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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: ele X ANDREA CT | 18/12/2008 16:39:38 |
...ANDREA..LEGGI UN PO IL CODICE...MAGARI IL 576 CPP CHE MI SEMBRA PIU ADATTO.... | |
Da: da TAR per x | 18/12/2008 16:40:11 |
ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 267/00 (T.U. Enti Locali) la competenza è del dirigente e non del consiglio comunale | |
Da: x res | 18/12/2008 16:40:19 |
ma sta benedetta sentenza ve l'hanno postata 300 volte!!!anche x intero!!!!mamma mia!!! | |
Da: alex | 18/12/2008 16:40:27 |
Da: il SUPERIORE | 18/12/2008 16:41:09 |
Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PROTO Vincenzo - Presidente - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro B.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Inizio documento Fatto Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà. Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera. All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Inizio documento Diritto Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: art. 427 c.c., comma 1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. Inizio documento P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008 NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI IN MATERIA CIVILE Notificazione alla residenza, dimora, domicilio Codice Civile (1942) art. 415 Codice Procedura Civile art. 139 Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, c.p.c., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082 | |
Da: adeleadelu | 18/12/2008 16:41:47 |
ricapitolando a napoli a che ora è prevista la consegna? | |
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Da: avv. cascione quello vero e basta | 18/12/2008 16:42:10 |
per Andrea ct, lasciali perdere Andrea avranno quello che meritano (ovvero la bocciatura), chi si affida a tali mezzi dovrebbe sapere a cosa va incontro... ma purtroppo stiamo parlando di gente disonesta tutta presa a cercare di arraffare il titolo con qualsiasi mezzo e ad ogni costo, tanto da non rendersi conto di essersi giocati un'occasione fidandosi di un emerito sconosciuto. L'ignoranza è il loro punto debole e lo sarà sempre. Per la cronaca, avvocato io lo sono da più di dieci anni, tu pipi continua a studiare che mi sa che la strada è ancora lunga! buon natale | |
Da: elsa | 18/12/2008 16:42:14 |
Per ELE: nel commento del formulario p.p. c'è scritto che la parte civile può proporre l'impugnazione a mezzo del suo procuratore ad litem solo se questi sia munito di procura speciale. | |
Da: X AndreaCt | 18/12/2008 16:42:20 |
1 ma dove hai letto che Sempronio consegna la citazione al padre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 l'appello lo chiede Caio......................... | |
Da: elsa | 18/12/2008 16:43:10 |
Per Ele: mi rispondi così concludiamo questo dilemma? | |
Da: Mario | 18/12/2008 16:43:12 |
qualcuno sa dirmi per quanto riguardo l'atto di civile cosa deve specificarsi nell'allegazione degli atti????????????? rispondete grazie!!!!!!! | |
Da: AndreaCt | 18/12/2008 16:43:32 |
Curiosità....se poi alle 19 danno la soluzione degli atti e si scopre che l'atto di civile non era un appello (ma si ci doveva riferire al giudice di prime cure), o che l'atto di penale era un'istanza ex 572 cpp, e quindi verrete bocciati e molti verranno bocciati x questo atto, ditemi...che farete? chiederete risarcimento da perdita da chance o da danno ingiusto x l'anno professionale di vvita che avete perso, citando un fantomatico alessandro o azzeccagarbugli?? attenti ragazzi... sbagliate di testa vostra,anche se ormai è troppo tardi. | |
Da: SCUSATE L'INTERRUZZIONE!!! | 18/12/2008 16:44:01 |
ma non pensate che ci si sia meritati un bel caffè???? e se in barba a tutte le malelingue affacciatesi nel blog in questi giorni lo prendessimo anche buono???!!! beh...io lo metto sul fuoco... sotto a chi lo vuole P.S.: alessandro per te aggiunco un po di zucchero in più....con tutte le energie che hai speso per noi .... | |
Da: X Andrea ct da Alex | 18/12/2008 16:44:30 |
Caro Andrea, mi trovi profondamente in disaccordo con te: 1) in merito alla soluzione univoca della traccia, sarebbe vero se chi le formulasse fosse capace e competente, ma se ricordi quello che è accaduto l'anno passato e quest'anno..tutto va preso cum grano salis; 2) In merito all'appello, la parte civile può in caso di mancata impugnazione del p.m. (a cui preventivamente può ma non ncessariamente si deve inviare istanza sollecitatoria) può impugnare ex art. 576 c.p.p. a soli fini civili. Che vuol dire? Si chiede al giudice di appello di riformare la sentenza di primo grado, accertando la commissione di un illecito penalmente rilevante che non condurrà all'applicazione di sanzioni penali per l'imputato in quanto sul capo effetti penali si è formato il giudicato per la mancata impugnazione del p.m.; tuttavia l'accertamento dell'illecito non esclude gli effetti civili di tipo risarcitorio. Con l'istanza chiedi al p.m. di far valere gli effetti penali con l'appello fai valere da te quelli civili, sono due strade cumulabili o esercitabili in via esclusiva. Aspetto, se vuoi motivata smentita | |
Da: RICOPIATO | 18/12/2008 16:44:47 |
quante storie INUTILI, tanto poi ci sarà la mannaia e l'anno prossimo ci eserciteremo ancora su questi forum. byebye | |
Da: Gradirei risp da Avv. Cascione | 18/12/2008 16:44:52 |
Vorrei soltanto sottolineare ke i discorsi a favore dell'onestà a mio parere nn sono sbagliati, tuttavia la battaglia ke state ingaggiando contro tutte le persone ke sono state aiutate da qst forum è sbagliatissima. Prima venivano aiutati solo i raccomandati, ora se ne dà possibilità a tutti di avere un aiuto. Non dico ke sia moralmente corretto, ma penso ke sia meglio di prima....almeno un "figlio di nessuno" deve ricorrere alle proprie capacità x trovae gli aiuti, mentre al "figlio di papà" il compito viene servito col tè caldo. E inoltre ricordatevi ke tutte le grandi rivoluzioni hanno sempre usato lo stesso mezzo x dare battaglia a colui ke deteneva il potere nell'intento di dare un mondo miglore. Se qst ke sta accadendo provokerà l'adozione di "serie misure" contro la "corruzione a tutti i livelli" sarà solo merito di ki si ingegna per avere quasi le stesse possibilità dei raccomandati. Ma nn credo ke ciò avverrà poikè nessuno "in alto" sarà mai interessato ad evitare ke ciò avvenga (vedi concorso magistratura recente). Una persona ha il diritto di protestare quì solo dopo averlo fatto contro i potenti, ma si sa ke i moralisti parlano solo dove nn hanno nulla da riskiare. Vi parla un 24enne ke cerca di aiutare un'amica molto studiosa, figlia di un importante personaggio ke nn ha voluto usare le solite vie preferenziali di cui disponeva, ma ha preferito buttarsi insieme a tutte noi persone comuni. Ho letto sempre tutto in qst 3 giorni e mi sentivo in dovere di contribuire alle riflessioni. Un GRAZIE di cuore ad Alessandro e tutti coloro ke hanno aiutato. Anke se nn riceverete nulla in cambio, siate sicuri ke ricordando a voi stessi qnt avete fatto x tutti noi, vi darà la marcia in + per raggiungere i vostri traguardi. Crescete e moltiplicatevi...come disse un "signore"!!!.....può essere ke diventi un mondo migliore. | |
Da: ronz rapina | 18/12/2008 16:44:54 |
meno male cè il SUPERIORE, l'unico a dire e a fare cose sensate.... | |
Da: Mario | 18/12/2008 16:45:36 |
Alessandro allora sai dirmi cosa devo allegare? | |
Da: x andreact | 18/12/2008 16:46:43 |
mamma mia quanto sei pesante!!!!se hanno scopiazzato da qui significa ke non sapevano fare di meglio!!!!!!!se si accorgono ke è sbagliato si mettono l'anima in pace..sei proprio un rompi palle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: AndreaCt | 18/12/2008 16:46:59 |
Non l'hai capito che il vostro sconosciuto alessandro già da un'ora è scomparso... xo se vuoi ti risp io..aspe un secondo... | |
Da: RES | 18/12/2008 16:47:27 |
GRAZIE A X RES MA IO NON RISCO A TROVARLA NEGLI ARCHIVI GIURIDICI PERCIO' VORREI SAPERE SE QUALCUNO MATERIALMENTE HA UN LINK (ES ALTALEX) DA CUI VERIFICARLA | |
Da: Mario | 18/12/2008 16:47:33 |
Grazie | |
Da: alessandro | 18/12/2008 16:47:47 |
Ciao...mario... ovviamente sono AndreaCt... come vedi... | |
Da: ele X ANDREA CT | 18/12/2008 16:48:36 |
SECONDO ME SEI SOLO UN POVERO FELICE INSODDISFATTO...E MAGARI HAI ANCHE SOFFERTO PERCHE A TE UNA MANO D'AIUTO NON L'HANNO MAI DATA...QUI CI SI CONFRONTA...POI è OVVIO OGNUNO FA DI TESTA SUA...GRANDI RAGAZZI..è PER GENTE COME ANDREA CT CHE IL MONDO SI è FERMATO!!!!!! | |
Da: elsa | 18/12/2008 16:48:37 |
ELE Ci SEI? ELE CI SEI? ELE CI SEI? | |
Da: Marcoxxx | 18/12/2008 16:48:59 |
per l'atto di civile: esiste la norma dell'art. 354 c.p.c che espressamente menziona il caso della nullità della notifica della citazione, come nel caso di specie. Parliamo di nullità delle notifica e non dell'atto di citazione. In tale ipotesi la strada percorribile, una volta ottenuta una sentenza di primo grado è solo l'appello chiedendo appunto al giudice di secondo grado il rinvio al giudice di primo grado pena la lesione del contraddittorio e del principio del doppio grado di giudizio. Ritengo quindi l'appello esatto. Credo pure che atto di appello è sia quello dal giudice di pace al tribunale , sia quello dal tribuanale al corte d'appello per cui, in mancanz adi elementi saranno esatti entrambi. | |
Da: mary | 18/12/2008 16:49:05 |
notizie da bari???????????????? | |
Da: x res | 18/12/2008 16:49:12 |
la sentenza è di fine settembre...è normale ke non la trovi se gli archi nn sono aggiornati... | |
Da: SCUSATE LINTERRUZZIONE!!! | 18/12/2008 16:49:24 |
COME UNA VOLTA DISSE UN GRANDE UOMO.... LA LEGGE: PER I NEMICI SI APPLICA, PER GLI AMICI SI INTERPRETA!!! (Giolitti) | |
Da: BAHH | 18/12/2008 16:49:35 |
NOTIZIE SULLE TRACCE DI DOMANI??? | |
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