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Da: almost | 18/12/2008 11:54:53 |
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO COMPARSADI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. DIRITTO Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. P.T.M. si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio. Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Catanzaro,…. Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via…….. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96, presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. ………….. | |
Da: asca | 18/12/2008 11:55:16 |
la traccia di amministrativo? | |
Da: lier | 18/12/2008 11:55:32 |
NEL GENNAIO 2006 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALFA AFFIDA ALLA SOCIETA BETA IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI. L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PREVISTA PER 4 ANNI CON DELIBERA N. ….. DEL 20 .10.2008. L’AMMIN ISTRAZIONE COMUNALE ANNULLA LA PRECEDENTE DELIBERA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. LA DELIBERA DI ANNULLAMENTO E MOTIVATA CON RIFERIMENTO SIA AD UN VIZIO DI PROCEDIMENTO CONSISTENTE NELLA ILLEGGITTIMA ESCLUSIONE DALLA GARA PER DIFETTI DI REQUISITI DELLA SOCIETA GAMMA, LA QUALE ERA INVECE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI (LA SOCIETA GAMMA NON EBBE A PRESENTARE RICORSI IN MERITO) SIA L’OPPORTUNITA CHE L’ANNULLAMENTO OFFRE ALL’AMMINISTRAZIONE DI RIORGANIZZARE IL SERVIZIO GESTENDOLO PERSONALMENTE CON L’IMPIEGO DEL PERSONALE COMUNALE SOVRABBONDANTE PER REALIZZARE UN RISPARMIO DI SPESA. IN DATA 15.11.2008 IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE PERSONALE COMUNALE. LA SOCIETA BETA SI RIVOLGE AL PROPRIO AVV.TO INTENDENDO PROSEGUIRE IL RAPPORTO CON L’ENTE LOCALE E OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI. ASSUNTE LE VESTI DELL’AVV.TO , IL CANDIDATO REDIGA L’ATTO GIUDIZIARIO CHE RITIENE PIU OPPORTUNO ILLLUSTRANDO GLI ISTITUTI E LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE IN ESAME | |
Da: studio | 18/12/2008 11:56:04 |
bisogna fare una costituzione in appello...basandosi sulla sentenza n 24082 della cassazioone del 25 sett. 2008, non badate all'interdizione...al momento della ricezione dell'atto il soggetto ricevente era semplicemente inabilitato | |
Da: axe | 18/12/2008 11:56:26 |
IMPORTANTISSIMO se il giudice di I grado era il tribunale l'impugnazione va presentata alla Corte d'appello Se giudice di primo grado era il giudice di pace, allora giudice d'appello sarà il tribunale | |
Da: buzzurro | 18/12/2008 11:56:44 |
PENAòLE CORTE DI APPELLO sono lesioni aggravate la competenza del 1 grado è tribunaòle | |
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Da: gino | 18/12/2008 11:57:28 |
PER FAVORE MI POTETE DIRE COSA SI DEVE ALLEGARE NELL'ATTO DI CIVILE???????????????' | |
Da: ele | 18/12/2008 11:58:07 |
SON 3 ORE CHE CERCO DI DIRVELO.... APPELLO A CORTE D'APPELLO...SONO LESIONI AGGRAVATE ..SE NON ERANO AGGRAVATE LA COMPETENZA X IL I GRADO ERA DEL GDP...ESSENDO AGGRAVATE LA COMPETENZA è DEL GIUDICE MONOCRATICO...QUINDI L'APPELLO VA INTESTATO ALLA CORTE D'APPELLO | |
Da: alessandro | 18/12/2008 11:58:11 |
guardate l'atto di almost | |
Da: Per Rachel | 18/12/2008 11:58:36 |
Quello che hai scritto è per l'appello di penale? Scusa ma non ne capisco un tubo Grazie | |
Da: studio | 18/12/2008 11:58:52 |
il valore della prima causa è indeterminato, quindi la competenza è della corte d'appello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: CODICI | 18/12/2008 11:59:28 |
è giusto l'atto di almost? | |
Da: nanà | 18/12/2008 11:59:29 |
CHIEDO SCUSA,MA QUESTO è L'ATTO PER INTERO,ALESSANDRO CHE DICI? ECC.MA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO COMPARSADI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. DIRITTO Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. P.T.M. si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio. Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Catanzaro,…. Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via…….. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96, presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. ………….. | |
Da: alessandro | 18/12/2008 12:00:07 |
soluzione di civile, fatta da almost ECC.MA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO COMPARSADI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. DIRITTO Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. P.T.M. si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio. Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Catanzaro,…. Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via…….. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96, presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. ………….. | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 12:00:53 |
alessandro che ne dici della soluzione postata da almost? possiamo mandarla? | |
Da: elsa | 18/12/2008 12:01:46 |
Per Axe: nella traccia non è specificato chi è il giudice di I grado. | |
Da: Rachel | 18/12/2008 12:01:58 |
Pure per me la comparsa di costituzione e rispota di Almost va benissimo!!!Complimenti!!! p.s. la mia formula dell'atto di appello è di civile!! | |
Da: frenky | 18/12/2008 12:02:05 |
TRACCIA DI PENALE ma i motivi dell'appello? anche solo un elenco grazie!!!!! | |
Da: anonino | 18/12/2008 12:02:16 |
Domani il Forum è vuoto i parassiti andranno via e speriamo che resteranno i migliori per costruire nuove cose per il futuro. | |
Da: Grey | 18/12/2008 12:02:28 |
Nell'atto di Almost, decisamente buono, credo manchi la menzione della sent. Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082. Credo vada integrato... | |
Da: ele | 18/12/2008 12:02:33 |
....NELLA PROCURA VA AGGIUNTO....SIA PENALE CHE CIVILE.... Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 ed aver avuto l’informativa ai sensi dell’art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell’eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003. | |
Da: lier | 18/12/2008 12:02:42 |
MI E' STATA DETTATA E ' ESATTA AMMINISTRATIVONEL GENNAIO 2006 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALFA AFFIDA ALLA SOCIETA BETA IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI. L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PREVISTA PER 4 ANNI CON DELIBERA N. ….. DEL 20 .10.2008. L’AMMIN ISTRAZIONE COMUNALE ANNULLA LA PRECEDENTE DELIBERA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. LA DELIBERA DI ANNULLAMENTO E MOTIVATA CON RIFERIMENTO SIA AD UN VIZIO DI PROCEDIMENTO CONSISTENTE NELLA ILLEGGITTIMA ESCLUSIONE DALLA GARA PER DIFETTI DI REQUISITI DELLA SOCIETA GAMMA, LA QUALE ERA INVECE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI (LA SOCIETA GAMMA NON EBBE A PRESENTARE RICORSI IN MERITO) SIA L’OPPORTUNITA CHE L’ANNULLAMENTO OFFRE ALL’AMMINISTRAZIONE DI RIORGANIZZARE IL SERVIZIO GESTENDOLO PERSONALMENTE CON L’IMPIEGO DEL PERSONALE COMUNALE SOVRABBONDANTE PER REALIZZARE UN RISPARMIO DI SPESA. IN DATA 15.11.2008 IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE PERSONALE COMUNALE. LA SOCIETA BETA SI RIVOLGE AL PROPRIO AVV.TO INTENDENDO PROSEGUIRE IL RAPPORTO CON L’ENTE LOCALE E OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI. ASSUNTE LE VESTI DELL’AVV.TO , IL CANDIDATO REDIGA L’ATTO GIUDIZIARIO CHE RITIENE PIU OPPORTUNO ILLLUSTRANDO GLI ISTITUTI E LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE IN ESAME | |
Da: Lecce | 18/12/2008 12:03:05 |
A lecce comunque sembra proprio che abbiano vietato l'accesso ai bagni ? e ora? ma come fanno....se uno gli scappa deva farla eh !!!! alessandro dimmi qualche cosa tu per favore son odavvero in ansia.... | |
Da: alessandro | 18/12/2008 12:04:16 |
il caso di almost va bene inserite qualche riferimento alla sentenza e lo mandate | |
Da: dada | 18/12/2008 12:04:26 |
Ale...ma il tuo? | |
Da: CODICI | 18/12/2008 12:05:20 |
CHI HA DETTO CHE HANNO BLOCCATO L'ACCESSO AI BAGNI A LECCE???? | |
Da: dalila | 18/12/2008 12:05:39 |
ale ma bisogna ricorrere o no alla corte di appello??????? grazieeeeeeeeee | |
Da: gino | 18/12/2008 12:06:11 |
SCUSATE... SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE GRAZIE SCUSATE... SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE GRAZIE SCUSATE... SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE GRAZIE SCUSATE... SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE GRAZIE SCUSATE... SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE GRAZIE SCUSATE... SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE GRAZIE SCUSATE... SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE GRAZIE SCUSATE... SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE GRAZIE SCUSATE... SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE GRAZIE SCUSATE... SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE GRAZIE | |
Da: sasasasa | 18/12/2008 12:07:01 |
in mancanza di indicazione di valore, l'appello si propone alla corte d'appello, in quanto si presume che il primo grado sia stato definito dal tribunale! | |
Da: alessandro | 18/12/2008 12:07:01 |
basta inserire riferimenti alla sentenza e l'atto è completo | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>