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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: ROMA LADRONA15/06/2016 14:09:32
Bella

Da: Livith 15/06/2016 15:24:44

N. 03231/2016 REG.PROV.CAU.

N. 05626/2016 REG.RIC.          

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REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5626 del 2016, proposto da:

Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti in data 8.1.2016 e 2.2.2016, rispettivamente di nomina della commissione d'esame, di sostituzione di un suo componente, di nomina di cinque sottocommissioni e di sostituzione di alcuni loro componenti, relativamente al concorso a 175 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dell'Agenzia delle entrate e di ogni altro atto, preordinato, conseguente e connesso, in quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame della presente fase cautelare del giudizio che:
- il Giudice di appello, con dec. n.4641/2015, ha puntualmente perimetrato l'ambito del dictum giudiziale relativo alla decisione di questo Tar n.7636/2011, puntualizzando che il concorso a 175 posti non risulta essere stato annullato da detta pronuncia "non essendovi ragioni per escludere dalla partecipazione alla selezione sia i funzionari non destinatari di incarichi sia questi stessi ultimi ovviamente con esclusione di ogni considerazione (ndr: sotto il profilo valutativo dei titoli posseduti) degli incarichi da loro illegittimamente svolti";
- l'art.4 bis della legge n.125 del 2015 ha autorizzato e non obbligato le Agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e ad indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016;
- conseguentemente la scelta di concludere la procedura selettiva de qua, nel rispetto ovviamente dei postulati richiamati dal Giudice di appello, appare frutto di scelta rimessa alla esclusiva valutazione dell'Agenzia;
- rimane riservato alla fase di scrutinio del merito della causa l'apprezzamento della legittimazione ad agire dell'odierna ricorrente, considerando in tal sede anche i postulati rivenienti dalla decisione del Cons. St. n.5451/2013, richiamata nella predetta sentenza n.4641/2015 citata in premessa;
- non sussistono i profili del danno grave e irreparabile come proposto, tenuto conto che nel bilanciamento degli interessi della ricorrente Federazione e dell'Agenzia resistente, appare prevalente quello dell'Amministrazione ai fini della funzionalità dei propri Uffici a garanzia dell'espletamento dell'attività finanziaria specifica degli stessi e dell'interesse pubblico sotteso rispetto a quello sindacale della Federazione ricorrente.
Ritenuto per quanto sopra che non sussistono i profili per l'accoglimento della istanza cautelare proposta;
Liquidate complessivamente in euro 500,00 (cinquecento) le spese della presente fase cautelare e poste le stesse a carico della ricorrente e a favore dell' Agenzia resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell' Agenzia resistente, da liquidare in euro 500,00 (cinquecento).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito,    Presidente
Mariangela Caminiti,    Consigliere, Estensore
Maria Laura Maddalena,    Consigliere
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Studio Carmine15/06/2016 15:28:12
e sono altri 500 euro...

Da: Studio Carmine15/06/2016 15:42:10
Adesso si che inizio ad arrabbiarmi veramente, sono pronto per la cena di domani.

Da: vorrei15/06/2016 15:47:36
fare le mie congratulazioni a Dirpubblica.
Per favore basta.

Da: Bravissimi 15/06/2016 16:13:50
Incredibile ma prevedibile

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Da: Io dico.... 15/06/2016 16:17:18
.............

Da: per me15/06/2016 16:28:37
è incredibile che si vada avanti coi ricorsi.... basta

Da: Senza parole!!!!15/06/2016 16:42:03
l'art.4 bis della legge n.125 del 2015 ha autorizzato e non obbligato le Agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e ad indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016.


MA CI VOLEVA UNA NORMA PER NON OBBLIGARE L'AGENZIA AD ANNULLARE IL CONCORSO????

Da: Inae15/06/2016 17:12:02
Oltre alla cena, fate una colletta per comprare il bicarbonato per digerire....

Da: ora per i POT15/06/2016 17:44:54
Le ore sono contate...in primis 175 non coprono tutto il fabbisogno pertanto di fatto veranno falcidiati, non escudendo che altri non pot vadano ad erodere l'esiguo numero di posti disponibili. Quindi nessuna stabilizzazione..era meglio per loro se non fosse finita così, ora andranno a cena pure loro incazzati.  Alla fine chi sa leggere meglio gli eventi saprà chi non potrà oggi sentirsi soddisfatto. Alla fine AdE ha creato solo situazioni di conflitto e malessere...tutti insoddisfatti.

Da: hanno perso tutti15/06/2016 18:16:07
Ora ci sarà da divertire...funzionari fuoriusciti che rientreranno come concorsisti,gli sfigati del Territorio che furono a suo tempo esclusi a presentare la domanda ed oggi che pur essendo dentro non possono partecipare. Adesso che se la prendessero nel culo pure quei POT che non avevano presentato la domanda con la convinzione/promessa che avrebbero avuto un incarico a vita per non parlare dei vecchi incaricati senza laurea ora allo spasso e che non potranno fare il concorso...tutti nd'culo, ed il Salfi? La CGIL? come faranno a piazzare i loro iscritti che erano incaricati se non viene conteggiato punteggio la pregressa esperienza??? N'do culo pure loro..ha ha ha ha

Da: amateci 15/06/2016 18:18:16
Hanno vinto.... volevamo vincere con il forum o con dir pubblica? Dai
Quindi, solo prova orale, chiameranno ovviamente tutti coloro che hanno chiesto di partecipare, qualcuno arriverà a bomba magari preparatissimo, lo piglieranno in giro, per il sedere scusate, quelli bravi che hanno avuto l'opportunità di crescere senza competitors, quindi bravi per grazia ricevuta, si metteranno seduti e, dopo aver descritto la loro luminosa permanenza in Agenzia, avranno il ruolo, e potranno dire di aver superato un concorso pubblico e di essere dirigenti a tutti gli effetti....
Speravo nel nuovo corso politico a sx ma ho sbagliato ...mentre chi invoca la giustizia dei 5 stelle è un pazzo....dei ns sindacati meglio tacere...

Da: anti-antares x amateci 15/06/2016 18:49:29
Avevano calcolato piu' o meno tutto...li mortacci loro...!A sto punto,altro che ricorsi...!Ci vorrebbe un missile intercontinentale a testata nucleare!

Da: Politica solo politica ..... 15/06/2016 19:32:30
Occasione persa.
Mai più votero a sinistra fino alla morte.

Da: Bravissimi 15/06/2016 20:07:40
Resta sempre il rischio concreto dello scorrimento della graduatoria
Però a questo punto se va avanti il 175 deve andare avanti anche il 403
Con riduzione dei posti, ma almeno con la prova preselettiva
Salvo mobilità obbligatoria preventiva
E salvo ricollocazione dei dirigenti Equitalia
Chi entra col 175 è dentro. Tutti gli altri il prossimo concorso lo faranno tra 15 anni
Io sarò in pensione...

Da: Bravissimi 15/06/2016 20:09:32
Come era prevedibile, molto rumore per nulla
Se la sono presa nel culo gli ex incaricati, che si consoleranno con il risarcimento del danno, o tutti noi altri?
Mah...

Da: Bravissimi 15/06/2016 20:11:00
E ancora: nel collegio c'era di nuovo la giudice della sospensiva pot?

Da: anti-antares x tutti 15/06/2016 20:17:03
Com'e' che i ricorsi contro ae finiscono ( parlo di quello avverso le pot e di questo ...) a questa sezione..?L'orientamento di questi giudici sembra proclive a tener in eccessivo conto ( a mio parere ) le eccezioni/ragioni di ae...( vedasi lo sconfessamento della giurisprudenza del Cds in tema di legittimazione attiva...).

Da: Bravissimi 15/06/2016 20:25:23
Al TAR le sezioni sono specializzate per amministrazione
Vanno tutte alla stessa sezione

Da: anti-antares x bravissimi 15/06/2016 20:28:15
Se le cose stanno cosi', non va affatto bene...Per diversi motivi...

Da: anti-antares x tutti 15/06/2016 20:35:50
Il cell non mi apre il link alle "materie" trattate dalla seconda sez ter.Qualcuno potrebbe fare un copia e incolla?Grazie

Da: amateci 15/06/2016 20:57:51
Se riescono a portare avanti un prova concorsuale come il 175, che doveva terminare in una 15 di giorni, secondo le intenzioni dei prcedenti capi, è possibile qualsiasi cosa che so: io e Antiantares vincitori di concorso.

Da: il problema è15/06/2016 21:02:25
che forse, dico forse, i ricorsi che fa dirpubblica non è che abbiano sempre un gran fondamento.... questa cosa forse dovrebbe dire qualcosa ai capi e soprattutto agli associati.

Da: ROMA LADRONA15/06/2016 21:06:47
Cavolo, se sto ricorso non aveva fondamento....

Da: Mah 15/06/2016 21:07:52
Se Il ricorso viene accolto si annulla tutto anche le immissioni in ruolo , sarà tutto annullato con effetto retroattivo ....

Da: ROMA LADRONA15/06/2016 21:10:43
La nota della Direzione Centrale del Personale va finalmente nella direzione da noi auspicata: il responsabile del procedimento non può essere il lavoratore assegnatario della pratica ma deve essere individuato nel "Dirigente o funzionari (POS, POT, e titolari di posizioni Organizzative e professionali o di posizioni di responsabilità ex art 1 e 18 del CCNI) preposti alle articolazioni  dell'unità organizzativa".

Da: ROMA LADRONA15/06/2016 21:49:39
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08827
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Martedì 7 giugno 2016, seduta n. 633
  RIZZETTO. â€" Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . â€" Per sapere - premesso che:
l'interrogante con molteplici atti di sindacato ispettivo ha denunciato la violazione di fondamentali principi, come quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Carta costituzionale nell'affidamento degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, dettati da scelte del tutto discrezionali e non meritocratiche;
si tratta di una illegittima prassi che sta diventando addirittura strutturale alla pubblica amministrazione italiana, con le gravi conseguenze che ne derivano se si pensa che la gestione arbitraria della dirigenza pubblica comporta l'attribuzione della direzione di importanti strutture amministrative a soggetti «graditi», per porre in essere quelle che l'interrogante giudica nomine di natura politica, se non clientelare che potrebbero provocare inquinamenti molto gravi dell'attività amministrativa;
ciò avviene, in particolare, presso le agenzie fiscali come già segnalato, tra i tanti atti, con le interrogazioni nn. 5/06572, 5/06681, 5/06775, 5/07621 che non hanno ancora ottenuto una risposta da parte dell'Esecutivo, il quale, tra l'altro, nonostante le ripetute segnalazioni, continua a non intervenire a fronte di nomine dirigenziali illegittime che, ad oggi, si perpetrano presso le agenzie fiscali. Sul punto, il 26 aprile 2016 il periodico settimanale « Panorama» con un articolo rubricato «Lo strano viavai di ex dirigenti all'agenzia delle entrate» ha denunciato il caso di ben sette ex funzionari interni che sono stati assunti a termine con incarico esterno dall'Agenzie delle entrate, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali. Sul punto, oltre a segnalare la palese illegittimità di conferire incarichi dirigenziali esterni a impiegati interni di fascia media, si fa presente che tali funzionari erano decaduti dalle funzioni dirigenziali, il 26 marzo 2015, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che sancì l'illegittimità delle promozioni senza concorso di oltre 800 dirigenti dell'Agenzia. Pertanto, gli incarichi in questione sono stati affidati anche in contrasto con la predetta pronuncia che aveva fatto decadere le medesime persone dagli incarichi dirigenziali affidati discrezionalmente ed in violazione della normativa in materia;
il riconoscimento di incarichi attraverso procedure selettive non meritocratiche, sebbene particolarmente radicato nell'area agenzie fiscali, avviene di frequente in tutta l'amministrazione pubblica e tale prassi all'interrogante sembra, di fatto, non contrastata dallo stesso Governo Renzi. Al riguardo, si cita il caso di Rosa De Pasquale, ex parlamentare del Partito Democratico, nominata dal Governo nel mese di giugno 2015, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ossia il dipartimento da cui dipende tutto il sistema scolastico nazionale. Ebbene, l'assenza delle necessarie competenze per svolgere tale incarico dell'ex parlamentare è comprovata da una sentenza della Corte dei Conti del dicembre 2015, che aveva annullato la sua precedente nomina, riconosciuta con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, a capo dell'ufficio scolastico regionale della Toscana; l'annullamento è stato pronunciato per la mancanza dei «requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione». È, dunque, paradossale che successivamente all'annullamento della nomina come capo ufficio scolastico regionale, Rosa De Pasquale sia stata nominata, su deliberazione del Consiglio dei ministri, capo dipartimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assumendo un incarico al di sopra di dirigenti che svolgono quelle stesse funzioni per le quali non ha i requisiti, secondo la sentenza della Corte dei Conti;
oltre alle nomine dirigenziali predette, si mette in evidenza che si è proceduto all'attribuzione di incarichi esterni attraverso quella che appare all'interrogante un'applicazione distorta e di dubbia legittimità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, applicabile soltanto in carenza di determinate professionalità all'interno della pubblica amministrazione;
si ribadisce che prediligere nomine fiduciarie significa favorire la scelta di persone che poco hanno a che vedere con le competenze dei dirigenti e che sono connesse ad interessi esterni collegati ai partiti politici e/o alle lobby. Pertanto, anche in prospettiva della riforma della pubblica amministrazione vanno adottati urgenti provvedimenti, al fine di riportare la legalità nell'affidamento degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, garantendo che siano effettuate idonee procedure selettive nel rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Ciò anche a tutela di coloro che sono legittimati a svolgere incarichi dirigenziali e che vengono esclusi da tali ruoli per favorire persone dai requisiti curriculari inferiori, in base a dinamiche che nulla hanno a che fare con la meritocrazia -:
quali siano gli orientamenti del Governo, per quanto di competenza, sui fatti esposti in premessa;
se e quali iniziative intendano assumere, affinché gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione siano conferiti attraverso idonee procedure selettive per assicurare la competenza tecnica della dirigenza, in conformità alla normativa in materia e alle pronunce giurisdizionali, troppo spesso disattese nell'attuale sistema;
se non ritengano di assumere idonee iniziative normative per procedere all'abrogazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, poiché tale disposizione, come hanno rilevato più volte la giurisprudenza amministrativa e quella contabile, viene di frequente utilizzata strumentalmente per conferire incarichi esterni illegittimi. (5-08827)

Da: Bravissimi16/06/2016 07:11:04
Nel rigetto della sospensiva ci sono già le motivazioni del rigetto del ricorso

Da: Bravissimi16/06/2016 07:11:45
Un altro mito: dopo Zanetti, Rizzetto
Ma vaffanculo

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