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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: ANONIMA18/12/2008 14:08:53
quindi la sentenza di interdizione nn va allegata???

Da: alessandro18/12/2008 14:08:57
copiate l'ultimo atto postato

Da: anonimo18/12/2008 14:09:11
grazie ancora alessandro per averci aiutato in questi tre giorni infernali.......

Da: tizia18/12/2008 14:09:21
per favore allora qual è la soluzione di penale?????????????

Da: mario18/12/2008 14:09:25
x ora grazie all avvocato senza nome
e sempre ad alessandro che anceh se nn è del campo si da da fare

Da: Sara18/12/2008 14:10:19
Scusami ma Sempronio in data 16 ottobre 2006 aveva già compiuto 18 anni!
Quindi alla data della notifica era maggiorenne ma inabilitato.
Poichè però la mera ricezione di un atto rientra fra gli atti di ordinaria amministrazione che l'inabilitato può compiere senza l'assistenza del curatore (Cass. Civ. Sez. I  n° 24082 del 25.9.2008) la consegna a Sempronio non comporta alcuna nullità dell'atto introduttivo del giudizio che resta valido. Questo è in breve quello che bisogna dire con la comparsa di risposta in appello nell'interesse di Tizio.
Sempronio era già maggiuorenne avete sbagliato i calcoli.
Buona giornata

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Da: perlesame - penale : sì o no?18/12/2008 14:10:35


Ecc.ma Corte d’Appello di ….
Atto di Appello
Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di …, difensore di fiducia, giusta procura in atti del Sig. Tizio, nato a ……….il…………., residente in…….., Via………., parte civile nel procedimento n……r.g.n.r. a carico di Sempronio, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., propone
Impugnazione
ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ed ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile, avverso la sentenza nr………… R.G. Sent., emessa dal Tribunale di…., in data /11/08, con la quale Sempronio veniva assolto dai reati a lui ascritti in rubrica per i seguenti
Motivi
Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dell’attività sportiva venivano considerati scriminati in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore).
La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico
sviluppo dell’intera comunita. Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica.
Il problema e` quello di stabilire i confini di tale scriminante, nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi in gioco, non potendo certo ritenersi giustificata qualsiasi lesione comunque cagionata nel corso di una manifestazione sportiva.Sulla base della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia,  i limiti di operativita` dell’esimente in questione sono stati individuati nella cd. finalita` di gioco e nel c.d. rischio consentito.
Quanto al primo, esulano dall’ambito di operativita` dell’esimente quelle condotte lesive volontariamente poste in essere per finalita` private non connesse all’attuazione del gioco: per restare al calcio,
si possono fare gli esempi del c.d. fallo di reazione ovvero del fallo commesso a scopo intimidatorio o per risentimento personale. In tali ipotesi, lo svolgimento della gara non e` che l’occasione per ledere, cosicche�´ saranno certamente configurabili i reati di percosse o di lesioni personali volontarie, i quali, viceversa, dovranno escludersi quando l’azione scorretta e violativa del regolamento di gara consista in un intervento volto a conseguire un vantaggio nel gioco, e cioe` nel diritto controllo e tiro del pallone, nel tentativo di impossessarsene e di contenderlo all’avversario o durante la corsa per introdursi nell’azione in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori .In questo senso, anche il c.d. fallo a gioco fermo, se nella maggior parte dei casi puo` dar luogo al reato di lesioni volontarie o di percosse come fallo di reazione o per risentimento, puo` risultare scriminato se posto in essere nel tentativo di avvantaggiarsi in vista della ripresa del gioco. .
Assai piu` delicata e` la questione concernente il secondo dei limiti della scriminante de qua, rappresentato dal rischio consentito: invero, malgrado l’intervento scorretto avvenga nel perseguimento
di una finalita` di gioco nel senso anzidetto, purtuttavia tale intervento, per rimanere al di qua del confine tra illecito sportivo ed illecito penale, non deve travalicare il rischio consentito da colui che partecipa ad una determinata pratica sportiva. In proposito, l’atleta,ad es. il giocatore di calcio, e` conscio della possibilita` , o addirittura della probabilita` , di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto o con una spinta non regolamentare, e, partecipando al gioco, tacitamente consente al rischio di subire, in
conseguenza di cio` , delle lesioni.
Una contraria corrente giurisprudenziale, invece, senza fare riferimento al criterio del superamento del rischio consentito, afferma che la violazione delle regole della gara, anche se finalizzata
all’attuazione del gioco, da` sempre luogo quanto meno ad una responsabilita` per colpa: in altre parole, le regole avrebbero la funzione di individuare il margine di violenza tollerato dall’ordinamento in relazione a ciascuna disciplina sportiva.
Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo l’avversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale l’operatività della scriminante in parola non funziona.
P.Q.M.
Si chiede, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile…..,
                                        Avv.

Da: AVV X TUTTI18/12/2008 14:11:24
NON PRODUCETE NESSUNA SENTENZA DI INABILITAZIONE, non è  nella vostra disponibilità, e comunque è a fondamento della domanda della vostra controparte.. ergo sarà sua cura depositarla...
RAGAZZI INSERITE NELLA COMPARSA IL NUMERO DI RG !!!!!
corte di appello di
comparsa di costituzione e risposta
Nella causa avente rg .......

Nelle conclusioni : con vittoria di spse COMPETENZE ED ONORARI... è IMPORTANTE...

Da: il SUPERIORE18/12/2008 14:11:39
ma perchè vi incapunite a produrre:
1 sentenza di 1grado (la DEVE produrre l'appellante)
2 fascicolo di primo grado (lo DEVE prod l'apellante)
3 provv di inabilitazione (lo produce sicur l'appellante PERCHE L'ONERE DELLA PROVA E SUO!!!!!)

ma possibile che siete tutti così scapocchioni?!?!?!

Da: alessandro18/12/2008 14:11:49
cmq ad onor del vero ricevere la notifica non è neanche atto di ordinaria amministrazione bensì fatto giuridico! a voler esser pignoli...

Da: anonimo18/12/2008 14:11:51
l'avvocatessa dovrebbe tacere visto che nn spiega il perchè?nn intasare il forum

Da: Rachel18/12/2008 14:12:11
P.T.M.
si chiede che l’Ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado .
Al posto di "Con conseguente condanna di Caio al pagamento delle spese del presente giudizio",
vi consiglio semplicemente "con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio"
Per il resto mi sembra ok!!

Da: x avv. cascione18/12/2008 14:12:24
caro avvocato al di là del fatto che un vero professionista dovrebbe essere superiore alle cose scritte in un forum e non è così volgare e scurrile nel modo in cui si esprime, mi chiedo da dove proviene tutta la sua rabbia..se lei è davvero un professionista sa che la percentuale di persone che supera l'esame è del 20% evidentemente xkè la commissione tiene conto degli errori...e allora di che cosa si preoccupa??? lasci stare in pace i ragazzi che stanno lavorando..io non sono un avvocato e apprezzo tutto il lavoro che stanno facendo questi ragazzi ,apprezzo il fatto che possano condividere informazioni in maniera così pacifica e collaborativa!!
inoltre è inutile che se la prende tanto, non sappiamo se  chi sta nelle aule a sostenere davvero l'esame può veramente "copiare" dalle cose che mandiamo...in sede d'esame giocano tanti di quei fattori a sfavore dei candidati (ansia, stanchezza, dimenticanze e distrazioni varie) che un aiutino non può fare miracoli!!!

Da: AVV X SARA18/12/2008 14:13:45
LO RIPETIAMO:

L'art. 416 VA CITATO solo perchè sempronio viene inabilitato a 17 anni (gennaio), e quindi, se tu parli solo del 415, l'art. ti dice espressamente "il maggiorenne può essere inabilitato".
Senza specificare che esiste il 416 (inabilitazione a 17 anni per il minore non emancipato), resta un buco: perchè sempronio era stato inabilitato se era minore??

LEGGETE I POST PRIMA DI SCRIVERE 100 VOLTE LA STESSA COSAAAA

POSSIBILE CHE NESSUNO CAPISCE CHE L'ETà DEL FIGLIO AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELL'ATTO NON FREGA NIENTE A NESSUNO CRIBBIO... IL 139 PARLA DI MAGGIORE DI ANNI 14... L'ETà RILEVA SOLO PER L'INABILITAZIONE... SANTO CIELO!!!!!

Da: mario18/12/2008 14:13:46
NON PRODUCETE NESSUNA SENTENZA DI INABILITAZIONE, non è  nella vostra disponibilità, e comunque è a fondamento della domanda della vostra controparte.. ergo sarà sua cura depositarla...
RAGAZZI INSERITE NELLA COMPARSA IL NUMERO DI RG !!!!!
corte di appello di
comparsa di costituzione e risposta
Nella causa avente rg .......

Nelle conclusioni : con vittoria di spse COMPETENZE ED ONORARI... è IMPORTANTE...





MA LO CAPITE CHE CHI NN è DEL RAMO NN CI CAPISCE NULLA???



ALLORA AVETE DETTO CHE ERA COMPLETA PRONTA DA DETTARE ED ORA C'è DA AGGIUNGERE ALTRO??????


Da: pavelo18/12/2008 14:14:14
mi dite la pagina dell'atto di civile corretto sono in crisi grazie grazie!!!!!

Da: Io18/12/2008 14:14:57
Ragazzi la versione definitiva va bene però state attenti a non scrivere stonzate, CAIO NON PUO' CHIEDERE LA RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Da: AVV X IL SUPERIORE18/12/2008 14:15:44
SBAGLI a non produrre il fascicolo DI PARTE DEL 1°!!!!

per il resto d'accordo con te (ancher qui detto 1000 volte), anche se la sentenza non fa nulla, si può produrre...

Da: DIO18/12/2008 14:15:46
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO COLLABORATO.
GRAZIE RAGAZZI
IO HO INVIATO ED AIUTATO CHI NE AVEVA BISOGNO.

MI DISPIACE PER QUEI POVERETTI CHE INSODDISFATTI DELLA VITA VENGONO/SONO VENUTI IN QUESTO FORUM PER COMPLICARE LE COSE MA NON SONO RIUSCITI A INFASTIDIRCI PIU' DI TANTO

Da: x alessaNDRO da sara..18/12/2008 14:15:49
X FAVORE MI PUOI POSTARE L'ULTIMO ATTO DI CIVILE???

Da: tizia18/12/2008 14:15:59
allora si concorda x l'appello?????????

Da: a tutti gli avvocati e periti18/12/2008 14:16:10
mario a ragione..... e che cazzo..... vi ringrazio che c aiutate.... però fate capire pure a noi che siamo gli unici che devono capire qlks x dare un'aiuto!!!!

Da: a tutti gli avvocati e periti18/12/2008 14:16:10
mario a ragione..... e che cazzo..... vi ringrazio che c aiutate.... però fate capire pure a noi che siamo gli unici che devono capire qlks x dare un'aiuto!!!!

Da: giò18/12/2008 14:16:21
scusate, in conclusione , mi volete dire cosa bisogna allegare?vi prego decisione unanime!

Da: alessandro18/12/2008 14:16:26
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI …..
COMPARSA DI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… Caio, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
Caio ha fondato il proprio atto di appello sul falso presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si é verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani di Sempronio, figlio di Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al padre Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
DIRITTO
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n° 24082)
P.T.M.
si chiede che l’Ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado .
Con conseguente condanna di Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Il procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Si depositano:
- il fascicolo di parte di 1° grado
- la sentenza di 1° grado
- copia notificata dell'atto di appello
Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

Firma Tizio


Vera la firma
Avv. ……

Da: Avvocatessa18/12/2008 14:16:37
N. B.
scusate ma la sentenza di interdizione che vorreste depositare NON esiste, nella traccia parla SOLO DI INBILITAZIONE!!!!!

Da: taty18/12/2008 14:16:58
perfavore mi indicate la soluzione esatta di civile?

Da: mario  X IO18/12/2008 14:16:58
VA BENE O NO?

Da: ivo18/12/2008 14:17:53
alessandro mi aiuti perfavore io sono un'agronomo e non so niente di tutto ciò................................fra dieci minuti dovrò inviare la traccia alla persona che sto aiutando.............mi puoi dire che cosa devo copiare di deffinitivo?...................gia da ora ti ringrazio per la tua disponibbilità in questi 3 giorni ........ancora grazie

Da: Avv. Anto18/12/2008 14:18:05
Il fascicolo di I° grado si ALLEGA, quella che non va allegata è la sentenza di I° grado che compete all'appellante produrla in giudizio in quanto è lui che propone il gravame. Inoltre bisogna allegare l'atto di appello.

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