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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: Mario18/12/2008 16:49:41
mi vuoi dire x cortesia allora quali documenti si devono allegare


Da: RES18/12/2008 16:49:53
MARIO: ALLEGA
1) FASCICOLO DI PARTE DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO CON INDICE VIDIMATO DALLA CANCELLERIA
2) ATTO DI APPELLO NOTIFICATOCI

Da: Da AndreaCt x ele18/12/2008 16:50:23
Ci risentiamo alle 19 ,quando arrivano le sorprese...e lì non so con chi la gente dovrà prendersela..

Da: il SUPERIORE18/12/2008 16:50:45
non allegate proprio nulla

Da: lucia18/12/2008 16:50:48
C'è qualcuno che mi può fornire una buona argomentazione giuridica sull' atto di civile!!!!!
Grazie mille.

Da: ele X ELSA18/12/2008 16:50:56
ELSA è SPECIALE PER LA COST. DI PARTE CIVILE...ORA SIAMO IN APPELLO

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Da: Prof. Avv.18/12/2008 16:51:12
x Andrea CT
Premesso che sono avvocato e, per mera curiosità, mi sono imbattuto in questo sito.
Mi sembra che tu abbia le idee poco chiare x l'atto di civile.
Infatti, se Caio propone appello e Tu sei l'avvocato di Tizio, ti devi costituire in giudizio e ribattere alle domande. In questo caso, dato che l'appello si fonda solo su un motivo, la nullità della sentenza per nullità della notifica dell'atto introduttivo, è ovvio che Tizio deve costituirsi in giudizio, richiedendo il rigetto della domanda perchè la notifica era pienamente valida e, quindi, lo stesso Caio era da considerarsi contumace.

Da: avvocata18/12/2008 16:51:16
Ragazzi, non vi preoccupate, io ho letto il vs forum in questi giorni dal mio Studio perchè cercavo spunti per il mio compagno, che è al terzo tentativo. Ho confrontato le Vs soluzioni con gli atti alla fine della giornata e siete tutti molto bravi.
Il resto, purtroppo, è fortuna, anche nel lavoro, ma lo sapete già.
Ci tenevo a dare a tutti un in bocca al lupo, soprattutto ai ragazzi che hanno famiglia, e alle colleghe con pancione o bimbi come me.
E auguri di cuore.

Da: NAVIGATORE DISTRATTO18/12/2008 16:51:41
MA NESSUNO HA NOTATO CHE LE MOTIVAZIONI DELL'ATTO SONO PRECISE PRECISE COPIATE DALLA SENTENZA 2008?!?!?!

Da: il SUPERIORE18/12/2008 16:51:45
grazie per il complimento a ronz rapina

Da: Taty18/12/2008 16:51:46
Ragazzi miei ma ora mai che domandi vogliamo allegare, sta per finite questo incubo durato tre giorni

Da: ele X ANDREA CT18/12/2008 16:52:08
...E TACI UN PO CHE PORTI ANCHE SFIGA!!!

Da: elsa18/12/2008 16:52:48
Per ELE: ti ho detto prima che anche in caso di impugnazione ai sensi dell'Art. 576 cpp c'è bisogno della procura speciale.

Da: lu18/12/2008 16:52:54
grazie a tutti ma soprattutto ad alessandro!

Da: il SUPERIORE18/12/2008 16:54:50
ronz rapina sei un grande!!!!!

Da: adeleadelu18/12/2008 16:55:46
ragazzi a napoli a che ora si consegna?

Da: luigi18/12/2008 16:56:04
qualcuno sa dirmi oggi a che ora finiscono a napoli????????

Da: x  mario18/12/2008 16:56:13


Sentenza del 25 settembre 2008, n. 24082

> SENTENZA sul ricorso proposto da: BA. LU., nella qualita' di procuratore speciale di BA. GA., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro BA. AN.; - intimata - avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, BA. An. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore BA. Ga., per ottenerne la condanna al pagamento di euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprieta'. Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il BA. G. al risarcimento dei danni, liquidato in euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione BA. Lu., nella sua qualita' di procuratore speciale di BA. Ga., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullita' della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di BA. Ni., quale figlio convivente ma in realta' incapace a riceverla perche' dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera. All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso e' infondato. Ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validita' della predetta notifica e' quindi quello della palese incapacita' dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturita' di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione (articolo 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalita' o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (articolo 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione e' solo l'annullabilita' degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalita' prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacita' assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non e' un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalita' o sordita' - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: articolo 427 c.c., comma 1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito e' immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. P.Q.M. Rigetta il ricorso.

Da: alessandro18/12/2008 16:56:28
non dite cazzate. Voi che lo smontate fatevi sotto che vi smonto io!

Da: ele X ELSA...18/12/2008 16:57:07
SI OK SPECIALE...............INVECE DI NOMINA DIF. DI FIDUCIA METTICI PROCURA SPECIALE.....IL CONTENUTO è UGUALE.

Da: x  mario18/12/2008 16:57:08
napoli ore 1800

Da: io18/12/2008 16:57:10
Ma a che ore finiscono a FI?

Da: Vedi Napoli e poi muori18/12/2008 16:57:29
A Napoli scene da panico alla lettura della traccia di civile, tutti si aspettavano l'opposizione a d.i........................

Da: ronz rapina18/12/2008 16:57:42
caro navigatore, l'abbiamo notato tutti, poi se uno ha qualche neurone fa una parafrasi e arricchisce il discorso, sennò copia da scemo pari pari....

per RES: potresti cortesemente spiegarmi il motivo per cui allegare l'atto di appello notificatomi e il fasc di i grado??????

Da: Mr.X x mARIOXXX18/12/2008 16:57:52
Da: Marcoxxx    18/12/2008 16.48.59
per l'atto di civile: esiste la norma dell'art. 354 c.p.c che espressamente menziona il caso della nullità della notifica della citazione, come nel caso di specie. Parliamo di nullità delle notifica e non dell'atto di citazione. In tale ipotesi la strada percorribile, una volta ottenuta una sentenza di primo grado è solo l'appello
chiedendo appunto al giudice di secondo grado il rinvio al giudice di primo grado pena la lesione del contraddittorio e del principio del doppio grado di giudizio. Ritengo quindi l'appello esatto. Credo pure che atto di appello è sia quello dal giudice di pace al tribunale , sia quello dal tribuanale al corte d'appello per cui, in mancanz adi elementi saranno esatti entrambi.
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La penso così pure io...Caio appella la sentenza chiedendo la nullità della notifica (e annullam sent è sua conseguenza), e rinvio ex art. 354 cpc...

Cmq basterebbe aggiungere in sede di conclusioni che ci si oppone, in ogni caso, al rinvio della causa ex art 354 cpc al Giudice di prime cure...

Ti trovi con me???

Da: pipi18/12/2008 16:59:32
andrea c vai anche sull'altro forum a spacciarti per alessandro così dimostri che alessandro no c'è mai stato

Da: titta18/12/2008 17:00:33
salerno a che ora consegna?

Da: Mario18/12/2008 17:01:12
ore 18 Salerno


Da: Mario18/12/2008 17:02:01
secondo voi l'atto di civile era svolto bne?



Da: Gradirei risp da Avv. Cascione(pag 234)18/12/2008 17:02:13
Brava Pipi!! Colpito e affondato!!!

Ke risponde ora il buon samaritano Andrea act?

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