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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: BERLUSCONI SENIOR18/12/2008 15:35:31
Fratello Berlusconi fai sequestrare tutti i palmari perchè non è ammissibile che le commissioni fanno entrare questa roba.

A Milano,Torino e Genova siamo già intervenuti con provvedimenti rigidi mentre a Napoli e Roma ancora niente perchè dicono che la guardia è serrata ed hanno chiuso anche i pisciatoi.

Da: Francesco18/12/2008 15:35:46
Ragazzi per l'ultima volta.....Napoli a che ora consegna?!

Da: non sono un avv.18/12/2008 15:35:48
spero che ale sia in linea nn ho mao scritto per nn okkupare spazio per farvi lavorare dal mio piccolo posso solo dirti grazie.per i rompi coglioni invece in questi giorni ne ho visti tanti sono solo capaci di...nn vale nemmeno la pena perdere del tempo.GRAZIE ALESSANDO

Da: SCUSATE LINTERRUZZIONE!!!18/12/2008 15:36:02
SAREBBE POSSIBILE INSERIRE I DEFINITIVI COSì DA POTERLI CONFRONTARE E RILEGGERE PER FAVORE????

Da: Marcoxxx18/12/2008 15:36:07
ma se la traccia parla di richiesta "nullità della notifica" ne consegue il 354

Da: giulia-non per distrarvi-18/12/2008 15:36:09
voglio dire ancora grazie a tutti!! io non capisco niente di legge, e non potevo contribuire, ma ci sono persone come alessandro, o altri fra cui avvocato e anonimi, e anche ieri altri collaboratori.. siete davvero generosi e solo per questo vale la pena di aver partecipato a questa dura lotta di questi 3 giorni difuoco! per quanto mi riguarda posso dire che se prima la categoria forense non è che aveva avuto grande punteggio nel mio vissuto personale, ora invece rivaluto e ammiro con molta molta riconoscenza! grazie!

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Da: Azzeccagarbugli18/12/2008 15:36:11
PARERE PENALE DEFINITIVO

Ecc.ma Corte d’Appello di .................
Atto di Appello
Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di Catanzaro, difensore di fiducia, giusta procura in atti del Sig. Tizio, nato a ……….il…………., residente in…….., Via………., parte civile nel procedimento n……r.g.n.r. a carico di Sempronio, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., propone
Impugnazione
ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ed ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile, avverso la sentenza nr………… R.G. Sent., emessa dal Tribunale di Catanzaro, in data /11/08, con la quale Sempronio veniva assolto dai reati a lui ascritti in rubrica per i seguenti
Motivi
Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dell’attività sportiva venivano considerati scriminati in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore).
La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico
sviluppo dell’intera comunita. Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica.
Il problema e` quello di stabilire i confini di tale scriminante, nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi in gioco, non potendo certo ritenersi giustificata qualsiasi lesione comunque cagionata nel corso di una manifestazione sportiva.Sulla base della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, i limiti di operativita` dell’esimente in questione sono stati individuati nella cd. finalita` di gioco e nel c.d. rischio consentito.
Quanto al primo, esulano dall’ambito di operativita` dell’esimente quelle condotte lesive volontariamente poste in essere per finalita` private non connesse all’attuazione del gioco: per restare al calcio,
si possono fare gli esempi del c.d. fallo di reazione ovvero del fallo commesso a scopo intimidatorio o per risentimento personale. In tali ipotesi, lo svolgimento della gara non e` che l’occasione per ledere, cosicche囹quest;?¦acute; saranno certamente configurabili i reati di percosse o di lesioni personali volontarie, i quali, viceversa, dovranno escludersi quando l’azione scorretta e violativa del regolamento di gara consista in un intervento volto a conseguire un vantaggio nel gioco, e cioe` nel diritto controllo e tiro del pallone, nel tentativo di impossessarsene e di contenderlo all’avversario o durante la corsa per introdursi nell’azione in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori .In questo senso, anche il c.d. fallo a gioco fermo, se nella maggior parte dei casi puo` dar luogo al reato di lesioni volontarie o di percosse come fallo di reazione o per risentimento, puo` risultare scriminato se posto in essere nel tentativo di avvantaggiarsi in vista della ripresa del gioco. .
Assai piu` delicata e` la questione concernente il secondo dei limiti della scriminante de qua, rappresentato dal rischio consentito: invero, malgrado l’intervento scorretto avvenga nel perseguimento
di una finalita` di gioco nel senso anzidetto, purtuttavia tale intervento, per rimanere al di qua del confine tra illecito sportivo ed illecito penale, non deve travalicare il rischio consentito da colui che partecipa ad una determinata pratica sportiva. In proposito, l’atleta,ad es. il giocatore di calcio, e` conscio della possibilita` , o addirittura della probabilita` , di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto o con una spinta non regolamentare, e, partecipando al gioco, tacitamente consente al rischio di subire, in
conseguenza di cio` , delle lesioni.
Una contraria corrente giurisprudenziale, invece, senza fare riferimento al criterio del superamento del rischio consentito, afferma che la violazione delle regole della gara, anche se finalizzata
all’attuazione del gioco, da` sempre luogo quanto meno ad una responsabilita` per colpa: in altre parole, le regole avrebbero la funzione di individuare il margine di violenza tollerato dall’ordinamento in relazione a ciascuna disciplina sportiva.
Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo l’avversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale l’operatività della scriminante in parola non funziona.
P.Q.M.
Si chiede, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile.
Catanzaro,
Avv.

Da: SUPER GENIO DEL DIRITTO.18/12/2008 15:36:14
Io mi sono laureato a 20 anni, avvocato a 22, Cassazionista a 24 con apposito esame !!!
Oggi, che di anni ne ho 26,guadagno circa 400.000 euri a settimana.
Ho clienti in tutto il mondo, anche qualcuno dalle galassie lontane, soltanto che quest'ultimi pagano in denaro spendibile soltanto sui loro pianeti.
Ah, dimenticavo: ho 4.500 dipendenti avvocati, 6.000 segretarie (tutte bone e in minigonna e autoreggenti), un palazzo di 80 piani con 50 piscine e 187 campi da tennis.
E dico che l'atto di civile sta fatto benissimo, anche se io in tribunale le cause le vinco senza nemmeno scrivere alcunchè: mi presento in elicottero in aula d'udienza, guardo il giudice 2 secondi dritto negli occhi e vinco la causa. L'avvocato di controparte mi bacia la mano e si inchina, pronto a pulirmi il culo se soltanto glielo chiedessi.
Ah,vi cito uno dei miei clienti, giusto per rendervi l'idea: un certo di Nazareth Cristo Gesù, che mi ha dato mandato affinchè citassi in giudizio un certo Dio Onnipotente, reo di averlo abbandonato sulla croce, con conseguente richiesta di risarcimento danni.
Inutile dire che mi ha pagato con un euro...ma poi l'ha moltiplicato in 3 milioni di pezzi.
Ah, ho anche fatto cause di separazione importanti, ho difeso il Sig.Adamo contro la congiunta Eva, ho chiesto la separazione con addebito per il mio cliente, quella zoccola aveva esagerato davvero.
Altri clienti non ve li nomino per non violare la privacy, anche se io posso violare tutte le leggi che voglio, nessuno può farmi nulla perchè in tribunale vinco qualsiasi causa.
Le mie specializzazioni: civile, lavoro,penale, amministrativo, tributario, urbanistico, diritti d'autore, diritto dell'informatica, internazionale, europeo, interplanetario, commerciale, ecclesiastico, canonico e varie ed eventuali.
Il mio biglietto da visita in realtà è un tomo di 1.200 pagine, elencanti tutte le mie specializzazioni e le sotto branche del diritto, con copertina in oro massiccio e platino.
Adesso devo proprio andare: alle 18.00 ho una riunione importante con un cliente e ci metterò circa due ore e mezzo di automobile per arrivare dall'altra ala dello studio: ah si tratta di Babbo Natale che deve fare causa alla Befana.
Buon Anno a tutti quanti, esaminandi e non.
F.to: Avvocato anonimo.

Da: LECCE18/12/2008 15:37:09
mi dite di lecce vi scongiuroo!!

Da: PIAZZALE TECCHIO18/12/2008 15:37:15
ORE 18,00

Da: step7618/12/2008 15:37:28
Le paghi le tasse....:)=???

Da: avv. cascione18/12/2008 15:37:31
Berlusconi è probabilmente il migliore di tutti questi imbroglioni, il miglior imbroglione! la sua aggressività è dettata dalla paura di non farcela, di chi sa che sta rubando e che non merita il titolo come tutti questi poveri ragazzi che si affannano a copiare da sconosciuti che magari li stanno fregando! poverini, se l'esame è diventato una farsa in cui passa solo il 20%  è solo merito di tutti questi imbrogli e della disonestà dilagante tra quelle che dovrebbero essere le nuove leve di questa bellissima e difficile professione. per avv.74 io l'esame l'ho fatto quando l'hai fatto tu, circa dieci anni fa, e non era così, le persone serie e preparate senza raccomandazioni passavano se lo meritavano, quindi astieniti da bieche giustificazioni per questa vergogna!!!!! io a lavorare ci vado tutti i santi giorni e butto il sangue perciò mi fa rabbia vedere disonesti ed ignoranti simili che si potranno fregiare del titolo senza alcun merito e capacità. offendono me e tutti quelli che questo lavoro lo fanno seriamente. per avv. anto "andate a zappare la terra" non era certo un'offesa per gli agricoltori che certamente meritano più stima e rispetto di voi imbroglioni, volevo solo dire che se non è per voi il diritto, e ciò mi sembra lampante, fate qualcosa alla vostra portata, che non impieghi i vostri pochi neuroni, di avvocati come voi non abbiamo bisogno! VERGOGNATEVI E ANCORA VERGOGNATEVI!

Da: vik per i contestatori18/12/2008 15:37:33
questo è solo un modo per replicare al sistema delle raccomandazioni
è la raccomandazione proletaria...
se noi non fossimo qui passerebbero, con molta probabilità, solo i "figli di..."
invece, rebus sic stantibus,  allarghiamo le maglie di questo sistema...
e poi capita a tutti di aver bisogno di aiuto..non giudicate in fretta

Da: copernico18/12/2008 15:38:17
e tu guadagni 400.000 euro a settimana ...e che cazz c'e' faie ngopp a stu forum...ma quanta televisione ve verit...ogni tanto stutatela.

Da: non sono un avv.18/12/2008 15:38:26
nn solo ad alessando ma GRAZIE A TUTTI

Da: Alessandro18/12/2008 15:38:46
PARERE CIVILE

ECC.MA CORTE D' APPELLO DI …..
COMPARSA DI RISPOSTA
Nella causa avente rg .......

PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… Caio, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
Caio ha fondato il proprio atto di appello sul falso presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si é verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani di Sempronio, figlio di  Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al padre Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
DIRITTO
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n囹quest;?¦iquest;囹quest;?囹quest;?¦deg; 24082)
P.T.M.
si chiede che l’Ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado .
Con conseguente condanna di Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Il procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Si depositano:
-    il fascicolo di parte di 1囹quest;?¦iquest;囹quest;?囹quest;?¦iquest;囹quest;?¦iquest;囹quest;?囹quest;?¦iquest;囹quest;?囹quest;?¦deg; grado
-    la sentenza di 1囹quest;?¦iquest;囹quest;?囹quest;?¦iquest;囹quest;?¦iquest;囹quest;?囹quest;?¦iquest;囹quest;?囹quest;?¦deg; grado
-    copia notificata dell'atto di appello
                                            Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente  procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

                                                Firma Tizio
                                                 

                                                 Vera la firma
                                                   Avv. …………..

Da: CERTOSINO18/12/2008 15:39:33
A SUPER CERTO CHE STAI MALE!

Da: ele18/12/2008 15:39:35
AZZECCAGARBUGLI.....E SECONDO TE QUELLO è UN ATTO D'APPELLO?????

Da: felice da Napoli18/12/2008 15:40:29
GRAZIE DI CUORE RAGAZZI.. A BUON RENDERE

Da: BIRBACCIONE18/12/2008 15:40:53
ALESSANDRO NON è STATA CHIESTA LA RIFORMA DELLA SENTENZA CAPITO......

Da: BERLUSCONI18/12/2008 15:41:23
CASCIONE BRUTTO COGLIONE SEI TORNATO
IO NON DEVO FARE NESSUN ESAME
VOGLIO SOLO ROMPERTI IL CULO

Da: dom18/12/2008 15:42:03
è il parere di penale definitivo???

Da: Avv da precedente sessione18/12/2008 15:42:19
Questa versione della comparsa in appello è validissima. Rimango della mia opinione sulla frase finale (tuttavia ininfluente) che ometterei:"per l’espletamento dell’incarico de quo"

Da: Lu18/12/2008 15:42:49
X Alessandro
.. mi meraviglio di te ti ho seguito in questi giorni e pensavo che fossi una delle poche persone in questo forum, cortese e varbato, ma la risposta in merito al ficcarsi il 416..., non pensavo di leggerlo.
Mi spiace di quanta caduta di stile ci sia qui, tra professionisti, neo o presunti tali, il forum è stato costituito per aiutare coloro all'esame, ed invece ci si lascia andare in esplosioni di volgarità

Da: un ignorante in giurisprudenza18/12/2008 15:42:49
Sono 3 giorni che sono collegato e mi leggo in silenzio centinaia di messaggi per aiutare la mia ragazza che sta facendo l'esame.
Questo è il mio unico messaggio.
TANTE GRAZIE a tutti quelli che hanno collaborato fattivamente alla risoluzione delle tracce soprattutto ad Alessandro.

Per tutti gli altri: imparate ad usare i forum. Se non sapete che dire state zitti e soprattutto prima di scrivere leggetevi almeno gli ultimi 10 messaggi, che forse la risposta alle vostre stupide domande è già stata postata.

Da: che cafoni18/12/2008 15:42:57
siete professionisti o cmq laureati anche se non abilitati dovreste mantenere un certo contegno.....
Burini!!!!

Da: ele X ALESSANDRO18/12/2008 15:43:22
ALESSANDRO CONTROLLA L'ATTO DI PENALE..PERCHE SE VIENE PRESENTATO COSI...MI SA CHE IN POCHI LO PASSANO....è UN ATTO DI IMPUGNAZIONE...VANNO BEN SCANDITI I MOTIVI...QUESTO SEMBRA UN PARERE...E I RIFERIMENTI, LE SENTENZE...DOVE SONO?

Da: copernico18/12/2008 15:43:31
berlusco' ma solo 4 parole conosci....lieggete nu' libro ogni tanto...imparat' coccos.

Da: avv. prov. lecce18/12/2008 15:43:50
per avvocato cascione...ma sei della prov. di lecce?

Da: step76 x Francesco18/12/2008 15:44:59
Complimenti il tuo atto e' perfetto.Grazie

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