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Da: napoli18/12/2008 11:31:34
IMPORTANTE:
hanno integrato la traccia a Napoli con il riferimento all'interdizione.
Tutto uguale a prima.
Buon lavoro!

Certo che succedono cose turche...

Da: MI SPIEGATE?18/12/2008 11:32:37
......Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.

(ESTR. SENTENZA 24082/2008)

Da: ANONIMA18/12/2008 11:32:41
OK....GRZ X LA CONFERMA! ATTENDIAMO LE SOLUZIONI!

Da: Rachel18/12/2008 11:32:52
       
                         ECC. CORTE D’APPELLO DI . . .
Comparsa di costituzione e di risposta predisposta dall’avv. . . . in favore di .
. . convenuto nel procedimento promosso in fase di appello . . . da . . .
Visto l’atto di appello notificato da . . . col ministero dell’avv. . . . il sottoscritto
avv. . . . procuratore del convenuto giusto mandato in calce osserva e
deduce:
1) . . .
2) . . .
3) . . .
4) . . .
Per queste considerazioni col presente atto si costituisce in giudizio e chiede il
rigetto dell’appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della
sentenza impugnata.
Dichiara di opporsi a che sia sospesa la efficacia esecutiva della sentenza impugnata
non ricorrendo gravi ed irreparabili motivi dalla esecuzione della stessa.
Delego a rappresentarmi ed assistermi in ogni fase e grado di questo procedimento
l’avv. . . . presso lo studio del quale in . . . via . . . eleggo domicilio.
Sottoscrizione
Avv. . . .
Visto: è autentica la firma suestesa.
Avv. . . .
✦ ✦ ✦
MEMENTO
La costituzione deve avvenire almeno 20 giorni prima della fissata udienza (10
giorni prima nel caso di abbreviazione di termini) ex art. 166 c.p.c.

Scusate, non avevo letto la traccia, ma mi avevano detto che serviva il formulario della comparsa di risposta con appello incidentale.
Questa è una comparsa di costituzione e risposta senza incidentale.

Da: dada18/12/2008 11:33:05
ragazzi ma stete tutti sul civile?

Da: avv18/12/2008 11:33:32
e' semplice appello incidentale
no appello incidentale, tizio ha vinto in primo grado, perchè dovrebbe impugnare la sentenza ????????

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Da: alessandra18/12/2008 11:33:59
in veste di avvocato di tizio,attore in primo grado e convenuto in grado di appello,dobbiamo0 elaborare un atto di comparsa di risposta in appello e nn di costituzione

Da: linus18/12/2008 11:33:59
qualcuno sa cortesemente le tracce che hanno dettato oggi.
grazie

Da: alfio18/12/2008 11:34:19
soluzione civile??

Da: elsa18/12/2008 11:34:49
Per Trilli31: anche se non l'hanno menzionato l'interdizione non rileva poichè la notifica di cui si chiede la nullità è stata effettuata nel 2006 quando sempronio era inabilitato.

Da: sara..18/12/2008 11:34:50
DADA ANCORA NULLA?

Da: ----18/12/2008 11:34:59
per la civile un riassunto grazie

Da: elsa18/12/2008 11:35:02
Per Trilli31: anche se non l'hanno menzionato l'interdizione non rileva poichè la notifica di cui si chiede la nullità è stata effettuata nel 2006 quando sempronio era inabilitato.

Da: elsa18/12/2008 11:35:43
Per Trilli31: anche se non l'hanno menzionato l'interdizione non rileva poichè la notifica di cui si chiede la nullità è stata effettuata nel 2006 quando sempronio era inabilitato.

Da: gino18/12/2008 11:36:17
SCUSATE...
SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE SUI DOCUMENTI E LE PROVE DA ALLEGARE E PRODURRE
GRAZIE

Da: Azzeccagarbugli18/12/2008 11:36:26
In proposito, deve premettersi che esiste, in dottrina e in giurisprudenza, un orientamento volto a qualificare l’attivita` sportiva come causa atipica di giustificazione dei fatti lesivi cagionati nello svolgimento di tale attivita` . Inizialmente, tali fatti venivano considerati scriminanti in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione fa leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche´ la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale (cfr.l. 16 febbraio 1942 n. 426, istitutiva del C.O.N.I.) e costituzionale (cfr. artt. 2, 9, 32 e 33, Cost.). E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di
giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore).
La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha, cosı`, abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza
(v. Sez. V, 2 dicembre 1999, Rolla e Sez. IV, 12 novembre 1999, Bernava): tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed
incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico
sviluppo dell’intera comunita` (Sez. V, 2 dicembre 1999, Rolla, cit.). Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresı`, alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica.
Il problema e` quello di stabilire i confini di tale scriminante, nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi in gioco, non potendo certo ritenersi giustificata qualsiasi lesione comunque cagionata nel corso di una manifestazione sportiva.Sulla base della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia,  i limiti di operativita` dell’esimente in questione siano costituiti dalla finalita` di gioco e dal c.d. rischio consentito.
Quanto al primo, esulano dall’ambito di operativita` dell’esimente quelle condotte lesive volontariamente poste in essere per finalita` private non connesse all’attuazione del gioco: per restare al calcio,
si possono fare gli esempi del c.d. fallo di reazione ovvero del fallo commesso a scopo intimidatorio o per risentimento personale (si pensi alla testata o al pugno sferrato all’avversario). In tali ipotesi, lo
svolgimento della gara non e` che l’occasione per ledere, cosicche´ saranno certamente configurabili i reati di percosse o di lesioni personali volontarie, i quali, viceversa, dovranno escludersi quando l’azione scorretta e violativa del regolamento di gara consista in un intervento volto a conseguire un vantaggio nel gioco, e cioe` nel diritto controllo e tiro del pallone, nel tentativo di impossessarsene e di contenderlo all’avversario o durante la corsa per introdursi nell’azione in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori (cfr. Sez. V, 6 marzo 1992, Nasuti).
In questo senso, anche il c.d. fallo a gioco fermo, se nella maggior parte dei casi puo` dar luogo al reato di lesioni volontarie o di percosse come fallo di reazione o per risentimento, puo` risultare scriminato se posto in essere nel tentativo di avvantaggiarsi in vista della ripresa del gioco (come capita di frequente, ad es., per le ‘ cinture ’ e gli spintonamenti precedenti alla battuta dei calci d’angolo).
Assai piu` delicata e` la questione concernente il secondo dei limiti della scriminante de qua, rappresentato dal rischio consentito: invero, malgrado l’intervento scorretto avvenga nel perseguimento
di una finalita` di gioco nel senso anzidetto, purtuttavia tale intervento, per rimanere al di qua del confine tra illecito sportivo ed illecito penale, non deve travalicare il rischio consentito da colui che partecipa ad una determinata pratica sportiva. In proposito, l’atleta â€" ad es. il giocatore di calcio â€" e` conscio della possibilita` , o addirittura della probabilita` , di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto o con una spinta non regolamentare, e, partecipando al gioco, tacitamente consente al rischio di subire, in
conseguenza di cio` , delle lesioni (in questo senso, v. Sez. V, 30 aprile 1992, Lolli; Trib. Aosta, 21 maggio 1997, Perucca).
Una contraria corrente giurisprudenziale, invece, senza fare riferimento al criterio del superamento del rischio consentito, afferma che la violazione delle regole della gara, anche se finalizzata
all’attuazione del gioco, da` sempre luogo quanto meno ad una responsabilita` per colpa: in altre parole, le regole avrebbero la funzione di individuare il margine di violenza tollerato dall’ordinamento in relazione a ciascuna disciplina sportiva. In questo senso si sono pronunciati Trib. Firenze, 30 marzo
1982, Martina (fattispecie relativa al noto incidente occorso ad Antognoni), Trib. Venezia, 27 settembre
1999, Favotto e Sez. V, 2 dicembre 1999, Rolla, cit., che ha affermato che se il fatto si verifica nel corso di un’azione di gioco al fine di impossessarsi della palla o di impedire che l’avversario ne assuma il controllo, ed il mancato rispetto delle regole del gioco e` dovuto all’ansia di risultato, certamente il fatto avra` natura colposa. In dottrina, poi, si e` affermato che ‘ se si giustificano le lesioni sportive in forza di una scriminante atipica, fondata sulla rilevanza che assume lo sport nell’ordinamento giuridico, e`
giocoforza sostenere che la rilevanza sociale delle pratiche sportive venga meno quando le regole entro cui queste devono essere esercitate non siano rispettate dagli atleti ’.

Da: Azzeccagarbugli18/12/2008 11:36:43
In proposito, deve premettersi che esiste, in dottrina e in giurisprudenza, un orientamento volto a qualificare l’attivita` sportiva come causa atipica di giustificazione dei fatti lesivi cagionati nello svolgimento di tale attivita` . Inizialmente, tali fatti venivano considerati scriminanti in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione fa leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche´ la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale (cfr.l. 16 febbraio 1942 n. 426, istitutiva del C.O.N.I.) e costituzionale (cfr. artt. 2, 9, 32 e 33, Cost.). E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di
giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore).
La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha, cosı`, abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza
(v. Sez. V, 2 dicembre 1999, Rolla e Sez. IV, 12 novembre 1999, Bernava): tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed
incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico
sviluppo dell’intera comunita` (Sez. V, 2 dicembre 1999, Rolla, cit.). Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresı`, alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica.
Il problema e` quello di stabilire i confini di tale scriminante, nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi in gioco, non potendo certo ritenersi giustificata qualsiasi lesione comunque cagionata nel corso di una manifestazione sportiva.Sulla base della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia,  i limiti di operativita` dell’esimente in questione siano costituiti dalla finalita` di gioco e dal c.d. rischio consentito.
Quanto al primo, esulano dall’ambito di operativita` dell’esimente quelle condotte lesive volontariamente poste in essere per finalita` private non connesse all’attuazione del gioco: per restare al calcio,
si possono fare gli esempi del c.d. fallo di reazione ovvero del fallo commesso a scopo intimidatorio o per risentimento personale (si pensi alla testata o al pugno sferrato all’avversario). In tali ipotesi, lo
svolgimento della gara non e` che l’occasione per ledere, cosicche´ saranno certamente configurabili i reati di percosse o di lesioni personali volontarie, i quali, viceversa, dovranno escludersi quando l’azione scorretta e violativa del regolamento di gara consista in un intervento volto a conseguire un vantaggio nel gioco, e cioe` nel diritto controllo e tiro del pallone, nel tentativo di impossessarsene e di contenderlo all’avversario o durante la corsa per introdursi nell’azione in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori (cfr. Sez. V, 6 marzo 1992, Nasuti).
In questo senso, anche il c.d. fallo a gioco fermo, se nella maggior parte dei casi puo` dar luogo al reato di lesioni volontarie o di percosse come fallo di reazione o per risentimento, puo` risultare scriminato se posto in essere nel tentativo di avvantaggiarsi in vista della ripresa del gioco (come capita di frequente, ad es., per le ‘ cinture ’ e gli spintonamenti precedenti alla battuta dei calci d’angolo).
Assai piu` delicata e` la questione concernente il secondo dei limiti della scriminante de qua, rappresentato dal rischio consentito: invero, malgrado l’intervento scorretto avvenga nel perseguimento
di una finalita` di gioco nel senso anzidetto, purtuttavia tale intervento, per rimanere al di qua del confine tra illecito sportivo ed illecito penale, non deve travalicare il rischio consentito da colui che partecipa ad una determinata pratica sportiva. In proposito, l’atleta â€" ad es. il giocatore di calcio â€" e` conscio della possibilita` , o addirittura della probabilita` , di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto o con una spinta non regolamentare, e, partecipando al gioco, tacitamente consente al rischio di subire, in
conseguenza di cio` , delle lesioni (in questo senso, v. Sez. V, 30 aprile 1992, Lolli; Trib. Aosta, 21 maggio 1997, Perucca).
Una contraria corrente giurisprudenziale, invece, senza fare riferimento al criterio del superamento del rischio consentito, afferma che la violazione delle regole della gara, anche se finalizzata
all’attuazione del gioco, da` sempre luogo quanto meno ad una responsabilita` per colpa: in altre parole, le regole avrebbero la funzione di individuare il margine di violenza tollerato dall’ordinamento in relazione a ciascuna disciplina sportiva. In questo senso si sono pronunciati Trib. Firenze, 30 marzo
1982, Martina (fattispecie relativa al noto incidente occorso ad Antognoni), Trib. Venezia, 27 settembre
1999, Favotto e Sez. V, 2 dicembre 1999, Rolla, cit., che ha affermato che se il fatto si verifica nel corso di un’azione di gioco al fine di impossessarsi della palla o di impedire che l’avversario ne assuma il controllo, ed il mancato rispetto delle regole del gioco e` dovuto all’ansia di risultato, certamente il fatto avra` natura colposa. In dottrina, poi, si e` affermato che ‘ se si giustificano le lesioni sportive in forza di una scriminante atipica, fondata sulla rilevanza che assume lo sport nell’ordinamento giuridico, e`
giocoforza sostenere che la rilevanza sociale delle pratiche sportive venga meno quando le regole entro cui queste devono essere esercitate non siano rispettate dagli atleti ’.

Da: per AVV.Fi18/12/2008 11:36:52
penale: la sentenza che indichi è riguardante "la birra" e non il calcio....sembra da ridere ma sono serio......
avrai sbalgiato numero? se puoi correggi
grazie

Da: ANONIMA18/12/2008 11:37:07
X CIVILE:
SENT CASS 1 SEZ N 24082 25 SETT 2008
COMPARSA DI COSTITUZIONE IN APPELLO

ATTENIAMO ALESSANDRO

Da: 18/12/2008 11:37:18

Da: dada18/12/2008 11:37:23
chi sa formulare l'atto?E'un casino!

Da: Lecce18/12/2008 11:37:27
Ma lecce......alessandro se sei di napoli odi la puglia .... non prendertela con me dai

non mettiamo le questioni territoriali davanti al problema vero.


insomma appello incidentale no....ma cosa si ?


aiuto sono in panico....tranquillizzatemi

Da: TUTTI D'ACCORDO?18/12/2008 11:37:39
l'INTERDIZIONE NON RILEVA?
è stata messa solo per ....confondere le acque?

Da: ricorso x casszione18/12/2008 11:37:47
essendo una sentenza del gdp del 2003 di valore inferiore il gdp ha pronunziato secondo equità, quindi si poteva solo ricorrere x cassazione

Da: alessandro18/12/2008 11:38:02
io qua sto c'è poco da attendermi!

Da: ANONIMA18/12/2008 11:38:57
ERRATA CORRIGE: COMPARSA DI RISPOSTA IN APPELLO. L'INTERDIZIONE C'è NELLA TRACCIA DETTATA A NAPOLI.

Da: dada18/12/2008 11:39:11
Azzeccagarbugli...ma sai formulare l'atto?

Da: maga18/12/2008 11:39:27
MA AMMINISTRATIVO?????

Da: alessandro18/12/2008 11:39:39
lecce ma io non odio nessuno e tantomeno le regioni!
era solo x specificare

attendete che la soluzione arriva! la massima di diritto l'ho postata da una buona mezzora....

Da: Alex18/12/2008 11:40:05
X Azzecagarbugli: bel parere, il problema è che si tratta di un atto.
Su penale non credo che ci sia una sentenza specifica, le decisioni di legittimità sono un'infinità non c'è bisogno di scomodare i tribunali di merito, i principi affermati sempre uguali.

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