>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Esami AVVOCATO - discussione precedente
51632 messaggi, letto 1527226 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>

Da: alessandra18/12/2008 11:40:16
rachel poichè a noi serve senza incidebtale,quali sono gli artt di riferimento ?

Da: ANONIMA18/12/2008 11:40:23
C'è QLC CHE SIA IN GRADO DI ELABORARE L'ATTO COMPLETO IN MATERIA CIVILE?

Da: Aly18/12/2008 11:40:48
Azzeccagarbugli per favore scrivi il numero esatto della sentenza... Siamo in pochi a preoccuparci dell'atto di penale..
Grazie

Da: gino18/12/2008 11:41:23
ALESSANDRO
MI PUOI AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE
GRAZIE

Da: lex18/12/2008 11:41:41
è una semplice compara di costituzione in appello con conferma della sentenza di primo grado

Da: dada18/12/2008 11:41:53
Infatti...date qlke riferimento anke di penale!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: kevin18/12/2008 11:41:56
scusata ma nella traccia di penale sono citati articoli che sono stati abrogati o che non c'entrano nulla con l'episodio in questione. Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Azzeccagarbugli?

Da: nicolas18/12/2008 11:41:56
alessandro ma riesci a svolgere l'atto di civile?

Da: Magga18/12/2008 11:42:12
Ale la potresti ripetere la massima :) grazie

Da: nicolas18/12/2008 11:42:18
alessandro ma riesci a svolgere l'atto di civile?

Da: titta18/12/2008 11:42:28
mitico azzeccagarbugli che atto si deve fare??????

Da: Frank18/12/2008 11:42:37
ALY SE SAI QLKS D PENALE SCRIVILKO T PREGO
A ME SERVE PENALEEEEEEEEEEEEEEE

Da: Frank18/12/2008 11:42:41
ALY SE SAI QLKS D PENALE SCRIVILKO T PREGO
A ME SERVE PENALEEEEEEEEEEEEEEE

Da: mario18/12/2008 11:42:59
Alessandro ma devi andare via??

Da: pirzigli18/12/2008 11:43:02
ale scusami possiamo collaborare?

Da: pirzigli18/12/2008 11:43:19
ale scusami possiamo collaborare?

Da: pirzigli18/12/2008 11:43:23
ale scusami possiamo collaborare?

Da: dalila18/12/2008 11:43:25
wow alessandro e di napoli''''''???? cmq ale la massima di civile è quella che hai postato ma x quanto riguarda il penale come stiamo messi????

Da: susi18/12/2008 11:43:33
ragazzi, secondo voi la comparsa in appello innanzi a quale giudice va fatta? non è indicato il valore della causa!!

Da: sicuro al 100%18/12/2008 11:43:40
LE TRACCE SONO  UGUALI PER TUTTA L'ITALIA NON CHIEDETE BANALITA'.

TRACCIA CIVILE

Tizio promuove un azione giudiziaria per risarcimento danni nei confronti di caio. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall'ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di sempronio, nato il 20 maggio 1988, figlio di caio e unica persona che si trovava a casa al momento della presentazione dell'ufficiale giudiziario. Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato mevio. Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli e' stata imposta l'assistenzs, non consegna l'atto giudiziario al genitore ne ne fa parola alcuna a nessuno. All'inizio del 2007 sempronio, aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell'abituale abuso di bevande alcoliche, viene interdetto. Nel frattempo il giudizio promosso da tizio prosegue nella contumacia di caio e si conclude con la condanna di quest'ultimo nel novembre 2008. Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso la stessa, assumendo la nullita' della notifica dell'atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava sempronio e dalla mancanza di conoscenza dell'atto stesso da parte sua e del curatore. Assunte le vesti del difensore di tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più' opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame

Da: Azzeccagarbugli18/12/2008 11:43:41
Sostenere che la violazione delle regole del gioco dia luogo, quanto meno, ad una responsabilita` per colpa, significa, in
relazione alle pratiche sportive c.d. a violenza eventuale (in cui, cioe` il contatto fisico e` proibito o ammesso in termini molto ristretti, come nel calcio o nel basket), rendere praticamente inapplicabile la scriminante dell’attivita` sportiva: invero, poiche´ in tali attivita` la violenza non e` prevista come strumento
normale di gioco (nel calcio, ad es., e` ammesso unicamente l’intervento ‘ spalla contro spalla ’ â€" art. 12
comma 4 n. 2 del regolamento di gara), la produzione di conseguenze lesive in queste discipline non puo`
essere ipotizzata, salvi gli scontri fortuiti, se non in seguito ad una violazione delle regole del gioco, a differenza di discipline quali il rugby od il pugilato in cui l’episodio lesivo puo` ben realizzarsi anche in assenza di una violazione del regolamento sportivo. Pertanto, le lesioni cagionate in una partita di calcio configurerebbero quasi sempre il reato di lesioni colpose in quanto originate, nella maggior parte dei casi, da una violazione delle regole del gioco: una tale conclusione risulterebbe oltremodo penalizzante per un sereno e non condizionato svolgimento dell’attivita` sportiva e, soprattutto, si porrebbe in contrasto con l’essenza stessa del fenomeno sportivo e con lo spirito del legislatore che ha inteso â€" come detto â€" favorire e tutelare in larga misura la sua diffusione e la sua pratica nel nostro paese.
Ne´ possono essere condivise le argomentazioni che considerano penalmente rilevanti le violazioni commesse per ansia di risultato: quest’ultima, invero, costituisce l’in se dell’agonismo, il quale a sua volta rappresenta l’anima dell’attivita` sportiva e, dunque, proprio cio` che deve considerarsi scriminato â€" nei limiti che si diranno â€" in forza dell’esimente de qua. Parimenti, non puo` sostenersi â€" come affermato dalla sopracitata dottrina â€" che in tanto le pratiche sportive possono ricevere tutela giuridica e riconoscimento sociale in quanto le relative regole vengano rispettate dai partecipanti: invero, il riconoscimento del valore dello sport effettuato dallo Stato attraverso la legislazione ordinaria e costituzionale dev’essere inteso come riferimento al fenomeno globalmente considerato nella sua usuale ed effettiva esplicazione; in altre parole, poiche´ la violazione delle regole della gara nell’ambito delle
varie discipline sportive e` cosa assolutamente ricorrente e connaturata al loro svolgimento in conseguenza
dell’impegno agonistico dei partecipanti, il riconoscimento statale dello sport e` comprensivo anche della possibilita` di detta violazione con il conseguente venir meno â€" nei limiti appresso indicati â€" dell’antigiuridicita` degli episodi lesivi connessi all’esercizio dell’attivita` sportiva.
Deve, dunque, ritenersi che non ogni violazione delle regole del gioco â€" ne´ la commissione di un fallo per semplice ansia di risultato â€" possa dare luogo ad una responsabilita` penale dell’atleta, bensı` quelle sole scorrettezze che si pongano al di la` del limite del rischio consentito. Tale limite â€" oltre il quale si riespande la responsabilita` per colpa ovvero a titolo di dolo eventuale dell’agente â€" e` superato quando il fallo (ovviamente commesso per finalita` di gioco, altrimenti il soggetto risponderebbe di lesioni personale dolose o di percosse) « sia di tale durezza da comportare la prevedibilita` di pericolo
serio dell’evento lesivo a carico dell’avversario, che in tal caso viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio. Infatti, il consenso al rischio del fallo non comprende anche
l’ipotesi in cui sia posta coscientemente a repentaglio l’incolumita` del compartecipante alla gara, il quale legittimamente puo` aspettarsi dall’avversario, proprio in base alla leges artis, un comportamento agonistico ed anche rude, ma che non travalichi dal dovere di lealta` sportiva fino a trasmodare nel
disprezzo per l’altrui integrita` fisica » (Sez. V, 30 aprile 1992, Lolli, cit.).

Da: buzzurro18/12/2008 11:44:11
ma l'atto di penale è un appello?

Da: polpetta18/12/2008 11:44:53
infatti quale giudice?Tribunale o Corte d'appello???

Da: alessandro18/12/2008 11:45:01
si sono di napoli
la massima è quella
penale io non so NULLA...

a disposizione!

Da: frenky18/12/2008 11:45:46
Penale: quali sono i motivi dell'appello?
qualcuno ne ha idea
Grazie

Da: stef18/12/2008 11:46:05
la terza nn si sa nulla?

Da: anonimo18/12/2008 11:46:23
ale stai elaborando???????????????sei magnifico

Da: anonimo18/12/2008 11:46:26
ale stai elaborando???????????????sei magnifico

Da: anonimo18/12/2008 11:46:35
ale stai elaborando???????????????sei magnifico

Da: grullo18/12/2008 11:46:38
non sono del mestiere ma può aiutare questo? l'ho trovato inrete:
Corte d’Appello di _______

Per

sig.________ nato a _______, il _______e res.te in _______, elett.te domiciliato in _______ presso lo studio dell'Avv. _______ che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del presente atto -Appellato -

Contro

_______ con l’Avv. _______ - Appellante

Comparsa di costituzione e risposta

Con atto di appello notificato in data _______, _______ ha proposto gravame avverso la sentenza n. _______ emessa dal _______ di _______.

A sostegno del gravame l'appellante deduce quanto segue:

_______

Con il presente atto _______________ si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore contestando ogni avversaria richiesta.

L'appello proposto infatti è infondato in fatto ed in diritto e va respinto per i seguenti

Motivi

_______INDICARE I DIVERSI MOTIVI DEL GRAVAME________

-tutto ciò premesso,

SI CHIEDE E CONCLUDE

Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto.

Deposita:

1) fascicolo di primo grado;

2) copia autentica sentenza impugnata.

__________, _______

Avv. _______

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>


Torna al forum