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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: ciao18/12/2008 13:46:01
per l'atto di civile la procura non è stata già conferita in primo grado?
non basta "giusta procura in calce all'atto introduttivo di primo grado"?

Da: TYTTI18/12/2008 13:46:05
PER PENALE
ho trovato questa recentissima cassazione penale in internet che allego:

Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 27 novembre 2008, n.44306: Lesioni durante incontro di calcio
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di lesioni derivanti da un incontro di calcio tra compagni di scuola, ribadendo il proprio orientamento secondo cui "configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipare a tale genere di competizione, non potendo in tale caso operare l'esimente del consenso dell'avente diritto".

Secondo i Giudici della Cassazione "tale principio può applicarsi anche nel caso di un fatto colposo e a maggior ragione, nella specie, dato che la partita di calcio di svolgeva in modo amichevole, tra compagni di scuola, perchè, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, cioè nell'"azione di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell'avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l'azione", in quanto estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, non solo non è preventivato, ma anche non può essere accettato".

Da: Mari18/12/2008 13:47:23
416 si o no?????????????????

Da: Avv. Anto18/12/2008 13:47:35
X Avv. Cascione e Zlatan
Avrei voluto vedervi il giorno in cui VOI sostenevate la 3° prova scritta. Cari colleghi non si parla dopo aver, per fortuna e solo per fortuna, superato l'esame di abilitazione. Perchè, noi che abbiamo ottenuto l'abilitazione, lo sappiamo che in questo esame la fortuna conta, e non poco.
Perciò se dovete parlare a vanvera, stati zitti e lasciate libero il forum per aiutare i nostri futuri colleghi.

Da: AVV18/12/2008 13:47:46
ragazzi ho spiegato 18 volte perchè serve il 416.. poi fate come vi pare.. io òl'ìesame l'ho dato e dentro non ho nessuno da aiutare..
Continuate a calcolare l'età di sempronio in riferimento alla ricezione dell'atto.. e vi ripeto: è stato interdetto a gennaio (lo dice la traccia) e quindi a 17 anni.
Il 415 parla di inabilitazione e dice che può essere inabilitato solo il maggiorenne.
E' il 416 che spiega che anche il 17ednne può essere inabilitato.
Se non si dice questo, non si spiega come sia possibile che sempronio fosse inabilitato alla tenera età di 17.

Non rileva con la questione della ricezione dell'atto, per cui ex 139cpc l'unica età rilevante sono i 14 anni..

CAPITO???

Da: Marcoxxx18/12/2008 13:47:56
alla data della notifica dell'atto ossia il 16.10.06 era maggiorenne per aver compiuto 18anni il 20.05.2006, per cui non capisco perchè citare il 416

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Da: AVV X CIAO18/12/2008 13:48:49
Basterebbe la procura del 1° se fosse stata data per ogni stato e grado, ma siccome non lo sappiamo, prudenza OBBLIGA a riscriverla..

Da: Altromondo18/12/2008 13:49:26
x avv. Cascione
Dovresti sapere che superare l'esame di avvocati non rende avvocati.. contano le qualità morali, la pratica, e l'applicazione.
Tanti non saranno avvocati, pur con l'abilitazione, ma è una strada in questa disastro d'italia ( ove i futuri avvocati dovrebbero formarsi nelle università e non dinanzi ai bar come fai TU).
VERGONATI !!!

Da: Azzeccagarbugli18/12/2008 13:49:51
L' atto di penale ha un trabocchetto evidente che soltanto uno studioso attento poteva scorgere.

E' un appello incidentale e si applica ex art.595 c.p.p.

Vedo che tanti pseudo avvocati che hanno superato l'esame non si sono avveduti del rilevante particolare.

Da: avv. cascione18/12/2008 13:49:58
COGLIONE! IL MIO NICK è SOLO UNA CITAZIONE DA UN FILM!, RIBADISCO IL CONCETTO: SIETE IMBROGLIONI E DISONESTI!!! E NON CI SONO SCUSE CHE TENGANO è PER COLPA DI QUESTO ANDAZZO CHE LA NOSTRA PROFESSIONE è IN DEGRADO E CONTINUANO A BOCCIARVI QUASI TUTTI. MA TANTO SE NON VI BOCCIANO QUI SARà LA VITA A FARLO. IMBECILLI!

Da: lu18/12/2008 13:49:59
ma della sentenza di interdizione dobbiamo indicare il num? se si qual?VI PREGO RISPONDETE

Da: Alex18/12/2008 13:49:59
L'ignoranza in queste pagine la fa da padrona questo è evidente, in ogni caso, ripeto, solo come consiglio,  L'ATTO DI PENALE E' UN'ISTANZA EX ART. 572 C.P.P. NON APPELLO, non risulta che il p.m. abbia impugnato preventivamente, fuori causa pure il 576 c.p.p., che non è ammissibile in caso di assoluzione piena nel merito.
Continuate ad ascoltare gli azzecagarbugli di turno ed avrete una bella sorpresa alle correzioni

Da: MariXDADA18/12/2008 13:50:41
non ci sto capendo + nulla....ma alessandro è scomparso?e tu che fai, lo mandi il 416 (senza nulla togliere a chi dice che deve essere inserito)?

Da: antonio 97918/12/2008 13:51:20
<cascio' tu ce cacat o cazzz ma nn hai nessuna causa da fare????iamm bell ia

Da: Alex18/12/2008 13:51:24
Tranne che per i toni usati, concordo con "Avv. Cascione", perchè non usate i pochi neuroni rimastivi integri per applicarvi sui codici invece di frodare lo Stato?

Da: lu18/12/2008 13:51:37
QUAL è LA SENTENZA DI INTERDIZIONE?

Da: CODICI18/12/2008 13:51:57
per favore mi dite di LECCE????è VERO CHE HANNO BLOCCATO I BAGNI?

Da: X TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!18/12/2008 13:52:19
ALEX ALLORA DILLA TU LA SOLUZIONE
PRESTO PERò
GRAZIE

Da: chiara18/12/2008 13:52:23
aiuto per AMMINISTRATIVO per favore.....almeno un inizio!!!

Da: giasone18/12/2008 13:52:55
è necessario il 416 per dimostrare che in gennaio 2006, sebbene ancora minorenne , poteva essere dichiarata l'inabilità

Da: HELP18/12/2008 13:53:01
ma porcamiseria vi state contraddicendo l'un l'altro da 20 pagine ormai........ SI PUò AVERE QLKS D CERTO?? lo so che c state aiutando.... però a noi che dobbiamo mandare le cose nnn c fate capire nulla!!!!!!

Da: Avvocato18/12/2008 13:53:28
ho apportato solo qualche modestissima correzione l'atto che vi allego mi sembra OK per la stesura definitiva  .

ECC.MA CORTE D' APPELLO DI …..
COMPARSA DI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… Caio, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
Caio ha fondato il proprio atto di appello sul falso presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si é verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani di Sempronio, figlio di  Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al padre Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
DIRITTO
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n�° 24082)
P.T.M.
si chiede che l’Ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado .
Con conseguente condanna di Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Il procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Si depositano:
-    il fascicolo di parte di 1�¿��° grado
-    la sentenza di 1�¿��° grado
-    copia notificata dell'atto di appello
                                            Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente  procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

                                                Firma Tizio
                                                 

                                                 Vera la firma
                                                   Avv. …………..

Da: x avv. cascione18/12/2008 13:53:30
Avevo già colto la dotta citazione.
Comunque subito perdi la pazienza, complimenti. Già ti vedo: arrogante come solo gli avvocati arroganti sanno esserlo. Mamma mia!

Da: giuseppe18/12/2008 13:54:56
non può proprorre appello ma avanzare richiesta ex art. 572 c.p.p. al procuratore della repubblica perchè questii pproponga appello.
la richiesta deve essere corredata dei motivi dell'appello

Da: AVV X AVVOCATO18/12/2008 13:55:12
GRAZIE A DIO..
QUALCUNO CHE RAGIONA..
IL TUO TESTO è SENZA ERRORI..

Da: Alex18/12/2008 13:56:04
Non ho tanta presunzione da rischiare di fornirvi una soluzione dubbia, comunque se accogliete la tesi del 572 c.p.p., basta fare una semplice istanza a nome del cliente difeso dall'avvocato ed indirizzata alla procura della repubblica in sollecitando l'impugnazione della sentenza n... del... resa da... nel giudizio promosso contro...per i seguenti motivi..e poi gli stampate il parerino, sentenze ssulla vioenza sportiva ce n'è un'infinità e tutte uguali

Da: jamiro18/12/2008 13:56:35
QUALCUNO PUò DIRMI CON CERTEZZA QUALE FORMA DEVE AVERE L'ATTO DI PENAlE--????
GRAZIE

Da: mario x dada18/12/2008 13:56:39
dada ma allora cosa dobbiamo dettare ai ragazzi che stanno facendo l 'esame??tu hai capito qualcosa?

Da: Taty18/12/2008 13:57:09
per penale è squallido che diate false notizie deficenti

Da: x avv. cascione18/12/2008 13:57:20
non fatte più vede che te rompo er culo hai capito pezzo de merda rotto in culo frocio

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