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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: x spending12/10/2015 19:01:51
Eravamo tutti fuori dalla tua stanza a prendere per il culo un coglione che richiama all'ordine la gente su un forum.

Da: leverage by out 12/10/2015 19:04:18
passati al controllo un terzo dei candidati; il voto minimo, incluso il 10 p.c., oscilla tra il 29 ed il 30.

Da: Orpo unicum12/10/2015 19:06:48
Scarsetto il livello...

Da: salary partner12/10/2015 19:10:41
presso studio legale

Da: x lbo12/10/2015 19:12:22
Scusa come fai a saperlo se ancora non hanno fatto niente?

Da: capra capreee12/10/2015 19:15:49
Concordo con x spendig

si puo' essere cosi' ridicoli da entrare nel forum (quindi non sta lavorando) e dire agli altri di lavorare?

Secondo il bocconiano spending il lavoro (a quale gli ordoliberisti vogliono ricondurre la popolazione) e' quello dei cinesi nelle filerie dei capannoni abusivi di prato. Il resto e' solo tempo libero.


Boh, se non hai capito allora introduci un dito (a tua scelta) nello sfintere e trattieni il fiato. Cosi il cervello si ossigena maggiormente e aumenteranno le tue facolta' cognitive

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Da: leverage by out 12/10/2015 19:15:51
é una stima personale.

Da: media bassa12/10/2015 19:36:46
Nel pos dell'area controlli vi ricordate la risposta giusta della domanda sulle indagini finanziarie ai fini iva?

Da: X media bassa 12/10/2015 20:04:03
La risposta è: NO.

Da: media bassa12/10/2015 20:11:28
No e' risposta sbagliata.  Le indagini finanziarie rilevano ai fini iva. Il dubbio era tra le altre due risposte, una diceva che si consideravano versamenti e prelevamenti come ricavi e iva a debito relativa. L'altra dice solo i versamenti a ricavo e iva relativa, e per le operazioni passive solo sanzione commisurata all'imposta.  Considerando che il conto corrente era unico, cioe' personale e dell'attivita'd'impresa allo stesso tempo.

Da: X media bassa 12/10/2015 20:17:33
Scusa, pensavo ti riferissi alle ind fin a tappetto su tutta la DP

Da: indagini finanziarie12/10/2015 20:18:44
non rileva che il C/C sia unico.
Rileva che sia attività d'impresa.
Per gli autonomi i prelevamenti non hanno alcuna rilevanza.
Ma la domanda parlava di impresa (correggimi se sbaglio), quindi:

- i versamenti sono volume d'affari rilevante ai fini Iva;
- i prelevamenti sono acquisti in nero da sanzionare, sempre ai fini Iva.

Comunque non ricordo bene la domanda, probabilmente la risposta non cambiava anche in caso di professionista e non di impresa

Da: boh x la capra12/10/2015 20:33:07
Mi fai una pena caro collega. Sei veramente un miserabile. Hai il cervello di una gallina ma continui a pontificare su questo forum di sfigati come te x evitare di cadere in depressione. 

Da: Responsabile area fiscale impresa12/10/2015 20:39:02

Da: Of counsel12/10/2015 20:40:14
Presso studio tributario

Da: media bassa12/10/2015 20:45:34
Sì parlava di imprenditore individuale. Non esseno un professionista versamenti e prelevamenti dovrebbero essere considerati ricavi. E questa era una risposta. Poi l'altra considerava vol d'affari solo i versamenti e per le operazioni passive solo sanzione pari all'imposta (visto che cmq in linea  di principio si tratterebbe di iva a credito)

Da: media bassa12/10/2015 20:46:48
Io probabilmente ho sbagliato e ho messo l'ultima risp

Da: 12/10/2015 21:02:25
si parlava d'impresa e di Iva, quindi la soluzione era la 2a: versamenti = ricavi; prelevamento da sanzionare  soltanto

Da: io12/10/2015 21:35:02
Ma la domanda non era ai fini ii.DD?

Da: Mattanzacena12/10/2015 21:41:12
Perché la batteria di 50 quesiti era unica? Si sarebbe dovuto estrarre il lotto delle domande, invece... Se gli ex incaricati faranno meglio dei funzionari, come da graduatoria dei punteggi non vorrà dire un'emerita funchia.

Da: Orpo unicum12/10/2015 21:44:15
6 ottobre

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06572
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Martedì 6 ottobre 2015, seduta n. 496
  RIZZETTO. â€" Al Ministro dell'economia e delle finanze . â€" Per sapere - premesso che:
negli ultimi anni, copiose sentenze del giudice amministrativo hanno dichiarato illecite centinaia di nomine dirigenziali attribuite nell'arco degli ultimi quindici anni, presso le agenzie fiscali. Tuttavia, le autorità competenti e, in particolare, i Ministri dell'economia e delle finanze che si sono succeduti nel tempo, non hanno provveduto a ridurre la discrezionalità con la quale si attribuiscono, nell'ambito di tali enti, le funzioni dirigenziali riconosciute in assenza di regolari procedure;
per ristabilire procedure lecite per l'attribuzione degli incarichi in questione, non è servita nemmeno la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, che ha dichiarato illegittimi circa 1200 dirigenti delle agenzie fiscali. Difatti, anche dopo tale pronuncia è seguito un irragionevole lungo periodo di totale inerzia durante il quale non sono stati adottati i necessari e dovuti provvedimenti affinché l'assegnazione delle funzioni dirigenziali avvenisse, come ha stabilito la Corte Costituzionale, ricorrendo all'istituto della reggenza regolato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nelle more dell'espletamento di concorsi pubblici. Al riguardo, si mette in evidenza che tale norma è vigente e, dunque, applicabile in quanto mai abrogata, difatti, l'autorevole pronuncia dei giudici costituzionali ne ha imposto l'applicazione. Non ha fondamento, quindi, secondo l'interrogante quanto riferisce il Ministero dell'economia e delle finanze in risposta all'interrogazione 5/06243, dove lo stesso afferma rispetto alla norma in questione: «Tale previsione è superata dall'attuale ordinamento professionale del personale pubblico basato su aree funzionali di inquadramento e non più su qualifiche funzionali e, comunque, deve ritenersi implicitamente abrogata all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Tale assunto è, a giudizio dell'interrogante, del tutto erroneo considerando che non vi è mai stata un'abrogazione esplicita dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, inoltre, si ricorda che vige il principio giuridico in base al quale una «lex generalis» non può inficiare una «lex specialis»;
di conseguenza, non solo non si è dato seguito a quanto stabilito dai giudici costituzionali, ma si continua ad agire ad avviso dell'interrogante con procedure fortemente dubbie sul piano della legittimità, continuando ad affidare incarichi dirigenziali solo attraverso un riconoscimento fiduciario e in assenza di regolari procedure. Sul punto, infatti, in data 14 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto legge n. 78 del 2015, recante disposizioni in materia di enti locali, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che all'articolo 4-bis prevede «Disposizioni per la funzionalità operativa delle agenzie fiscali», stabilendo che per la copertura delle vacanze nell'organico dirigenziale, i dirigenti delle agenzie fiscali, previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi a dirigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, possono attribuire le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell'area stessa. Dunque, nelle more dell'espletamento dei concorsi, sono state istituite delle «posizioni organizzative speciali» in totale antitesi, sia con quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale rispetto all'applicazione dell'istituto della reggenza, sia con la normativa vigente concernente la delega di singoli atti dirigenziali;
oltre ai gravi profili di dubbia legittimità rispetto alla previsione delle posizioni organizzative speciali istituite per l'esercizio delle posizioni dirigenziali vacanti, si evidenzia anche il costo per l'erario che comporterà questo provvedimento considerando che ai funzionari delegati sarà corrisposta una cospicua maggiorazione del trattamento economico;
in sostanza, le agenzie fiscali hanno, secondo l'interrogante negligentemente, fatto trascorrere ben sei mesi senza applicare l'istituto della reggenza come previsto dai giudici costituzionali e, quindi, non hanno provveduto secondo legge a riparare alla grave situazione determinatasi, con l'illegittimità di centinaia di posizioni dirigenziali;
ebbene, si è di fronte ad una situazione paradossale considerando che, non solo la decadenza delle cariche dirigenziali è conseguenza di una condotta illegittima posta in essere dalle agenzie fiscali, ma anche che, nel riparare alle conseguenze di tale grave condotta, i medesimi enti continuano ad agire secondo l'interrogante in un'evidente situazione di non conformità alla normativa vigente;
ad avviso dell'interrogante, nel protrarsi di questa assurda vicenda vi sono considerevoli responsabilità del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe svolgere il suo ruolo di alta vigilanza come previsto per legge (decreto legislativo 300 del 1999) -:
quali siano gli orientamenti del Ministro su quanto esposto in premessa e, in particolare, se intenda immediatamente e definitivamente intervenire affinché nell'ambito delle agenzie fiscali vengano attribuite secondo legge le funzioni dirigenziali relative alle posizioni vacanti, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici e, quindi, venga applicato l'istituto della reggenza di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come stabilito con l'autorevole pronuncia della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, a cui secondo l'interrogante negligentemente non è stato ancora dato seguito;
se il Ministro intenda adottare le dovute iniziative normative rispetto al decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni in materia di enti locali, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che all'articolo 4-bis, prevede «Disposizioni per la funzionalità operativa delle agenzie fiscali» e che, come specificato in premessa, presenta, secondo l'interrogante profili di dubbia legittimità.
(5-06572)

Da: capra capreee12/10/2015 21:55:15
Boh ma chi sei? Il mufti Saad Ibn Aqeel?

ah no vero...sei solo una testa di cazzo!




Da: ritiro12/10/2015 22:22:10
capra potresti tirare i remi in barca. sei al massimo della fama della tua vita.
nessuno ti rimpiangerebbe, ma almeno lasceresti un ricordo

Da: Per capra12/10/2015 22:56:06
Molte volte ho apprezzato gli interventi di capra ma anche  io come boh non ho capito quello che diceva. Capra si può  non capirti senza meritare il tuo turpiloquio?

Da: capra capreee13/10/2015 00:10:48
Siete tutti scemi, tutti teste di casso, tutti scemi, tutti scemi!
Anti sei d'accordo con me? Dai dimmi che sei d'accordo!
Voi non capite niente di economia! Leggete il Minchius, il Vafancul, e il Machecassotetoaddi. Allora capirete i raid in Russia e la guerra con la Turchia! E, bei tempi quando la Berta filava!
Hic!

Da: antiantares13/10/2015 00:26:31
Scusa capra non posso intervenire, sto giocando a battaglia navale coi miei amici russi. Abbiamo appena abbattuto 3 F16 americani! Bang bang! pa pa pa pa pa! Ratata, ratata. Allerta 8 allerta 8. Fate decollare i Mig.
Ma chi sono.... ma chi sonooooooo! Dai Vladimir che li inchiodiamo tuttiiiiiiii!

Da: capra capreee13/10/2015 00:28:02
Ad Aviano allerta 12, i miei amici hanno dovuto mettere il pannolone e non possono andare a pisciare, le testate termonucleari partiranno da un momento all'altro! Fiuuuuuuuuuuuuu
Che figata ragazzi! e voi vi preoccupare delle pot!

Da: Ultime 13/10/2015 06:32:44
Tranquillo mattanza... solo tu saprai di aver ottenuto un punteggio sotto zero nella graduatoria.

Da: anti-antares x tutti 13/10/2015 07:25:46
L'intervento delle 00 e 26 non e' Mio...Qualche crapulone pensa di divertirsi scrivendo con il Mio nick ( e, per quanto concerne gli ultimi interventi, penso che questo qualcuno scriva anche con il nick di caprun
...).

Da: Cercasi dirigenti13/10/2015 08:32:00
Oggi procedono alla correzione dei questionari.

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