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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: non sono io18/12/2008 17:50:36
notizie da bari? ci sono il mio ragazzo e mia sorella con in grembo il mio nipotinooooooooooooooo?????????
grazie!!!!

Da: BIRBACCIONE18/12/2008 17:50:54
-...... CONCLUDE
perchè l'On.le Corte adita ......

Da: Amministrazione Comunale18/12/2008 17:52:30
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE ________
RICORSO
Della Società ALFA, corrente in _______ (cod. fisc._____), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. __________, rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al presente atto, dall’avv._______ con il quale è elettivamente domiciliato in ________ via________
CONTRO
Il COMUNE di ALFA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente in ______, Via______
E NEI CONFRONTI
Della SOCIETA’ GAMMA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE
a.    della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 20.10.2008, e
b.    della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 15.11.2008, con le quali si è disposto rispettivamente annullamento dell’affidamento alla società ricorrente del servizio di pulizia dei locali comunali e se ne è disposta la gestione in amministrazione diretta, nonchè
c.    di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti
NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
da disporsi in forma specifica, mediante la declaratoria di prosecuzione del rapporto della Società ricorrente con il Comune di ALFA, salvo, in ogni caso il ristoro del danno derivante dall’interruzione del rapporto che la sospensione cautelare richiesta non riuscisse ad evitare
FATTO
Nel gennaio 2006 La società ALFA, in esito all’espletamento di procedura di gara pubblica, si è resa affidataria del servizio di pulizia dei locali del COMUNE di ALFA per la durata di quattro anni.
Nel corso del normale svolgimento del rapporto contrattuale, quando ormai era ormai trascorsa oltre metà della prevista durata del contratto in questione, in maniera del tutto inavvertita il COMUNE di ALFA, con Delibera di C.C. del 20.10.2008, sul rilievo di una presunta illegittimità dell’esclusione della Società Gamma dalla gara sopra citata, e con il dichiarato scopo di riorganizzare il servizio impiegando il personale interno del Comune, disponeva l’annullamento in autotutela del dell’affidamento del servizio in favore della società ricorrente.
Da ultimo, con la più recente Delibera di C.C. n. ____ del 15.11.2008 la medesima amministrazione ha concretamente dato esecuzione al suo precedente indirizzo disponendo la gestione del servizio di pulizia mediante l’impiego di risorse interne.
L’attività provvedimentale del COMUNE di ALFA così riassunta è radicalmente illegittima sotto concorrenti profili, e la Società BETA con il presente ricorso ne chiede l’annullamento, previa sospensiva, sulla scorta dei seguenti motivi di
DIRITTO
I. - Violazione degli articoli 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990. Violazione del principio del giusto procedimento
1.  Le decisioni di annullamento in autotutela e riorganizzazione del servizio di pulizia prima affidato alla società ricorrente sono state prese dal Comune di ALFA al di fuori di qualsiasi occasione di contraddittorio con la ricorrente. Quest’ultima non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 venendo così estromessa dall’esercizio da quelle facoltà di partecipazione ed interlocuzione con l’amministrazione che, anche in riferimento ai palesi profili di illegittimità degli atti oggi impugnati, avrebbero senz’altro orientato in una direzione diversa l’esercizio dei poteri comunali. A maggior ragione trattandosi di poteri di annullamento d’ufficio, per i quali la giurisprudenza unanime ritiene necessario il rispetto della totalità della garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (cfr. Cons. stato, V, n, 1272/2004)
II.  - Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 21-quinquies e 21-nonies della L.n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio di tutela dell’affidamento privato, travisamento dei presupposti in diritto, difetto di motivazione, sviamento.
L’amministrazione intimata ha utilizzato in maniera illegittima e sviata il potere di annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi originariamente illegittimi, così come di recente disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n.241/90. Potere che deve essere rivolto non solo e non tanto a rimuovere effettive ed insanabili illegittimità originarie degli atti, ma deve perseguire un preciso ed attuale interesse pubblico, diverso ed ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità violata, avendo presente quale principale limite, l’impatto sull’affidamento legittimo ingenerato nei destinatari dell’attività provvedimentale rimossa.
In tal senso, dunque, proprio la norma appena richiamata vincola il legittimo esercizio del potere di annullamento alla specifico esternazione di tale specifico presupposto, oltre chè alla doverosa considerazione del tempo trascorso rispetto all’emanazione dell’atto, in relazione al quale può e deve essere calibrata la decisione di annullamento, anche con un’eventuale limitazione temporale degli effetti ripristinatori (cfr. tra le tante Cons. Stato decisioni nn. 6113/2002 e 5479/2005).
Nel caso di specie, la rimozione del contratto in essere con la ricorrente ALFA, oltre ad essere immotivata rispetto agli elementi appena citati, viene strumentalmente riferita alla necessità di rimuovere una illegittimità della procedura di gara del tutto irrilevante e comunque non più utilmente rilevabile una volta conclusa la procedura ed proseguita l’esecuzione del contratto per oltre due anni. E ciò anche specificamente considerando che la controinteressata ed allora concorrente, che pure era e resta l’unico soggetto interessato e legittimato ad ottenere la caducazione della gara, non ha nulla obbiettato, né in sede di gara, né in sede contenziosa, in merito alla sua esclusione.
Di più.
La dichiarata intenzione, poi realizzata con la successiva delibera del 15.11.2008, di riorganizzare il servizio assumendone il Comune la gestione diretta in economia, rende palese quale sia la vera motivazione che ha sorretto al decisione di annullamento, per la cui realizzazione, allora, lo strumento dell’annullamento d’ufficio è utilizzato in maniera totalmente sviata.
Difatti l’Amministrazione non ha inteso rimuovere un’illegittimità originaria dell’atto, che si è visto essere inconsistente e ormai irrilevante, ma ha in effetti riesaminato la sua precedente decisione di affidare all’esterno il servizio, giungendo ad una conclusione differente sulla scorta di una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico.
Per fare ciò, allora, avrebbe dovuto disporre non l’annullamento, bensì la revoca del precedente provvedimento, potere che il recente articolo 21-quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo subordinata al verificarsi di presupposti affatto diversi (una nuova valutazione degli interessi in gioco), ricollegandovi anche diverse conseguenze, in primis la decorrenza ex nunc degli effetti e, soprattutto, la necessità  di corrispondere un indennizzo al destinatario del provvedimento.
Tutto ciò non è avvenuto ed anzi, l’amministrazione comunale si è artatamente riferita ad una inconsistente illegittimità della gara con ogni probabilità proprio per evitare tali conseguenze onerose del potere di revoca.
III. â€" Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 135 e 253 comma 22 del dl.lgs. n. 163/2006 e dell’art.3 del DPR 384/2003.Violazione dei principi delle DIRETTIVE UE NN. 17 E 18 2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione travisamento dei presupposti in diritto, contraddittorietà e perlessità dell’azione amministrativa,  sviamento.
1. -  Sotto altro e dirimente profilo, la decisione del COMUNE di ALFA di ricorre alla gestione in economia mediante amministrazione diretta contravviene con le norme ed i principi indicati in rubrica, i quali esprimendo una preferenza per il ricorso al mercato da parte delle pp.aa. che intendano acquisire beni o servizi per il perseguimento dei propri fini istituzionali, limitano fortemente, sotto i profili quantitativi e funzionali, il ricorso ai mezzi interni, giustificato dalla modesto valore dei beni e dei servizi e dalla rilevante convenienza economica dell’operazione.
2. In riferimento alla sussistenza tali presupposti l’amministrazione non sono non offre motivazione ma smentisce il suo precedente operato, ossia l’espletamento della gara, ossia un procedimento peraltro giustificato proprio da ragioni di convenienza economica nonchè in riferimento al valore dei servizi poi affidati alla società ricorrente.    
Anche per tal verso, dunque, risulta ulteriormente confermata la radicale illegittimità delle delibere impugnate, che non possono andare esenti dalla pronuncia di annullamento in questa sede richiesta.
ISTANZA CAUTELARE
I motivi di diritto appena esposti fondano l’accoglimento del ricorso e, ai fini cautelari, integrano da soli il presupposto del fumus boni iuris, anche considerando la portata radicale delle illegittimità contestate.
I rilevanti danni che la società ricorrente ritrae dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati ne giustificano la sospensione cautelare. Si tratta di scongiurare non solo il prodursi e l’aggravarsi dei rilevanti pregiudizi economici sofferti in termini di danno emergenti, per i quali si articola autonoma domanda risarcitoria, bensì anche di evitare le ricadute organizzative e gestionali delle interruzione immediata del contratto in essere. Ci si riferisce, da un lato alle ricadute occupazionali e dall’altro ai gravi danni in termini di esperienza e qualificazione professionale che certamente limiteranno e comunque svantaggeranno la società ricorrente nela futura partecipazione ad altre procedure di gara pubblica.
DOMANDA RISARCITORIA
Dall’annullamento degli atti impugnati può discendere ex se la reintegrazione in forma specifica dell’ultilità illegittimamente rimossa, ma, anche in relazione alla possibile ulteriore attività provvedimentale dell’amministrazione, se ne chiede vomunque espressa pronuncia di declaratoria e condanna alla reintegrazione del rapporto contrattuale illegittimamente rimosso.
A ciò si aggiunge espresso reclamo di ristoro per equivalente del pregiudizio economico sofferto dalla ricorrente, per la sorte che la sospensiva richiesta non riusi cesse ad evitare, in dipendenza della illegittima rimozione del contratto per fornitura del servizio di pulizia.
Sul punto, quanto all’elemento oggettivo, può facilmente apprezzarsi l’esistenza del pregiudizio, sotto forma di danno emergente (sconvolgimento dell’organizzazione aziendale predisposta per l’esecuzione del contratto e relative espese) ed il lucro cessante (mancato guadagno sia dall’esecuzione del contratto sia dalla limitazione alla partecipazione ad altre gare, oltre all’immobilizzazione di risorse).
La colpa dell’amministrazione è testimoniata dalla gravità e radicale incidenza dei vizi di legittimità che affliggono gli atti impugnati, posti in violazione delle più basilari regole di correttezza e buona amministrazione, oltre che del principio di tutela dell’affidamento privato.
Sulla quantificazione, oltre a riservarsi alla successiva attività di allegazione, la ricorrente indica quale base la cifra corrispondente al 10% dell’importo del contratto, salva naturalmente la richiesta di espletamento di C.T.U. e, non da ultimo, la determinazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 80/1998.
P.Q.M.
Si conclude affinchè codesto ecc.mo TAR,
in via cautelare, sospenda l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, come specificati in epigrafe,
nel merito ne pronunci l’annullamento, con conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto sofferto dalla ricorrente in dipendenza dell’illegittima attività provvedimentale del Comune di ALFA
Con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna alla rifusione delle spese di lite
__________, ___________                    f.to Avv.______________
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv…………..,
conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di
transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare
in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare
procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo
domicilio presso il suo studio in … , via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e
autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento
dell’incarico de quo

Firma Tizio


Vera la firma
Avv. ……

Da: barese doc18/12/2008 17:52:58
A bari purtroppo hanno mandat via 22 persone trovati con palmari fogli e altro

Da: .......18/12/2008 17:53:33
complimenti per il posto ..... spero per loro che hanno sfruttato il tuo nipotino

Da: magamag18/12/2008 17:55:06
per Antonio 755 va abbastanza bene...

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Da: Niky18/12/2008 17:56:47
Secondo me l'atto va molto bene

Da: lisa18/12/2008 17:57:12
a napoli qlc sa se è finita qlc si è fatto sentire?

Da: ----18/12/2008 17:57:26
bari? finito?

Da: ANTONIO755 X magmag18/12/2008 17:58:05
mag mag ora dimmi di questa

ECC.MA CORTE D' APPELLO DI …..
COMPARSA DI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… Caio, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
Caio ha fondato il proprio atto di appello sul falso presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si é verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani di Sempronio, figlio di Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al padre Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
DIRITTO
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n�¿��° 24082)
P.T.M.
si chiede che l’Ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado .
Con conseguente condanna di Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Il procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Si depositano:
- il fascicolo di parte di 1�¿��° grado
- la sentenza di 1�¿��° grado
- copia notificata dell'atto di appello
Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

Firma Tizio


Vera la firma
Avv. ……


MI DICI TRA LE DUE QUALE è LA MIGLIORE?GRAZiE

Da: ----18/12/2008 17:59:21
bari??? ditemi di bari!!

Da: xxx18/12/2008 18:01:03
mi dispiace per tutti i ragazzi espulsi...............ma i politici tutti non si chiedono il motivo per cui questi ragazzi fanno ricorso a questi escamotage nonostante la loro indubbia capacità?

Da: lilli18/12/2008 18:01:38
a napoli quando finiscono? Cosa è successo? C'è stato panico ?Io ho il mio ragazzo in quell'inferno...speriamo bene!

Da: magamag18/12/2008 18:01:43
per Antonio...meglio la prima comunque ne ho messo uno pure io a pag. 237 è fatto bene...è quelllo fatto con i colleghi di studio

Da: Amministrazione Comunale18/12/2008 18:03:27
Era saltato un pezzo...
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE ________
RICORSO
Della Società ALFA, corrente in _______ (cod. fisc._____), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. __________, rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al presente atto, dall’avv._______ con il quale è elettivamente domiciliato in ________ via________
CONTRO
Il COMUNE di ALFA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente in ______, Via______
E NEI CONFRONTI
Della SOCIETA’ GAMMA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE
a.    della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 20.10.2008, e
b.    della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 15.11.2008, con le quali si è disposto rispettivamente annullamento dell’affidamento alla società ricorrente del servizio di pulizia dei locali comunali e se ne è disposta la gestione in amministrazione diretta, nonchè
c.    di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti
NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
da disporsi in forma specifica, mediante la declaratoria di prosecuzione del rapporto della Società ricorrente con il Comune di ALFA, salvo, in ogni caso il ristoro del danno derivante dall’interruzione del rapporto che la sospensione cautelare richiesta non riuscisse ad evitare
FATTO
Nel gennaio 2006 La società ALFA, in esito all’espletamento di procedura di gara pubblica, si è resa affidataria del servizio di pulizia dei locali del COMUNE di ALFA per la durata di quattro anni.
Nel corso del normale svolgimento del rapporto contrattuale, quando ormai era ormai trascorsa oltre metà della prevista durata del contratto in questione, in maniera del tutto inavvertita il COMUNE di ALFA, con Delibera di C.C. del 20.10.2008, sul rilievo di una presunta illegittimità dell’esclusione della Società Gamma dalla gara sopra citata, e con il dichiarato scopo di riorganizzare il servizio impiegando il personale interno del Comune, disponeva l’annullamento in autotutela del dell’affidamento del servizio in favore della società ricorrente.
Da ultimo, con la più recente Delibera di C.C. n. ____ del 15.11.2008 la medesima amministrazione ha concretamente dato esecuzione al suo precedente indirizzo disponendo la gestione del servizio di pulizia mediante l’impiego di risorse interne.
L’attività provvedimentale del COMUNE di ALFA così riassunta è radicalmente illegittima sotto concorrenti profili, e la Società BETA con il presente ricorso ne chiede l’annullamento, previa sospensiva, sulla scorta dei seguenti motivi di
DIRITTO
I. - Violazione degli articoli 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990. Violazione del principio del giusto procedimento
1.  Le decisioni di annullamento in autotutela e riorganizzazione del servizio di pulizia prima affidato alla società ricorrente sono state prese dal Comune di ALFA al di fuori di qualsiasi occasione di contraddittorio con la ricorrente. Quest’ultima non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 venendo così estromessa dall’esercizio da quelle facoltà di partecipazione ed interlocuzione con l’amministrazione che, anche in riferimento ai palesi profili di illegittimità degli atti oggi impugnati, avrebbero senz’altro orientato in una direzione diversa l’esercizio dei poteri comunali. A maggior ragione trattandosi di poteri di annullamento d’ufficio, per i quali la giurisprudenza unanime ritiene necessario il rispetto della totalità della garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (cfr. Cons. stato, V, n, 1272/2004)
II.  - Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 21-quinquies e 21-nonies della L.n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio di tutela dell’affidamento privato, travisamento dei presupposti in diritto, difetto di motivazione, sviamento.
L’amministrazione intimata ha utilizzato in maniera illegittima e sviata il potere di annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi originariamente illegittimi, così come di recente disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n.241/90. Potere che deve essere rivolto non solo e non tanto a rimuovere effettive ed insanabili illegittimità originarie degli atti, ma deve perseguire un preciso ed attuale interesse pubblico, diverso ed ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità violata, avendo presente quale principale limite, l’impatto sull’affidamento legittimo ingenerato nei destinatari dell’attività provvedimentale rimossa.
In tal senso, dunque, proprio la norma appena richiamata vincola il legittimo esercizio del potere di annullamento alla specifico esternazione di tale specifico presupposto, oltre chè alla doverosa considerazione del tempo trascorso rispetto all’emanazione dell’atto, in relazione al quale può e deve essere calibrata la decisione di annullamento, anche con un’eventuale limitazione temporale degli effetti ripristinatori (cfr. tra le tante Cons. Stato decisioni nn. 6113/2002 e 5479/2005).
Nel caso di specie, la rimozione del contratto in essere con la ricorrente ALFA, oltre ad essere immotivata rispetto agli elementi appena citati, viene strumentalmente riferita alla necessità di rimuovere una illegittimità della procedura di gara del tutto irrilevante e comunque non più utilmente rilevabile una volta conclusa la procedura ed proseguita l’esecuzione del contratto per oltre due anni. E ciò anche specificamente considerando che la controinteressata ed allora concorrente, che pure era e resta l’unico soggetto interessato e legittimato ad ottenere la caducazione della gara, non ha nulla obbiettato, né in sede di gara, né in sede contenziosa, in merito alla sua esclusione.
Di più.
La dichiarata intenzione, poi realizzata con la successiva delibera del 15.11.2008, di riorganizzare il servizio assumendone il Comune la gestione diretta in economia, rende palese quale sia la vera motivazione che ha sorretto al decisione di annullamento, per la cui realizzazione, allora, lo strumento dell’annullamento d’ufficio è utilizzato in maniera totalmente sviata.
Difatti l’Amministrazione non ha inteso rimuovere un’illegittimità originaria dell’atto, che si è visto essere inconsistente e ormai irrilevante, ma ha in effetti riesaminato la sua precedente decisione di affidare all’esterno il servizio, giungendo ad una conclusione differente sulla scorta di una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico.
Per fare ciò, allora, avrebbe dovuto disporre non l’annullamento, bensì la revoca del precedente provvedimento, potere che il recente articolo 21-quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo subordinata al verificarsi di presupposti affatto diversi (una nuova valutazione degli interessi in gioco), ricollegandovi anche diverse conseguenze, in primis la decorrenza ex nunc degli effetti e, soprattutto, la necessità  di corrispondere un indennizzo al destinatario del provvedimento.
Tutto ciò non è avvenuto ed anzi, l’amministrazione comunale si è artatamente riferita ad una inconsistente illegittimità della gara con ogni probabilità proprio per evitare tali conseguenze onerose del potere di revoca.
III. ��" Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 135 e 253 comma 22 del dl.lgs. n. 163/2006 e dell’art.3 del DPR 384/2003.Violazione dei principi delle DIRETTIVE UE NN. 17 E 18 2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione travisamento dei presupposti in diritto, contraddittorietà e perlessità dell’azione amministrativa,  sviamento.
1. -  Sotto altro e dirimente profilo, la decisione del COMUNE di ALFA di ricorre alla gestione in economia mediante amministrazione diretta contravviene con le norme ed i principi indicati in rubrica, i quali esprimendo una preferenza per il ricorso al mercato da parte delle pp.aa. che intendano acquisire beni o servizi per il perseguimento dei propri fini istituzionali, limitano fortemente, sotto i profili quantitativi e funzionali, il ricorso ai mezzi interni, giustificato dalla modesto valore dei beni e dei servizi e dalla rilevante convenienza economica dell’operazione.
2. In riferimento alla sussistenza tali presupposti l’amministrazione non sono non offre motivazione ma smentisce il suo precedente operato, ossia l’espletamento della gara, ossia un procedimento peraltro giustificato proprio da ragioni di convenienza economica nonchè in riferimento al valore dei servizi poi affidati alla società ricorrente.    
Anche per tal verso, dunque, risulta ulteriormente confermata la radicale illegittimità delle delibere impugnate, che non possono andare esenti dalla pronuncia di annullamento in questa sede richiesta.
IV. Violazione dell’art. 107 D.lgs. 167/2007 e s.m.i. Incompetenza.
Non da ultimo, un elemento radicalmente inficiante dei provvedimenti impugnati va altresì rinvenuto nella evidente incompetenza del Consiglio Comunale ad intervenire in contesti decisionali che l’art. 107 del d.lgs. n.167/2000 riserva invece alla dirigenza. 
ISTANZA CAUTELARE
I motivi di diritto appena esposti fondano l’accoglimento del ricorso e, ai fini cautelari, integrano da soli il presupposto del fumus boni iuris, anche considerando la portata radicale delle illegittimità contestate.
I rilevanti danni che la società ricorrente ritrae dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati ne giustificano la sospensione cautelare. Si tratta di scongiurare non solo il prodursi e l’aggravarsi dei rilevanti pregiudizi economici sofferti in termini di danno emergenti, per i quali si articola autonoma domanda risarcitoria, bensì anche di evitare le ricadute organizzative e gestionali delle interruzione immediata del contratto in essere. Ci si riferisce, da un lato alle ricadute occupazionali e dall’altro ai gravi danni in termini di esperienza e qualificazione professionale che certamente limiteranno e comunque svantaggeranno la società ricorrente nela futura partecipazione ad altre procedure di gara pubblica.
DOMANDA RISARCITORIA
Dall’annullamento degli atti impugnati può discendere ex se la reintegrazione in forma specifica dell’ultilità illegittimamente rimossa, ma, anche in relazione alla possibile ulteriore attività provvedimentale dell’amministrazione, se ne chiede vomunque espressa pronuncia di declaratoria e condanna alla reintegrazione del rapporto contrattuale illegittimamente rimosso.
A ciò si aggiunge espresso reclamo di ristoro per equivalente del pregiudizio economico sofferto dalla ricorrente, per la sorte che la sospensiva richiesta non riusi cesse ad evitare, in dipendenza della illegittima rimozione del contratto per fornitura del servizio di pulizia.
Sul punto, quanto all’elemento oggettivo, può facilmente apprezzarsi l’esistenza del pregiudizio, sotto forma di danno emergente (sconvolgimento dell’organizzazione aziendale predisposta per l’esecuzione del contratto e relative espese) ed il lucro cessante (mancato guadagno sia dall’esecuzione del contratto sia dalla limitazione alla partecipazione ad altre gare, oltre all’immobilizzazione di risorse).
La colpa dell’amministrazione è testimoniata dalla gravità e radicale incidenza dei vizi di legittimità che affliggono gli atti impugnati, posti in violazione delle più basilari regole di correttezza e buona amministrazione, oltre che del principio di tutela dell’affidamento privato.
Sulla quantificazione, oltre a riservarsi alla successiva attività di allegazione, la ricorrente indica quale base la cifra corrispondente al 10% dell’importo del contratto, salva naturalmente la richiesta di espletamento di C.T.U. e, non da ultimo, la determinazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 80/1998.
P.Q.M.
Si conclude affinchè codesto ecc.mo TAR,
in via cautelare, sospenda l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, come specificati in epigrafe,
nel merito ne pronunci l’annullamento, con conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto sofferto dalla ricorrente in dipendenza dell’illegittima attività provvedimentale del Comune di ALFA
Con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna alla rifusione delle spese di lite
__________, ___________                    f.to Avv.______________
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv…………..,
conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di
transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare
in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare
procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo
domicilio presso il suo studio in … , via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e
autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento
dell’incarico de quo

Firma Tizio


Vera la firma
Avv. ……

Da: D'Orsi 7718/12/2008 18:03:42
Comunque, non è giusto che un esame serio venga degradato ad un esame per diventare spazzino (con tutto il rispetto per gli spazzini)!!!
Copie, palmari, fogli, poi non vi lamentate se fanno gli imbrogli quando correggono i compiti.
Tutti voi accettate questo sistema.

Da: Schifata18/12/2008 18:04:41
Da: xxx    18/12/2008 18.01.03
mi dispiace per tutti i ragazzi espulsi...............ma i politici tutti non si chiedono il motivo per cui questi ragazzi fanno ricorso a questi escamotage nonostante la loro indubbia capacità?

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Cosa dovrebbe essere questa? Una "causa di giustificazione"?!

Da: little frog18/12/2008 18:05:01
quello di pagina 237 non è buono

Da: magamag18/12/2008 18:06:24
little frog non capisce un cavolo...non mischiare le acque...quell'atto è fatto bene tra l'altro hai partecipato anche tu!"!!

Da: ANTONIO755 X magmag18/12/2008 18:06:35
PECCATTO NN AVERLA VISTA..MA L HAI MESSA DOPO LE 1430???COMUNQUE TUTTE E DUE QUELLE POSTATE DA ME ANDAVANO BENE??

Da: xxx18/12/2008 18:07:24
ma veramente ci sono stati problemi a napoli?? vi prego rispondete

Da: xxx18/12/2008 18:07:56
vorrei vedere te schifata a doverti calare nei panni di un avvocato civile penale e amministrativo senza alcun aiuto..........gli avvocati già abilitati e i giudici si servono di tutto e di più e di certo non impiegano 6 ore per concludere una causa o preparare una difesa........forse non ci arrivi

Da: Pippolo18/12/2008 18:08:05
Era saltato un pezzo...
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE ________
RICORSO
Della Società ALFA, corrente in _______ (cod. fisc._____), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. __________, rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al presente atto, dall’avv._______ con il quale è elettivamente domiciliato in ________ via________
CONTRO
Il COMUNE di ALFA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente in ______, Via______
E NEI CONFRONTI
Della SOCIETA’ GAMMA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE
a.    della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 20.10.2008, e
b.    della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 15.11.2008, con le quali si è disposto rispettivamente annullamento dell’affidamento alla società ricorrente del servizio di pulizia dei locali comunali e se ne è disposta la gestione in amministrazione diretta, nonchè
c.    di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti
NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
da disporsi in forma specifica, mediante la declaratoria di prosecuzione del rapporto della Società ricorrente con il Comune di ALFA, salvo, in ogni caso il ristoro del danno derivante dall’interruzione del rapporto che la sospensione cautelare richiesta non riuscisse ad evitare
FATTO
Nel gennaio 2006 La società ALFA, in esito all’espletamento di procedura di gara pubblica, si è resa affidataria del servizio di pulizia dei locali del COMUNE di ALFA per la durata di quattro anni.
Nel corso del normale svolgimento del rapporto contrattuale, quando ormai era ormai trascorsa oltre metà della prevista durata del contratto in questione, in maniera del tutto inavvertita il COMUNE di ALFA, con Delibera di C.C. del 20.10.2008, sul rilievo di una presunta illegittimità dell’esclusione della Società Gamma dalla gara sopra citata, e con il dichiarato scopo di riorganizzare il servizio impiegando il personale interno del Comune, disponeva l’annullamento in autotutela del dell’affidamento del servizio in favore della società ricorrente.
Da ultimo, con la più recente Delibera di C.C. n. ____ del 15.11.2008 la medesima amministrazione ha concretamente dato esecuzione al suo precedente indirizzo disponendo la gestione del servizio di pulizia mediante l’impiego di risorse interne.
L’attività provvedimentale del COMUNE di ALFA così riassunta è radicalmente illegittima sotto concorrenti profili, e la Società BETA con il presente ricorso ne chiede l’annullamento, previa sospensiva, sulla scorta dei seguenti motivi di
DIRITTO
I. - Violazione degli articoli 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990. Violazione del principio del giusto procedimento
1.  Le decisioni di annullamento in autotutela e riorganizzazione del servizio di pulizia prima affidato alla società ricorrente sono state prese dal Comune di ALFA al di fuori di qualsiasi occasione di contraddittorio con la ricorrente. Quest’ultima non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 venendo così estromessa dall’esercizio da quelle facoltà di partecipazione ed interlocuzione con l’amministrazione che, anche in riferimento ai palesi profili di illegittimità degli atti oggi impugnati, avrebbero senz’altro orientato in una direzione diversa l’esercizio dei poteri comunali. A maggior ragione trattandosi di poteri di annullamento d’ufficio, per i quali la giurisprudenza unanime ritiene necessario il rispetto della totalità della garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (cfr. Cons. stato, V, n, 1272/2004)
II.  - Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 21-quinquies e 21-nonies della L.n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio di tutela dell’affidamento privato, travisamento dei presupposti in diritto, difetto di motivazione, sviamento.
L’amministrazione intimata ha utilizzato in maniera illegittima e sviata il potere di annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi originariamente illegittimi, così come di recente disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n.241/90. Potere che deve essere rivolto non solo e non tanto a rimuovere effettive ed insanabili illegittimità originarie degli atti, ma deve perseguire un preciso ed attuale interesse pubblico, diverso ed ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità violata, avendo presente quale principale limite, l’impatto sull’affidamento legittimo ingenerato nei destinatari dell’attività provvedimentale rimossa.
In tal senso, dunque, proprio la norma appena richiamata vincola il legittimo esercizio del potere di annullamento alla specifico esternazione di tale specifico presupposto, oltre chè alla doverosa considerazione del tempo trascorso rispetto all’emanazione dell’atto, in relazione al quale può e deve essere calibrata la decisione di annullamento, anche con un’eventuale limitazione temporale degli effetti ripristinatori (cfr. tra le tante Cons. Stato decisioni nn. 6113/2002 e 5479/2005).
Nel caso di specie, la rimozione del contratto in essere con la ricorrente ALFA, oltre ad essere immotivata rispetto agli elementi appena citati, viene strumentalmente riferita alla necessità di rimuovere una illegittimità della procedura di gara del tutto irrilevante e comunque non più utilmente rilevabile una volta conclusa la procedura ed proseguita l’esecuzione del contratto per oltre due anni. E ciò anche specificamente considerando che la controinteressata ed allora concorrente, che pure era e resta l’unico soggetto interessato e legittimato ad ottenere la caducazione della gara, non ha nulla obbiettato, né in sede di gara, né in sede contenziosa, in merito alla sua esclusione.
Di più.
La dichiarata intenzione, poi realizzata con la successiva delibera del 15.11.2008, di riorganizzare il servizio assumendone il Comune la gestione diretta in economia, rende palese quale sia la vera motivazione che ha sorretto al decisione di annullamento, per la cui realizzazione, allora, lo strumento dell’annullamento d’ufficio è utilizzato in maniera totalmente sviata.
Difatti l’Amministrazione non ha inteso rimuovere un’illegittimità originaria dell’atto, che si è visto essere inconsistente e ormai irrilevante, ma ha in effetti riesaminato la sua precedente decisione di affidare all’esterno il servizio, giungendo ad una conclusione differente sulla scorta di una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico.
Per fare ciò, allora, avrebbe dovuto disporre non l’annullamento, bensì la revoca del precedente provvedimento, potere che il recente articolo 21-quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo subordinata al verificarsi di presupposti affatto diversi (una nuova valutazione degli interessi in gioco), ricollegandovi anche diverse conseguenze, in primis la decorrenza ex nunc degli effetti e, soprattutto, la necessità  di corrispondere un indennizzo al destinatario del provvedimento.
Tutto ciò non è avvenuto ed anzi, l’amministrazione comunale si è artatamente riferita ad una inconsistente illegittimità della gara con ogni probabilità proprio per evitare tali conseguenze onerose del potere di revoca.
III. �¿��¿�" Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 135 e 253 comma 22 del dl.lgs. n. 163/2006 e dell’art.3 del DPR 384/2003.Violazione dei principi delle DIRETTIVE UE NN. 17 E 18 2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione travisamento dei presupposti in diritto, contraddittorietà e perlessità dell’azione amministrativa,  sviamento.
1. -  Sotto altro e dirimente profilo, la decisione del COMUNE di ALFA di ricorre alla gestione in economia mediante amministrazione diretta contravviene con le norme ed i principi indicati in rubrica, i quali esprimendo una preferenza per il ricorso al mercato da parte delle pp.aa. che intendano acquisire beni o servizi per il perseguimento dei propri fini istituzionali, limitano fortemente, sotto i profili quantitativi e funzionali, il ricorso ai mezzi interni, giustificato dalla modesto valore dei beni e dei servizi e dalla rilevante convenienza economica dell’operazione.
2. In riferimento alla sussistenza tali presupposti l’amministrazione non sono non offre motivazione ma smentisce il suo precedente operato, ossia l’espletamento della gara, ossia un procedimento peraltro giustificato proprio da ragioni di convenienza economica nonchè in riferimento al valore dei servizi poi affidati alla società ricorrente.    
Anche per tal verso, dunque, risulta ulteriormente confermata la radicale illegittimità delle delibere impugnate, che non possono andare esenti dalla pronuncia di annullamento in questa sede richiesta.
IV. Violazione dell’art. 107 D.lgs. 167/2007 e s.m.i. Incompetenza.
Non da ultimo, un elemento radicalmente inficiante dei provvedimenti impugnati va altresì rinvenuto nella evidente incompetenza del Consiglio Comunale ad intervenire in contesti decisionali che l’art. 107 del d.lgs. n.167/2000 riserva invece alla dirigenza. 
ISTANZA CAUTELARE
I motivi di diritto appena esposti fondano l’accoglimento del ricorso e, ai fini cautelari, integrano da soli il presupposto del fumus boni iuris, anche considerando la portata radicale delle illegittimità contestate.
I rilevanti danni che la società ricorrente ritrae dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati ne giustificano la sospensione cautelare. Si tratta di scongiurare non solo il prodursi e l’aggravarsi dei rilevanti pregiudizi economici sofferti in termini di danno emergenti, per i quali si articola autonoma domanda risarcitoria, bensì anche di evitare le ricadute organizzative e gestionali delle interruzione immediata del contratto in essere. Ci si riferisce, da un lato alle ricadute occupazionali e dall’altro ai gravi danni in termini di esperienza e qualificazione professionale che certamente limiteranno e comunque svantaggeranno la società ricorrente nela futura partecipazione ad altre procedure di gara pubblica.
DOMANDA RISARCITORIA
Dall’annullamento degli atti impugnati può discendere ex se la reintegrazione in forma specifica dell’ultilità illegittimamente rimossa, ma, anche in relazione alla possibile ulteriore attività provvedimentale dell’amministrazione, se ne chiede vomunque espressa pronuncia di declaratoria e condanna alla reintegrazione del rapporto contrattuale illegittimamente rimosso.
A ciò si aggiunge espresso reclamo di ristoro per equivalente del pregiudizio economico sofferto dalla ricorrente, per la sorte che la sospensiva richiesta non riusi cesse ad evitare, in dipendenza della illegittima rimozione del contratto per fornitura del servizio di pulizia.
Sul punto, quanto all’elemento oggettivo, può facilmente apprezzarsi l’esistenza del pregiudizio, sotto forma di danno emergente (sconvolgimento dell’organizzazione aziendale predisposta per l’esecuzione del contratto e relative espese) ed il lucro cessante (mancato guadagno sia dall’esecuzione del contratto sia dalla limitazione alla partecipazione ad altre gare, oltre all’immobilizzazione di risorse).
La colpa dell’amministrazione è testimoniata dalla gravità e radicale incidenza dei vizi di legittimità che affliggono gli atti impugnati, posti in violazione delle più basilari regole di correttezza e buona amministrazione, oltre che del principio di tutela dell’affidamento privato.
Sulla quantificazione, oltre a riservarsi alla successiva attività di allegazione, la ricorrente indica quale base la cifra corrispondente al 10% dell’importo del contratto, salva naturalmente la richiesta di espletamento di C.T.U. e, non da ultimo, la determinazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 80/1998.
P.Q.M.
Si conclude affinchè codesto ecc.mo TAR,
in via cautelare, sospenda l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, come specificati in epigrafe,
nel merito ne pronunci l’annullamento, con conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto sofferto dalla ricorrente in dipendenza dell’illegittima attività provvedimentale del Comune di ALFA
Con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna alla rifusione delle spese di lite
__________, ___________                    f.to Avv.______________
Procura
il sottoscritto sig.___nella qualità di legale rappresentatne della Società BETA, corrente in___ (c.f.______) delega l'avv.____ a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente procedimento,
conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di
transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare
in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare
procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo
domicilio presso il suo studio in … , via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e
autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento
dell’incarico de quo

Firma Tizio


Vera la firma
Avv. ……

Da: mac18/12/2008 18:08:10
E' da tre giorni che vi seguo. Mi avete fatto passare momenti esilaranti!!!
Spero che vi buttino fuori tutti!

Gente come voi non dovrebbe avere l'abilitazione.

Non mi piacerebbe avervi come colleghi, perchè come concorrenti non mi spaventate affatto!!!

Da: maga magò18/12/2008 18:08:12
la prima andava bene, la mia l'ho messa tardi

Da: lisa18/12/2008 18:09:26
ma chi sà di napoli?

Da: BAHH18/12/2008 18:09:46
FUORI LE TRACCE DI DOMANI!!!

Da: magamag18/12/2008 18:10:13
MAC ....MA VATE CORCA....

Da: ----18/12/2008 18:11:35
BARI?

Da: little frog18/12/2008 18:11:41
Mac, Mac..i capisci!

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