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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: Azzeccagarbugli | 18/12/2008 14:42:44 |
Si vede che non conoscete il contenuto del 574 e 576 c.p.p Invito a quel somaro di Alex di leggersi la direttiva numero 90 L. delega al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale. | |
Da: bradipa | 18/12/2008 14:42:52 |
ripostate l'atto di civile? per favore | |
Da: BARESE DOC. | 18/12/2008 14:43:05 |
sCUSATE RAGAZZI NOTIZIE DI BARI?A CHE ORA HANNO INIZIATO? X ALESSANDRO:IN QUESTI GIORNI SEI STATO GRANDE.TI STIMO ANCHE SE NON TI CONOSCO PERSONALMENTE.SONO RARI IN QUESTO MONDO DI M....RAGAZZI COME TE CHE SI METTONO A DISPOSIZIONE PER IL PROSSIMO | |
Da: claudia | 18/12/2008 14:43:07 |
URGENTE CHE COSì INVIAMO QUELLO DI CIVILE CHE COSA DEVE ESSERE DEPOSITATO? | |
Da: Salvatore | 18/12/2008 14:43:09 |
Notizie sulla consegna a Napoli???? | |
Da: per ALESSANDRO | 18/12/2008 14:43:17 |
ale scusa questo è civile? | |
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Da: bimba | 18/12/2008 14:43:52 |
Alessandro sei grande. | |
Da: GIUSTIZIA | 18/12/2008 14:43:53 |
ma perchè volete fare gli avvocati? è un lavoro abbastanza duro anche per chi ha minime cognizioni di diritto, figuriamoci per voi. guardate che un medio idraulico guadagna assai meglio. | |
Da: Io X Ale e altri | 18/12/2008 14:44:06 |
Ragazzi attenti alle piccole cose: 1) Caio non può chiedere la riforma della sentenza di 1 grado; 2) Chi l' ha detto che è corte di appello? | |
Da: fra | 18/12/2008 14:44:15 |
QUALCUNO MI PUò DARE TUTTO PENALE GRAZIE | |
Da: alessandro | 18/12/2008 14:44:53 |
x chi volesse mantener contatti con me dopo l'esame c'è un post nel forum "alessandro vi saluta"! ora vado via, l'atto è finito e io dovrei fare il mio di lavoro! non c'è bisogno di aggiungere altro a quell'atto, scrivete quello e andate!in bocca al lupo a tutti | |
Da: Avv da precedente sessione | 18/12/2008 14:46:04 |
Corte d'Appello. La traccia è chiara. Non fatevi fuorviare dalla sentenza della Cassazione. Tratta un caso di inappellabilità! | |
Da: mario civile completa | 18/12/2008 14:46:09 |
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI â.. COMPARSA DI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ââ., codice fiscale nâââ., elettivamente domiciliato presso lo studio dellâAvv. â.., sito in ââ, viaâ.., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dallâAvvââ.- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 Tizio conveniva dinanzi al Tribunale diââ Caio, per ottenerne la condanna al pagamento di Euroâââ., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dellâodierno appellante il Tribunale diâ., con la sentenza impugnata nâ. delâ., condannava Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. Caio ha fondato il proprio atto di appello sul falso presupposto che lâatto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si é verificato che lâufficiale giudiziario, addetto allâufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani di Sempronio, figlio di Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche allâatto della ricezione della notifica. Poiché Sempronio non aveva comunicato lâavvenuta notifica del predetto atto giudiziario al padre Caio, a causa di contrasti familiari, questâultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dellâatto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dellâatto giudiziario notificato a suo carico. Lâappello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede lâintegrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. DIRITTO In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui allâart. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve lâatto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, lâatto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dellâintervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa allâart. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nellâultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma lâinabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età. In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dallâodierno appellante. ( Cassazione, Sez. prima civile, 25 settembre 2008, nï¿¿ï¿ï¿° 24082) P.T.M. si chiede che lâEcc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio e per lâeffetto confermare la sentenza di primo grado . Con conseguente condanna di Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Il procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Si depositano: - il fascicolo di parte di 1ï¿¿ï¿ï¿° grado - la sentenza di 1ï¿¿ï¿ï¿° grado - copia notificata dell'atto di appello Avvââââ.. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avvââââ.., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in â , viaââ.. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per lâespletamento dellâincarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. ââ | |
Da: x avv. cascione | 18/12/2008 14:46:17 |
avvocato efficientissimo! a che ora sei andato? RIDICOLO | |
Da: per ALESSANDRO | 18/12/2008 14:46:45 |
aiutami ale ti prego non ho capito qual'è la soluzione di civile | |
Da: titta | 18/12/2008 14:47:00 |
potremmo avere una soluzione definitiva per penale. vi prego | |
Da: GIOVANNA | 18/12/2008 14:47:00 |
Da: alessandro | 18/12/2008 14:47:01 |
Mò BASTA è CORTE D'APPELLO STOP NON CHIEDIAMO 1000000 VOLTE LE STESSE COSE | |
Da: anonimo | 18/12/2008 14:48:17 |
siete sicuri della notizia che avete postato su lecce?fatemi sapere.....grazie | |
Da: Io X Ale e altri | 18/12/2008 14:48:22 |
Scusa ale da dove lo capisce che è corte di appello? Quale parte della traccia? | |
Da: GIOVANNA | 18/12/2008 14:48:32 |
ALESSANDRO GRAZIE DI TUTTO. SEI UNA PERSONA SPECIALE . TANTO DI CAPPELLO | |
Da: x alessaNDRO da sara.. | 18/12/2008 14:48:43 |
X ALE: UN RINGRAZIAMENTO VERAMENTE DI CUORE!!!! SE MAI AVRAI BISOGNO NEL MIO PICCOLO TI AIUTERò!!! IL MIO IND MSN è sweet_as1985@hotmail.it | |
Da: Birbaccione | 18/12/2008 14:48:48 |
vedete se vi piace: Motivi 1) La notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, è pienamente valida ed efficace ai sensi dellâart. 139 cpc secondo comma. La norma richiamata, infatti, dispone che, se il destinatario dellâatto giudiziario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Ne consegue, nella prospettiva disegnata dal Legislatore, che il limite di validità di una notifica di un atto giudiziario, così effettuata, è quello della palese incapacità di chi riceve lâatto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, tale limite non è stato superato, in quanto lâatto è stato notificato a mani di Sempronio, maggiorenne, sebbene colpito dal provvedimento (meno grave) di inabilitazione. 2) In merito a quanto sopra, occorre evidenziare che l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso, poi, Sempronio pur essendo ancora minore di età al momento dellâintervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione, poiché la previsione applicabile è quella relativa allâart. 416 c.c., il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nellâultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma lâinabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età ( che per Sempronio era fissata il 20 maggio 2006). 3) Dalla disciplina sopra richiamata, si evince, altresì, che l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta, che non incide sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, che in quanto tale è priva di alcun profilo volitivo. Anche la Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, la nr.24082\08, ha confermato lâimpostazione legislativa, statuendo che âla ricezione di un atto giudiziario resta preclusa al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato che ha bisogno dellâassistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti lâordinaria amministrazioneâ. 4) Sotto altro profilo, la notifica resta valida ed efficace, dal momento che Sempronio allâatto della ricezione di certo non poteva essere considerato soggetto palesemente incapace dallâUfficiale Giudiziario, se è vero che, da un lato, Sempronio si è presentato a questi in modo lucido come figlio di Caio e, dallâatro, come riferisce lo stesso appellante, Sempronio sempre lucidamente ha celato lâatto di citazione al padre non perché si è trovato in preda ai fumi dellâalcool, ma perché risentito dal provvedimento di inabilitazione emesso a suo carico. In altri termini, coscientemente Sempronio ha tenuto nascosta lâavvenuta notifica dellâatto di citazione, del quale evidentemente ha letto il contenuto. Del resto, solo successivamente Sempronio, per lâaggravarsi delle sue condizioni, è stato interdetto. 5) Ne consegue, dunque, che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dallâodierno appellante, ragion per cui la sentenza impugnata va confermata, non potendo trovare applicazione la norma dellâart.354 c.p.c. (rimessione al primo giudice) e non avendo controparte censurato la pronuncia sotto altri profili. | |
Da: fra | 18/12/2008 14:48:59 |
MI SERVE PENALE COMPLETOOOOOOOOOOOOO | |
Da: avv. cascione | 18/12/2008 14:49:43 |
IERI ,CARO, SONO ANDATO IERI, SIETE GIà SOTTO OSSERVAZIONE DA IERI E LA MIA NON ERA LA PRIMA SEGNALAZIONE! MI SA CHE VI STATE CACCIANDO IN UN BEL Pò DI GUAI! BUONA FORTUNA IMBROGLIONI NON FARETE MAI STRADA NELLA VITA...POVERINI. | |
Da: Atto Penale (procura in calce) | 18/12/2008 14:49:48 |
Ecc.ma Corte dâAppello diâââ. proc. pen. n. 00/0000 Rgnr; n. 00/0000 R.G Atto di Impugnazione Il sottoscritto Avv. ââââ, del Foro diâââ., difensore di fiducia - in forza di procura speciale ad impugnare rilasciata in calce al presente atto - del Sig. Tizio, nato a âââ.ilââââ., residente inââ.., Viaâââ., parte civile nel procedimento in epigrafe a carico di Sempronio, generalizzato in atti, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., dichiara di proporre Appello ai sensi dellâart. 576 c.p.p., ed ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile, avverso la sentenza nrââââ R.G. Sent., emessa dal Tribunale di Catanzaro, in data 00/11/2008, con la quale Sempronio veniva assolto dai reati a lui ascritti in rubrica per i seguenti Motivi Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dellâattività sportiva venivano considerati scriminati in base allâesimente del consenso dellâavente diritto (art. 50 c.p.); lâobiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che lâart. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dellâintegrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dellâesercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nellâa`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore). La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dellâattivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su unâestensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion dâessere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come unâattivita` assai positiva per lâarmonico sviluppo dellâintera comunita. Questâultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui allâart. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dellâinteresse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo lâassunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica. Il problema e` quello di stabilire i confini di tale scriminante, nellâottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi in gioco, non potendo certo ritenersi giustificata qualsiasi lesione comunque cagionata nel corso di una manifestazione sportiva.Sulla base della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, i limiti di operativita` dellâesimente in questione sono stati individuati nella cd. finalita` di gioco e nel c.d. rischio consentito. Quanto al primo, esulano dallâambito di operativita` dellâesimente quelle condotte lesive volontariamente poste in essere per finalita` private non connesse allâattuazione del gioco: per restare al calcio, si possono fare gli esempi del c.d. fallo di reazione ovvero del fallo commesso a scopo intimidatorio o per risentimento personale. In tali ipotesi, lo svolgimento della gara non e` che lâoccasione per ledere, cosiccheï¿´ saranno certamente configurabili i reati di percosse o di lesioni personali volontarie, i quali, viceversa, dovranno escludersi quando lâazione scorretta e violativa del regolamento di gara consista in un intervento volto a conseguire un vantaggio nel gioco, e cioe` nel diritto controllo e tiro del pallone, nel tentativo di impossessarsene e di contenderlo allâavversario o durante la corsa per introdursi nellâazione in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori .In questo senso, anche il c.d. fallo a gioco fermo, se nella maggior parte dei casi puo` dar luogo al reato di lesioni volontarie o di percosse come fallo di reazione o per risentimento, puo` risultare scriminato se posto in essere nel tentativo di avvantaggiarsi in vista della ripresa del gioco. . Assai piu` delicata e` la questione concernente il secondo dei limiti della scriminante de qua, rappresentato dal rischio consentito: invero, malgrado lâintervento scorretto avvenga nel perseguimento di una finalita` di gioco nel senso anzidetto, purtuttavia tale intervento, per rimanere al di qua del confine tra illecito sportivo ed illecito penale, non deve travalicare il rischio consentito da colui che partecipa ad una determinata pratica sportiva. In proposito, lâatleta,ad es. il giocatore di calcio, e` conscio della possibilita` , o addirittura della probabilita` , di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto o con una spinta non regolamentare, e, partecipando al gioco, tacitamente consente al rischio di subire, in conseguenza di cio` , delle lesioni. Una contraria corrente giurisprudenziale, invece, senza fare riferimento al criterio del superamento del rischio consentito, afferma che la violazione delle regole della gara, anche se finalizzata allâattuazione del gioco, da` sempre luogo quanto meno ad una responsabilita` per colpa: in altre parole, le regole avrebbero la funzione di individuare il margine di violenza tollerato dallâordinamento in relazione a ciascuna disciplina sportiva. Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo lâavversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale lâoperatività della scriminante in parola non funziona. P.Q.M. Si chiede, in riforma dellâimpugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile. Luogo,lìââ. Avv. Procura speciale Io sottoscritto Tizio nato a .......... il .......... e residente a .......... in via .........., in qualità di parte civile costituita nel proc. pen. n. 00/000 Rgne: n. 00/0000 R.Sent. delego a rappresentarmi e difendermi ai fini dellâazione civile, nel giudizio di appello, nonché nei successivi gradi e fasi del giudizio, ivi compresa la fase dellâesecuzione, lâAvv. .........., del foro di .........., conferendogli ogni più ampia facoltà inerente al mandato ivi compresa quella di proporre atto di impugnazione come dal suesteso atto, di prendere conclusioni, rinunziare allâazione civile farsi sostituire e compiere ogni altra attività inerente al mandato. Eleggo domicilio presso il suo studio in .......... via .......... .......... lì .......... Firma di Tizio La suestesa firma è autentica Avv. .......... | |
Da: non sono un avvocato | 18/12/2008 14:49:51 |
ma perchè si scrivono stronzate e moralismo solo dopo un certo orario e cioè solo quando sono arrivate le soluzioni??? forse perchè anche questi falsi moralisti...finti avvocati senza macchia, aspettano le soluzioni, magari per copiarle o mandarle loro, che non sono capaci??? un'altra cosa pensate bene quando usate l'espressione "andate a zappare..." e fatelo con un po' di rispetto verso quelle persone che con orgoglio e sacrificio fanno questo mestiere!!! | |
Da: .... | 18/12/2008 14:50:28 |
Da: Io X Ale e altri | 18/12/2008 14:50:43 |
Alessandro li farai bocciare tutti. QUALE PARTE DELLA TRACCIA FA CAPIRE CHE è CORTE DI APPELLO? | |
Da: enrico ameri | 18/12/2008 14:50:49 |
potremmo avere una soluzione definitiva per penale. vi prego secondo me è potenzialmente corretto sia scegliere il 572 che il 576. il cpp li prevede entrambi, ma siccome si tratta dell'atto di penale e il tutto parte dalla querela io credo che tizio voglia perseguire penalmente sempronio e solo rivolgendosi al pg e\o al pm può farlo. | |
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