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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: Oh Chi Minh25/09/2017 21:00:13
Il livello di pezzenteria e lecchinaggio dei travet dell'AdE è senza eguali in tutta la PA italiota.
Pensate che ho un collega che va dalla POT (illegittima) a fare la spia per segnalare la durata della pausa caffè e dei colloqui degli altri colleghi: una merdaccia senza alcuna dignità. E nonostante lecchi culi da una vita, non ha neanche fatto carriera.
Mi viene il vomito ogni giorno che entro in ufficio.

Da: io propongo25/09/2017 21:00:41
Il GIALLO CANARINO!!!

Da: sindacatiiiii25/09/2017 21:07:04
Pppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: X Tutti 25/09/2017 21:21:47
Delizioso ,si richiede AUtonomia per l' AE come se da Romano in poi non si fosse scelto  chi si fosse  voluto  e dopo la sentenza 37 invece di ricredersi è stata una girandola di Pos, Pot e art. 19  !!!!!!!!
Ma il temine "incarichi illegittimi "usato dai giudici ha senso per qualcuno .? Sono passati oltre 2 anni e mezzo da una sentenza che sembra non sia star letta da chi di dovere.

Da: sentenza 4882 2017 illegittimità POT25/09/2017 21:23:23
Di seguito estratto sentenza 4882/2017 pubbl. il 23/05/2017 Tribunale di Roma III sezione lavoro
In ragione della natura pubblicistica delle sentenze, chi ha interesse potrà chiederne copia integrale USO STUDIO alla Cancelleria Centrale Lavoro del Tribunale di Roma
http://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_5111/Richiesta%20scritta%20copie%20esecutive%20sentenza.pdf

Da: Stab125/09/2017 21:24:13
E neanche da te a quanto pare. Che ignoranza dilagante

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Da: sentenza 4882 2017 illegittimit POT25/09/2017 21:24:44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17797/2016 R.G. degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
(...)
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI elettivamente domiciliata in Roma, via M. Carucci n. 71, rappresentata e difesa ex art. 417 bis cpc dai propri funzionari;
NONCHE'
(...)
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, dipendente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (...) con il profilo di funzionario appartenente alla terza area F6, ha chiesto, in via principale, di dichiarare, previo annullamento e/o disapplicazione dell'atto prot. (...) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare della determinazione direttoriale prot. N. 103208/RU e delle note alla scheda di valutazione, il proprio diritto al conferimento della posizione organizzativa n. (...) istituita con determinazione direttoriale n. (...) e di ordinare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di nominarlo vincitore dell'incarico dell'indicata posizione a decorrere dal (...), con diritto a percepire il trattamento economico previsto nella misura di euro  31.200,00, o in subordine di euro  26.000,00, per una annualità e regolarizzazione previdenziale e quindi di condannare l'amministrazione convenuta a corrispondergli le dovute differenze retributive maturate sino alla data dell'effettivo conferimento e alla regolarizzazione contributiva del periodo pregresso, il tutto con ogni conseguenza, anche in ordine alla valutabilità del periodo già trascorso ad ogni effetto utile ad ulteriori sviluppi di carriera, ovvero partecipazione a procedure per il conferimento di incarichi analoghi, o comunque denominati ed espressione di alta professionalità; in via meramente subordinata ha chiesto di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno per la mancata attribuzione delle indennità per la posizione organizzativa, tenuto conto del valore della stessa e del danno alla professionalità da quantificarsi in complessivi euro  52.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta dal giudice, tenendo conto anche della effettiva durata della posizione.
Il ricorso contiene un lungo excursus quanto alle qualificate attività svolte dal (...) l'Agenzia delle Dogane, avendo in diverse occasioni ricoperto incarichi dirigenziali a titolo di reggenza temporanea o quale vicario.
In sintesi, la reclamata posizione organizzativa, all'esito della procedura selettiva, sarebbe stata illegittimamente attribuita al dott. (...) che non sarebbe stato in possesso dei requisiti richiesti, trattandosi di funzionario di un ufficio diverso da quello a cui la posizione si riferisce.
Sarebbe illegittima la previsione di consentire ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale di delegare, previa procedura selettiva, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale anche a funzionari in servizio presso uffici diversi da quelli per cui è stata istituita la posizione organizzativa ai sensi della determinazione direttoriale n. (...), che quindi dovrebbe essere disapplicata.
L'art. 4 bis del D.L. n. 78/2015 non avrebbe previsto alcuna deroga alla disciplina della delega ordinaria nell'ambito del pubblico impiego di cui all'art. 17, comma 1 bis,D.lgs. n. 165/01 e questo renderebbe evidente l'illegittimità della determinazione prot. N. 103208/RU del 24/11/2015 nella parte in cui relativamente al soggetto delegato dispone che: "lo stesso va individuato tra i funzionari della terza area con un'esperienza professionale di almeno 5 anni nell'area stessa. La platea dei potenziali delegati è diversa (e più ampia) rispetto a quella prevista dall'art. 17, comma 1 bis,non avendo l'art. 4 bis limitato la scelta dei delegati ai soli funzionari in servizio presso l'ufficio cui la delega si riferisce".
(...)
Insomma il (...) non avrebbe neppure dovuto partecipare e quindi la posizione organizzativa avrebbe dovuto essere conferita a (...) 
(...)
si deve però aderire all'opinione del (...) per il quale il dott. (..) (e cioè il vincitore) non avrebbe nemmeno dovuto essere ammesso alla selezione.
Ad avviso della convenuta (v. comparsa di costituzione) tale opinione trascurerebbe di considerare il carattere eccezionale, che come tale deroga alle norme generali, della norma contenuta nell'art. 4 bis (comma 2) del Dl n. 78 del 2015 rispetto all'articolo 17, comma 1 bis del D.lgs n. 165 del 2001. Questa normativa di carattere eccezionale sarebbe stata introdotta all'indomani della nota sentenza numero 37 del 2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, con 24, del Dl n. 16 del 2012, che consentiva alle agenzie fiscali di attribuire in via provvisoria incarichi dirigenziali a funzionari sprovvisti della relativa qualifica, quale strumento utile a fronteggiare la rilevante carenza di personale dirigenziale nelle more della definizione delle procedure concorsuali avviate per il reclutamento di dirigenti. L'art. 4 bis sarebbe stato introdotto proprio al fine di far temporaneamente fronte a questa situazione del tutto particolare in cui si erano venute a trovare le agenzie fiscali: "in relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa,... Le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma uno, e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere nuove posizioni organizzative ai sensi dell'art. 23 quinquies comma 1, lettera a), n. 2) del Dl n. 35 del 2012.."Che si tratti di una norma eccezionale non sarebbe dubitabile dato che prevede una disciplina peculiare destinata ad essere applicata ad una specifica fattispecie caratterizzata in modo esclusivo e particolare da circostanze non comuni e che introduce una regola singolare, per un tempo e in un ambito delimitati, in via eccezionale, ossia in deroga alle regole generali che governano la materia. Mentre quindi la disposizione generale dell'art 17, comma 1 bis, del D.lgs n. 165 del 2001 prevedrebbe che i dirigenti possono delegare solo alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b) d) ed e) del comma 1 del medesimo articolo ai dipendenti che ricoprano posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, l'art. 4 bis prevedrebbe, con evidente fine derogatorio rispetto alla regola generale, che solo i dirigenti destinatari di un incarico ad interim possono delegare le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale a funzionari della terza area con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa.
Senza prescrivere nulla riguardo l'appartenenza dei funzionari predetti ad un determinato ufficio.
(...)
L'opinione dell'Agenzia delle Dogane non può però essere condivisa.
In realtà, come evidenziato dal ricorrente (v. note autorizzate), l'eccezionalità dell'art. 4 bis, comma 2, del D.L. n.78/15, intervenuta a seguito della sentenza della Consulta, si risolve nella sollecita autorizzazione ad annullare tutte le procedure concorsuali per le posizioni dirigenziali già bandite ed in corso ed ad indire nuovi concorsi per le stesse posizioni nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 165/1001 con una riserva per il personale interno. Ed in questo contesto, per lo stesso numero di posizioni da bandire con regolari concorsi, ed al solo fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nell'autorizzare la possibilità di fronteggiare la situazione con una delega di funzioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione dei concorsi "a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa (…)" .
Ciò che appare però incontestabile è che nulla prevede la stessa norma con riguardo alla possibilità che i funzionari possano anche appartenere ad un Ufficio diverso cui la delega si riferisce. Quindi, contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle Dogane, il fatto che il legislatore non abbia previsto né con l'art. 4 bis sopra richiamato, né con altra disposizione, alcuna deroga espressa alla disciplina della delega "ordinaria" nell'ambito del pubblico impiego di cui all'art. 17, comma 1 bis, Dlgs. 165/01, sembra evidenziare l'infondatezza delle tesi della convenuta, e quindi l'illegittimità sia della determinazione prot. n. 103208 R.U. del 24 novembre 2015, nella parte in cui consente ai Dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale di delegare le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale anche a funzionari in servizio presso Uffici diversi da quelli per cui è stata prevista la delega di funzioni, sia del conferimento della posizione di funzionario delegato relativa all'(...), funzionario di un Ufficio diverso da quello a cui la posizione è riferita.
Peraltro, la scelta dell'amministrazione convenuta non solo sembra porsi in contrasto con il tenore letterale della normativa di riferimento innanzi citata, ma altresì con la particolare esigenza che ha spinto il legislatore a prevedere nell'ambito delle Agenzie fiscali la delega delle funzioni dirigenziali svolte ad interim dai dirigenti al personale non dirigenziale istituendo apposite posizioni organizzative. E, difatti, la scelta dell'Amministrazione di consentire a funzionari non appartenenti all'Ufficio cui la delega si riferisce il conferimento della relativa posizione organizzativa, di fatto, non appare neppure coerente con la ratio stessa della norma che è finalizzata alla rapida individuazione di funzionari delegati capaci di supportare i dirigenti ad interim in via del tutto temporanea ed eccezionale. Funzionari che, tenuto conto dei principi di buon andamento e della continuità amministrativa e dell'esigenze di celerità e speditezza sottese alle procedure selettive avviate dall'amministrazione convenuta, non possono essere estranei all'Ufficio cui la posizione organizzativa si riferisce.
In ragione di quanto sopra, e sulla base dell'art. 4 bis, comma 2, del decreto legge n.78/15 e dell'art. 17, comma 1 bis, Dlgs. 165/01, nel caso di specie, il conferimento della posizione organizzativa di funzionario delegato relativa all'(...), funzionario in servizio presso un ufficio (...) diverso da quello per cui la posizione è stata istituita, è illegittimo in quanto lo stesso non avrebbe potuto candidarsi per la posizione per cui è causa.
Anche se questo non vuol dire anche, per le ragioni esposte, che il giudice può conferire lui, direttamente e senza rinnovazione della procedura, la medesima posizione organizzativa, alla stregua dei criteri di cui all'art. 17, comma 1 bis, D.lgs. 165/01, ed in ragione dell'inammissibilità della partecipazione del Dott. (...), ovvero della errata/arbitraria/illegittima valutazione degli aspiranti, (...) stante il possesso dello stesso dei requisiti previsti e l'attribuzione al medesimo del punteggio immediatamente più elevato.
Le esposte considerazioni appaiono di carattere assorbente.
(...)
In conclusione è palesemente inammissibile la domanda volta a conseguire proprio la posizione organizzativa richiesta non potendosi il giudice sostituire, come evidenziato, all'amministrazione e non avendo il (...) chiesto di rinnovare la procedura (che coinvolge anche un terzo, (...), anche se aveva ottenuto un punteggio inferiore).
E' invece fondata la domanda di risarcimento del danno per la perdita di una chance che, per quanto esposto, non può essere inferiore al 50% (dato che i candidati rimasti erano due) da quantificarsi ovviamente in base al trattamento economico aggiuntivo (euro  26.00,00 per una annualità) che si ricollega alla posizione organizzativa. Quindi la somma dovuta è pari in sostanza alla somma di euro  13.000,00 per ciascuna annualità e per tutta la durata dell'incarico.
(...)
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
dichiara illegittimi l'atto prot. (...) a firma del direttore ad interim (...) e la determinazione direttoriale prot. N. 103208/RU e condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al risarcimento del danno subito dal ricorrente per la perdita di una chance pari almeno al 50% di ottenere il diritto al conferimento della posizione organizzativa n. (...), istituita con determinazione direttoriale n. (...) e quindi al pagamento, in favore dello stesso ricorrente, a decorrere dal 31.12.2015, della somma di euro  13,000, per ciascun anno di durata dell'incarico, oltre interessi di legge; compensa al 50% le spese processuali tra le parti, liquidate in euro  5000,00 e condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere al ricorrente la somma di euro  2500,00, oltre rimborso forfettario iva e cap.
Roma,23.05.2017

Da: sentenza 4882 2017 illegittimit POT25/09/2017 21:33:18
E se adesso ne avete il coraggio rinnovate pure fino al 30 giugno prossimo

Da: Me la godo alla faccia vostra 25/09/2017 21:35:36
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1650124138354165&set=a.204258362940757.53301.100000697846974&type=3&source=11&referrer_profile_id=100000697846974

Da: ... 25/09/2017 21:43:20
Nel mio ufficio c'è già stata la proroga della pot fino al 30 giugno

Da: ... 25/09/2017 21:43:45
Nel mio ufficio c'è già stata la proroga della pot fino al 30 giugno

Da: livellatiiiiii25/09/2017 21:47:38
Ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Scorrimento subito! 26/09/2017 01:22:06
"È professore ordinario di Diritto tributario (Settore Scientifico Didattico IUS/12) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cassino. Presso tale Facoltà è titolare pure degli insegnamenti di Sistemi fiscali comparati, e di Diritto tributario degli enti locali.

Ha svolto o svolge tuttora incarichi di docenza presso la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze E. Vanoni, la Scuola di Polizia Tributaria di Roma, e l'Accademia della G. di F. di Castelporziano nonché presso tutte le principali Università italiane.

Ha fatto parte della commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di 162 posti di dirigente nel ruolo del Ministero delle finanze."

Dal c.v. di uno degli arrestati.

Da: Fenomeni 26/09/2017 07:00:16
Amico di Colmar?

Da: sindacati compiacenti26/09/2017 07:43:55
Chi sono i nominati Pot e POS? Li hanno tutti prorogati. E loro vanno in udienza da Ruffini

Da: FULGENZIO CAPROTTI26/09/2017 09:58:15

- Messaggio eliminato -

Da: FULGENZIO CAPROTTI26/09/2017 10:47:24

- Messaggio eliminato -

Da: DANDO ALIGHIERO26/09/2017 10:58:15

- Messaggio eliminato -

Da: Philip Laroma Jezzi 26/09/2017 11:09:44
Ve lo ricorderete presto

Da: The public manager26/09/2017 14:04:52
Gli ultimi fatti di cronaca confermano caso mai ce ne fosse bisogno che dei concorsi bisogna diffidare e che bene fa chi ne diffida.

Da: ORPO__UNICUM26/09/2017 14:18:45
S.o.b.


LA FICA MUOVE IL MONDO, ANCHE QUELLO DEL DIRITTO TRIBUTARIO - UN DOCENTE BOCCIA LA TESI DI UNA CANDIDATA: "MI SEMBRA MODESTA, CERCA DI ARRICCHIRLA, LAVORACI UN ANNO ANCORA". "POI SI È MESSA A SCOPARE CON P.B. ED È DIVENTATA MERITEVOLE" - SCAMBIO DI FAVORI DENTRO UNIVERSOPOLI -
26 set 2017 13:59

Andrea Ossino e Augusto Parboni per "il Tempo"

pasquale russo universopoli pasquale russo universopoli

Il «totale spregio per il rispetto del diritto (messo in atto ndr) proprio da professori che sarebbero deputati a insegnare il valore di esso». In una sola riga il gip Antonio Pezzuti sintetizza il significato dell'operazione «Chiamata alle Armi». Gia, perche nelle conversazioni tra i «baroni» coinvolti nell'inchiesta della procura di Firenze emergono «logiche territoriali», «doppiogiochismi», «omerta», «accordi tra correnti», «trattative», «swap» e i «bottini»: cattedre di diritto nelle universita pubbliche, diritti trasformati in privilegi garantiti «ai super raccomandati».

I REATI CONTESTATI

Secondo gli inquirenti toscani, gli indagati si sarebbero a vario titolo adoperati per «impedire l' abilitazione di candidati che rappresentavano un ostacolo alla carriera di loro allievi o di allievi di colleghi appartenenti alla propria associazione o alla associazione contrapposta (...) a prescindere da ogni valutazione di merito, ma esclusivamente in funzione della soddisfazione di interessi personale, accademici, professionali o associativi, propri o di aderenti alle associazioni A.I.P.D.T. e S.S.D.T. cui rispettivamente appartenevano».

Guglielmo Fransoni universopoli Guglielmo Fransoni universopoli

In particolar modo, il gip richiama l' attenzione sul commissario Guglielmo Fransoni e sul docente di diritto tributario della facoltà di giurisprudenza di Firenze, Pasquale Russo. I due «compivano atti idonei consistiti nell' invitare, da parte di Russo, il dottor P.J.L., ricercatore confermato presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell' Università degli studi di Firenze, a ritirarsi da detta procedura (per l' abilitazione ndr)...prospettandogli che altrimenti non sarebbe stato comunque abilitato in base a decisioni già prese dalla commissione a prescindere da ogni valutazione di merito e prima dell' inizio dei lavori della commissione, e avrebbe pertanto perso la possibilità di partecipare alla procedura di abilitazione del biennio successivo».

Philip Laroma Jezzi Philip Laroma Jezzi

Insomma il dottor L. doveva farsi da parte nonostante «non solo era stimato e conosciuto in tale ambiente, ma (essendo un docente già interno ndr) rappresentava anche un minor costo in caso di assunzione».

«SMETTILA DI FARE L' INGLESE E FAI L' ITALIANO»

Ma la vittima, ricercatore dell' università di Firenze, aveva denunciato quanto accaduto il 22 novembre 2012, quando aveva presentato domanda per diventare professore associato di diritto tributario. Sembrava dover sbaragliare la concorrenza, ma il 21 marzo avrebbe ricevuto una telefonata dal professor Pasquale Russo: «Gli chiedeva di ritirare la sua candidatura per favorire l' abilitazione di altri candidati». Era tutto già deciso: «È stata fatta la lista e tu non ci sei» avrebbe affermato Russo. Ancora: «Si sono riuniti un paio di volte e ognuno ha portato i suoi...o dei suoi amici».

Pietro Mastellone universopoli Pietro Mastellone universopoli

Insomma: «C' è stato un do ut des». La faccenda suonava un così: «Io ti chiedo Luigi e allora tu mi dai Antonio, tu mi dai Nicola, tu mi dai Saverio». E alle rimostranze del ricercatore il professore aveva risposto: «Tu ti giochi la carriera». Del resto, come diceva il docente: «Io distinguo i piani umani con il piano scientifico e della meritocrazia». E in questo caso: «Non siamo sul piano del merito!». Perché il candidato «è uno str..o». «Non è che non sei idoneo alla seconda fascia - avrebbe affermato il docente non rientri nel patto del mutuando». E così il ricercatore non venne abilitato. Perché, diceva Pasquale Russo, «la logica universitaria è questa...è un mondo di me..da».

livia salvini universopoli livia salvini universopoli

La colpa era del denunciante: «Non rispetti il criterio del vile commercio dei posti». Quindi il docente si sarebbe sentito di elargire un consiglio: «Smetti di fare l' inglese e fai l' italiano».

L' EREDITÀ

Durante le assunzioni avvenute nel 2013, secondo gli inquirenti, «i commissari si sono accordati per scambiarsi reciprocamente i voti favorevoli alle abilitazioni» dei loro protetti. «L' accordo prevedeva anche una sorta di eredità, cioè di decisioni già prese dalla commissione relativamente a candidati che sarebbero stati abilitati nella seconda tornata». Gli indagati lo avrebbero affermato: «L' ordine è: prima l' eredità», così si mettono «le basi anche per accordi del futuro». Del resto «è una questione di politica generale».

LA CENA AI PARIOLI: «LA NUOVA CUPOLA»

Per stabilire i criteri i docenti avrebbero organizzato diverse cene. «Nel corso della cena ai Parioli a cui ha partecipato Augusto Fantozzi, racconta il professor Fransoni, è stato quindi affermato che l' abilitazione di F.P. era una priorità della scuola ed andava rispettata». I magistrati scattano la fotografia di un «legame criminoso (...) al limite del reato associativo, evidenziando la ragnatela di rapporti e di reciproci favori che i vari associati ritengono di doversi fare l' un l' altro».

augusto fantozzi augusto fantozzi

Gli inquirenti raccontano una cena romana durante la quale Fantozzi «lamentandosi probabilmente del non fedele rispetto dei patti (...) ha richiamato tutti i colleghi all' ordine dicendo: "voi avete davanti a voi il futuro della materia e... il futuro della materia suppongo che lo abbiano quelli che hanno la nostra età più che quelli che sono giovanissimi appena arrivati (...) quindi se voi non trovate delle regole soprattutto più o meno stabili(...) non andate da nessuna parte!"».

Insomma vi sarebbe una necessità: «Trovare delle persone di buona volontà che di qua e di là, di sotto e di sopra ricostituiscano un gruppo di garanzia che riesca a gestire la materia nei futuri concorsi». «Ha invocato una regola - scrive il gip - ed essa va creata da un gruppo di persone che non esita a definire, seppure in modo scherzoso, come la nuova cupola».

«LE PORCHERIE PER I CANDIDATI ROMANI»

Nelle intercettazioni emergono anche i dubbi dei protagonisti, come chi «si è domandato quali meriti potesse vantare la candidata: "Che c' ha? Meriti fisici"». Del resto l' interlocutore ricordava il momento in cui un docente aveva bocciato la tesi della candidata: «Mi sembra modesta, cerca di arricchirla, lavoraci un anno ancora». Nulla di strano se non fosse che «dopo due mesi gliel' hanno fatta pubblicare, poi si è messa a sco...e con P.B. ed è diventata meritevole».

Ecco come si ottengono i «criteri per far passare i nostri». I rapporti tra correnti però spesso si complicavano. Così Fantozzi suggeriva: «L' idea è quella di fare la prova di resistenza, cioè di dire se voi volete questi noi vogliamo questi e se non ci date questi non vi diamo quelli e non passa nessuno. Punto».

Stefano Dorigo universopoli Stefano Dorigo universopoli

E ancora: «Tu sai che abbiamo sempre rispettato una regola, la quale diceva che quando c' erano delle opportunità o delle scorciatoie da cogliere, esse venivano colte nell' interesse dei nostri», avrebbe detto Fantozzi, «specificando che ciò era già accaduto, nel passato, con riferimento ai professori Tremonti, Lupi e Fransoni».

LE PRECAUZIONI DEI COMMISSARI

Come accade per ogni reato, anche alcuni docenti indagati «hanno condiviso l' intenzione di non parlare per telefono dei fatti inerenti l' abilitazione». Le frasi sono inequivocabili: «Il telefono è meglio abbandonarlo (...) perché non si sa mai, però insomma, con quello che sta succedendo, che è successo attorno ai concorso. Non penso che il giorno dopo in cui viene estratto, subito mettano di default il tuo telefono sotto controllo. Sarebbe, come dire, una cosa eccessiva, però..». E ancora: «Se dobbiamo parlare ci certe cose mi raccomando, solo su Skype..è meglio essere prudenti». L' importante è che «se qualcuno un domani chiede l' accesso agli atti non possa andare a vedere tutta l' evoluzione».

Da: La serva della gleba 26/09/2017 16:09:19
Rappresentazione massima del merdaio di questo paese. Se le prove come sembra sono in quantità industriale seppelliranno un mare di gente.

Da: ORPO__UNICUM26/09/2017 16:38:38
Che dire?

Orpo!

Da: Funzionario depresso 26/09/2017 18:28:35
Sono accuse gravissime, ma attenzione:  la Costituzione afferma sia il diritto di difesa sia quello di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato di condanna. Credo dunque per principio che non bisogna preventivamente  mettere qualcuno alla gogna e che i giudici sapranno e dovranno decidere il meglio.  Se qualcuno ha sbagliato pagherà ma non si deve gettare subito la Croce addosso. Ripeto fino allo sfinimento: rispetto della Costituzione e della legalità; del resto , errori giudiziari capitano e rovinare  la reputazione di qualcuno non è poi tanto difficile. Credere nel rispetto dei principi costituzionali e 'segno di democrazia e civiltà;  ragionare diversamente mi porta a ritenere  che non ci sia futuro per il nostro paese. W la Repubblica ; W La Costituzione.

Da: legittimo26/09/2017 18:54:45
solo per ricordare a tutti che i sindacati dei lavoratori sono forti se c'è adesione in massa dei lavoratori, altrimenti non rappresentano nessuno o pochissimi  ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti ...........................si alza bandiera bianca, anche quando  si esprime la la Corte Costituzionale nessuna se la fila...
un saluto particolare a Colmar ciao.  

Da: legittimo26/09/2017 18:55:37
solo per ricordare a tutti che i sindacati dei lavoratori sono forti se c'è adesione in massa dei lavoratori, altrimenti non rappresentano nessuno o pochissimi  ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti ...........................si alza bandiera bianca, anche quando  si esprime la la Corte Costituzionale nessuna se la fila...
un saluto particolare a Colmar ciao.  

Da: ORPO__UNICUM26/09/2017 19:04:18
Vabbè la presunzione di innocenza...vabbè la severità della prova....ma opererei con un filino di scetticismo professionale. Alzi la mano chi non lo sapeva?

Da: ORPO__UNICUM26/09/2017 19:04:58
Eddai

Da: lambada  -banned!-26/09/2017 19:15:46

- Messaggio eliminato -

Da: La serva della gleba26/09/2017 19:40:00
Va bene la presunzione d'innocenza, va bene che ci vuole il passaggio in giudicato, ma è anche vero che quando il quadro probatorio è schiacciante gli avvocati si affidano ai cavilli procedurali e cercano la strada della prescrizione. Le indagini durano anni per acquisire più elementi possibili e sostenere l'accusa, nel frattempo il tempo passa e si aspetta fiduciosi.
Se le prove sono tali da non lasciare adito a dubbi gli avvocati consigliano il patteggiamento se possibile oppure il rito abbreviato. Se c'è qualche minima falla la cavalcano senza pietà.
Chiunque ha mai bazzicato nell'ambiente accademico sa come funziona dai dottorati fino alle docenze e alle pubblicazioni, è semplicemente un muro.
La presunzione è sacrosanta ma se gli inquirenti hanno lavorato bene neanche il migliore degli avvocati potrà impedire l'inevitabile.
I docenti coinvolti sono di diritto tributario il settore che insieme al societario e il penale rappresenta il denaro per eccellenza, c'è una forma di contrappasso per il gotha finito sotto accusa.

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