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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: avv. x aa | 18/12/2008 13:20:48 |
guarda che l'età è solo un presupposto ex 139 cpc, la'ltro è l'assoluta incapacità , ed il succo dell'atto è dire che l'inabilitazione non è incapacità assoluta bensì relativa e quindi non comporta violazione del 139. fai attenzione | |
Da: mario | 18/12/2008 13:21:09 |
nn avete ancora capito che la maggior parte di noi riporta solo le cose quindi cosa possiamo capire se manca qualcosa etc etc.... | |
Da: dadi | 18/12/2008 13:21:09 |
sempronio non era minore!!!! | |
Da: dada | 18/12/2008 13:21:34 |
Non si può eccepire la nullità vero? | |
Da: RIASSUNTO DELLE PRECEDENTI PUNTATE..OSSERVAZIONI | 18/12/2008 13:21:56 |
"AI sensi dell'art 139 cpc comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad 1 persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di anni 14 e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. PEr contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art 415 cc, comma 1); o anche chi , per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici. O infine al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (Art 415 cc, commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta,duqnue, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di 1 mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come deto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: art 427 cc comma 1). NE consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. | |
Da: stracandido | 18/12/2008 13:23:03 |
Siete fantastici. ho passato 3 giorni indimenticabili con voi. grazie di tutto. | |
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Da: stracandido | 18/12/2008 13:23:05 |
Siete fantastici. ho passato 3 giorni indimenticabili con voi. grazie di tutto. | |
Da: aa | 18/12/2008 13:23:13 |
Non potete eccepire alcuna nullità | |
Da: praticante | 18/12/2008 13:23:20 |
NOMINA DEL DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE ex artt 100, 101 c.p.p. La/Il sottoscritta/o ______________, nata/o a __________(_______), il _____________e residente a _________ (________) in via_________, _____________, ______________, quale parte lesa nell’emarginato procedimento a carico di ____________, revocando ogni precedente nomina ed elezione di domicilio dichiara di nominare quale difensore l’Avv. __________del Foro di __________ perché abbia ad assisterlo e difenderlo in ogni fase e grado del citato procedimento, eleggendo domicilio presso il suo studio a _______ in ________ n. ___________; a sensi degli artt. 100, 122 c.p.p. conferisce al nominato difensore procura speciale perché abbia a compiere e ricevere in nome e per conto del costituente procuratore tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono ad esso espressamente riservati, compresi quelli relativi alla costituzione della parte civile, del responsabile civile e di opposizione alla richiesta di archiviazione, con promessa di rato e valido. Luogo, data Firma imputat si certifica l’autografia della firma apposta in mia presenza firma difensore | |
Da: è CORRETTO???????????????????????????????????????? | 18/12/2008 13:23:50 |
"AI sensi dell'art 139 cpc comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad 1 persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di anni 14 e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. PEr contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art 415 cc, comma 1); o anche chi , per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici. O infine al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (Art 415 cc, commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta,duqnue, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di 1 mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come deto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: art 427 cc comma 1). NE consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. Da: ATTO DI CIVILE INTEGRATO 18/12/2008 13.14.37 PS: DOVE NEL PARERE SI DICE CHE LA GIURISPRUDENZA è CHIARA SUL PUNTO, VENGONO PROPRIO RIPORTATE LE PAROLE DELLA SENTENZA. Lì HO MESSO UNA PARENTESI X INDICARE IL CONTENUTO DELLA SENTENZA CC.MA CORTE D' APPELLO DI ….. COMPARSADI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. DIRITTO Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n¦deg; 24082) P.T.M. si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio. Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Si depositano: - il fascicolo di parte di 1囹quest;?¦deg; grado - la sentenza di 1囹quest;?¦deg; grado - copia notificata dell'atto di appello - copia della sentenza di interdizione……,…. Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. ………….. Cass. civ. Sez. I, 25-09-2008, n. 24082 INFERMITA' DI MENTE NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.) Notificazione nella residenza, domicilio o dimora Riferimenti normativi CC Art.415 CPC Art.139 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PROTO Vincenzo - Presidente Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere Dott. PETITTI Stefano - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro B.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà . Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera. All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: art. 427 c.c., comma 1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008 | |
Da: Giuseppe | 18/12/2008 13:24:58 |
Ragazzi mi date quello che devo copiare ed incollare . Non sono del campo e devo mandare | |
Da: Fantastic | 18/12/2008 13:26:03 |
Qualcuno sa fare la Procura? | |
Da: mah..buoni solo a sparare sentenze | 18/12/2008 13:26:21 |
AMMINISTRATIVOOOOOO PLEASEEEEEEEEEEEEE | |
Da: mah..buoni solo a sparare sentenze | 18/12/2008 13:26:21 |
AMMINISTRATIVOOOOOO PLEASEEEEEEEEEEEEE | |
Da: mario | 18/12/2008 13:27:02 |
Alessandro grazie per tutto l'aiuto che ci hai dato... uno sforzo per completare sti 3 giorni | |
Da: antonella | 18/12/2008 13:27:05 |
vi prego mi serve penale!!!!! AIUTATEMI non sono del campo e deveo mandare. | |
Da: dada | 18/12/2008 13:27:06 |
In breve mi fate capire se l'atto è validamente notificato? | |
Da: nocciolina | 18/12/2008 13:27:59 |
x coretto?????????????? il testo è giusto posso inviarlo? | |
Da: perlesame - civile definitivo? | 18/12/2008 13:28:00 |
CC.MA CORTE D' APPELLO DI ….. COMPARSADI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. DIRITTO Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n¦deg; 24082) P.T.M. si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio. Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Si depositano: - il fascicolo di parte di 1囹quest;?¦deg; grado - la sentenza di 1囹quest;?¦deg; grado - copia notificata dell'atto di appello - copia della sentenza di interdizione……,…. Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. ………….. | |
Da: puerto | 18/12/2008 13:28:09 |
sempronio aveva ancora 17 anni, i 18 li ha compuiti il 20 maggio 2006 da inabilitato | |
Da: per X TUTTI!!! da monica | 18/12/2008 13:28:53 |
la procura è stata omessa perchè nel corpo dell'atto è stato specificato "giusta procura in atti", cioè si assume che la procura speciale già sia agli atti. Se vuoi metterla invece di "giusta procura in atti" va scritto "in forza di procura speciale ad impugnare rilasciata in calce al presente atto" e alla fine dell'atto postato va scritta la procura: Procura speciale Io sottoscritto Tizio nato a .......... il .......... e residente a .......... in via .........., in qualità di parte civile costituita nel proc. pen. n. 00/000 Rgne: n. 00/0000 R.Sent. delego a rappresentarmi e difendermi ai fini dell’azione civile, nel giudizio di appello, nonché nei successivi gradi e fasi del giudizio, ivi compresa la fase dell’esecuzione, l’Avv. .........., conferendogli ogni più ampia facoltà inerente al mandato ivi compresa quella di proporre atto di impugnazione come dal suesteso atto, di prendere conclusioni, rinunziare all’azione civile farsi sostituire e compiere ogni altra attività inerente al mandato. Eleggo domicilio presso il suo studio in .......... via .......... .......... lì .......... Firma di Tizio La suestesa firma è autentica Avv. .......... | |
Da: l+èp | 18/12/2008 13:28:59 |
Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, cod.proc.civ., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace. (Rigetta, Giud. pace Torremaggiore, 19 dicembre 2003) Cass. civ. Sez. I Sent., 25-09-2008, n. 24082 (rv. 604657) | |
Da: Mari | 18/12/2008 13:29:10 |
BASTA! non si capisce + nulla! qualcuno ha scritto che l'atto di almost è sbagliato, che il fatto che il figlio abbia 14 anni non significhi nulla...il post di aa per intenderci. Ora, visto che lì dentro ci sono delle persone che si fidano di noi, e che abbiamo lavorato bene questi 2 giorni, qualcuno può fare un attimo chiarezza su tutto? | |
Da: avv. x è CORRETTO | 18/12/2008 13:29:22 |
ALTRE CORREZIONI 1) INDICARE IL RG DELL'APPELLO 2 NELLA PROCURA C'è INDICATO IL FORO DI CATANZARO. è SEGNO DI RICONOSCIMENTO E CAUSA DI ANNULLAMENTO DEL COMPITO | |
Da: aa | 18/12/2008 13:29:29 |
L'atto notificato è perfettamente notificato! aveva 17 anni, non 14 e l'inabilità non intacca mai la ricezione di un mero atto giudiziario! | |
Da: pradeiro | 18/12/2008 13:30:07 |
questa è la procura in calce all'atto di civile: "Il sottoscritto Tizio, nato a , il , residente in , alla Via, n. , C.F. , delega l'Avv. Mevio, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendogli all'uopo, ogni più ampia facoltà dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, ed eleggo altresì domicilio presso lo studio dello stesso avvocato, sito in , alla Via , n. ,. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e precisa il presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Luogo e data Firma del sig. Tizio è autentica firma Avv. Mevio" | |
Da: VERSIONE DEFINITIVA | 18/12/2008 13:30:07 |
CC.MA CORTE D' APPELLO DI ….. COMPARSADI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. DIRITTO Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. In proposito la Giurisprudenza è chiara. "AI sensi dell'art 139 cpc comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad 1 persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di anni 14 e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. PEr contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art 415 cc, comma 1); o anche chi , per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici. O infine al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (Art 415 cc, commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta,duqnue, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di 1 mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come deto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: art 427 cc comma 1). NE consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n¦deg; 24082) P.T.M. si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio. Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Si depositano: - il fascicolo di parte di 1囹quest;?¦deg; grado - la sentenza di 1囹quest;?¦deg; grado - copia notificata dell'atto di appello - copia della sentenza di interdizione……,…. Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. ………….. Cass. civ. Sez. I, 25-09-2008, n. 24082 INFERMITA' DI MENTE NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.) Notificazione nella residenza, domicilio o dimora Riferimenti normativi CC Art.415 CPC Art.139 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PROTO Vincenzo - Presidente Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere Dott. PETITTI Stefano - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro B.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà . Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera. All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: art. 427 c.c., comma 1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008 | |
Da: zlatan | 18/12/2008 13:30:56 |
Allora? Vi siete convinti che dovete mettere l'alternatività Tribunale / Corte di Appello in mancanza di qualsiasi riferimento del primo giudice dato dalla traccia? Rispondete, perchè riguarda l'inizio del compito! Se sbagliate, non continuano neppure a leggerlo e ve lo sbarrano subito! | |
Da: Gianfranco | 18/12/2008 13:31:01 |
mi dite cosa devo mandare per"risarcimento danni per notifica a persona incapace,atto non parere. non sono del campo,devo mandare | |
Da: AiutoAvvocato | 18/12/2008 13:31:03 |
Ragazzi, scusate ma qual è il parere definitivo? Confermate se è quello postato alle 13.28.00 da perlesame??? | |
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