NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Esami AVVOCATO - discussione precedente
51632 messaggi, letto 1527226 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>
Da: Avv da precedente sessione | 18/12/2008 14:19:04 |
L'atto di civile, a mio modesto parere, è fatto bene con la sostituzione suggerita da Rachel nelle conclusioni. Non mi piace la seguente frase finale: "per l’espletamento dell’incarico de quo ", la ometterei. Quanto al collega Cascione dovrebbe conoscere le dinamiche dell'esame di abilitazione, quindi sarebbe meglio tacere. | |
Da: alessandro | 18/12/2008 14:19:14 |
ivo invia l'atto appena postato | |
Da: AVV | 18/12/2008 14:19:27 |
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI ….. COMPARSA DI RISPOSTA Nella causa avente RG.... P.T.M. si chiede che l’Ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado . Con conseguente condanna di Caio al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Il procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Si depositano: - il fascicolo di parte di 1�° grado - la sentenza di 1�° grado - copia notificata dell'atto di appello Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. …… | |
Da: RIKI | 18/12/2008 14:19:32 |
vi prego mandatemi appello penale della parte civile io lavoro e devo mandare sta cosa a mio fratello!!! scrivetemi x riki!!!!!!!!!!! grazie a chi manda | |
Da: chiara | 18/12/2008 14:20:01 |
vabbè a quanto sembra amministrativo nessuno lo sa fare...grazie lo stesso | |
Da: ILLEGALE | 18/12/2008 14:20:32 |
Mi postate l'atto di amministrativo o almeno mi dite dove trovarlo | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: frenky | 18/12/2008 14:20:49 |
penale? nessuno posta più? AIUTO!!!!!!! | |
Da: avv.scarsone | 18/12/2008 14:21:57 |
scusate mi dite in che pagina avete postato il civile corretto........................................................................ve prego | |
Da: ivo | 18/12/2008 14:22:03 |
ancora grazie alessandro ................se capiti in sardegna contattami ciao ciao ivo.pal@tiscali.it | |
Da: mario ALESSANDRO | 18/12/2008 14:22:16 |
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI ….. COMPARSA DI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… Caio, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. Caio ha fondato il proprio atto di appello sul falso presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si é verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani di Sempronio, figlio di Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al padre Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. DIRITTO In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, n�° 24082) P.T.M. si chiede che l’Ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado . Con conseguente condanna di Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Il procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Si depositano: - il fascicolo di parte di 1�° grado - la sentenza di 1�° grado - copia notificata dell'atto di appello Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. …… allora ale questa è completa con soluzione e tutto il resto pronto per dettare?? in poche parole si potrebbe consegnare cosi???? | |
Da: RIKI | 18/12/2008 14:22:55 |
alessandro ti prego ll'appello penale della parte civile qual è?? io non ci capisco nulla dimmi solo la pagine e il nome che lo devo mandare tar pochi minuti!!!!!! GRAZIE!!!!!!!!! | |
Da: alessandro | 18/12/2008 14:23:17 |
vai procedi! | |
Da: AVVOCATO | 18/12/2008 14:23:25 |
quello che sta succedendo su questo forum è uno scandalo. credo che certamente vi saranno conseguenze penali per coloro che stanno facendo uscire-entrare i compiti. badate bene. per il resto, chi aspira a diventare avvocato non può comportarsi in questo modo da peracottari.... | |
Da: x alessandro | 18/12/2008 14:23:55 |
alessandro sei di roma o capiti aroma per caso? | |
Da: alessandro | 18/12/2008 14:24:10 |
riki io di penale non ho visto nulla....mi spiace ma nn devi chiedere a me | |
Da: Marcoxxx | 18/12/2008 14:24:15 |
ragazzi aggiungo che nella parte in fatto di certo l'appellante chiede l'applicazione dell'art. 354 c.p.c in quanto è uno dei casi in cui si richiede la rimessione al primo giudice, credo che andrebbe detto nel fatto e nella spiegazione delle conclusioni richieste da contro.parte | |
Da: Attonita | 18/12/2008 14:25:34 |
Ma chi ti ha detto che era la causa relativa ad un sinistro stradale? | |
Da: X CHI ROMPE | 18/12/2008 14:25:58 |
BASTA MINACCE E CAZZATE VARIE SE NON AVETE NIENTE DA FARE ANNATEVENE AFFANCULO!!! | |
Da: ATTO PENALE | 18/12/2008 14:26:30 |
Atto di Appello Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di Catanzaro, difensore di fiducia, giusta procura in atti del Sig. Tizio, nato a ……….il…………., residente in…….., Via………., parte civile nel procedimento n……r.g.n.r. a carico di Sempronio, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., propone Impugnazione ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ed ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile, avverso la sentenza nr………… R.G. Sent., emessa dal Tribunale di Catanzaro, in data /11/08, con la quale Sempronio veniva assolto dai reati a lui ascritti in rubrica per i seguenti Motivi Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dell’attività sportiva venivano considerati scriminati in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore). La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico sviluppo dell’intera comunita. Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica. Il problema e` quello di stabilire i confini di tale scriminante, nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi in gioco, non potendo certo ritenersi giustificata qualsiasi lesione comunque cagionata nel corso di una manifestazione sportiva.Sulla base della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, i limiti di operativita` dell’esimente in questione sono stati individuati nella cd. finalita` di gioco e nel c.d. rischio consentito. Quanto al primo, esulano dall’ambito di operativita` dell’esimente quelle condotte lesive volontariamente poste in essere per finalita` private non connesse all’attuazione del gioco: per restare al calcio, si possono fare gli esempi del c.d. fallo di reazione ovvero del fallo commesso a scopo intimidatorio o per risentimento personale. In tali ipotesi, lo svolgimento della gara non e` che l’occasione per ledere, cosicche�´ saranno certamente configurabili i reati di percosse o di lesioni personali volontarie, i quali, viceversa, dovranno escludersi quando l’azione scorretta e violativa del regolamento di gara consista in un intervento volto a conseguire un vantaggio nel gioco, e cioe` nel diritto controllo e tiro del pallone, nel tentativo di impossessarsene e di contenderlo all’avversario o durante la corsa per introdursi nell’azione in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori .In questo senso, anche il c.d. fallo a gioco fermo, se nella maggior parte dei casi puo` dar luogo al reato di lesioni volontarie o di percosse come fallo di reazione o per risentimento, puo` risultare scriminato se posto in essere nel tentativo di avvantaggiarsi in vista della ripresa del gioco. . Assai piu` delicata e` la questione concernente il secondo dei limiti della scriminante de qua, rappresentato dal rischio consentito: invero, malgrado l’intervento scorretto avvenga nel perseguimento di una finalita` di gioco nel senso anzidetto, purtuttavia tale intervento, per rimanere al di qua del confine tra illecito sportivo ed illecito penale, non deve travalicare il rischio consentito da colui che partecipa ad una determinata pratica sportiva. In proposito, l’atleta,ad es. il giocatore di calcio, e` conscio della possibilita` , o addirittura della probabilita` , di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto o con una spinta non regolamentare, e, partecipando al gioco, tacitamente consente al rischio di subire, in conseguenza di cio` , delle lesioni. Una contraria corrente giurisprudenziale, invece, senza fare riferimento al criterio del superamento del rischio consentito, afferma che la violazione delle regole della gara, anche se finalizzata all’attuazione del gioco, da` sempre luogo quanto meno ad una responsabilita` per colpa: in altre parole, le regole avrebbero la funzione di individuare il margine di violenza tollerato dall’ordinamento in relazione a ciascuna disciplina sportiva. Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo l’avversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale l’operatività della scriminante in parola non funziona. P.Q.M. Si chiede, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile. Catanzaro, Avv. | |
Da: anonino | 18/12/2008 14:26:54 |
Ragazzi penale | |
Da: BAHH | 18/12/2008 14:26:56 |
L'ATTO DI AMMINISTRATIVO NON E' CHE NESSUNO NON LO SO SA FARE...E' CHE NESSUNO LO FA, IO NEANCHE AVEVO SCRITTO LA TRACCIA.... | |
Da: alessandro | 18/12/2008 14:27:03 |
potere al praticante! | |
Da: x alessaNDRO da sara.. | 18/12/2008 14:27:07 |
ALE SI PUò CONSEGNARE COSì? 0PPURE VA AGGIUNTO QUALCOSA????RISPPPPP T PREGO | |
Da: Avv. Anto | 18/12/2008 14:27:07 |
X Avvocatessa La traccia recita testualmente: all'inizio del 2007 semp. aggravatesi......................., viene interdetto. A me questa frase fa capire che Sempronio è stato dichiarato interedetto. Siccome la dichiarazione di interdizione si ha con sentenza, possiamo concludere che esiste una SENTENZA di interdizione. | |
Da: AVV | 18/12/2008 14:27:11 |
Io sinceramente non capisco come facciano ad entrare queste tracce... Ho fatto l'esame 3 anni fa (non un secolo) a Roma e nei padiglioni era tutto schermato, e non si potevano portare nè telefoni nè palmari ecc.. e comunque dentro i padiglioni non ricevevano. Che cosa è successo nel frattempo??? | |
Da: mario x ALESSANDRO | 18/12/2008 14:27:34 |
ale procedi era rifferito alla mia domanda??? ovvero è completo?? in poche parole si potrebbe consegnare cosi | |
Da: X avvocato | 18/12/2008 14:27:58 |
da quando Berlusconi governa l'Italia non riesco più a scandalizzarmi.... | |
Da: alessandro | 18/12/2008 14:27:59 |
sara l'atto ( a parere mio ) va bene, vai! | |
Da: alessandro | 18/12/2008 14:28:28 |
mario si era x te procedi! | |
Da: per spett silenziosa avv. cascione | 18/12/2008 14:29:17 |
mi dispiace deluderti ma io quando ho fatto l'esame l'ho fatto da solo senza aiuti e raccomandazioni, non sono tutti come voi e come i tuoi amici, "agevolati" ora ma che verranno bocciati poi dalla vita! grazie al cielo c'è ancora gente onesta a questo mondo, ed i praticanti usciti da questo esame nessuno li vorrà a scaldare le sedie nei propri studi, resteranno solo tanti titolati disoccupati.. VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA! | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>