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Da: alessandro18/12/2008 12:46:06
nicolas perchè è sbagliato?
spiegati che lo correggiamo

Da: Azzeccagarbugli18/12/2008 12:46:45
Per ebar ma perchè in un atto di appello non si scrive la dottrina e la giurisprudenza?

Come lo imposti l'appello con il nulla ?

Ora vi preparo l'atto d'appello completo ma ci vuole un poco di tempo, visto che quello che ho postato non vi è sufficiente.

Da: mario18/12/2008 12:46:50
lilli nn c'è completo mancano alcune cose

ECC.MA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
COMPARSADI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
DIRITTO
Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante.
P.T.M.
si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio.
Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Catanzaro,….
Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via……..
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/03, presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

Firma Tizio


Vera la firma
Avv. …………..
manca l'allegazione del fascicolo di primo grado?
aggiungere rifrimenti alla sentenza?

Da: dalila18/12/2008 12:46:59
x alessandro:
certo che ti aiuteremo dopo che tu ti sei messo a completa disposizione x l italia intera mi sembrerebbe il minimo e poi x una questione di solidarietà sremo tutti cn te quando dovrai fare l esame notarile anzo complimenti x il buon intento!!!!!:)

Da: ....................18/12/2008 12:47:07
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI IN MATERIA CIVILE
Notificazione alla residenza, dimora, domicilio

Codice Civile (1942) art. 415
Codice Procedura Civile art. 139


Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, c.p.c., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace

Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082

Da: Barbara18/12/2008 12:47:20
l'atto di penale è un appello

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: babi18/12/2008 12:47:27
qualcuno di voi ha sostenuto quest'anno gli orali a catanzaro cn la sesta commissione??

Da: AIUTATEMI PER FAVORE18/12/2008 12:47:35
CHE ATTO SI DEVE FARE PER AMMINISTRATIVO?
TENGO IL FORMULARIO, SE MI DITE L'ATTO LO FACCIO E VE LO POSTO

Da: alessandro18/12/2008 12:47:39
e togliete quel catanzaro...

Da: Beppe x ALESSANDRO FOR PRESIDENT18/12/2008 12:47:49

Da: lou18/12/2008 12:48:15
nell'atto di civile non mettere la città della corte appello competente altrimenti è un errore!!!!!!!!!!!!!

Da: verobaronetto18/12/2008 12:48:18
ERRARA CORRIGE MIO PRECEDENTE INTERVENTO: l'appellante si duole solo della nullità della notificazione dell'atto introduttivo... il resto è ok

Da: ANONIMA18/12/2008 12:48:19
PS: DA INTEGRARE CON RIFERIMENTI ALLA SENTENZA 24082 DEL 2008 + allegati ( copia dell'atto di appello notificato, copia della sentenza di 1 grado, copia fascicolo 1 grado, copia della sentenza di interdizione)
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI...
COMPARSADI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
DIRITTO
Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante.
P.T.M.
si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio.
Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
....(CITTA'),….
                                            Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente  procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio iN...., via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.lds 196/2003, presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

                                                Firma Tizio
                                                 

                                                 Vera la firma
                                                   Avv. …………..

Da: napoli18/12/2008 12:49:03
alessandro potresti darci una mano per l'atto di penale?
thanks

Da: x i ciucci in algebra18/12/2008 12:49:24
chi nasce nel 1988 nel 2006 ha 18 anni non 14 !

Da: x zaira mario18/12/2008 12:49:53
> Sentenza del 25 settembre 2008, n. 24082

> SENTENZA sul ricorso proposto da: BA. LU., nella qualita' di procuratore speciale di BA. GA., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro BA. AN.; - intimata - avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, BA. An. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore BA. Ga., per ottenerne la condanna al pagamento di euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprieta'. Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il BA. G. al risarcimento dei danni, liquidato in euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione BA. Lu., nella sua qualita' di procuratore speciale di BA. Ga., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullita' della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di BA. Ni., quale figlio convivente ma in realta' incapace a riceverla perche' dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera. All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso e' infondato. Ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validita' della predetta notifica e' quindi quello della palese incapacita' dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturita' di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione (articolo 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalita' o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (articolo 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione e' solo l'annullabilita' degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalita' prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacita' assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non e' un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalita' o sordita' - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: articolo 427 c.c., comma 1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito e' immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. 


Se puoi postami l' atto mcdrag666@hotmail.com

Da: frank per chi18/12/2008 12:49:55
veramente non chiedono nulla uno chiede quello che pensa pitrà servire. il chè non presuppone assolutamente che chi è dentro non le sappia.più riseptto e umiltà per gli altri, te lo consiglio

Da: alessandro18/12/2008 12:50:18
magari...ma sono una capra in penale

Da: AIUTATEMI PER FAVORE18/12/2008 12:50:19
TENGO IL FORMULARIO DI AMMINISTRATIVO, MA NON SO QUALE ATTO CI VUOLE.
DITEMI L'ATTO, COSì VE LO POSTO

Da: VEROBARONETTO ATTENZIONE ATTENZIONE18/12/2008 12:51:04
x atto di civile: mi sorge ilseguente dubbio. L'appellante si duole solo della nullità della notificazione dell'atto introduttivo poichè ricevuto da persona inabilitata e comunque mai da se medesimo oricevuto, ne tqnto meno dal curatore delinabilitato. Però per  il principio devolutivo, il giudice del gravame deve pronunciarsi in merito ai vizi di merito rinvenienti nella sentenza... Ma scusate: nella traccia non emerge che nella sentenza di primo grado  il Tribunale abbia afrontato l'esame della nullità della notificazione della domanda... Questo potrebbe essere un motivo addirittura du inammissibilità dell'appello proposta da Caio? RISPONDANO I PROCESSUALISTI

Da: peppi18/12/2008 12:51:07
ATTO DI PENALE
Ma tizio nella sua veste può proporre appello????????????????????
Risp per favore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Attila18/12/2008 12:51:42
penale nessuno ha fatto nulla?

Da: perlesame18/12/2008 12:51:57
Ma dove si deve integrare? Dite dove mettere la sentenza e gli allegati.

Grazie

Da: luca18/12/2008 12:52:22
potete postare il definitivo???

Da: srmilo18/12/2008 12:52:28

Da: chiara18/12/2008 12:52:41
mi hanno detto che per AMMINISTRATIVO serve il ricorso al TAR contro l'annullamento di una delibera.... e poi stanno cercando una sentenza sull'aggiudicazione e annullamento di servizi di pulizia...non so altro....ma facciamo st' atto...

Da: Francesco18/12/2008 12:52:43
ragazzi mi serve una comparsa in appello con istanze istruttorie

Da: aa18/12/2008 12:53:10
allora:

1) la sentenza citata della cassazione non esiste;

2)il fatto dell'inabilitazione nel caso di specie non inficia alcunchè, cpc alla mano, quindi l'atto sin qui redatto è erroneo...

Mi dispiace...

Da: RES18/12/2008 12:53:13
ALESSANDRO PER CHIAREZZA - DATA L'ORA- POTRESTI CORTESEMENTE FARE SINTESI TU E POSTARE  L'ATTO DEFINITIVO CON LE AGGIUNTE ??? 8SENTENZA ED ALLEGATI) PS SONO IN "CONTATTO CON 10 ESAMINANDI". TI SIAMO TUTTI GRATI

Da: x attila18/12/2008 12:53:16
fra un po' azzeccagarbugli ci invia l'atto di appello completo.

grazie ad Azzeccagarbugli per l'aiuto!!!!!!!

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