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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: incubo bianco | 18/12/2008 12:32:07 |
mi potreste dire a che pag è la soluzione di penale | |
Da: alessandro | 18/12/2008 12:32:10 |
non copiate l'atto di sabrinella che si è confusa usate l'atto di almost, aggiungete riferimenti alla sentenza e cambiate la procura inserendo il dlgs 196/03 | |
Da: peppo | 18/12/2008 12:32:48 |
dlgs 196/2003 | |
Da: zlatan | 18/12/2008 12:32:59 |
Perchè? non può essere stata emessa dal gdp e quindi l'appello lo fai in Tribunale anzicchè alla Corte? | |
Da: Totalmente incompetente | 18/12/2008 12:33:16 |
Scusate l'atto di Almost completo di sentenze da inviare qual'è? Grazie a tutti. Aiutate un incompetente in materia vi prego! | |
Da: X ALESSANDRO | 18/12/2008 12:33:36 |
CI DIRESTI CORTESEMENTE COSA DEVE ESSERE ALLEGATO? LA SENTENZA IMPUGNATA O ANCHE IL FASCICOLO DI 1° GRADO? è MOLTO IMPORTANTE.....GRZ....SEI MOLTO GENTILE | |
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Da: in attesa | 18/12/2008 12:33:41 |
ragazzi ..MA LA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA NON DEVE ESSERE ALLEGATA DALL'APPELLANTE (CHE PUò FARLO TANTO NEL FASCICOLO QUANTO SUCCESSIVAMENTE)? chi si costituisce con la comparsa non deve depositarla.... | |
Da: sabrinella X TUTTI | 18/12/2008 12:33:49 |
SCUSATE HO COPIATO UN POST X UN ALTRO!!! NON COPIATE | |
Da: mario | 18/12/2008 12:33:57 |
X ALE E GLI ALTRI FACCIAMO UNO RIEPILOGO DELLE PAGINE CON LA SOLUZIONE DA INVIARE | |
Da: Avalon | 18/12/2008 12:34:02 |
Scusate qualcuno che sa dove mettere mano:PUO? DEFINITIVAMENTE MODIFICARE QUELL'ATTO CON LE COSE MANCANTI COSì SI CHIUDE LA QUESTIONE? | |
Da: alessandro | 18/12/2008 12:34:27 |
sull'allegazione NON SO NULLA....sorry | |
Da: dada | 18/12/2008 12:34:47 |
Ale...completi l'atto? | |
Da: Per Azzeccagarbugli | 18/12/2008 12:35:22 |
per penale per quale articolo si fa impugnazione?Grazie | |
Da: sabrinella X TUTTI | 18/12/2008 12:35:25 |
ECCO LA PROCURA DI CUI PARLA ALESSANDRO : Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 ed aver avuto l’informativa ai sensi dell’art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell’eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003. | |
Da: xkè catanzaro??? | 18/12/2008 12:35:36 |
ragazzi xkè nell'atto di civile c'è scritto catanzaro??? | |
Da: antonella | 18/12/2008 12:35:36 |
x Alessandro cosa dobbiamo cambiare??? dobbiamo inserire questa dicitura? Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003...... ecc......??? | |
Da: ILLEGALE | 18/12/2008 12:35:46 |
Ci sonbo io per l'ATTO Di amministrativo...vai lier e chiara | |
Da: Pablo | 18/12/2008 12:35:52 |
Qualcuno ha altre sentenze sulla notifica al convivente inabilitato ultraquattordicenne? | |
Da: grullo | 18/12/2008 12:35:55 |
per alessandro che ne pensi di queste modifiche già suggerite all'atto di almost chiedere anche la conferma della sentenza di primo grado e allegare 1) fascicolo di primo grado 2) copia autentica sentenza impugnata 3) originale dell'atto di appello notificato | |
Da: Mari | 18/12/2008 12:36:05 |
Per favore, state calmi. Se non c'è l'atto di penale o di amministrativo passate quello di civile!senza chiedere ulteriormente sempre le stesse cose!Alessandro è un praticante notaio che, giusto per solidarietà , sta aiutandoci. | |
Da: chi è? | 18/12/2008 12:36:21 |
Ma vi state rendendo conto delle domande che stanno facendo? Questi diventeranno avvocati e non sanno combinare un cazzo. In più voi li state aiutando. Incredibile! Create dei mostri! | |
Da: ALLEGATI | 18/12/2008 12:36:49 |
la sentenza va allegata dall'appellante, non dall'appellato. L'appellato allega l'atto di citazione in appello notificatogli | |
Da: MIL | 18/12/2008 12:37:00 |
per quanto riguarda gli allegati si esibisce e deposita: copia dell'atto di appello notificato copia della sentenza di 1° grado copia del fascicolo di 1° grado ah.... copia della sentenza di i nterdizione quest'ultima è utile per provare che al momento della notifica vi era solo l'inabilitazione | |
Da: aa | 18/12/2008 12:37:23 |
cmq interessante ke nella traccia di civile, tra la notifica dell'atto introduttivo di giudizio e la sentenza di condanna passi un mese!! | |
Da: dada | 18/12/2008 12:37:23 |
Allora? | |
Da: X ALESSANDRO | 18/12/2008 12:37:26 |
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO COMPARSADI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. DIRITTO Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. P.T.M. si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio. Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Catanzaro,…. Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. ………….. | |
Da: alessandro | 18/12/2008 12:38:12 |
togliete quel catanzaro dall'atto | |
Da: chiara | 18/12/2008 12:38:43 |
per ILLEGALE...aspetto notizie prima possibile...grazie mille!!! | |
Da: aa | 18/12/2008 12:39:06 |
cmq interessante ke nella traccia di civile, tra la notifica dell'atto introduttivo di giudizio e la sentenza di condanna passi un mese!!! | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 12:39:26 |
NIENTE CATANZARO NELL'ATTO...SCUSTE HO DIMENTICATO DI CANCELLARLO.....CONTROLLATE BENE CE N'è PURE UNO IN FONDO | |
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