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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: ----- | 18/12/2008 17:14:18 |
Grazie a quelli come voi adesso tutti quei ragazzi competenti e capaci di fare un esame di abilitazione da soli dovranno superare oltre agli ostacoli di : 1. UN ESAME FARSA PRIVO DI OGNI CRITERIO DI LOGICITA' 2. UNA MASSA DI RACCOMANDATI E FIGLI DI ...ANCHE L'OSTACOLO DI UNA MASSA DI COPIONI E TRUFFALDINI CHE CON LA SCUSA CHE IL SISTEMA è MALATO CI SGUAZZANO DENTRO FINO AL COLLO. SIETE PIETOSI. | |
Da: dodo | 18/12/2008 17:14:22 |
www.leggiditaliaprofessionale.it Cassazione Civile INFERMITA' DI MENTE - NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.) Cass. civ. Sez. I, 25-09-2008, n. 24082 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PROTO Vincenzo - Presidente Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere Dott. PETITTI Stefano - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro B.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -------------------------------------------------------------------------------- Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà . Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera. All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: art. 427 c.c., comma 1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008 -------------------------------------------------------------------------------- c.c. art. 415 c.p.c. art. 139 -------------------------------------------------------------------------------- | |
Da: magamagò | 18/12/2008 17:14:23 |
TRIBUNALE/CORTE D' APPELLO DI _________ comparsa di costituzione e risposta per Tizio, residente in ______, codice fiscale n________, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.____________ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in__________ , via__________, - appellato CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’avv……. - appellante oggetto: appello avverso sentenza n. pronunciata da_________ FATTO Tizio proponeva un'azione giudiziaria per risarcimento danni avverso Caio. La notifica di tale atto veniva effettuata il 16.10.2006 nelle mani di Sempronio nato il 20.5.1988, figlio di Caio e unica persona che si trovava a casa in quel momento. Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato Mevio. Sempronio, risentito verso il padre per il fatto che gli era stata imposta l'assistenza, non consegna l'atto al padre né ne fa parola con alcuno.All'inizio del 2007, Sempronio viene interdetto, aggravatesi le sue condizione in ragione dell'abituale uso di bevande alcoliche. Nel frattempo, il giudizio promosso da tizio prosegue nella contumacia di caio e si conclude con la sua condanna. Avverso tale sentenza di condanna, Caio proponeva appello per due motivi. Il primo è rappresentato dalla ritenuta nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado a causa dello stato di inabilitazione di Sempronio, suo figlio, che aveva ricevuto copia dell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'ufficiale giudiziario essendo l'unica persona che si trovava in casa all'atto della presentazione dello stesso. Il secondo motivo è costituito dalla mancata conoscenza dell'atto da parte di Caio e di Mevio, curatore di Sempronio. Con il presente atto, si costituisce in giudizio Tizio che contesta integralmente le avverse deduzioni e chiede la conferma per intero della sentenza appellata esponendo le seguenti considerazioni in fatto ed in diritto. In fatto deve dirsi che Sempronio, figlio di Caio ed unica persona presente in casa al momento della presenazione dell'ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006, ha ricevuto da quest'ultimo copia dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 139, comma 2. Caio eccepisce la nullità della notifica facendo leva sul fatto che con provvedimento del gennaio 2006 era stato inabilitato e Mevio era stato nominato suo curatore. Orbene, l'art. 139, comma 2, dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. e l' art.160 cpc dispone che che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia. Ebbene, nel nostro caso si rileva, ai fini della validità della notifica effettuata, che essa è regolarmente avvenuta in quanto l'ufficiale giudiziario, non avendo trovato il destinatario in uno degli indicati luoghi, ha osservato la disciplina fissata dagli articoli 139,comma 2, e 160.Infatti egli ha effettuato la notifica consegnando copia dell'atto ad una persona di famiglia, Sempronio, figlio di Caio, tra l'altro unico soggetto in casa alla presentazione dell'ufficiale giudiziario, e non si riscontrava nessuna delle due circostanze impeditive della regolarità della notifica, cioè l'età inferiore a quattordici anni e la palese incapacità . Sempronio era, infatti, maggiorenne. In merito al secondo profilo, quello della palese incapacità , è da dire che lo stato di inabilitazione di Sempronio, addotto a fondamento della nullità della notifica è irrilevante dal momento che, per quanto concerne il profilo della non palese incapacità dell'accipiens addotta da Caio, nello specifico una situazione di inabilitazione, la giurisprudenza ha affermato che il limite di validità della notifica è quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Al riguardo, è da dire che soggetto palesemente incapace, di certo, non è un soggetto inabilitato, che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e nemmeno, necessariamente, per tutti. L'inabilitazione, infatti, si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione ed è questo il caso, appunto, di Mevio (art. 415 c.c., comma 1). In ogni caso, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale non è un soggetto inabilitato(cassazione n.24082/2008). Pertanto, la notifica effettuata con consegna della copia dell'atto a Sempronio, inabilitato ma non affetto da incapacità assoluta, deve ritenersi validamente effettuata. Il secondo motivo addotto da Caio concerne la mancata conoscenza dell'atto da parte di questo e di Mevio, curatore di Sempronio. Sotto quest'aspetto si rileva che poiché Caio, destinatario della notifica, non è stato reperito dall'ufficiale giudiziario nella casa di abitazione, dove si trovava soltanto Sempronio, suo figlio, né negli altri luoghi prescritti, cioè l'ufficio od il luogo ove esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale ha regolarmente eseguito la notifica ai sensi dell'art. 139, comma 2, consegnando copia dell'atto ad una persona di famiglia, senza, come detto, che si riscontrassero le due circostanze impeditive della validità della notifica suindicate. Irrilevante è, invece, il fatto che Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli è stata imposta l'assistenza, non ha consegnato la copia dell'atto al genitore e non ne fatto parola alcuna a nessuno. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. Per tali motivi si chiede che il Tribunale/Corte d' Appello di ________ voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto da Caio e confermare la sentenza appellata. Con condanna di Caio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Avv_____________ Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv_______________, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, e conciliare la presente lite. Eleggo domicilio presso il suo studio in ____________, via___________ Mi dichiaro edotto in ordine ai miei diritti previsti dal d.lgs 196/2003 e per l'effetto presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali. Firma________ per autentica Avv. ________________ | |
Da: Mao | 18/12/2008 17:15:03 |
signori è FINITA!!!!!! | |
Da: Alessandro | 18/12/2008 17:15:10 |
dedicato solo alle belle ragazze: se voleste sdebitarvi contattatemi su msn belmoro333@libero.it | |
Da: renzo | 18/12/2008 17:15:17 |
ma quanti anni ci vogliono a capire che la soluzione corretta del tema non consiste nel "trovare la sentenza"?!!! sono d'accordo con la riforma dell'esame che verrà approvata col pacchetto giustizia che vieta i codici con la giurisprudenza, lobby degli editori permettendo... | |
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Da: enzo | 18/12/2008 17:15:43 |
grazie a tutti questi cervelloni che hanno aiutato parenti ed amici nell'arena.. grazie guagliu....da caserta | |
Da: cla | 18/12/2008 17:16:59 |
fidatevi di alex, il suo post che qui di seguito riporto è esatto: Caro Andrea, mi trovi profondamente in disaccordo con te: 1) in merito alla soluzione univoca della traccia, sarebbe vero se chi le formulasse fosse capace e competente, ma se ricordi quello che è accaduto l'anno passato e quest'anno..tutto va preso cum grano salis; 2) In merito all'appello, la parte civile può in caso di mancata impugnazione del p.m. (a cui preventivamente può ma non ncessariamente si deve inviare istanza sollecitatoria) può impugnare ex art. 576 c.p.p. a soli fini civili. Che vuol dire? Si chiede al giudice di appello di riformare la sentenza di primo grado, accertando la commissione di un illecito penalmente rilevante che non condurrà all'applicazione di sanzioni penali per l'imputato in quanto sul capo effetti penali si è formato il giudicato per la mancata impugnazione del p.m.; tuttavia l'accertamento dell'illecito non esclude gli effetti civili di tipo risarcitorio. Con l'istanza chiedi al p.m. di far valere gli effetti penali con l'appello fai valere da te quelli civili, sono due strade cumulabili o esercitabili in via esclusiva. Aspetto, se vuoi motivata smentita | |
Da: BIRBACCIONE | 18/12/2008 17:18:24 |
E' quasi finita, forza e coraggio - | |
Da: ---- | 18/12/2008 17:18:50 |
BARI AVETE NOTIZIE DI CHIUSURA??? | |
Da: ele X TUTTI | 18/12/2008 17:19:13 |
SIETE STATI GRANDI....IN BOCCA AL LUPO | |
Da: cla | 18/12/2008 17:19:29 |
comunque, anche per risolvere il problema dell'estensione della necesaria procura speciale per il difesore della parte civile costituita che volgia proporre appello, basterà iniziare come di seguito: ECC.MA CORTE DI APPELLO DI . . . Proc. n. … Dichiarazione di Appello Il sottoscritto Avv. ……, del foro di…, difensore di fiducia e procuratore speciale anche al fine del presente atto, come da nomina e procura speciale già agli atti del procedimento penale a margine, di Tizio nato a … il…e residente in…alla via…parte civile costituita nel procedimento penale a margine, propone a p p e l l o ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ed ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile, avverso la sentenza n. …emessa dal Tribunale di … in data … e depositata in data … con cui l’imputato Sempronio veniva assolto dai reati ascrittigli e conseguentemente veniva rigettata la richiesta di condanna al risarcimento del danno subito dalla parte civile, per i seguenti motivi: | |
Da: Marco | 18/12/2008 17:19:53 |
Io, se posso, vorrei ringraziare le persone competenti che in questi tre giorni hanno dato un apporto costruttivo al fine di semplificare l'attività di quelli che, non avendo santi in paradiso, hanno cercato in qualche modo di aiutare i loro cari che si trovavano in quella bolgia. Spero, inoltre, che l'interscambio di pareri e valutazioni in materia legale sia per il futuro favorito e non osteggiato da una categoria che stia con i giovani e col tempo riesca a sradicare lo strapotere dei soliti noti. | |
Da: biblio | 18/12/2008 17:20:12 |
notizie da GENOVA???????????????? | |
Da: Marcoxxx | 18/12/2008 17:20:21 |
magamagò complimenti per la soluzione !! | |
Da: ele X CLA | 18/12/2008 17:21:21 |
E SE TIZIO DECIDE DI CAMBIARE AVVOCATO?? MAI SCRIVERE COME DA PROCURA IN ATTI..... | |
Da: cla x ele | 18/12/2008 17:23:48 |
dai pure per scontato che non l'abbia cambiato, la tracia era enigmatica, anche quanto alla formula assolutoria...e stai tranquilla, qui col mio staff, se mai puo' tranquillizzarti un po' di più, c'è un magistrato penale... che Dio lo benedica! | |
Da: magamagò | 18/12/2008 17:24:04 |
grazie mille Marcoxxx.....spero che possa essre utile a qualche ritardatario...non parlate di appello incidentale che non ci azzecca... | |
Da: Gradirei risp da Avv. Cascionepag 234 | 18/12/2008 17:24:34 |
All'ultimo moralista.... Capisco ki è quì per gli aiuti, capisco ki è quì per divertirsi, NON CAPISCO ki fa il moralista dove nn ha nulla da riskiare ciò ke dice.... P.S. vorrei sapere se un moralista durante il prorio percorso di studi abbia mai pensato, studiando, di voler imparare un mestiere oppure lo faceva solo x dare quei benedetti esami arrivando alla fine ke si sa poco o nulla. Sarei curioso di sapere.....se da legali agiranno con coscienza o penseranno solo alla parcella.....sarei proprio curioso, ma tanto le risp le sappiamo tutti!!! MORALIZZATORE DEI MORALIZZATORI | |
Da: papiello | 18/12/2008 17:24:54 |
ma è finita a napoli | |
Da: ele X CLA | 18/12/2008 17:25:29 |
..CLA SONO STATA IN COMMISSIONE D'ESAMI L'ANNO SCORSO...E HANNO SEGNATO COME ERRORE COME DA PROCURA IN ATTI.....FIDATI | |
Da: cla | 18/12/2008 17:26:09 |
a napoli e a salerno non hanno ancora finito, consegna prevista intorno alle 18 | |
Da: Anna | 18/12/2008 17:27:13 |
Ciao ragazzi, scusate, non sono avvocato e non capisco molto. Il mio ragazzo era preparatissimo su opposizione a decreto ingiuntivo...era questa la traccia?? | |
Da: cla | 18/12/2008 17:27:55 |
converrai che però non lo era. bèh, ad abundantiam seguiremo il tuo consiglio, però segnarlo come errore è solo una gran c........ | |
Da: non sono io | 18/12/2008 17:28:26 |
bariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii??????????????? | |
Da: ---- | 18/12/2008 17:28:30 |
bari qualcuno sa di bari??? è finita??? | |
Da: cla | 18/12/2008 17:28:42 |
e non è per vantarmi, giuro, ma solo per garantire la mia fonte che ti dico i miei voti : 38-38-40 | |
Da: mammainapprensione | 18/12/2008 17:28:51 |
a napoli che si dice hanno finito di soffrire?? qualcuno sa a che ora consegnano?? | |
Da: Marcoxxx | 18/12/2008 17:29:22 |
si sono d'accordo che trattasi di solo appello di civile ma forse avrei aggiunto che caio chiedeva la rimessione al giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c e non la riforma della sentenza come alcuni hanno scritto. che ne dici? | |
Da: GIOVANNA | 18/12/2008 17:30:11 |
CI SARò SICURAMENTE | |
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