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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: ilaria18/12/2008 11:15:58
anche io ho bisogno della traccia di ammin istrativo!

Da: elsa18/12/2008 11:16:11
Per Fra: la massima è cass. civile settembre 2008 n. 24082.

Da: ANONIMA18/12/2008 11:16:17
ME LO HA DETTO ALESSANDRO: LA SENT è LA SEGUENTE:
CASSAZIONE CIVILE SEZ 1, 25 SETTEMBRE 2008, N°24082

Da: pradeiro18/12/2008 11:16:18
ho un formulario..
il mio contatto msn: pradeiro@live.it

Da: raffaella18/12/2008 11:16:24
ma quella di penale non la sa fare proprio nessuno ?

Da: amy18/12/2008 11:16:44
scusate ma a salerno la prova verte su diritto amminis.?

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Da: aba18/12/2008 11:16:45
Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, c.p.c., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace

Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082

Da: dada18/12/2008 11:16:59
Avv.Fi...stai elaborando qlla di penale?

Da: frank18/12/2008 11:17:20
ragazzi ma la sentenza per esteso 24082/08 l'avete trovata da qualche parte? non c'è neanche sul sito della corte di cassazione...
per caso c'è su qualche rivista? grazie

Da: aa18/12/2008 11:19:07
dai, fare la costituzione di parte civile nel processo penale è una cavolata...

Da: laura18/12/2008 11:19:09
x Raffaella
La traccia di penale
Questa è la traccia completa

Nell’ottobre 2007 si disputa la prima giornata del torneo di calcio intersociale
Pochi minuti dopo l’inizio della partita tra le squadre degli azzurri e dei bianchi, Tizio calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell’attaccante avversario Caio, interviene violentemente su di lui, calciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra e interrompendo in tal modo una pericolosa azione d’attacco. Caio si rialza e ed insieme con il compagno di squadra Sempronio si avventa minacciosamente su Tizio. Accorre, però, immediatamente l’arbitro, che si interpone tra Tizio e i due calciatori della squadra bianca e impedisce che la situazione degeneri.
Pochi minuti dopo, Sempronio interviene duramente su Tizio, il quale, col pallone tra i piedi, gli volge le spalle �" colpendolo ad una gamba con un calcio e gli procura la frattura del perone.
Mentre Tizio è a terra dolorante, Sempronio l’apostrofa più volte.
Tizio presenta denuncia di querela nei confronti di Sempronio. Tizio si ristabilisce soltanto dopo alcuni mesi.
Si costituisce successivamente parte civile nel processo penale in cui Sempronio è imputato di lesione personale aggravata, a norma degli articoli 582 �" 583 �" comma 1, numero 1 �" 585 �" 587 comma 1, numero 4 �" 61, numero 4 �" del codice penale.
Nel novembre 2008, all’esito del giudizio di primo grado, il tribunale assolve Sempronio. Nella sentenza il giudice rileva che il fatto, poiché avvenuto nell’ambito di una competizione sportiva, implicante l’uso della forza fisica e del contrasto puro tra avversari, costituisce oggetto di rischio consentito da parte dei partecipanti, sempre immanente nelle gare di calcio.
Assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Da: Giuseppe18/12/2008 11:19:10
A che ora hanno dettato a napoli???

Da: elsa18/12/2008 11:19:28
Per Frank: è stata postata nelle pagine precedenti ma non ricordo quala.

Da: axe18/12/2008 11:19:30
Ma amministrativo?
Non interessa a nessuno?
Eppure, in genere l'atto di amministrativo è quello più semplice

Da: valerio18/12/2008 11:19:43
qualcuno ha già fatto l'atto di costituzione e risposta in apello? per favore se si postatelo

Da: valerio18/12/2008 11:19:48
qualcuno ha già fatto l'atto di costituzione e risposta in apello? per favore se si postatelo

Da: sentenza 24082/200818/12/2008 11:20:15
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PROTO    Vincenzo                           -  Presidente   - 
Dott. FIORETTI Francesco Maria                    -  Consigliere  - 
Dott. GILARDI  Gianfranco                         -  Consigliere  - 
Dott. BERNABAI Renato                        -  rel. Consigliere  - 
Dott. PETITTI  Stefano                            -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
         B.L.,  nella qualità di procuratore speciale  di      B.
      G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2,  presso
l'avvocato  SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato  SANNONER
GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
       B.A.;
                                                         - intimata -
avverso  la  sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE,
depositata il 19/12/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                
(Torna su   ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
(Torna su   ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008

Da: lisa18/12/2008 11:20:18
ale ma stai elaborando?

Da: studioAV18/12/2008 11:20:42
Per favore la traccia di amministrativo... Se qualcuno ha info la posti... please!

Da: titta18/12/2008 11:20:54
possiamo contare su di te per penale?

Da: AVV.FI18/12/2008 11:20:58
no dada devo andare...

Da: antonio18/12/2008 11:21:06
ragazzi qualcuno conosce la traccia di amministrativo per piacere?
grazie

Da: Rachel18/12/2008 11:21:12
                               ECC. CORTE D’APPELLO DI . . .
Comparsa di costituzione e di risposta ed appello incidentale predisposta dall’avv. . . . in favore di
. . . convenuto nel procedimento promosso in fase di appello . . . da . . .
Visto l’atto di appello notificato da . . . col ministero dell’avv. . . . il sottoscritto avv. . . . procuratore del convenuto giusto mandato in calce osserva e deduce:
1) . . .
2) . . .
3) . . .
4) . . .
Per queste considerazioni col presente atto si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell’appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.
Dichiara di opporsi a che sia sospesa la efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendo gravi ed irreparabili motivi dalla esecuzione della stessa. Rilevato inoltre che il tribunale pur riconoscendo il buon diritto dell’appellato non ha accolto la domanda riconvenzionale proposta, incidentalmente ripropone tale domanda al fine di ottenere il riconoscimento di quanto costituisce oggetto della stessa.

. . . lì . . .
Avv. . . .
Delego a rappresentarmi ed assistermi in ogni fase e grado di questo procedimento l’avv. . . . presso lo studio del quale in . . . via . . . eleggo domicilio.

Sottoscrizione

Visto: è autentica la firma suestesa.
Avv. . . .

Da: aaa18/12/2008 11:21:17
è un appello ex art. 576 c.p.p.

Da: flick18/12/2008 11:21:41
Infatti aspetto con urgenza la traccia di amministrativo.

Da: maria18/12/2008 11:22:26
qlc1 ha gia' redatto l'atto di penale?

S.O.S. x il mio ragazzo



Da: Frank18/12/2008 11:22:58
oh ma che sn stè cose... le possiamo mandare>???????

Da: alessandro18/12/2008 11:23:09
perchè appello INCIDENTALE? non capisco

Da: avv. amministrativista18/12/2008 11:23:14
la traccia di amministrativo?

Da: dada18/12/2008 11:23:19
AVV FI controlla il num della sentenza...
Forse è sbagliato!

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