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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: DIO | 18/12/2008 12:16:12 |
GRAZIE ALMOST E ALESSANDRO E CHI HA PROPOSTO SCHEMI ED INTEGRAZIONI. ANDRETE TUTTI IN PARADISO DAJE ROMA DAJE | |
Da: alessandro | 18/12/2008 12:16:42 |
yuuu vado in paradiso! | |
Da: luca | 18/12/2008 12:17:27 |
qualcuno sa dirmi dove reperire la sentenza della cassazione 24082/2008 a cui fare riferimento?? grazie | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 12:17:38 |
COSA FACCIO ALLEGARE ALL'ATTO DI CIVILE.....MI RISPONDETE PLEASE E POI DOPO COMINCIO A SCOLPIRE LA STATUA???? | |
Da: sara.. | 18/12/2008 12:17:39 |
urgentissimo mio fratello mi ha detto ke la traccia 1 ke gli ho comunicato manca di qualke riga! quindi mi sa ke la nostra traccia nn è completa | |
Da: peppi | 18/12/2008 12:17:48 |
Azzeccagarbugli aiuto!!!!!!!!!! Scrivi tutti i motivi e lo svolgimento della traccia di penale!!! Grazie!!!!!!!!!!!!!!! | |
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Da: frank | 18/12/2008 12:18:08 |
grazie ad alessndr'e napule un vero benefattore | |
Da: alessandra | 18/12/2008 12:18:59 |
luca guarda l'atto di almost e alessandro è completo | |
Da: ATTENZINE ATTENZIONE ATTENZIONE | 18/12/2008 12:19:05 |
ATTENZIONE nell'atto di ALMOST c'è scritto: " ...Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età ." MA SEMPRONIO AL MOMENTO DELL'INTERVENUTA INABILITà NEL GENNAIO 2006 ERA GIà MAGGIORENNE!? ESSENDO NATO IL 20 MAGGIO 1988!? | |
Da: mario | 18/12/2008 12:19:10 |
Raga ma nn potete farla completa da inviare? | |
Da: raffaella | 18/12/2008 12:19:18 |
ma come li fai questi conti ?? A maggio fa 18 anni | |
Da: barese doc | 18/12/2008 12:19:20 |
Niente mezzi istruttori nuovi in appekko ok, ma per i documenti cosa offriamo in comunicazione?FASCICOLO I GRADO - SENTENZA IMPUGNATA e poi???????? Grazie ragazzi | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 12:19:25 |
TRACCIA DI CIVILE Tizio promuove un azione giudiziaria per risarcimento danni nei confronti di caio. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall'ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di sempronio, nato il 20 maggio 1988, figlio di caio e unica persona che si trovava a casa al momento della presentazione dell'ufficiale giudiziario. Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato mevio. Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli e' stata imposta l'assistenzs, non consegna l'atto giudiziario al genitore ne ne fa parola alcuna a nessuno. All'inizio del 2007 sempronio, aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell'abituale abuso di bevande alcoliche, viene interdetto. Nel frattempo il giudizio promosso da tizio prosegue nella contumacia di caio e si conclude con la condanna di quest'ultimo nel novembre 2008. Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso la stessa, assumendo la nullita' della notifica dell'atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava sempronio e dalla mancanza di conoscenza dell'atto stesso da parte sua e del curatore. Assunte le vesti del difensore di tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più' opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame | |
Da: dada | 18/12/2008 12:19:29 |
DaTE L'ATTO COMPLETO? | |
Da: Bue e Asinello alias Provvidenza alias Ges | 18/12/2008 12:20:13 |
Una piccola parentesi non di carattere provocatorio ma semplicemente un pensiero riversato sulla carta digitale del web. Non sono un legale. Giova premetterlo. Le critiche rivolte a noi "parassiti" sono sicuramente meritate. Non implorerò una buona azione da parte degli esperti in materia in termini di aiuto perchè se bouno e giusto coincidono questa non dovrebbe essere una buona azione in quanto non è giusta. Tuttavia vi racconto quanto mi è capitato di vedere ieri alla mostra d'oltremare a Napoli. I commissari entravano ed uscivano portando materiale non consentito ai propri protetti. Orbene, è giusto che i potenti siano agevolati ed il povero ragazzotto di paese che non conosce nessuno debba invece contare solo sulle proprie capacità tra l'altro provate da tre giorni stressanti? E poi questo è un concorso? No, non lo è. Saranno solo le loro capacità a fare in modo che siano stimati ed apprezzati in futuro. Questo concorso è una farsa per il modo in cui si svolge, per il modoin cui vengono corretti gli elaborati,per il modo in cui vengono trattati i partecipanti...insomma non facciamo falsi moralismi. La coscienza tiriamola in ballo quando noi per primi non siamo corretti con gli altri. Ricordate cosa ha detto Qualcuno...? Chi è senza peccato scagli la prima pietra... | |
Da: alessandra | 18/12/2008 12:20:47 |
quindi aspettiamo correzioni? | |
Da: peppi | 18/12/2008 12:21:29 |
Qualcuno sa tutta la soluzione di penale??????????????? HELP!!!!!!!!!!! Grazie | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 12:21:42 |
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI... COMPARSADI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. DIRITTO Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. P.T.M. si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio. Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. ....(CITTA'),…. Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio iN...., via…….. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96, presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. …… | |
Da: RES | 18/12/2008 12:22:03 |
PER ALESSANDRO E TUTTI IL PRIMO GRADO ERA QUASI SICURAMENTE TRIBUNALE CIVILE PERCHE' GDP E' TROPPO LIMITATO. (15 MILA EURI) | |
Da: eheheheheheheeheheheheeheheh | 18/12/2008 12:22:04 |
ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE qualcuno deve tornare alle elementariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii per la matematica | |
Da: alessandro | 18/12/2008 12:22:11 |
unica correzione procura la legge sulla privacy è la 196/06 non + la 675 | |
Da: X attenzione | 18/12/2008 12:22:12 |
Il bello della matematica è che nn è un'opinione!Comprati la calcolatrice | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 12:22:35 |
QLCN HA LE CORREZIONI DA FARE ALL'ATTO DI CIVILE? | |
Da: alessandra | 18/12/2008 12:22:54 |
bravissimo bue e asinello | |
Da: alessandro | 18/12/2008 12:22:57 |
dlgs 196/06 | |
Da: chiara | 18/12/2008 12:23:00 |
ragazzi vi prego mi servirebbe assolutamente qualcosa su amministrativo...almeno lo schema del formulario e la sentenza di riferimento...aiutatemi... | |
Da: sara.. | 18/12/2008 12:23:01 |
si anonima, la traccia 1 è quella! | |
Da: morenita | 18/12/2008 12:23:13 |
gentilmente,urge schema dell'appello di parte civile,per l'atto di penale | |
Da: Avv. Anto | 18/12/2008 12:23:25 |
Non capisco come mai Alessandro non abbia citato la sent. del 2008 della Cass. nel corpo dell'atto di appello. A mio avviso è fondamentale citarla. | |
Da: ATTENZIONE ATTENZIONE | 18/12/2008 12:23:26 |
l'atto di civile è palesemente un trabocchetto...un processo iniziato nell'ottobre 2008 non può concludersi nel novembre 2008, siamo seri. Non lo fate! | |
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