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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: MIRTILLA | 18/12/2008 15:05:40 |
la madre degli stupidi è sempre incinta. ma voglio dire ( riferendomi allo pseudo- berlusconi) è necessario scrivere queste cretinate???!!!!????!!!! ma non hai nulla da fare, magari un risposino così smetti di seccare e lasci lavorare gli altri in santa pace???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: felice da Napoli | 18/12/2008 15:06:31 |
ALESSANDRO.. PER PENALE .. QUAL'è LA SOLUZIONE DEFINITIVA.. GRAZIE MILLE | |
Da: titta | 18/12/2008 15:06:48 |
atto di penale definitivo dove sei???????????? | |
Da: Io X Ale e altri | 18/12/2008 15:06:50 |
Bravo ANTONIO. Lo sto dicendo da una vita che la traccia non dice nulla e l'appello si può fare al Tribunale o alla Corte di Appello. State attenti alle piccolezze e metteteci entrambi, Trib e Cor. App. | |
Da: fra | 18/12/2008 15:06:56 |
MAVAFFANCULO NN SE NE FOTTE NIENTE NESSUNO DELLE VOSTRE STRONZATE!!!!! AIUTATECI E BASTA COGLIONI..... DATECI PENALE COMPLETO INVECE DI LITIGARE X DELLE STRONZATE METRE C'è GENTE CHE SI GIOCA IL FUTURO..... | |
Da: Io X Ale e altri | 18/12/2008 15:07:59 |
Altra cosa importante: NELLA PREMESSA IN FATTO CAIO NON CHIEDE LA RIFORMA DELLA SENTENZA DI I GRADO. Poi fate come volete. | |
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Da: .... | 18/12/2008 15:08:17 |
ma quale futuro???????? non l'avete capito che anche diventati avv non cambia una mazza!!!!!!!!! | |
Da: bradipa | 18/12/2008 15:08:20 |
qulche anima pia che mi rimette l'atto di civile??? io da bradipa sono incapace di scovarla... | |
Da: felice da Napoli | 18/12/2008 15:08:35 |
ALCUNI PARLANO DEL RICORSO IN CASSAZIONE.. SI PUO' SAPERE.. è ATTO DI APPELLO O RISORCO IN CASSAZIONE.. RAGAZZI .. POCHE RISPOSTE E BUONE PER FAVORE | |
Da: BERLUSCONI | 18/12/2008 15:08:46 |
io ce l'ho solo con l'avvocato cascione, quel gran coglione | |
Da: felice da Napoli X ALE | 18/12/2008 15:10:12 |
ALE PER PENALE.. ASPETTIAMO UNA TUA RISPOSTA GRAZIE | |
Da: ???? | 18/12/2008 15:10:22 |
x bradipa ECC.MA CORTE D' APPELLO DI ….. COMPARSA DI RISPOSTA Nella causa avente RG.... PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… Caio, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. Caio ha fondato il proprio atto di appello sul falso presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si é verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani di Sempronio, figlio di Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al padre Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. DIRITTO In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n�¿��° 24082) P.T.M. si chiede che l’Ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado . Con conseguente condanna di Caio al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Il procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Si depositano: - il fascicolo di parte di 1�¿��° grado - la sentenza di 1�¿��° grado - copia notificata dell'atto di appello Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. …… | |
Da: adeleadelu | 18/12/2008 15:11:13 |
ragazzi x favore qualkuno sa dirmi a che ora è prevista la consegna a napoli? grazie a chi risponde seriamente! | |
Da: Io X Ale e altri | 18/12/2008 15:11:24 |
E' APPELLO quello di civile ma non si sa se al Tribunale o alla Corte di Appello, e quindi si mettono tutte e due intestazioni. | |
Da: bradipa | 18/12/2008 15:11:31 |
GRAZIEEEEEEE punto interrogativo!!!! | |
Da: Birbaccione | 18/12/2008 15:11:55 |
CAIO NON PUò CHIEDERE LA RIFORMA DELLA SENTENZA, IN QUANTO CENSURA LA NULLITA' DELLA NOTIFICA QUINDI CHIEDE L'APPLICAZIONE DELL'ART.354 CPC | |
Da: Avv da precedente sessione | 18/12/2008 15:11:58 |
In mancanza di indicazione di valore, l'appello si propone alla corte d'appello, in quanto si presume che il primo grado sia stato definito dal tribunale! Mi sembra strano in un esame di abilitazione intestare l'atto a 2 uffici giudiziari... | |
Da: Io X Ale e altri | 18/12/2008 15:12:22 |
A Napoli si consegna alle 18.00 | |
Da: ATTO PENALE DEFINITIVO | 18/12/2008 15:12:51 |
ecco l'atto di penale Eccovi l'atto di penale, ma il merito è tutto di azzecca garbugli, io ho fatto pochino. Ecc.ma Corte d’Appello di Catanzaro Atto di Appello Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di Catanzaro, difensore di fiducia, giusta procura in atti del Sig. Tizio, nato a ……….il…………., residente in…….., Via………., parte civile nel procedimento n……r.g.n.r. a carico di Sempronio, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., propone Impugnazione ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ed ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile, avverso la sentenza nr………… R.G. Sent., emessa dal Tribunale di Catanzaro, in data /11/08, con la quale Sempronio veniva assolto dai reati a lui ascritti in rubrica per i seguenti Motivi Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dell’attività sportiva venivano considerati scriminati in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore). La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico sviluppo dell’intera comunita. Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica. Il problema e` quello di stabilire i confini di tale scriminante, nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi in gioco, non potendo certo ritenersi giustificata qualsiasi lesione comunque cagionata nel corso di una manifestazione sportiva.Sulla base della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, i limiti di operativita` dell’esimente in questione sono stati individuati nella cd. finalita` di gioco e nel c.d. rischio consentito. Quanto al primo, esulano dall’ambito di operativita` dell’esimente quelle condotte lesive volontariamente poste in essere per finalita` private non connesse all’attuazione del gioco: per restare al calcio, si possono fare gli esempi del c.d. fallo di reazione ovvero del fallo commesso a scopo intimidatorio o per risentimento personale. In tali ipotesi, lo svolgimento della gara non e` che l’occasione per ledere, cosicche囹quest;?¦acute; saranno certamente configurabili i reati di percosse o di lesioni personali volontarie, i quali, viceversa, dovranno escludersi quando l’azione scorretta e violativa del regolamento di gara consista in un intervento volto a conseguire un vantaggio nel gioco, e cioe` nel diritto controllo e tiro del pallone, nel tentativo di impossessarsene e di contenderlo all’avversario o durante la corsa per introdursi nell’azione in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori .In questo senso, anche il c.d. fallo a gioco fermo, se nella maggior parte dei casi puo` dar luogo al reato di lesioni volontarie o di percosse come fallo di reazione o per risentimento, puo` risultare scriminato se posto in essere nel tentativo di avvantaggiarsi in vista della ripresa del gioco. . Assai piu` delicata e` la questione concernente il secondo dei limiti della scriminante de qua, rappresentato dal rischio consentito: invero, malgrado l’intervento scorretto avvenga nel perseguimento di una finalita` di gioco nel senso anzidetto, purtuttavia tale intervento, per rimanere al di qua del confine tra illecito sportivo ed illecito penale, non deve travalicare il rischio consentito da colui che partecipa ad una determinata pratica sportiva. In proposito, l’atleta,ad es. il giocatore di calcio, e` conscio della possibilita` , o addirittura della probabilita` , di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto o con una spinta non regolamentare, e, partecipando al gioco, tacitamente consente al rischio di subire, in conseguenza di cio` , delle lesioni. Una contraria corrente giurisprudenziale, invece, senza fare riferimento al criterio del superamento del rischio consentito, afferma che la violazione delle regole della gara, anche se finalizzata all’attuazione del gioco, da` sempre luogo quanto meno ad una responsabilita` per colpa: in altre parole, le regole avrebbero la funzione di individuare il margine di violenza tollerato dall’ordinamento in relazione a ciascuna disciplina sportiva. Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo l’avversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale l’operatività della scriminante in parola non funziona. P.Q.M. Si chiede, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile. Catanzaro, Avv. | |
Da: con tristezza. | 18/12/2008 15:12:58 |
Comunque quello che avete fatto è non solo scorretto, ma anche illegale. Spero la AG prenda provvedimenti rintracciando tutti coloro che danno vita a questa farsa fatta di escamotages e di trucchi per eludere il concorso. Chiunque ha scritto atti e pareri tramite gli aiuti telematici dimostra solo di essere tanto impreparato ed ignorante.. Mi dispiace.. e se non sanno fare un misero atto d'appello come difenderanno mai bene i loro (malcapitati) clienti?! | |
Da: felice da Napoli X ALE | 18/12/2008 15:14:08 |
QUELLO DI PENALE ..è APPELLO ?? RAGAZZI RISPONDETE.. FATE UN Pò DI CHIAREZZA.. CHE CASINO STO FORUM | |
Da: titta | 18/12/2008 15:14:08 |
azzeccagarbugli dove sei finito? ci daresti una risp definitiva su quale atto di penale dobbiamo arrampicarci................. | |
Da: .... | 18/12/2008 15:14:31 |
e pensare che sono convinti di fare qualcosa di giusto....soprattutto chi li aiuta...aiutare dei futuri falliti. è incredibile.. | |
Da: don abbondio | 18/12/2008 15:15:14 |
x con tristezza--- tu gia' sei triste, ma mo' che bbuo'?? | |
Da: Erika | 18/12/2008 15:15:34 |
ragazzi, in bocca al lupo e forza.. cmq ai rosiconi qui dentro: il peggio arriva dopo | |
Da: --- | 18/12/2008 15:15:53 |
Ragazzi a Reggio calabria sapete a ke ora si consegna? | |
Da: felice da Napoli X ALE | 18/12/2008 15:16:04 |
GRANDE AZZECCA GARBUGLI ... L'ACCENDIAMO ALLORA .. è QUESTO IL DEFINITIVO??? | |
Da: adeleadelu | 18/12/2008 15:16:36 |
grazie al nik :x ale e altri c'è qualkuno serio finalmente! hihi! | |
Da: BERLUSCONI | 18/12/2008 15:16:56 |
X ... CHE FAI VUOI DARE FASTIDIO ANCHE TU? VEDI CASCIONE NON SI FA PIù VIVO SPARISCI PERDENTE INSODDISFATTO DEPRESSO VATTE A AMMAZZA | |
Da: chi | 18/12/2008 15:18:05 |
X FRA Brutto coglione! non hai ancora capito un cazzo. le devi saper fare da solo le cose e se sei qui a tentare di farti aiutare vuol dire che non sai fare un cazzo e di conseguenza non vali un cazzo. Copia copia coglione........al terzo cliente che avrai se mai passerai sto esame avrai le pezze al culo. | |
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