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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: axe18/12/2008 11:46:46
NESSUNO HA NOTIZIE DELLA TRACCIA DI AMMINISTRATIVO?
ANCHE PERCHè L'80% DELLE PERSONE SI BUTTERà SU CIVILE, IN POCHI FARANNO PENALE E SARANNO RARISSIMI A FARE AMMINISTRATIVO..

Da: dada18/12/2008 11:46:51
Lasciate fare ai professionisti...qualcosa ne verrà fuori!"

Da: help18/12/2008 11:47:49
ma che atto di penale si deve fare?!

Da: NON DITE CAZZATE18/12/2008 11:48:27
X CHI HA SCRITTO CHE IL RICORSO E' PER CASSAZIONE, POICHE' LA SENTENZA E' EMESSA DAL GIUDICE DI PACE PERCHE' INFERIORE A VECCHIE 2 MILIONI DI LIRE.

Leggi attentamente la traccia, è scritto lì che:
"Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso la stessa, assumendo la nullita' della notifica dell'atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava sempronio e dalla mancanza di conoscenza dell'atto stesso da parte sua e del curatore".

CERCA DI NON CONFONDERE LE IDEE A CHI E' GIA' SOTTO STRESS

Da: elsa18/12/2008 11:48:47
Per Alessandro: pensiamo a stilare l'atto rispetto alla competenza visto che non è specificato nela traccia sull'atto potremmo scrivere Tribunale /Corte di Appello.

Da: Frank18/12/2008 11:49:32
SCUSATE LAROTTURA DI COGLIONI MA VI SUPPLICO QUALCUNO PUò MANDARMI LA TRACCIA D PENALE E AMMINISTRATIVO?!?!?!??!?!???! VI PREOGOOOOOOOOOOOOOOO

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: lilli18/12/2008 11:49:44
x favore qualcuno puo dirmi se l'atto di civile è già pronto? devo dare notizie a napoli

Da: Anna18/12/2008 11:49:45
Ma l'atto di penale è integrale?chi bisogna difendere...potete postare di nuovo la traccia per intero

Da: avvURB18/12/2008 11:49:54
ATTO DI CIVILE: COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA IN APPELLO

AUTORITA' GIUDIZIARIA: siccome non è specificato il valore del giudizio di primo grado né è indicata l'AG che ha emesso la sentenza (gdp o Trib) deve essere proposta (trattandosi di esame) dinanzi alla Corte d'Appello. La sentenza che trovate sui codici è della cass perché il giudizio di primo grado è stato emesso secondo equità e quindi inappellabile. Ma nella traccia si parla di appello e non di ricorso pre cass o più genericamente di gravame. Quindi l'atto e comparsa di costituzione e risposta in appello.
Speigate le ragioni di fatto riportando quanto contenuto nella traccia, mentre per le ragioni di diritto fate riferimento agli art. 138 e 139 del CPC e, ovviamente, la sentenza.
Le conclusioni sono: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese.  E BASTA
NON CI SONO MARGINI PER RICHIEDERE L'APPELLO INCIDENTALE O ALTRE COSE

Da: dalila18/12/2008 11:49:59
wow ale siamo entrambe campani allora!!!! cmq ho afferrato che civile riguarda l inabilitazione ecc ecc xk ho letto quello che hai postato volevo sapere di penale qualkosina.. aspetto tue notizie allora e nel caso se ti posso aiutare sn anche io....
a disposizione!!!!!

Da: NERvOus18/12/2008 11:50:29
alessandro allora per civile?

Da: alessandro18/12/2008 11:50:46
scusate ma visto che la competenza non è specificata lo si fa al tribunale direttamente no? altrimenti come glielo spieghi che hai messo corte d'appello?

Da: ele18/12/2008 11:50:49
per penale...appello alla corte d'appello..x il I grado viste le  violazioni era competente il trib. monocratico

Da: frenky18/12/2008 11:51:01
TRACCIA DI PENALE
mi occorre solo sapere i motivi dell'appello
grazie a tutti

Da: raffaella18/12/2008 11:51:07
Ragazzi vi prego rispondetemi..
C'è qualcuno che sa fare l'atto di penale o devo provare su altri forum ?

Da: NAPOLI18/12/2008 11:51:34
mi occorre la sentenza n. 24082, del 25 settembre 2008, mi aiutate per favore?

Da: Paola18/12/2008 11:52:11
Ragazzi qualcuno può dirmi se per penale bisogna redigere l'appello o la richiesta al p.m? grazie Vi prego

Da: Rachel18/12/2008 11:52:22
                           Alla Ecc.ma  Corte di Appello
di .................................
in composizione collegiale

                     COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER  ...................., rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall’avv. .................... con il quale elettivamente domiciliato in ...................., via .................... n. ...................., nello studio dell’avv. ....................
                                                                                    -appellato-
                                            CONTRO
...................., rappresentato e difeso dall’avv. ........................................
                                                                              -appellante-
Udienza collegiale del giorno: ..................................................................
Consigliere istruttore dott. ......................................................................


FATTO
Con sentenza definitiva n. ............... del .................... il Tribunale di .................... ha così provveduto nel giudizio civile n. ..................../199.................... promosso da .................... contro .................... :
dichiara ....................
Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. .................... con atto notificato in data....................

DIRITTO
Con il presente atto ...................., nel costituirsi in giudizio, impugna l’atto di appello del tutto infondato in fatto e in diritto e ne chiede il rigetto, osservando quanto segue: .................................................
....................................................................................................................
Per tutti i superiori motivi
                                     Voglia l’Ecc.ma Corte:
1 â€" Rigettare l’appello proposto da .................... perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado;
2 â€" Condannare l’appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio.


Luogo e data....................    Avv. ....................

Questo è un ulteriore modello di comparsa di costituzione e risposta in appello che avviene semplicemente a norma dell'art. 166 c.p.c.
Potete scegliere quella che preferite...quella che vi sembra più completa!!

Da: Azzeccagarbugli18/12/2008 11:52:53
L'atto di penale è un semplicissimo appello....impugnazione ad una sentenza di primo grado.

Non serve alcuna sentenza e numero di sentenza anche se in quello che ho scritto sopra ci sono pronunce storiche della cassazione.

Quello che ho scritto sopra(i tre pezzi che ho messo vanno collegati).

Ho postato dottrina e giurisprudenza.

Non si tratta di parere ma di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti e che è apparsa su riviste di penale.

Da: buzzurro18/12/2008 11:53:05
attenzione per tutti penale è un appello!
ho letto che qualcuno sta facendo la cost. di parte civile!
Non bevetevi il cervello

Da: titta18/12/2008 11:53:23
ele ne sei sicura al 100%?

Da: alessandra18/12/2008 11:53:29
ale x favoremmi ripeti la massima nn riesco a trovarla

Da: Mario18/12/2008 11:53:37
PARLAVO DELLA SENTENZA DI RIFERIMENTO PER STILARE L'ATTO, OSSIA QUELLA DEL 25 SETTEMBRE 2008....QUALCUNO CHIEDEVA PERCHE FOSSE STATO PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE E SU QUESTO HO RISPOSTO...
...NON MI RIFERIVO ALL'ATTO ODIERNO CHE, SECONDO ME, VA INTESTATO ALLA CORTE D'APPELLO....OK????????

p.s. LEGGETE I MESSAGGI PRECEDENTI RPIMA DI SCRIVERE CAVOLATE

Da: dada18/12/2008 11:53:43
L'atto!

Da: MORGAN18/12/2008 11:53:51
Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, c.p.c., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace
Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082

Da: Giuseppe18/12/2008 11:53:53
Ragazzi, mi dite a che ora hanno dettato a Napoli?

Da: ---18/12/2008 11:53:58
X NAPOLI:


Fatto Diritto PQM
Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PROTO    Vincenzo                           -  Presidente   - 
Dott. FIORETTI Francesco Maria                    -  Consigliere  - 
Dott. GILARDI  Gianfranco                         -  Consigliere  - 
Dott. BERNABAI Renato                        -  rel. Consigliere  - 
Dott. PETITTI  Stefano                            -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
         B.L.,  nella qualità di procuratore speciale  di      B.
      G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2,  presso
l'avvocato  SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato  SANNONER
GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
       B.A.;
                                                         - intimata -
avverso  la  sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE,
depositata il 19/12/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                


Inizio documento

Fatto

Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.





Inizio documento

Diritto

Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.





Inizio documento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008


Da: dalila18/12/2008 11:54:14
ale ma bisogna ricorrere o no alla corte di appello??????? grazieeeeeeeeee

Da: SIMONA18/12/2008 11:54:33
ragazzi è una comparsa di costituzione e risposta in appello

è l'esame da avvocato non per diventare cassazionisti

e poi non inventiamo dati inesistenti non si parla da nessuna parte di giudice di pace!

Da: ele18/12/2008 11:54:42
APPELLO A CORTE D'APPELLO...SONO LESIONI AGGRAVATE ..SE NON ERANO AGGRAVATE LA COMPETENZA X IL I GRADO ERA DEL GDP...ESSENDO AGGRAVATE LA COMPETENZA è DEL GIUDICE MONOCRATICO...QUINDI L'APPELLO VA INTESTATO ALLA CORTE D'APPELLO

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