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Da: Milano19/12/2009 10:17:12
Io l'hanno scorso avevo fatto una piccola cancellatura nella bella, anzichè interlineare, e ho passato lo stesso gli scritti, e correggeva Roma...

Da: alba19/12/2009 10:17:19
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO AIUTATO

Da: cz19/12/2009 10:17:24
ma l'importo non si deve inserire...stai tranquilla....l'importante è che dichiari il valore della causa...poi si applica in cancelleria...stai serena

Da: per tutti gli utenti del forum19/12/2009 10:17:29
MA FIGURATI SE E' UN ERRORE FORMALE GRAVE!!
assolutamente no.....
ragazzi è un esame assurdo dove conta la fortuna, ma non sono mica così pazzi.....

Da: tweety1819/12/2009 10:18:17
d'accordissimo on nuncio e vito circa la richiesta di interessi, per i motivi già esposti da nuncio che secondo me sono perfetti

per TRILLI: anch'io sono abruzzese

Da: Marta AIUTO19/12/2009 10:18:35
Secondo voi nell'atto, l'aver saltato un rigo nella terza facciata(cioè ho saltato un rigo all'inizio della terza facciata, per distrazione) è un errore formale grave?(come nel verbale di udienza in cui ovviamente non saltiamo mai nessun rigo).

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Da: morena19/12/2009 10:19:01
inserie la brutta copia è facoltativo,state tranquilli!io ho fatto le tre prove da sola e verificando poi le soluzioni,ho trattato correttamente e credo in modo esaustivo gli istituti e le problematike sottese;solo nelparere di civile ho cancellato un"che"di troppo,kmq tutti mi han detto di stare tranquilla perkè un elaborato pieno di pastrokki e cancellature viene giudicato male,ma uno dove c'è una sola microscopica cancellatura e fatto bene,dovrebbe essere ben gradito;ma ditemi una cosa:i nostri tre elaborati vengono corretti ciascuno da commissari diversi ooppure tutti e tre dallo stesso?cioè dopo aver corretto i tre elaborati di ciascun candidato fanno una comparazione tra i tre scritti per valutare la prepaazione globale del candidato così da capire se falopassare o meno?

Da: cz19/12/2009 10:20:37
stai serena...non è segno di riconoscimento..sono tutte le legende...bocciano se il compito è fatto male...viceversa se è fatto bene promuovono...un rigo non conta niente...

Da: Marta AIUTO19/12/2009 10:23:05
si cz, ma a prescindere dal segno di riconoscimento(saltare una riga non lo è) ma mi chiedevo se l'aver saltato un rigo nella terza facciata(cioè ho saltato un rigo all'inizio della terza facciata, per distrazione) è un errore formale grave?(come nel verbale di udienza in cui ovviamente non saltiamo mai nessun rigo). Cioè può pregiudicare il voto secondo voi?

Da: segni riconoscimento 1  - 19/12/2009 10:27:02
Aver lasciato due facciate in bianco del primo protocollo potrebbe essere visto come segno di riconoscimento? Ho iniziato a ricopiare e poi dopo la seconda facciata ho preso un altro foglio, convinto di aver riempito tuttoil primo protocollo. Mamma che stress!

Da: giuliood19/12/2009 10:35:12
Qualcuno ha detto sostanzialmente che questo esame è meritocratico.
E' assolutamente falso!
Nella mia vita non sono mai stato bocciato in altre occasioni.
Questo esame lo ripeto per la quarta volta mentre lo ha superato un ex praticante del mio attuale dominus il quale ultimo mi ha detto che l'ex praticante in questione è una benemerita capra.
Lo scorso anno l'amico ha copiato il parere di civile riguardante il condominio minimo da un testo non consentito conseguendo la votazione di 37/50, voto che ha compensato la insufficiente valutazione del parere di penale (25) che ho letto riscontrando che era completamente sbagliato.
L'atto giudiziario lo ha copiato integralmente da una collega conseguendo la sufficienza.
Sono incazzato nero!!

Da: Marta AIUTO19/12/2009 10:41:25
segni di riconoscimento, figlio mio, tu stai messo peggio di me!!!!
io ho saltato un rigo, tu 2 pagine!!!
spero per te si risolva con con la vittoria  della sostanza sulla forma.
COmunque in ogni caso tieni in riservo un ricorso al tar. Se te lo annullano hai, secondo me possibilità, di vittoria!!
Ma tornando al rigo Secondo voi nell'atto, l'aver saltato un rigo nella terza facciata(cioè ho saltato un rigo all'inizio della terza facciata, per distrazione) è un errore formale grave?(come nel verbale di udienza in cui ovviamente non saltiamo mai nessun rigo).
Lo so che mi sono esaurita. Perdonatemi!!!

Da: x giulood19/12/2009 10:44:10
il fatto che tu sia bocciato e la capra sia passata non prova che tutti quelli preparati bocciano e le capre passano.
permettimi di dirti che nella seconda parte del post ti contraddici...
l'amico che ha copiato da un testo (ma non l'hanno beccato) ha fatto un ottimo parere (ovvio, ha copiato). e infatti gli hanno dato 37!
ciò significa certamente che un esame dove si copia è uno schifo, ma soprattutto significa che un parere fatto bene passa. il parere di penale, sbagliato, ha infatti preso 25.

Da: per giuliood19/12/2009 10:44:58
hai scritto "il quale ultimo"... riferendoti al tuo dominus.
scrivi così nei pareri??
è la quarta volta che lo rifai... ma chissà come mai!!!!
FORSE UN PO' PIU' DI UMILTA' NON GUASTEREBBE, SI VEDE CHE IL PRATICANTE DEL TUO DOMINUS NON SE CREDE CARNELUTTI COME TE

ciaociao

Da: x marta AIUTO19/12/2009 10:45:33
hai rotto le p@@@e, è il decimo messaggio uguale che scrivi. BASTA.

Da: segni riconoscimento19/12/2009 10:45:47
A me i commissari hanno assicurato che lasciare due facciate in bianco non vuol dire segno di riconoscimento. E' successo altre volte. In effetti i segni di riconoscimento, dovrebbero essere segni grafici, distintivi ecc. ecc. ci sono diverse sentenze TAR al riguardo.

Da: cz19/12/2009 10:45:53
ma no...a parte il fatto che nel verbale di udienza  a volte non ci sono nemmeno i righi quindi si scrive male, storto e poi ci puoi scrivere quello che vuoi....non è un errore..

Da: dai marta...19/12/2009 10:46:52
mo' basta... ;)

se ti dovesse andar male non sarà per una riga saltata!!!!!!!!!!!
mangiati un cioccolatino con un caffè e non pensarci più, fidati :)))

Da: alex19/12/2009 10:46:57
io ho anche sostenuto l'illogicità della norma in relazione alla mancata appòlicazione del 5 comma art 73...cmq la prescrizione non si chiede in via subordinata!! è un errore!! se è prescrito non entri nel merito ed è quindi propedeutica..

Da: Marta AIUTO19/12/2009 10:48:22
ok dai marta, dai mi hai convinto. e che mi sto esurendo!!

Da: ho messo i cuoricini sulle i...19/12/2009 10:48:57
dite che è un segno di riconoscimento????
poi ho scritto con la penna rosa... dite che è un segno di riconoscimento?????
e ho spruzzato di profumo il mio compito.... dite che è un segno di riconsocimento????
e ho messo dei petali di rosa nella busta insieme al compito... è un segno di riconoscimento???

Da: Marta AIUTO19/12/2009 10:50:08
scusate, cambiamo discorso
che voi sappiate come avviene la modalità di correzione?
un commissario legge ad alta voce e gli altri asdcoltano e poi danno un voto?(non credo proprio, ci metterebbero una vita a correggere tutto) o ogni commissario corregge un malloppo di compti?(credo che avvenga cosi)

Da: valeria da napoli19/12/2009 10:55:54
...leggendo i vostri post mi vengono un sacco di dubbi..una cosa è certa ,oramai è andata ..il problema è che, anche a voler lavorare seriamente ,avevte una vaga idea del casino che c'è ,almeno a napoli...?

Da: valeria da napoli19/12/2009 11:01:51
sarebbe bello creare un forum per studiare tutti insieme..

Da: Marta 219/12/2009 11:04:02
Sono un'altra marta, di rc
Domanda: Nel parere civile câera questa condizione: "qualora al momento dellâapertura della mia successione mio figlio Caio non si sarà risposato, ad esso lascio in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, lâusufrutto generale vitalizio della suddetta casa di Via delle Rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di Via dei Garofani, come sopra attribuita a mia figlia Sempronia, cui sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa è madre di due figli".

Io ho sostenuto lâillecità della condizione ai sensi del 634 cpc(contraria a norme imperative: artt 2 e 29 cost).
Tale condizione non era lâunico motivo che ha determinato il de cuis ha disporre per cui non inficiava di invalidità lâintera disposizione testamentaria, ex art 626.
Corollario logico deduttivo è che la prima parte del testamento è salva cioè questa parte del testamento è valida:(attribuire a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento in Roma Via delle Rose ed alla figlia Sempronia un appartamento in Roma Via dei Garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali.)
Quindi, ho concluso dicendo che a caio va la proprietà della  casa in prelegato e per il resto viene nominato difensore universale
A sempronia va la proprietà dellâaltra casa in prelegato  e per il resto viene nominata erede.
Avete fatto come me?
Sono esatti  secondo voi i beni che ho dato allâuno e allâaltra?

Da: segni riconoscimento19/12/2009 11:06:21
Leggete le sentenze TAR!!!

Da: ORRORE19/12/2009 11:18:59
............. "HA DISPORRE?????"........... Mha...........

Da: segni riconoscimento19/12/2009 11:19:39
Il TAR Sardegna ha richiamato una conforme giurisprudenza (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, sentenza 10 giugno 2008, n. 642; T.A.R. Basilicata Potenza, 11 luglio 2007, n. 489), secondo cui ânelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la âmera possibilità di riconoscimentoâ, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia «in astratto» ed « oggettivamente» suscettibile di riconoscibilitàâ.

Quindi, in generale, se è vero che per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo sia stato di fatto raggiunto, si deve tuttavia distinguere tra i segni identificativi, ovvero quelli che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile, ed i segni convenzionali, ossia quelli che non hanno di per sè valore identificativo, ma possono essere utilizzati come segno di riconoscimento nell'ambito di un accordo illecito tra candidato e commissione; ne consegue che non è segno identificativo la numerazione delle pagine e, pertanto, è illegittimo l'annullamento degli elaborati di chi aveva numerato le pagine (TAR Lazio, Roma, 3 luglio 2007 n. 5980

Da: x orrorre19/12/2009 11:31:11
...e poi si preoccupano del merito del parere!

Da: roberta19/12/2009 11:40:43
anche io sono preoccupta, tra le latre cose, per i segni di riconoscimento.
nella brutta copia, infatti, ho numerato le pagg. perchè volevo evitare casini nella ricopiatura, e nella bella ho dovuto incarcerare più di una volta.
in ogni caso nella mia cda hanno preteso che si consegnasse la brutta copia e quinid ora si attaccano....non si può pretendere che in sette ore di ragionamento si sia del tutto asettici anche nello scrivere semplici schizzi nella brutta......

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