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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: pipi18/12/2008 16:28:38
si deve sempre vedere se è avvocato

Da: dalila18/12/2008 16:29:23
ma infatti ragazzi nn prendete x oro colato tutto quello che viene postato andate ad accertarvi dapprima in internet xk voglio dire c è stata la volontà di dare un aiutino a tutti xerò può pure capitare che qualk vongola c sia scappata e poi che ce ne facciamo'??? gli spaghetti x il natale che sta arrivando??? ahaaha
apparte tutti gli scherzi aggiornatevi anche cn le sentenze ed accertatevi che siano giuste e corrette.... bacii a tuttiiiiiiiiiiiiiiii

Da: ele  ---ATTO PENALE-----18/12/2008 16:29:24
nomina dif. di fiducia va bene..la proc. speciale serve solo x cost. parte civ........prima non ora...mo va bene cosi

Da: due giovani colleghe18/12/2008 16:29:37
ltizio propone appello come parte tale essendo in forza della sua costituzione in primo grado che vale in ogni stato e grado

Da: AndreaCt18/12/2008 16:30:36
Ragazzi, il problema di fondo è che nell'atto di civile non potete chiedere l'annullamento di un bel niente, il sempronio 1) era inabilitato e quindi l'atto notificato era perfetto 2)sempronio ha consegnato l'atto al padre, il problema è di caio, che però non può affermare che il figlio è interdetto, xke al momento della notifica era semplicemente inabilitato. Quindi nell'atto di civile non va fatto l'appello di nulla, ma si ci rifà al giudice di prime cure..

X quanto riguarda il penale, ovviamente non è appello, bensì istanza.

Da: due giovani colleghe18/12/2008 16:30:41
ok ok ok ok ok

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Da: ele  ---ATTO PENALE-----18/12/2008 16:30:58
..E SE PER L'APPELLO DECIDE DI CAMBIARE AVVOCATO??? COME LA METTIAMO???

Da: SCUSATE18/12/2008 16:31:29
SAPETE DI LECCE?a che ora consegnano?

Da: sà18/12/2008 16:31:41
a lecce l'orario di consegna è previsto per le 17:45

Da: felice da Napoli18/12/2008 16:31:58
ELE DAI LA VERSIONE CORRETTA

Da: ele  ---ATTO PENALE-----18/12/2008 16:31:59
ISTANZA??? E A CHI??? ALLA CORTE D'APPELLO?? E IN BASE A COSA???

Da: il SUPERIORE18/12/2008 16:32:25
a lecce si consegna alle 17,45

Da: x andrea ct18/12/2008 16:32:41
la sentenza c'è!!!!ed è su utet giuridica!!!!!!!

Da: ele  ---ATTO PENALE-----18/12/2008 16:32:50
Ecc.ma Corte d’Appello di .................

Atto di Appello

Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di ::::::::::::, difensore di fiducia,  del Sig. Tizio, nato a ……….il…………., residente in…….., Via………., giusta procura in calce al presente atto, già parte civile nel procedimento n……r.g.n.r. a carico di Sempronio, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., propone appello avverso la sent. N……… emessa dal Trib in composizione monocratica di………………………       
La sentenza è ingiusta e va riformata per i seguenti opportuni
M O T I V I
La sentenza impugnata risulta carente sia in relazione a specifici elementi di fatto che a valutazioni di ordine giuridico.
1)    ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE â€" VIOLAZIONE DELL’ART. 192 C.P.P.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di ::::::::::::::::: ha tratto il convincimento della  non colpevolezza del sig. ……….in ordine al delitto di ::::::::::::::::, sulla base di un iter argomentativo assolutamente fallace e non condivisibile, ancorato a mere illazioni e privo di concreti riscontri.
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di lesioni derivanti da un incontro di calcio tra compagni di scuola, ribadendo il proprio orientamento secondo cui "configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipare a tale genere di competizione, non potendo in tale caso operare l'esimente del consenso dell'avente diritto".
Secondo i Giudici della Cassazione "tale principio può applicarsi anche nel caso di un fatto colposo e a maggior ragione, nella specie, dato che la partita di calcio di svolgeva in modo amichevole, tra compagni di scuola, perchè, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, cioè nell'"azione di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell'avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l'azione", in quanto estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, non solo non è preventivato, ma anche non può essere accettato". (Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 27 novembre 2008, n.44306)
Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dell’attività sportiva venivano considerati scriminati in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore).

La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico sviluppo dell’intera comunita. Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica.
Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo l’avversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale l’operatività della scriminante in parola non funziona.
Alla luce dei su esposti motivi, si sarebbe dovuti pervenire ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 533 cpp. Pertanto, , si
CHIEDE
in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile.

…………………………………………………….                                                                                 Avv.
NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA
                                                                                   
  Il sottoscritto :::::::::::::::::::, nato il ::::::::::::::::::::: a ::::::::::::: ed ivi  residente in via ::::::::::::::::::::, con la presente, nomina, quale difensore di fiducia l’Avv. :::::::::::::::::::::::: del foro di ::::::::::::::::::, a Lei conferendo ogni più ampia facoltà di legge.   Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del  Dlgs 196/2003 ed aver avuto  l’informativa ai sensi dell’art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell’eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003.
     ::::::::::::::,
                                                                                                                                                TIZIO

        V.Vera ed Autentica
                                                                Avv. ::::::::::::::::::::::::::::::::.

Da: PER ANDREACT18/12/2008 16:33:14
A parte il fatto che la sentenza di cui blateri ESISTE.
L'UTET CLASSICA CHE POSSIEDI, FORSE, DEVI AGGIORNARLA AL SETTEMBRE 2008, altrimenti posso dire che pure mio nonno ha l'utet classica e quella sentenza nn esiste.
Moch a li kid tu.....

Da: paola18/12/2008 16:33:16
a che ora si consegna a bari

Da: grazie sà18/12/2008 16:33:21
fiuuuu, mi hai tolto il peso dell'attesa

Da: Salvatore18/12/2008 16:34:04
Consegna Napoli???

Da: AndreaCt18/12/2008 16:34:12
Ma ve lo siete chiesti o no perchè il fantomatico alessandro che chiamate etc all'improvviso è scomparso?vi ho anke dimostrato che potrei scrivere io col suo nome o miliardi di persone... Basterebbe che fosse una persona che col suo stratagemma da stamattina ha pianificato tutto e saltano via migliaia di compiti... credo ke legare il proprio futuro ad un nickname che in questo forum è mobile e non fisso sia assurdo...

Da: felice da Napoli18/12/2008 16:34:19
GRAZIE ELE.. ANCHE SE CI SARA' SEMPRE DA RIDIRE.. APPREZZO IL TUO GESTO.. SEMPRE MEGLIO DELLA PRECEDENTE ..GRAZIE ANCORA

Da: X andrea ct  da Alex18/12/2008 16:34:21
per il penale ci andrei cauto a dire che l'appello è sbagliato, l'istanza x art. 572 è certamente corretta ed ammissibile, ma anche l'appello lo è, non fornisco spiegazioni in merito a questa considerazione facendo affidamento sulla tua preparazione giuridica, in ogni caso per superare eventuali dubbi valuta le Sez. Un. 2007 sull'art. 576 del c.p.p

Da: RIFLESSIONI X TUTTI (pro e contro)18/12/2008 16:35:19
Vorrei soltanto sottolineare ke i discorsi a favore dell'onestà a mio parere nn sono sbagliati, tuttavia la battaglia ke state ingaggiando contro tutte le persone ke sono state aiutate da qst forum è sbagliatissima.
Prima venivano aiutati solo i raccomandati, ora se ne dà possibilità a tutti di avere un aiuto.
Non dico ke sia moralmente corretto, ma penso ke sia meglio di prima....almeno un "figlio di nessuno" deve ricorrere alle proprie capacità x trovae gli aiuti, mentre al "figlio di papà" il compito viene servito col tè caldo.

E inoltre ricordatevi ke tutte le grandi rivoluzioni hanno sempre usato lo stesso mezzo x dare battaglia a colui ke deteneva il potere nell'intento di dare un mondo miglore.

Se qst ke sta accadendo provokerà l'adozione di "serie misure" contro la "corruzione a tutti i livelli" sarà solo merito di ki si ingegna per avere quasi le stesse possibilità dei  raccomandati.

Ma nn credo ke ciò avverrà poikè nessuno "in alto" sarà mai interessato ad evitare ke ciò avvenga (vedi concorso magistratura recente).

Una persona ha il diritto di protestare quì solo dopo averlo fatto contro i potenti, ma si sa ke i moralisti parlano solo dove nn hanno nulla da riskiare.

Vi parla un 24enne ke cerca di aiutare un'amica molto studiosa, figlia di un importante personaggio ke nn ha voluto usare le solite vie preferenziali di cui disponeva, ma ha preferito buttarsi insieme a tutte noi persone comuni.

Ho letto sempre tutto in qst 3 giorni e mi sentivo in dovere di contribuire alle riflessioni.

Un GRAZIE di cuore ad Alessandro e tutti coloro ke hanno aiutato.
Anke se nn riceverete nulla in cambio, siate sicuri ke ricordando a voi stessi qnt avete fatto x tutti noi, vi darà la marcia in + per raggiungere i vostri traguardi.

Crescete e moltiplicatevi...come disse un "signore"!!!.....può essere ke diventi un mondo migliore.

Da: Anonima 218/12/2008 16:36:46
Caro Cascione il vero scandalo è questo esame!dai non prendiamoci in giro è tutto una gran buffonata!

Da: pseudo alessandro18/12/2008 16:36:54
ho postato solo corbellerie.

Da: XX - Per Andrea Ct18/12/2008 16:36:55
La sentenza civile esiste. Basta andare sulla raccolta ufficiale della Cassazione. Solo che per entrarde devi essere munito di password. Comunque è ovvio che nulla va preso per oro colato, chi è preparato sa bene ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Questa è un'abilitazione particolare in quanto tu puoi farti quanto culo vuoi, ma spesso sono i commissari che non correggono nemmeno, saltano qualche compito eccetera eccetera. E questo succede da almeno 2 generazioni (te lo dico con sicurezza). Per non parlare che i poveri praticanti sono anche sfruttati. Si arriva ad usare il forum perchè si vuole avere il maggior numero di informazioni possibile, perchè il nemico più grande è la sfortuna: la sfortuna che chi corregge non abbia letto il proprio testo.

Da: ele X FELICE18/12/2008 16:37:00
...IN BOCCA AL LUPO A TUTTI...MI SPIACE ESSERE ARRIVATA DAVANTI AL PC SOLO ADESSO...CMQ...SIETE STATI TUTTI GRANDI.....

Da: biblio18/12/2008 16:37:16
a genova a che ora si consegna?

Da: AndreaCt x alex18/12/2008 16:37:22
Alex, sappi che la traccia ti dice rediga l'atto più opportuno, ogni traccia ha solo una soluzione, non  doppia, e nel caso di specie quella più corretta giuridicamente è l'istanza ex 572

Da: RES18/12/2008 16:37:47
SCUSATE  MA CI  STA UNO QUALUNQUE DI VOI CHE MI DA UN LINK PER LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 24082 CHE RISULTA INTROVABILE???

Da: ivan18/12/2008 16:38:29
non concordo è un appello ex art 576, potere confermato alla parte civile da una recente ordinanza della Consulta.
il pmk potrebbe non appellare ovvero appellare senza impugnare il capo relativo alle statuizioni civili di tal guisa determinando, nel caso di acquiescenza della p.c., un giudicato negativo che imporrebbe al giudice di appello il silenzio in ordine alle stesse anche nel caso di riforma della sentenza gravata

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