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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: x anti19/06/2016 20:46:08
E continua a rosicare, ultimo degli ultimi!!!!

Da: io19/06/2016 20:49:54
Non studio!!!

Da: ecco la risposta19/06/2016 21:03:29
Dell'AE alla diffida: prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!

Da: io19/06/2016 21:08:23
Non studio!!!

Da: Suvvia19/06/2016 21:13:12
Però dai, uno che scrive su questo forum "votate pd" sta solo trollando alla grande. Magari lo puoi trovare poco originale e divertente, ma prenderlo sul serio...

Da: anti-antares x suvvia 19/06/2016 21:18:41
Infatti, subito dopo cos'ho scritto ? ( anche se da Sti soggetti ci si puo' aspettare di tutto...)

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Da: anti-antares x x anti 19/06/2016 21:22:34
E tu vedi di buttarti nel cesso pieno di acido muriatico, pezzo di cio' che Sai...!p.s: saro'pure viscido ed inutile ( voi melliflui e speciosi...), ma vi muovete in tanti per cercare di farmi tacere...Com'e', pezzo di guano putrefatto???!!

Da: io19/06/2016 21:24:54
Non studio!!!!!!

Da: x anti19/06/2016 21:50:11
La malattia mentale sta peggiorando..... ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaah

Da: io19/06/2016 22:01:49
Non studio!!!!!

Da: anti-antares x x anti 19/06/2016 22:54:02
Ridi...ma in faccia a sto cazzo, pazzoide schizzato...Mi sembri molto piu' malato tu...terminale...E non te ne capaciti...Povero minchione...Torna nella tua fogna...

Da: x anti19/06/2016 22:57:49
Perché ce l'hai? Ti mancano le palle però!!!  Continua così psicopatico!!!

Da: anti-antares x x anti 19/06/2016 23:14:33
A te manca tutto, minchione...Leone da tastiera ( come tutti I tuoi pari...).Pazzoide - schizzoide, vedi d'anna' fanculo da dove sei venuto!!!Ominicchio ridicolo...

Da: anti-antares x x anti 19/06/2016 23:16:02
Veramente, qua, il senza palle sei te...( come tutti I tuoi compari...).

Da: Che nausea19/06/2016 23:23:32
Mi chiedo come mininterno consenta un livello di discussione, cosi basso! Perché non vengono bannati certi post? A certi livelli di offesa non esiste torto o ragione ! Ma tutto e solo immondizia.

Da: anti-antares x che nausea 19/06/2016 23:33:08
Non consentissero a questi soggettoni di scrivere...Che tanto o e' sempre il solito scoppiato-Fuso o sono I tipici coglioni che vanno a coppia...( e non solo...).
P.s: se non te ne fossi accorto, anneghiamo, tutti, nel rusco...

Da: anti-antares x che nausea 19/06/2016 23:39:25
E poi, osserva la situazione generale...in ae e nel Paese...E tu ti scandalizzi per qualche parolaccia?!!Si vede che molti di voi non hanno, ancora, compreso la reale gravita' della situazione...Svegliatevi...E' tempo...

Da: Che nausea19/06/2016 23:41:01
Tanto per essere chiara! Non sono per questo o per quella! Sinceramente provo NAUSEA quando trovo post con contenuti solo pesantemente offensivi!!!!

Da: anti-antares x che nausea 19/06/2016 23:51:51
Io provo nausea per l'indifferenza/complicita' di tanti/e a tutto lo schifo che ci sommerge...Ritengo che la mia nausea sia molto piu' pervasiva e motivata...!!!E  domandati perche' quelli mi attaccano in tal maniera...E' finito il tempo del bon ton...Ora tocca combattere...Soprattutto sui e nei posti di lavoro ( ma non solo ) avverso queste merde collaborazioniste...!
Altro che nausea!!!Troppo facile dirsi nauseati da delle parole su un forum e poi girarsi dall'altra parte nella vita reale!!!Troppo facile...

Da: anti-antares x che nausea 19/06/2016 23:52:53
Vediamo, quindi, chi e' piu' nauseato...!!!

Da: legittimo20/06/2016 00:28:18
L'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 300 del 1999, stabilisce:….. «nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri,  previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore e del comitato di gestione dell'agenzia»……;

Carissimi amici e colleghi, non ci scandalizziamo se di tanto in tanto ci scappa qualche parolaccia, ci può stare. Sono, però, arciconvinto che se ci mettessimo intorno a un tavolo saremo certamente migliori di come ci presentiamo in questo forum.

Detto ciò, mi rivolgo a tutti indistintamente e chiedo, dopo aver letto l'art. 69 ci sono gli estremi per il Commissariamento dell'AdE ???  Secondo me SI, per ragioni di interesse pubblico, non tanto e non solo quale conseguenza della Sentenza n. 37, ma, come recita l'art. 69, per gravi ragioni di interesse pubblico. Oggi, la credibilità dell'AdE è zero ( per motivi vari non entriamo nel dettaglio), non ha più l'autorevolezza proprio di un Organo dello Stato, come può, in questa situazione, esercitare il  potere dello Stato, quello cioè d'imporre sacrifici fiscali ai cittadini???. Questi non riconoscono più l'AdE , nelle persone  del Direttore Orlandi e giù giù fino ad arrivare ai Funzionari, l'autorevolezza necessaria e sufficiente per la c.d. compliance, una delle mission Istituzionale sancita nella Convenzione???.
Se non è questo un grave motivo di interesse pubblico allora di cosa stiamo parlando???

Chiedo a tutti i partecipanti a questo forum  di pronunciarsi su queste considerazioni. Grazie   


Da: In un paese normale20/06/2016 07:57:19
In un paese normale verrebbe applicato. Dopo che un giudice ha espressamente parlato di sistema agenziale contrario alla legge e al proprio regolamento.... Ma noi abbiamo cantone.... Che cantonata

Da: ed ora arriva nuova linfa20/06/2016 08:05:47
http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1632
Ancora una volta Dirpubblica aveva colto nel segno. A Roma ha vinto chi si era mostrata attenta agli inviti ed alle problematiche care al dindacato...la legalità. Gli abbiamo stracciati tutti....percentuali da tifo da stadio
il legame era stato tracciato in tempi non sospetti.




Da: Junk Panena 20/06/2016 08:11:17
Risultati da sballo ieri sera, peccato solo per la vittoria di culo di quel pezzo di merda di sala a Milano grazie ai voti comprati ai cinesi e alla ndrangheta. Speriamo che vada presto in galera per i reati commessi con l'Expo, ma con questi 4 magistrati comunisti del cazzo la vedo dura. Speriamo che presto si debba dimettere per gravi motivi di salute e che crepino tutti quei 4 malavitosi del cazzo che l'hanno votato tra i quali (lo so per certo) praticamente tutti i leccaculo incaricati della DR e della DP di Milano, che giorni fa si sono ritrovati a una cena elettorale di quel maiale.

Da: Bella gente ma la G.di F.20/06/2016 08:19:03
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/caso-toschi-brothers-tutto-tace/
Non dice niente? Bene...anzi malissimo

Da: la Dr lombardia20/06/2016 08:22:55
Oramai non conta più un cazzo..a Roma si comanda, a Milano i pecoroni sono gli schiavi di turno che lavorano a cottimo.

Da: a certo20/06/2016 09:06:22
"gli abbiamo stracciati" la dice lunga ... alle elementari dovresti tornare invece di parlare di legalità

Da: Junk Panena 20/06/2016 09:09:08
per questo pezzente qui sopra:

FATTI I CAZZI TUOI E PENSA ALLA CONOSCENZA DELL'ITALIANO DEI TERRONI A CUI LECCHI IL CULO TUTTI I GIORNI

Da: ............................20/06/2016 11:20:41

Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 giugno 2016, n. 11860

Rapporto di lavoro - Critiche online all'Agenzia delle Entrate - Licenziamento - Reintegrazione



Svolgimento del processo



1. - Con sentenza del 19 aprile 2013 la Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il 16 febbraio 2010 dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di R.G.A., con le pronunce reintegratone e patrimoniali consequenziali.

Premesso che la contestazione disciplinare atteneva ad alcuni interventi della A. all'interno di un blog promosso da magistrati, ritenuti dall'amministrazione dai "contenuti altamente lesivi dell'immagine e della professionalità dell'Agenzia delle Entrate, dei suoi addetti nonché del sistema fiscale", la Corte territoriale ha ritenuto illegittimo il licenziamento non preceduto da alcuna sanzione conservativa.

Ha osservato che, posto il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari posto dall'art. 55 del d.Igs. n. 165 del 2001, l'art. 67 del CCNL relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali 2002 - 2005 prevede per le "manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Agenzia" una prima sanzione minore (sospensione sino a 10 giorni) ed una più grave (sospensione da 11 giorni sino a 6 mesi, nel caso di recidiva).

Ha dunque richiamato a sostegno della declaratoria di illegittimità del recesso un precedente della Suprema Corte secondo cui, in caso di licenziamento disciplinare, deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore sia contemplato dal contatto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di un'autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, a meno che non si accerti che le parti (non) avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.

2. - Per la cassazione di tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso l'intimata.



Motivi della decisione



3. - Con l'unico mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del d. Igs. n. 165 del 2001, dell'art. 67 del CCNL relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003 nonché degli art. 2106 e 2119 c.c.

Si censura la sentenza impugnata "per avere letto la normativa contrattuale (e legislativa) nel senso che precluderebbe l'autonoma e globale valutazione di fatti che, considerati nel loro complesso, determinano una giusta causa di licenziamento ai sensi della disciplina civilistica solo perché singolarmente considerati quale ipotesi  di illecito".

4. - Il motivo è infondato.

La Corte territoriale non ha fatto altro che consapevole e coerente applicazione di un principio sovente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, a meno che non si accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva (Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 1173 del 1996).

Parte ricorrente non ha in alcun modo specificamente confutato tale principio di diritto, né il Collegio ravvisa ragione per discostarsene, essendo necessario rapportare lo specifico addebito alla situazione concretamente verificatasi alla luce delle previsioni collettive espressamente stabilite nella materia delle sanzioni disciplinari.

I giudici del merito hanno ricostruito il fatto riconducendo l'addebito contestato alla Arcifa nell'ambito di una delle fattispecie disciplinari punibili, secondo contratto collettivo, da una sanzione conservativa. Si tratta di accertamento di fatto che, essendo la sentenza d'appello pubblicata nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non può essere sindacato da questa Corte ove non adeguatamente censurato - come nella specie - nelle modalità previste da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014. Ne consegue che il condiviso principio innanzi espresso determina l'infondatezza del gravame.

5. - Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Nonostante il ricorso per cassazione risulti proposto in data 16 agosto 2013, non può darsi atto della sussistenza del presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012, in quanto l'Agenzia delle Entrate è amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. SS. UU. n. 9938 del 2014; Cass. n. 5955 del 2014; Cass. n. 23514 del 2014).



P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% nonché accessori secondo legge.

Da: caro dirpubblica20/06/2016 15:21:49
continui a chiedere soldi sul tuo sito... sai che c'è basta... verrai condannato alle spese, benissimo, cazzi tuoi... è ora che tu la finisca ed è ora che i tuoi iscritti capiscano chi sei veramente e quale è veramente il tuo scopo

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