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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: anonino18/12/2008 14:29:18
confermatemi se atto penal va bene

Da: BERLUSCONI18/12/2008 14:29:20
CASCIONE, AVVOCATO, ECC...
VE ROMPO ER CULO, ANZI VI TRACCIO DA DOVE DIGITATE E VI FACCIO ROMPERE IL CULO DA UN NEGRONE E POI VI SCIOLGO LE PALLE CON L'ACIDO

Da: Attonita18/12/2008 14:29:25
Per ATTENZIONE ATTENZIONE
MA CHI TI HA DETTO CHE la causa è cominciata ad ottobre 2008? se la notifica è avvenuta il 16.10.2006!!!!!

Da: AVV X AVVOCATO18/12/2008 14:31:00
Visto quello che succede nel nostro mondo sarebbe il primo raggio di luce..
quando ho fatto gli orali, ero scandalizzato dalle raccomandazioni che fioccavano.. c'era gente che avrà risposto ad argomenti a piacere ad almeno 4 materie...
vergognoso!!

Da: ve prego18/12/2008 14:31:31
amministrativo vi supplico in ginocchio sn rovinato sennò.............

Da: ----18/12/2008 14:32:25
confermate quale atto civile va bene???? grazie aiuto!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: alessandro18/12/2008 14:32:29
ma fai civile che è risolto!

Da: Altromondo18/12/2008 14:32:36
Spero che tutti superino l'esame !!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: marthia18/12/2008 14:32:54
alessandro mi puoi aiutare nella premessa e nelle conclusioni della traccia del ragazzo interdetto la civile

Da: dalila18/12/2008 14:32:55
bravo ale.. e poi mi rivolgo a tutti coloro che si spacciano x pseudo avvocati.. ebbene si voi lo siete e noi lo diventeremo ricorrendo a qualsiasi sorta d espediente x cui evitate insulti alle persona che si stanno impegnando seriamente e dateci u8na mano se volete ltrim nn incatastate il forum cn stronzate.....

Da: BERLUSCONI18/12/2008 14:33:39
CASCIONE RISPONDI CASCIONE
T'AMMAZZO!!!
MERDA
T'AMMAZZO!!!

Da: alessandro18/12/2008 14:34:19
marthia premessa e conclusioni di cosa? nn è un parere!

Da: Emma18/12/2008 14:34:20
penale: si deve parlare di 572 cioè sollecitazione a PM, oppure di 576 cioè l'appello?
vi ringrazio in anticipo

Da: ----18/12/2008 14:36:09
civile definitivo?????????????grazie

Da: scimmia18/12/2008 14:36:14
ma quando finisce la prova?

Da: penalista18/12/2008 14:36:18
Credo che per penale sia il 572 sia il 576 vadano bene, consiglio l'appello, perchè è più "atto" rispetto all'istanza che si ridurrebbe ad un semplice parere

Da: LECCE18/12/2008 14:36:26
AVETE NOTIZIE DI LECCE PER FAVORE?

Da: BAHH18/12/2008 14:38:00
ALLORA NON AVETE CAPITO, AMMINISTRATIVO NON LO FA NESSUNO!!!!!!

Da: bologna18/12/2008 14:38:11
grazie a tutti per l'aiuto di civile, solo un chiarimento la sentenza di cassazione  25 settembre 2008 n.24089 meglio non citarla??
e gli allegati non ho ancora capito , quali bisogna mettere?
grazie

Da: tonio18/12/2008 14:38:28
lecce espulsi 8.
trovati con palmare

Da: napoli18/12/2008 14:38:49
raga avete notizie di napoli???????????????????????????????

Da: alessandro18/12/2008 14:38:51
citate la sentenza, come è scritto nell'atto

Da: BAHH18/12/2008 14:39:15
« Lecce può dirsi la Firenze dell'epoca del barocco. In questa tendenza artistica non v'è nulla in Italia che le si possa comparare. »
(Ferdinand Gregorovius - Nelle Puglie, 1860)

Da: AVV.18/12/2008 14:39:15
... e se le soluzione postate fossero tutte sbagliate? dato il vostro analfabetismo non sareste in grado di rendervene conto. o no?

Da: per ALESSANDRO18/12/2008 14:40:19
ti prego mi indichi dove trovare la soluzione esatta di civile?

Da: Avv da precedente sessione18/12/2008 14:40:46
Un consiglio per chi cerca l'atto di amministrativo e forse non lo avrà mai qui: Fate l'atto di civile....è fatto bene (a mio modesto avviso).

Da: avv. cascione18/12/2008 14:41:18
A BERLUSCONI DATTI UNA CALMATA IGNORANTE! SEI SOLO UN VOLGARE IMBROGLIONE DISONESTO, FA MALE LA VERITà! VOGLIO VEDERE SE FARAI IL ANCORA GRADASSO QUANTO TI BOCCERANNO!!! IDIOTA VAI A ZAPPARE LA TERRA CHE GENTE COME TE è LA VERGOGNA DI QUESTA SOCIETà. MA TANTO STATE SCRIVENDO SOLO CAZZATE E VI STATE BOCCIANDO DA SOLI! AH AH AH
P.S.: HO GIà SEGNALATO TUTTO QUESTO SCHIFO IN PROCURA.... VEDIAMO COME FINISCE....SECONDO ME FINISCE CHE VE LO PRENDETE TUTTI NEL C...LO!

Da: alessandro18/12/2008 14:41:44
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI …..
COMPARSA DI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… Caio, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
Caio ha fondato il proprio atto di appello sul falso presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si é verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani di Sempronio, figlio di Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al padre Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
DIRITTO
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n° 24082)
P.T.M.
si chiede che l’Ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado .
Con conseguente condanna di Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Il procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Si depositano:
- il fascicolo di parte di 1° grado
- la sentenza di 1° grado
- copia notificata dell'atto di appello
Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

Firma Tizio


Vera la firma
Avv. ……

Da: marthia18/12/2008 14:42:15
grazie ale. ma io non ne capisco cerco di aiutare mia sorella

Da: enrico ameri18/12/2008 14:42:31
raga avete notizie di napoli???????????????????????????????

cannavaro lavezzi ed hamsik assenti, gargano in dubbio.

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