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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: aa18/12/2008 12:58:40
X chi fa amministrativo l'appalto del servizio di pulizia presso enti locali ha una normativa ad hoc...!

Da: lou18/12/2008 12:59:00
non allegate nulla tto civile.

Da: MIL18/12/2008 12:59:26
CHIAREZZA SUI DOCUMENTI DA ALLEGARE:

per quanto attiene al fascicolo di primo grado: è il fascicolo di parte di 1° grado che si allega.....e non quello d'ufficio che è ovvio che viene acquisito d'ufficio...

la sentenza di 1° grado....è vero che è obbligo dell'appellante depositarla...ma se la si rideposita, nessuno ci può dir nulla.

copia notificata dell'atto di appello....quallo deve esserci necessaiamente...
in più suggerivo...copia della sentenza di interdizione....a dimostrazione che al momento della notifica della prima citazione vi era solo l'inabilitazione...

Da: Piccola18/12/2008 12:59:37
alessandro ti prego stai facendo tantissimo aoitaci ancora...puoi ripostare soluzioned id atto civile e penale??? così la giro ai "disgraziatI" in bagno"

Da: @@@@@@@@@@@@18/12/2008 12:59:56
postate l'atto completo senza cose da inserire. grazie

Da: Nunzio18/12/2008 12:59:59
Il testo parla di appello e non di ricorso per cassazione.
Ergo, aprescindre dal caso trattato nella sentenza dalla Cassazione,
l'atto a mio parere va fatto con comparsa di costituzione e non con
controricorso.
Ciao.

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Da: nicolas18/12/2008 13:00:06
ma siete sicuri che l'atto di almost è giusto?

Da: chi18/12/2008 13:00:08
mi piacerebbe vedere i posti in cui inviate le cose. Avete anche postato "serve ad una ventina di persone" dove stanno facendo l'esame, in Burundi? è prorpio vero che ci sono 2 Italie.

Da: alessandro18/12/2008 13:00:41
nicolas se pensi che non sia giusto dillo, ma spiega il perchè

Da: X TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!18/12/2008 13:00:44
qualcuno che imposta l'atto di penale????????????
Non lo sta facendo nessuno??????????????
AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: ....................18/12/2008 13:00:48
Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PROTO    Vincenzo                           -  Presidente   - 
Dott. FIORETTI Francesco Maria                    -  Consigliere  - 
Dott. GILARDI  Gianfranco                         -  Consigliere  - 
Dott. BERNABAI Renato                        -  rel. Consigliere  - 
Dott. PETITTI  Stefano                            -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
         B.L.,  nella qualità di procuratore speciale  di      B.
      G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2,  presso
l'avvocato  SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato  SANNONER
GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
       B.A.;
                                                         - intimata -
avverso  la  sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE,
depositata il 19/12/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                


Inizio documento

Fatto

Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.





Inizio documento

Diritto

Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.





Inizio documento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008


Da: VEROBARONETTO ATTENZIONE ATTENZIONE18/12/2008 13:01:04
x atto di civile: mi sorge ilseguente dubbio. L'appellante si duole solo della nullità della notificazione dell'atto introduttivo poichè ricevuto da persona inabilitata e comunque mai da se medesimo oricevuto, ne tqnto meno dal curatore delinabilitato. Però per  il principio devolutivo, il giudice del gravame deve pronunciarsi in merito ai vizi di merito rinvenienti nella sentenza... Ma scusate: nella traccia non emerge che nella sentenza di primo grado  il Tribunale abbia afrontato l'esame della nullità della notificazione della domanda... Questo potrebbe essere un motivo addirittura du inammissibilità dell'appello proposta da Caio? RISPONDANO I PROCESSUALISTI

Da: avv.18/12/2008 13:01:21
io non depositerei nella comparsa di civile la sentenza di inabilitazione che è al di fuori dell'ambito del materiale probatorio della nostra posizione.
Ci fa appello caio, sarà lui a dover dimostrare la fondatezza della sua domanda...

Da: frank per chi18/12/2008 13:01:22
sei pure leghista e razzista compilimenti

Da: sUgo18/12/2008 13:01:28
W l'Italia.

Da: chiara18/12/2008 13:02:00
AMMINISTRATIVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo

Da: michele18/12/2008 13:02:06
X ALESSANDRO
credo che l'atto di almost abbia un problema nella parte in cui definisce sempronio ancora minore e quindi la parte relativa all'art 416

Da: x TUTTI18/12/2008 13:02:19
scusate

potete PER CHIAREZZA PER TUTTI inserire sempre se si tratta della traccia di civile o di penale o di amministrativo

grazie (soprattutto per chi come me non capisce nulla!!!!)

Da: nicolas18/12/2008 13:02:29
perchè è una comparsa di costituzione e risposta non è un atto d'appello

Da: laura18/12/2008 13:02:40
ale scusa ma non puoi postare l'atto finito così lo inviamo??? sono le 13 e  i ragazzi dentro non hanno tempo e modo per assentarsi a copiare ogni volta che vogliono.

Da: avv. x verobaronetto18/12/2008 13:02:45
assolutamente NO
l'appello si limita in base al principio della domanda al punto della sentenza appellato, sul resto addirittura si forma il giudicato.

Da: luigi18/12/2008 13:03:08
x nicolas allora spiegaci i tuoi dubbi!!!!!!!!!!!!

Da: mario18/12/2008 13:03:29
io non sono un avvocato, ma sto solo trasferendo le info che apprendo da voi.per l'atto di civile, quel sempronio il 16/10/2006 è gia maggiorenne....e quindi l'atto postato poco fa da alessandro non dovrebbe funzionare. scusatemi ancora.....

Da: dada18/12/2008 13:03:38
Ale qual è la posizione di Tizio?Non può eccepire nullità,vero?

Da: alessandro18/12/2008 13:04:03
IO L'ATTO COMPLETO NON LO POSTO, NON X CAZZIMMA MA PERCHè NON LO SO FARE, COME VE LO DEVO DIRE?

SONO UN PRATICANTE NOTAIO, NON AVVOCATO!

STO RACCOGLIENDO TUTTI I DATI E VE LI STO DANDO....CHE DEVO FARE DI +

Da: perlesame - guardate gli allegati:vanno bene?18/12/2008 13:04:11
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI …..
COMPARSADI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
DIRITTO
Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante.
P.T.M.
si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio.
Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Si depositano:
-    il fascicolo di parte di 1° grado
-    la sentenza di 1° grado
-    copia notificata dell'atto di appello
-    copia della sentenza di interdizione……,….
                                            Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente  procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

                                                Firma Tizio
                                                 

                                                 Vera la firma
                                                   Avv. …………..

Da: ....................18/12/2008 13:04:23
Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PROTO    Vincenzo                           -  Presidente   - 
Dott. FIORETTI Francesco Maria                    -  Consigliere  - 
Dott. GILARDI  Gianfranco                         -  Consigliere  - 
Dott. BERNABAI Renato                        -  rel. Consigliere  - 
Dott. PETITTI  Stefano                            -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
         B.L.,  nella qualità di procuratore speciale  di      B.
      G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2,  presso
l'avvocato  SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato  SANNONER
GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
       B.A.;
                                                         - intimata -
avverso  la  sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE,
depositata il 19/12/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                
Inizio documento
Fatto
Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Inizio documento
Diritto
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.
Inizio documento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI IN MATERIA CIVILE
Notificazione alla residenza, dimora, domicilio
Codice Civile (1942) art. 415
Codice Procedura Civile art. 139

Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, c.p.c., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace
Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082


Da: X TUTTI18/12/2008 13:04:24
SCUSATE!!!!!

potete PER CHIAREZZA PER TUTTI inserire sempre

se si tratta della traccia di CIVILE o di PENALE o di AMMINISTRATIVO

grazie (soprattutto per chi come me non capisce nulla!!!!)

Da: LOTTARE18/12/2008 13:04:26
il fascicolo di primo grado che si è ritirato nel primo giudizio, il nostro di ufficio,  non quello del tribunale, è quello che viene acquisito d'ufficio. indicatelo nell'indice documenti. la notifica della sentenza d'appello va anche depositata da parte nostra.

Da: antonella18/12/2008 13:04:28
x avvocatoazzeccagarbugli mi chiedono disperatamente l'atto di penale. a che punto sei puoi mandarlo definitivooo. cosa devoi mandare ai ragazzi???

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>


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