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Da: mario x avv18/12/2008 13:39:06
CC.MA CORTE D' APPELLO DI …..
COMPARSADI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
DIRITTO
Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
In proposito la Giurisprudenza è chiara. "AI sensi dell'art 139 cpc comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad 1 persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di anni 14 e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. PEr contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art 415 cc, comma 1); o anche chi , per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici. O infine al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (Art 415 cc, commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta,duqnue, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di 1 mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come deto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e  nemmeno, necessariamente, per tutti: art 427 cc comma 1). NE consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.
La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n¦deg; 24082)
P.T.M.
si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio.
Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Si depositano:
-    il fascicolo di parte di 1囹quest;?¦deg; grado
-    la sentenza di 1囹quest;?¦deg; grado
-    copia notificata dell'atto di appello
-    copia della sentenza di interdizione……,….
                                            Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente  procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

                                                Firma Tizio
                                                

                                                 Vera la firma
                                                   Avv. …………..
Cass. civ. Sez. I, 25-09-2008, n. 24082
INFERMITA' DI MENTE

NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.)
Notificazione
nella residenza, domicilio o dimora
Riferimenti normativi
CC Art.415
CPC Art.139
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
B.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008




Da: lella18/12/2008 13:39:11
potete postare la soluzione di penale con la giurisprudenza

Da: Azzeccagarbugli18/12/2008 13:39:11
L'atto di penale non è un semplice appello ma un appello incidentale.

Da: mario x avv18/12/2008 13:39:14
CC.MA CORTE D' APPELLO DI …..
COMPARSADI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
DIRITTO
Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
In proposito la Giurisprudenza è chiara. "AI sensi dell'art 139 cpc comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad 1 persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di anni 14 e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. PEr contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art 415 cc, comma 1); o anche chi , per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici. O infine al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (Art 415 cc, commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta,duqnue, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di 1 mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come deto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e  nemmeno, necessariamente, per tutti: art 427 cc comma 1). NE consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.
La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n¦deg; 24082)
P.T.M.
si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio.
Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Si depositano:
-    il fascicolo di parte di 1囹quest;?¦deg; grado
-    la sentenza di 1囹quest;?¦deg; grado
-    copia notificata dell'atto di appello
-    copia della sentenza di interdizione……,….
                                            Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente  procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

                                                Firma Tizio
                                                

                                                 Vera la firma
                                                   Avv. …………..
Cass. civ. Sez. I, 25-09-2008, n. 24082
INFERMITA' DI MENTE

NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.)
Notificazione
nella residenza, domicilio o dimora
Riferimenti normativi
CC Art.415
CPC Art.139
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
B.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008


avv e completa?? o manca cosa?

Da: zlatan18/12/2008 13:39:16
avv. cascione, hai ragioni: questi sono tutte braccia strappate all'agricoltura. Ho letto delle scemenze inaudite! Falli passare, che poi li aggiustiamo noi!
In miniera!!

Da: Marcoxxx18/12/2008 13:39:30
ragazzi ma perchè si dice che tizio è minore di età e si cita il 416 c.c.?? non mi sembra che sia minore di età o mi sbaglio????

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Da: Marcoxxx18/12/2008 13:39:33
ragazzi ma perchè si dice che tizio è minore di età e si cita il 416 c.c.?? non mi sembra che sia minore di età o mi sbaglio????

Da: aa18/12/2008 13:39:47
Sceccareddi... sempronio viene dichiarato inabilitato all'eta di 17 anni, ed interdetto a 18....

Da: AVV. RC18/12/2008 13:40:29
Esimio Collega Cascione,
Ti prego lascia morale e deontologia da parte. Non è il caso.

Da: x avv. cascione18/12/2008 13:40:32
sono un avvocato anke io...e dici solo cazzate...caro mio....purtroppo la nostra è una casta chiusa e c'è gente che boicotta questi esami...dovresti saperlo benissimo...evidentemente sei solo un avvocatuccio senza troppe pretese...e ti dirò di più... mi piacerebbe averti come controparte così vedrei le tue banali eccezioni.......e le smonterei una ad una ...p.s.   
sei tu che sei banale.

Da: dada18/12/2008 13:40:57
Volete darci un aiuto?

Da: ----18/12/2008 13:40:58
cortesemnete versione definitiva????????????

Da: X ZLATAN!18/12/2008 13:41:03
zlatan ti prego nn è che faresti amministrativo...? sn nelle tue mani!!!
NEL GENNAIO 2006 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  DI ALFA AFFIDA ALLA SOCIETA BETA IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI.
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PREVISTA PER 4 ANNI CON DELIBERA N. …..
DEL 20 .10.2008.
L’AMMIN ISTRAZIONE COMUNALE ANNULLA LA PRECEDENTE DELIBERA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
LA DELIBERA DI ANNULLAMENTO E MOTIVATA CON RIFERIMENTO SIA AD UN VIZIO DI PROCEDIMENTO CONSISTENTE NELLA ILLEGGITTIMA ESCLUSIONE DALLA GARA PER DIFETTI DI REQUISITI DELLA SOCIETA GAMMA, LA QUALE ERA INVECE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI (LA SOCIETA GAMMA NON EBBE A PRESENTARE RICORSI IN MERITO) SIA L’OPPORTUNITA CHE L’ANNULLAMENTO OFFRE ALL’AMMINISTRAZIONE DI RIORGANIZZARE IL SERVIZIO GESTENDOLO PERSONALMENTE CON L’IMPIEGO DEL PERSONALE COMUNALE SOVRABBONDANTE PER REALIZZARE UN RISPARMIO DI SPESA.
IN DATA 15.11.2008 IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE PERSONALE COMUNALE.
LA SOCIETA BETA SI RIVOLGE AL PROPRIO AVV.TO INTENDENDO PROSEGUIRE IL RAPPORTO CON L’ENTE LOCALE E OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI.
ASSUNTE LE VESTI DELL’AVV.TO , IL CANDIDATO REDIGA L’ATTO GIUDIZIARIO CHE RITIENE PIU OPPORTUNO ILLLUSTRANDO GLI ISTITUTI E LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE IN ESAME

Da: avv. cascione18/12/2008 13:41:38
....vuoi qualcosa di chiaro in penale?  IN GALERA DOVRESTE ANDARE!... perchè se non ci andate voi con tutta probabilità ci finiranno purtroppo i vostri futuri clienti!!!!! FATE SCHIFO, VERGOGNA!

Da: chiara18/12/2008 13:41:57
Civile mi sembra fin troppo chiaro...non è che qualche anima pia si possa dedicare ad amministrativo??? io non ho nemmeno il formulario quindi almeno lo schema e la sentenza....poi lo sviluppano i ragazzi all'esame

Da: dada18/12/2008 13:42:00
Mettete la versione definitiva di civile?

Da: SPETTATRICE SILENZIOSA18/12/2008 13:42:30
grazie a tutti quelli ke in questi tre giorni si sono dati tanto da fare x l'esame di abilitazione! Sono stata una spettatrice silenziosa e grazie a voi le persone a me care ke stanno sostenendo in qs momento l'esame, sono state agevolate!
a chi ritiene ke sia tutta una farsa e ke sono tutti praticanti incapaci se si fanno dare una mano, dico di guardare bene a se stessi.. e al fatto ke probabilmente il posto ke ricoprono è solo il frutto di una succosa RACCOMANDAZIONE....
in bocca al lupo a tutti!

Da: domingoscocciato18/12/2008 13:42:45
salve a tutti... vi seguo da stamane... più per diletto che altro... un pò anche per aiutare alcune persone che stanno sostenendo l'esame...
il fatto è che troppa gente spara idee senza leggere bene le tracce...
anche io sono praticante notaio (avvocato da qualche anno) e sono abituato a dare un peso enorme alle date e alle parole nelle tracce...
la traccia di civile vi pone all'attenzione due problemi...
il primo... sempronio è stato inabilitato quando era minore ( gennaio 2006 era prima di maggio.... giusto???)... ergo... poteva essere inabilitato? altrimenti sarebbe subito caduto il castello della citazione in appello.... dunque poteva essere inabilitato perchè nell'anno precedente il compimento del diciottesimo anno di età... quindi ok inbilitazione che avrà effetti dalla maggiore età ( maggio 2006... notifica a ottobre 2006... quindi notifica ad inabilitato)
secondo problema... l'atto è notificato ad un inabilitato... poco importa che in seguito sia stato dichiarato interdetto... ha valore la capacità al momento della notifica... trova applicazione la più voltecitata sentenza del 2008....
dunque... la proposta di atto va bene...
tranquilli....
forse va un pò ampliata nella parte discorsiva di diritto... ma è ineccepibile dal punto di vista dei principi enunciati...
tutto qui....

Da: perlesame - civile18/12/2008 13:42:59
416 c.c. sì o no?

Da: marisa18/12/2008 13:43:29
vi prego qualcuno mi da lo svolgimento dell'atto di penale

Da: lella18/12/2008 13:43:42
va bene l'atto di penale di almost postato a pag. 214

Da: x avv. cascione18/12/2008 13:43:44
Conosco l'avv cascione. Sta sempre fuori al tribunale di napoli ad elemosinare cause a qualunque persona entri nell'edifcio. Una volta si propose anche al garzone del bar che portava i caffè!

Avvoca' mavafancuuuuu

Da: W chiara18/12/2008 13:43:44
chiara ha ragione... vi prego datemi amministrativoooooooooo

Da: aa18/12/2008 13:44:16
Prevedo una moria di bocciati a causa dell'atto,,,, non avete neanche saputo fare bene i calcoli sull'età, inficiando tutto... oltre che appena trovano 1 atto uguale in 500 persone non  ci stanno nulla a bocciarli tutti...

Da: step7618/12/2008 13:44:51
Io credo che qui solo alessandro o almost dovrebbero postare una versione definitiva dell'atto civile onde evitare mille confusioni inutili! A lui và il piu' sentito
"GRAZIE!!!!"

Da: ANONIMA18/12/2008 13:44:51
in effetti nella prima versione in effetti c'è un riferimento al 416c.c. bisogna vedere se necessita di integrazione o basta così.....qualcuno ci illumini!!!

Da: per Ciao da monica18/12/2008 13:44:56
Anche se il p.m. non ha impugnato la sentenza, la parte civile può impugnare ex 576 per i soli interessi civili..punto che nell'atto postato da almost è stato specificato

Da: bruna18/12/2008 13:45:05
postate il definitivo di civile???? così la smettiamo di parlare di questo?

Da: mario x avv18/12/2008 13:45:18
perche invece di litigare voi avvocati nn ci postate la traccia di civile completa???????

GLI ALTRI GIORNI NN ERA COSI INCASINATO....

Da: CODICI18/12/2008 13:45:46
scusate avete notizie di lecce?????davvero hanno bloccato i bagni?o hanno adottato altre misure?

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