegue in modo
sostanzialmente automatico al comportamento non corretto tenuto dai contribuenti in sede di
quantificazione e versamento del tributo dovuto sulla base delle dichiarazioni fiscali e degli atti
presentati

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