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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: bu19/12/2009 12:51:33
secondo voi un atto giudiziario di civile scritto discretamente tecnicamente, e di diritto cosi cosi, quanto potrebbe esser valutato??

Da: nuncio19/12/2009 12:53:39
Ed infatti cara Marta, l'Erimata ha fatto quell'errore( che poi errore non è, ma insignificante  omissione) e ne ha fatti anche altri, ma davvero di scarsa importanza.

Da: tweety1819/12/2009 12:55:38
trilli...ero anch'io in mezzo al caos più totale, nell'arena....

c'era una confusione allucinante.

ragazzi, rompo anch'io con i "segni"...ho interlineato (tre parole, o meglio tre parole ed una lettera singola scritta male) proprio nell'ultimo rigo di uno dei pareri (sulla bella copia). Secondo voi?

Da: trilli19/12/2009 12:57:15
X  nuncio: quale parere di penale hai fatto?? quello sulla falsa attestazione??

Da: trilli19/12/2009 13:00:21
x tweety18: anch'io ho fatto alcune interlineature e cancellature sui miei tre compiti, ma non mi faccio troppi problemi... se hai scritto secondo un ragionamento logico che ti preoccupi a fare????? ripeto, ora quelli che hanno inserito le cifre che dovrebbero fare??? tranquilla!!!!
tu è la prima volta che provi a farlo l'esame??

Da: nuncio19/12/2009 13:01:04
...ma capirai, cara Marta, rifacendomi al discorso di sopra, che ci sarebbe un'altra elevata percentuale che potrebbe intervenire come controinteressata nel processo amministrativo, insomma: sarebbe un casino...e ciò non giova a nessuno:
1. Nè allo Stato
2. Nè ai commissari
3. Nè a quelli che l'hanno passato
4. Nè a quelli che non l'hanno passato
5. Nè alla "lobby" : in fondo aloro questo stato di cose va bene: purchè, ogni anno non si sforni, a seconda delle varie commissione, un certo numero, più una certa percentuale, di avvocati.
E' un mond di merda.... losoloso...
e perciò penso che nessuno possa permettersi di giudicare chi copia...
nemmeno chi ha studiato tanto.
In fondo la differenza tra una persona preparata ed una meno preparata rimarrà e si vedrà comunque...
o no cara Marta?
..o no c

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Da: terry19/12/2009 13:04:08
anche io per il parere sulle successioni mi sono attenuta arispondere alle richieste della traccia, dopo un breve accenno (la prima colonna più o meno) sulla libertà di disporre dei propri beni passando subito alle limitazioni...

Da: trilli19/12/2009 13:05:00
sul parere penale "falsa attestazione": quanti di voi oltre al concorso materiale con l'art. 48 e 479 cp hanno prospettato il reato di cui all'art. 353 cp (turbativa della procedura di gara) come ulteriore ipotesi di incriminazione?

Da: tweety1819/12/2009 13:05:03
sì, trilli, la prima volta....

ciò che intendevo dire è che sulle belle copie ho fatto qualche interlineatura sempre, quando proprio sbagliavo, quindi so che non dovrebbe essere un problema.

quello di cui mi preoccupo è su uno dei due pareri, per il fatto che queste interlineature si trovino proprio all'ultimo rigo, alla fine del parere. Dici che non è un problema comunque?

e tu anche eri alla prima volta?

Da: trilli19/12/2009 13:06:18
anch'io terry ho fatto come te!! ;-))

Da: nuncio19/12/2009 13:07:30
Ho fatto morte del tossico a seguito di cessione di droga.

Da: trilli19/12/2009 13:09:38
x tweety18: no, purtroppo per me era la terza volta e spero anche l'ultima!!! dopo genova 30% e brescia 18%, stavolta con palermo ci credo un pò di più!!!
cmq, ripeto, non ti preoccupare per le correzzioni... il mio ragazzo l'anno scorso con un atto contenente diverse correzzioni, dalla CdA di brescia è stato promosso comunque!!!!!! 

Da: tweety1819/12/2009 13:10:38
poi un'altra cosa... per chi ha fatto la prima traccia del parere di civile. La traccia richiedeva di redigere motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese e di dire in particolare se fosse applicabile al caso di specie l'istituto dell'abuso del diritto. Io ho svolto il parere e alla fine ho concluso scrivendo che la società casa automobilistica non avrebbe potuto esercitare il recesso ad nutum, o meglio che non lo ha correttamente esercitato a causa del contrasto con i principio ex artt. 1175 e 1375 c.c. ed infine che secondo me la fattispecie poteva configurare un'ipotesi di abuso del diritto (richiamndo la sentenza del 18 sett. 2009).

Insomma, ho dato risposta al questito postomi dalla traccia, ma non ho indicato le eventuali azioni a tutela degli interessi del cliente. Qualcuno, ho sentito, invece ha messo risarcimento danni, ecc. Io no. Secondo voi ho sbagliato?

Da: nuncio19/12/2009 13:14:41
Per twitti!
Penso che chi ha messo il risarcimento danni in quel parere doveva anche "giustificarlo"...e cioe, doveva dimostrare che dalla violazione del principio di buona fede in senso oggettivo da parte della casa automobilistica ( ormai considerato dalla giurisprudenza un vero e proprio inadempimento contrattuale) ne era scaturito un danno.
;)

Da: trilli19/12/2009 13:15:39
x tweety18: ancora???? hai fatto bene!!! Non bisogna mai scrivere più di quanto ti sia richiesto!!! esperienza personale!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: PincoPalla19/12/2009 13:20:32
Marta.. rassegnati, le righe non si saltano!

Da: Marta 219/12/2009 13:21:40
io non credo che arriveranno mai ad annullare i compiti di cui nutrono forti dubbi di copiatura(come dicevi tu non conviene a nessuno) penso che saranno molto penalizzati nel voto e, di converso, quelli fatti di proprio pugno molto più apprezzati e valutati ,a prescindere dalle quantità di nozioni illuminanti in essi contenute. L'importante è che siano chiari, logici, senza errori grammaticali e di sintassi e non copiati. Così il voto sale. A mio parere i commissari giudicano e giudicheranno sempre così

Da: tweety1819/12/2009 13:22:10
grazie nuncio e trilli... purtroppo sto diventando più paranoica del normale.

il discorso è che di solito si dice che il candidato, in quanto veste i panni del legale, debba poi individuare in concreto le azioni esperibili. Però la traccia non lo richiedeva esplicitamente, quindi io non mi sono addentrata. Ripeto, spero non determini una valutazione negativa.

Da: nuncio19/12/2009 13:28:26
E' vero ciò che dici Marta!
Ma non potranno bocciare per questo, a meno che non lo motivino adegfuatamente.
Ed infatti, al contrario, potrà anche darsi il caso che il candidato scopiazzatore impugni il provvedimento di "bocciatura" vincendo il ricorso.

E' tutta una idiozia, losò...
...ma perchè E' IDIOTA QUESTO ESAME!
E converrebbe piuttosto una "vibrante" e continuata protesta per la sua abolizione!

Da: n8019/12/2009 13:30:42
ciao!!! anch'io, purtoppo, ho fatto il tuo stesso errore. stava scadendo il tempo a disposizione e, per una mera, stupidissima, svista, ho dimenticato di apporre le firme sotto la procura... sembra che l'atto dovrebbe essere irregolare ... ho consegnato anche la brutta copia e lì le firme sotto la procura c'erano .. chiedo anche agli altri partecipanti al forum se la mancata apposizione delle firme sotto la procura incida sul voto o sia proprio un motivo di bocciatura!!! grazie

Da: Dottore19/12/2009 13:33:56
Come avvocato del Comune, io ho cercato di dimostrare sia la legittimità dell'annullamento (ponendo come motivo la precedente violazione delle leggi di spesa) sia l'infondatezza della domanda risarcitoria (stretti i tempi, mancato consolidamento dell'afidamento, carenze probatorie della ditta); recenti tar davano almeno il risarcimento ma, come avvocati di parte, non dovevamo almeno cercare di evitarlo?

Da: nuncio19/12/2009 13:34:17
caro n80...

spero che i commissari capiscano ( o meglio vogliano capire) che la tua sia stata solo una svista!

In caso contrario, una procura senza una firna e la convalida della stessa non è una procura!

Da: studente19/12/2009 13:40:22
Terrore al PALACATANIA, 6 espulsi. Le forze dell'ordine sono entrate anche nei bagni, poichè mancavano le chiavi nelle porte!!! E con più di mille persone, interminabili file nell'unico bagno aperto per uomini e donne.

Da: nuncio19/12/2009 13:41:39
per il gentile dottore..

penso sia corretto...
..anche se io avrei basato l' elaborato su una questione molto dibattutra dalla giurisprudenza: la colpa del ricorrente e conseguentemente l'infondatezza della richiesta del risarcimento danni o almeno il suo concorso di colpa e quindi una liquidazione del danno inferiore.
Non mi ricordo bene la traccia però!


Ancora...( mi posso sbagliare perchè non è che mi sia soffermato molto sulla traccia di amministrativo) non si poneva una questione sulla pregiudiziale amministrativa?

Da: x trilli19/12/2009 13:43:49
se scrivi correzione con 2 zeta vai poco lontano.

Da: Dottore19/12/2009 13:49:56
Gli orientamenti recenti su dolo e colpa della p.a. li ho inseriti (secondo me non c'erano); nelle sentenze in cui sono stati ravvisati, l'annullamento era avvenuto dopo anni. Non credo si ponesse un problema di pregiudiziale perché Cassazione recente (citata nell'atto) prevede che il vincolo contrattuale sorga solo con il contratto vero e proprio, essendo irrilevanti gli atti della fase pubblicistica (ad es. l'aggiudicazione, ancorché definitiva).

Da: Marta 219/12/2009 13:54:48
comunque nell'atto civile io ho lavorato molto sul venir meno della causa in concreto in quanto la finalità turistica era compromessa. Ma era compromessa non per la morte di tizio in se(caia poteva benissimo andare in vacanza da sola senza problemi) ma la finalità turistica veniva meno a causa della morte di tizio che ha pregiudicato l'interesse di caia a partire DA SOLA: ho scritto che caia senza tizio non sarebbe mai andata in vacanza, che i due erano soliti recarsi in vacanza insieme per una reciproca compagnia ed assistenza. Ecco quindi che venendo a mancare tizio caia non aveva più alcun interesse a realizzare la finalità turistica DA SOLA. qUINDI VENIR MENO DELLA CAUSA IN CONCTRETO= applicazione del 1463 alla luce di quanto statuito dalla sent della cass n...
VOi avete fatto così?

Da: nuncio19/12/2009 13:59:45
Ed ecco, vedi, gentile dottore

alcuni parlano di responsabilità da "contatto" ( per alcuni assimilabile a quella contrattuale, per altri sarebbe un tertium genus) anche nella fase pubblicistica. Il privato, avrebbe interesse tutelato dall'ordinamento, affinchè l'azione della p.a. si svolga rispetando le regole. La p.a. dovrà dimostrare l'errore scusabile altrimenti sarà tenuta al risarcimento del danno da contatto.

per ciò che concerne la pregiudiziale:
io mi riferivo alla questione molto dibattuta e cioè se sia sempre necessario per il privato impugnare il provvedimento entro i 60 gg. per poi chiedere il risarcimento del danno, o se lo stesso risarcimento possa essere chiesto anche dopo lo spirare di tale termine.
Per alcuni quest'ultima ipotesi non è assolutamente possibile( necessità pregiudiziale amministrativa)
Per altri, invece, è possibile, purchè il privato non abbia impugnato nei termini per sua colpa.

Da: trilli19/12/2009 14:18:05
ops! hai ragione... che figuraccia!! :P

Da: pollon19/12/2009 14:18:07
mio consiglio rilassateviii tuttiiii

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