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Da: avv.18/12/2008 13:11:52
CAIO IMPUGNA LA SENTENZA PER NULLITà DELL'ATTO DI CITAZIONE CHE, SE ACCOLTA COME DOMANDA, COMPORTEREBBE LA NULLITà DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
NON FA ALTRE DOMANDE.
PER CIò CHE NON è IMPUGNATO NON C'è DEVOLUZIONE AUTOMATICA.

Da: pradeiro18/12/2008 13:12:22
questa è la formula per gli allegati all'atto di civile:

"Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria:
- sentenza n.___ del Giudice di Pace/del Tribunale;

- fascicolo relativo al giudizio di primo grado con indice vistato dal cancelliere."

Da: X TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!18/12/2008 13:12:32
GRAZIE MILLE AD ALMOST E AZZECCAGARBUGLI
RIUSCITE ANCHE A SCRIVERE LA PROCURA??????????

Da: x giov.18/12/2008 13:12:57
No, sarebbe incapace se avesse meno di 14anni x la notificazione dell'atto... studiati la procedura civile bene prima di scrivere cavolate...

Da: xx18/12/2008 13:12:58
LA MASSIMA DELLA SENTENZA 24082 PER FAVORE

Da: chiara18/12/2008 13:13:14
è possibile che nessuno sappia nulla di amministrativo????

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Da: mario X AVV18/12/2008 13:13:20
AVV visto che tu sei del campo perchè nn la completi tu?

Da: babbonatale18/12/2008 13:14:33
Ma guardate che Caio non ha il fascicolo di primo grado!! Come fa ad allegarlo?!

Da: ATTO DI CIVILE INTEGRATO18/12/2008 13:14:37
PS: DOVE NEL PARERE SI DICE CHE LA GIURISPRUDENZA è CHIARA SUL PUNTO, VENGONO PROPRIO RIPORTATE LE PAROLE DELLA SENTENZA. Lì HO MESSO UNA PARENTESI X INDICARE IL CONTENUTO DELLA SENTENZA


CC.MA CORTE D' APPELLO DI …..
COMPARSADI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
DIRITTO
Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n° 24082)
P.T.M.
si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio.
Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Si depositano:
-    il fascicolo di parte di 1�° grado
-    la sentenza di 1�° grado
-    copia notificata dell'atto di appello
-    copia della sentenza di interdizione……,….
                                            Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente  procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

                                                Firma Tizio
                                                 

                                                 Vera la firma
                                                   Avv. …………..

Da: ----18/12/2008 13:15:00
cortesemte mi modificate l'atto!!! nel 416cc
aiuto!!!

Da: giasone18/12/2008 13:15:07
x avvocato
la minore età si riferisce al momento della dichiarazione dell'inabilità, non al momento della notifica

Da: nannina18/12/2008 13:15:11
Cass. civ. Sez. I, 25-09-2008, n. 24082
INFERMITA' DI MENTE

NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.)
Notificazione
nella residenza, domicilio o dimora
Riferimenti normativi
CC Art.415
CPC Art.139
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
B.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008



Da: gio18/12/2008 13:15:37

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - Consegna della copia dell'atto a persona di famiglia inabilitata - Rilevanza a fini della validità della notifica - Esclusione - Fondamento.

Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, cod.proc.civ., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace. (Rigetta, Giud. pace Torremaggiore, 19 dicembre 2003)

Da: dada18/12/2008 13:15:41
Ale...mi dici se Tizio può eccepire la nullità?No,vero?

Da: avv. cascione18/12/2008 13:16:06
scusa, per te e per i tanti altri asini su questo forum, ma se non ci capisci niente di diritto al punto che non distingui il civile dal penale, che diamine ci stai a fare all'esame di abilitazione per avvocato??? ...quello che fate è vergognoso, dovreste vergognarvi ignoranti che non siete altro. Vi auguro di non passare mai questo esame, non lo meritate!!!!! è per colpa di gente disonesta come voi se il nostro paese è allo sbando! VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA ...ma tanto anche se passate gli scritti copiando, state pur certi che vi bocceranno all'orale imbecilli!

Da: avv. x verobaronetto18/12/2008 13:16:49
giusto ma si deve citare il 416 per dire che sempronio era inabilitato prima della maggiore età ed interdetto solo dopo.
Se noi diciamo che ai sensi del 415 solo un maggiorenne può essere inabilitato, lasciamo l'atto con un buco di logica: come fa un minorenne ad essere inabilitato?
dopodichè, le date non rilevano più, sempronio riceve l'atto quando è inabilitato (pacifico) e il succo del resto del parere è corretto.

La sentenza impugnata può produrla anche il convento anche se è obbligato solo l'appellante.

Non ho capito chi diceva del fascicolo di primo grado in relazione al contumace.
Mica eravamo noi contumaci, NOI IL FASCICOLO DI PARTE Di 1° lo DOBBIAMO PRODURRE SENSA SE E SENZA MA

Da: LOTTARE per perlesame18/12/2008 13:16:54
si gli allegati vanno bene, scriveteli, sono un avvocato so quel che dico.

Da: X ALESSANDRO18/12/2008 13:17:20
ok nn metti la soluzione completa ma potresti indicarmi in un solo post le SENTENZE ARTICOLI ed una BREVE conclusione di civile e penale se riesci.. GRAZie

Da: Mari18/12/2008 13:17:36
Calma!scusate, ma invece di chiedere l'atto completo passate le uniche informazioni certe e cioè: Questa sentenza Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082 e questa citazione
"AI sensi dell'art 139 cpc comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad 1 persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di anni 14 e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. PEr contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art 415 cc, comma 1); o anche chi , per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici. O infine al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (Art 415 cc, commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta,duqnue, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di 1 mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come deto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e  nemmeno, necessariamente, per tutti: art 427 cc comma 1). NE consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.

Da: aa18/12/2008 13:17:50
Non avete ancora capito che l'inabilità del figlio non intacca un bel nulla?? avendo piu di 14 anni? con questo atto che state presentando bocciano tutti quelli che vi seguono... ahimè.

Da: X TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!18/12/2008 13:18:16
QUALCUNO RIESCE A SCRIVERMI LA PROCURA DI PENALE??????????C'è L'ATTO MA NN LA PROCURA
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Per AVV. e verobaronetto18/12/2008 13:18:17
Appunto, avrebbe dovuto proporre direttamente ricorso per cassazione e non citazione in appello.
Quindi io preliminarmente chiederei l'inammissibilità dell'appello.

Da: RIASSUNTO DELLE PRECEDENTI PUNTATE..OSSERVAZIONI??18/12/2008 13:18:47
Da: ATTO DI CIVILE INTEGRATO 18/12/2008 13.14.37
PS: DOVE NEL PARERE SI DICE CHE LA GIURISPRUDENZA è CHIARA SUL PUNTO, VENGONO PROPRIO RIPORTATE LE PAROLE DELLA SENTENZA. Lì HO MESSO UNA PARENTESI X INDICARE IL CONTENUTO DELLA SENTENZA


CC.MA CORTE D' APPELLO DI …..
COMPARSADI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
DIRITTO
Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n¦deg; 24082)
P.T.M.
si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio.
Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Si depositano:
-    il fascicolo di parte di 1囹quest;?¦deg; grado
-    la sentenza di 1囹quest;?¦deg; grado
-    copia notificata dell'atto di appello
-    copia della sentenza di interdizione……,….
                                            Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente  procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via……..
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

                                                Firma Tizio
                                                 

                                                 Vera la firma
                                                   Avv. …………..
Cass. civ. Sez. I, 25-09-2008, n. 24082
INFERMITA' DI MENTE

NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.)
Notificazione
nella residenza, domicilio o dimora
Riferimenti normativi
CC Art.415
CPC Art.139
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
B.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008




Da: dalila18/12/2008 13:18:49
che atto allora è costituzionale o della corte d appello???

Da: andrea18/12/2008 13:19:00
buongiorno a tutti. solo 1 domanda: da dove avete preso la sentenza 24082?

Da: mah..buoni solo a sparare sentenze18/12/2008 13:19:04
avv. cascione... invece tu che sei così dotto di diritto.. nn capisci che nessuno d qst forum stà facendo l'esame.....

Da: aa18/12/2008 13:19:35
Non avete ancora capito che l'inabilità del figlio non intacca un bel nulla?? avendo piu di 14 anni? con questo atto che state presentando bocciano tutti quelli che vi seguono... ahimè. Buon suicidio giuridico!

Da: almost18/12/2008 13:19:45
Non è per vanità personale, ma guardate che nel mio atto il riferimento all'art. 416 c'è

Da: mauri18/12/2008 13:19:48
raga che tracce sono uscite oggi?

Da: Alex18/12/2008 13:20:15
L'atto di penale è un'istanza ex art. 572 c.p.p., semplice semplice

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