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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: adeleadelu18/12/2008 16:16:23
x taty :ma in quale citta' consegnano alle cinque?

Da: due giovani colleghe18/12/2008 16:17:15
X ALESSANDRO E PER CHI NON HA INDICATO LA NMINA NELL'ATTO DI PENALE
è SIFFICIENTE LA NOMINA A DIFENSORE O è NECESSARIA LA PROCURA SPECIALE EX ARTT. 1OO E 120????????????????

PRESTO
GRAZIE

Da: barese doc18/12/2008 16:17:41
ragazzi qualcuno mi sa dire a che ora è prevista la consegna a bari

Da: XX18/12/2008 16:17:52
A che ora è la consegna a Lecce?

Da: MIL18/12/2008 16:18:50
un saluto a taty...non ti vedevo + su msn

Da: papiello18/12/2008 16:19:09
e' vero che a napoli la consegna è prevista alle cinque e mezza?

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Da: ele  ---ATTO PENALE-----18/12/2008 16:20:03
Ecc.ma Corte d’Appello di .................

Atto di Appello

Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di ::::::::::::, difensore di fiducia,  del Sig. Tizio, nato a ……….il…………., residente in…….., Via………., giusta procura in calce al presente atto, già parte civile nel procedimento n……r.g.n.r. a carico di Sempronio, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., propone appello avverso la sent. N……… emessa dal Trib in composizione monocratica di………………………       
La sentenza è ingiusta e va riformata per i seguenti opportuni
M O T I V I
La sentenza impugnata risulta carente sia in relazione a specifici elementi di fatto che a valutazioni di ordine giuridico.
1)    ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE â€" VIOLAZIONE DELL’ART. 192 C.P.P.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di ::::::::::::::::: ha tratto il convincimento della  non colpevolezza del sig. ……….in ordine al delitto di ::::::::::::::::, sulla base di un iter argomentativo assolutamente fallace e non condivisibile, ancorato a mere illazioni e privo di concreti riscontri.
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di lesioni derivanti da un incontro di calcio tra compagni di scuola, ribadendo il proprio orientamento secondo cui "configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipare a tale genere di competizione, non potendo in tale caso operare l'esimente del consenso dell'avente diritto".
Secondo i Giudici della Cassazione "tale principio può applicarsi anche nel caso di un fatto colposo e a maggior ragione, nella specie, dato che la partita di calcio di svolgeva in modo amichevole, tra compagni di scuola, perchè, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, cioè nell'"azione di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell'avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l'azione", in quanto estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, non solo non è preventivato, ma anche non può essere accettato". (Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 27 novembre 2008, n.44306)
Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dell’attività sportiva venivano considerati scriminati in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore).

La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico sviluppo dell’intera comunita. Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica.
Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo l’avversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale l’operatività della scriminante in parola non funziona.
Alla luce dei su esposti motivi, si sarebbe dovuti pervenire ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 533 cpp. Pertanto, , si
CHIEDE
in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile.

…………………………………………………….                                                                                 Avv.
NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA
                                                                                   
  Il sottoscritto :::::::::::::::::::, nato il ::::::::::::::::::::: a ::::::::::::: ed ivi  residente in via ::::::::::::::::::::, con la presente, nomina, quale difensore di fiducia l’Avv. :::::::::::::::::::::::: del foro di ::::::::::::::::::, a Lei conferendo ogni più ampia facoltà di legge.   Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del  Dlgs 196/2003 ed aver avuto  l’informativa ai sensi dell’art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell’eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003.
     ::::::::::::::,
                                                                                                                                                TIZIO

        V.Vera ed Autentica
                                                                Avv. ::::::::::::::::::::::::::::::::.


Da: giulia18/12/2008 16:20:30
per avv.miranda :

avv hai scritto :Nella "soluzione" approssimativa ed arrangiata della traccia di diritto civile manca ogni riferimento ad una vera comparsa e risposta in appello.
Mancano del tutto riferimenti a:
identificativo delle parti nello specifico;
ai termini di decadenza;
nei motivi di diritto, nullità ed abnormità;
alla violazione degli art %& e $£ della Costituzione;
agli articoli £$% cc comma terzo e £$& cc Comma quinto;
alla legge sulla privacy (quella vera non quella riposrtata).
Correggeteli il prima possibile

non si legge bene il nome degli articoli, per favore, per chi non ne capisce, potresti specificare meglio gli articoli e quant'altro? grazie!

Da: Mimmo18/12/2008 16:20:51
PER LUANA:

come se i "vincitori" di questo ridicolo concorso avessero in cambio un posto di lavoro...

La cosa piu triste è che 10.000 persone (a napoli) non so nel resto del mondo sono disposti a comportarsi da bastie, per entrare nei padiglioni ed essere maltrattati da tutti (anche dalle guardie penitenziarie!!) e NESSUNO raccoglie firme o promuove manifestazioni come si fa nel resto del mondo civilizzato.

Questa è tristezza....

Da: avv. cascione18/12/2008 16:21:08
se se! te piacess! sia chiaro non ho scritto io quel post di scuse, io non ho da chiedere scusa a nessuno perchè sono onesto, ma il post poco più sopra vi dimostra che chiunque su questo forum può spacciarsi per un altro e darvi suggerimenti errati, ma dico io, se si deve sbagliare ed  essere bocciati perchè non si è in grado, non è meglio farlo da soli che grazie a qualcun'altro??  peggio per voi e meglio per me che probabilmente non vi incontrerò sulla mia strada.
non ho altro da aggiungere, tanti saluti a tutti voi poveri ignorantelli!

Da: ale bo18/12/2008 16:21:29
NON FARE COSI', VEDRAI E' SOLO UN MOMENTO!!!!!!!!!!!!!

Da: sara18/12/2008 16:21:43
Un grazie a tutti quelli che hanno collaborato, perchè la sentenza non si trova facilmente ?

Da: ele  ---ATTO PENALE-----18/12/2008 16:22:21
Ecc.ma Corte d’Appello di .................

Atto di Appello

Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di ::::::::::::, difensore di fiducia,  del Sig. Tizio, nato a ……….il…………., residente in…….., Via………., giusta procura in calce al presente atto, già parte civile nel procedimento n……r.g.n.r. a carico di Sempronio, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., propone appello avverso la sent. N……… emessa dal Trib in composizione monocratica di………………………       
La sentenza è ingiusta e va riformata per i seguenti opportuni
M O T I V I
La sentenza impugnata risulta carente sia in relazione a specifici elementi di fatto che a valutazioni di ordine giuridico.
1)    ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE â€" VIOLAZIONE DELL’ART. 192 C.P.P.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di ::::::::::::::::: ha tratto il convincimento della  non colpevolezza del sig. ……….in ordine al delitto di ::::::::::::::::, sulla base di un iter argomentativo assolutamente fallace e non condivisibile, ancorato a mere illazioni e privo di concreti riscontri.
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di lesioni derivanti da un incontro di calcio tra compagni di scuola, ribadendo il proprio orientamento secondo cui "configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipare a tale genere di competizione, non potendo in tale caso operare l'esimente del consenso dell'avente diritto".
Secondo i Giudici della Cassazione "tale principio può applicarsi anche nel caso di un fatto colposo e a maggior ragione, nella specie, dato che la partita di calcio di svolgeva in modo amichevole, tra compagni di scuola, perchè, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, cioè nell'"azione di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell'avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l'azione", in quanto estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, non solo non è preventivato, ma anche non può essere accettato". (Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 27 novembre 2008, n.44306)
Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dell’attività sportiva venivano considerati scriminati in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore).

La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico sviluppo dell’intera comunita. Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica.
Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo l’avversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale l’operatività della scriminante in parola non funziona.
Alla luce dei su esposti motivi, si sarebbe dovuti pervenire ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 533 cpp. Pertanto, , si
CHIEDE
in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile.

…………………………………………………….                                                                                 Avv.
NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA
                                                                                   
  Il sottoscritto :::::::::::::::::::, nato il ::::::::::::::::::::: a ::::::::::::: ed ivi  residente in via ::::::::::::::::::::, con la presente, nomina, quale difensore di fiducia l’Avv. :::::::::::::::::::::::: del foro di ::::::::::::::::::, a Lei conferendo ogni più ampia facoltà di legge.   Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del  Dlgs 196/2003 ed aver avuto  l’informativa ai sensi dell’art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell’eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003.
     ::::::::::::::,
                                                                                                                                                TIZIO

        V.Vera ed Autentica
                                                                Avv. ::::::::::::::::::::::::::::::::.



Da: avv.cacone18/12/2008 16:23:08
x avv. cascione sei solo un piccolo professionista con 4 cause

Da: MIRTILLA18/12/2008 16:23:31
qlc sa a che ora consegna bari?????
thanks

Da: elsa18/12/2008 16:23:37
Per ELE: ma secondo te non è da inserire la procura speciale e non quella semplice?

Da: x amministrativista18/12/2008 16:23:37
ti prego, scusa davvero l'ignoranza, potresti speigarmi "3)incompetenza consiglio comunale violazione art. 107 d.lgs. 267/2000"???

Da: dalila18/12/2008 16:24:04
è FINITAAAAAAAAA!!!! grazie a tutti ragazzi siete stati meravigliosi in qst tre giorni ed avete fatto di st scommessa quale è appunto la promozione un esperienza indimenticabile.. auguro a tutti un buon natale di vero cuore e sn contenta di avervi conosciuto e di aver scambiato delle opinioni cn voi.......!!!!

Da: AndreaCt18/12/2008 16:24:52
Come volevasi dimostrare.... io mi posso spacciare e scrivere col nome di alessandro, azzeccagarbubli, avv.cascione,ele ed altri miliardi di utenti, e voi avete date per oro colato tutto quello che vi ha dato una persona sconosciuta... dietro ad un pc... che mai conoscerete... e che casualmente adesso è scomparsa nel nulla... ben sapendo che nulla si può recuperare ormai a 1 ora dalla fine.... mi dispiace vi siate affidati in buona fede allo sconosciuto ed a una sentenza che nessuno trova... cercatela su google e non vi uscirà... io ho l'utet classica e non esiste questa sentenza... mi dispiace davvero.

Da: ele  ---ATTO PENALE-----18/12/2008 16:24:57
si speciale...scusate...la fretta

Da: X ELE da Alex18/12/2008 16:25:52
Apprezzabile il tuo gesto di voler aiutare gli altri, e capisco pure che preparare un atto di appello in 10 minuti non è cosa semplice, ma devo dirti, senza intenzione nè di offenderti nè di giudicare la tua preparazione, non mi permetterei mai di farlo, che l'atto che hai proposto è semplicemente impresentabile, è un parere forzatamente trasformato ad atto: parli di motivi e poi ne citi solo uno peraltro inesatto "risultanze probatorie" ma di che? qui c'è un'erronea interpretazione della legge, i danni sono il cuore di una costituzione di parte civile, vanno indicati quantomeno nella loro natura posto che non hai elementi per definirne il quantum...e poi continuare per ore

Da: alessandro18/12/2008 16:26:09
Sono AndreaCt, volevo solo dimostrarvi il tutto, anche il fantomatico avv. cascione poteva fare lo stesso.. rifletteteci.. chiunque.

Da: elsa18/12/2008 16:26:24
Per Ele Art. 76 cpp.

Da: MiG18/12/2008 16:26:27
ragazzi, visitate il sito wwwblue-sys.it, ditemi che ne pensate!

AUGURI!

Da: giulia18/12/2008 16:26:31
per avv. miranda innanzitutto proprio perchè non siamo del mestiere le persone dentro valutano con la propria testa cosa scriviamo, poi per il resto la sgarbatezza rimane a te e basta. ciao ciao

Da: MiG18/12/2008 16:26:40
ragazzi, visitate il sito www.blue-sys.it, ditemi che ne pensate!

AUGURI!

Da: lucia18/12/2008 16:27:10
C'è qualcuno che mi può fornire una buona argomentazione giuridica sull'atto di civile.
Grazie mille.

Da: TAR18/12/2008 16:28:06
si tratta di revoca.
cerco in due righe di spiegarti la differenza con l'annullamento.
l'annullamento infatti ha effetti retroattivi, mentre il provvedimento di revoca no.

Da: due giovani colleghe18/12/2008 16:28:15
ma
la procura speciale mica è prevista  per l'appello?

Da: x cascione18/12/2008 16:28:24
ma com'è che sei così coglione???

Ringrazia solo che a quanto pare in ogni Foro c'è un "Cascione"...perchè non ci dici di dove sei...dov'è il tuo profondo Sud... forse nella provincia di Brindisi?????

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