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Da: alessandro17/12/2008 12:06:41
mario detta e va sereno

Da: carlo17/12/2008 12:06:43
qualcuno puo' cortesemente dirmi quale soluzione completa della prima traccia da dettare a mio fratello?

Da: Mari xI traccia17/12/2008 12:06:43
Alessandro, la 10735/2008 risolve il caso, ma poi è la 24717 o la 34717 che si deve citare?di che anno?perchè io non la trovo...grazie

Da: dalila17/12/2008 12:06:59
x coloro che hanno scelto di svolgere la seconda traccia:l atr 387 cod pen è un riferimento normativo a cui ci si può attenere prtendo da un argomentazione fatta anche da prte della corte costituzionale, ma bisogna argomentare l oggetto della traccia e restare in parallelo con ciò che si chiede ossia la difesa legale a segiuto dell accusa di omicidio pretereintenzionale altrim c è il rischio di uscire fuori traccia e si sa apropri come correggono qts compiti!!!!!!!

Da: ilsant017/12/2008 12:07:03
x ale
perfetto....mi metto i tappetti e vado a fare il parere
ciaoo e grazie

Da: AVV17/12/2008 12:07:12
TRACCIA I

Anche qui attenzione!!! La traccia richiede di esaminare la posizione di entrambi.
Quindi prima si deve fare questo discorso:
Il giornalista non può invocare il diritto di cronaca; tuttavia non è punibile perchè non c'è diffamazione.
Ciò detto - per completezza - deve escludersi nei confronti del direttore del tg l'applicazione del 57.
quindi citerei entrambe le sentenze.
Spero di essere stato chiaro

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Da: alessandro17/12/2008 12:07:45
io ho il motore di ricerca bloccato, la sent è postata qualche pagina prima, anzi appena la trovi ripubblicala per piacere

Da: LAura17/12/2008 12:07:45
si infatti ale, scusa se ti faccio domande stupide, non ho mai fatto studi giuristici, e sono in difficoltà , mi hanno detto di trovare dei pareri, e volevo essere sicura di dare quello giusto e definitivo, aspetto ancora oppure no?

Da: alessandro17/12/2008 12:07:58
io ho il motore di ricerca bloccato, la sent è postata qualche pagina prima, anzi appena la trovi ripubblicala per piacere

Da: serena17/12/2008 12:08:02
Ragazzi....perchè nn postate un parere organico? Così si rischia solo una gran confusione...grz!!!

Da: .....17/12/2008 12:08:14
Cosa mandate a fare le senteze?Ma non sanno leggere e scrivere i candidati?

Da: Kratos17/12/2008 12:08:17
Egr. Avv.
non riesco a trovare la sentenza 34717/2008.
Mi può aiutare?

Da: JulianRoss17/12/2008 12:08:25
LA SENTENZA NON FA IL PARERE, SERVE PER CONFERMARE UN RAGIONAMENTE SVOLTO DAL CANDIDATO PERSONALMENTE, LE MASSIME LE HANNO GIA' TROVATE....

Da: antonio 97917/12/2008 12:08:52
può essere questo secondo voi?

Il caso in esame presuppone una preventiva disamina del reato di diffamazione.
Lâ ART 595 incrimina chi, al di fuori dei casi indicati dal precedente art. 594cp (ingiuria), comunicando con più persone offende lâ altrui reputazione.
Oggetto di tutela del delitto di diffamazione è lâ altrui reputazione che la dottrina prevalente intende in senso oggettivo e, cioè, nel significato di stima sociale e considerazione di cui si gode allâ interno di un contesto sociale. A ciò si contrappone lâ onor in senso soggettivo inteso come il âsentimento del proprio valore socialeâ ed è rimesso allâapprezzamento dellâindividuo stesso.
Lâ elemento oggettivo del reato in esame consta di 3 requisiti: 1)lâassenza dellâ offeso; 2)lâ offesa allâ altrui reputazione; 3) la comunicazione con più persone.
Lâ assenza del soggetto passivo al momento dellâ azione criminosa consiste nellâ impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente lâ addebito diffamatorio e possa, quindi, difendersi dallâ addebito o ritorcere lâ offesa. Ciò determina la maggiore gravità del reato in esame.
Il secondo requisito consiste nellâ offesa allâ altrui reputazione intendendo lâ offesa non già nel senso di lesione bensì come probabilità o possibilità che lâ uso di parole o atti destinati a ledere lâ onore provochi una effettiva lesione. La diffam, pertanto, è qualificata come reato di pericolo concreto essendo demandata di volta in volta al giudice lâ interpretazione della portata offensiva delle espressioni usate dallâ agente ed essendo sufficiente che tali espressioni determino anche solo il pericolo di lesione dellâ altrui reputazione.
Infine, per aversi il requisito della comunicazione con più persone occorre che lâ agente renda partecipi dellâ addebito diffamatorio almeno due persone le quali siano state in grado di percepire lâ offesa e di comprenderne il significato.
Il problema da affrontare, da sempre dibattuto in dottrina e giurisprudenza, è quello relativo alla operatività dellâ esimente dellâ esercizio del diritto ex art. 51 cp, sub specie di diritto di cronaca, rispetto alla condotta posta in essere dal giornalista il quale, nellâ esercizio della propria funzione istituzionale, informi la collettività su fatti storici obiettivamente lesivi della reputazione dei terzi, pur se rispondenti a verità.
La giurisprudenza di Cass ha elaborato taluni presupposti della scriminante in oggetto operanti alla stregua di veri e propri limiti interni e lâ assenza anche di uno solo rende in concreto non operativa la causa di giustificazione. La Corte ribadisce come il diritto di cronaca possa scriminare a condizione che ricorrano i tre noti requisiti: la verità della notizia propalata; lâinteresse pubblico alla sua conoscenza; la continenza formale nel momento espositivo.
In primo luogo rileva la verità della notizia, non potendo meritare tutela la diffusione di notizie false o tendenziose, non risultando le stesse utili nellâeconomia del processo di formazione di una valida opinione presso la collettività.
In secondo luogo la Corte ha sempre sottolineato il rispetto del parametro della continenza formale da apprezzarsi alla stregua di corretta esposizione dei fatti oggetto di narrazione. Sul punto, lo si ricorda altrettanto velocemente, la giurisprudenza utilizza un differente metro di giudizio quante volte in luogo del diritto di cronaca si invochi quello di critica che, considerata la sua natura parziale ed orientata, non può che manifestarsi in veste meno ossequiosa del dato della continenza. Similmente può dirsi in relazione allâattività satirica, attesa la sua portata deformante dei fatti in una evidente logica caricaturale.
Da ultimo, il dato della cd. pertinenza vale ad isolare in termini scriminanti tutte quelle diffusioni di notizie che rivestano agli occhi della pubblica opinione un certo interesse. Ovviamente non è necessaria una rilevanza indifferenziata nel senso che la questione interessi la collettività indistinta, potendo assumer pregio il riportar notizie, anche in ragione di un eventuale tecnicismo, a favore di ridotto numero di utenti.
Il diritto di cronaca non esime dunque di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.
È vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini. Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività.
Eâ di rilevante importanza dare atto della scelta legislativa di evitare, nel rispetto del terzo comma dellâart. 21 Cost., forme preventive di autorizzazione alla stampa. Lâesigenza di garantire un controllo sul merito delle pubblicazioni viene dallâordinamento soddisfatta creando in capo ai soggetti che vedremo una peculiare posizione di garanzia.
Lâart. 3 della legge n. 47 del 1948 pone lâobbligo per ogni stampato periodico di dotarsi e di indicare un direttore ed un vicedirettore responsabile. Costoro lâart. 57 c.p. chiama a rispondere, a titolo colposo, dellâillecito posto in essere in essere mezzo stampa. Per la stampa non periodica, secondo il disposto dellâart. 57 bis c.p., responsabile risulterà lâeditore, a condizione che risulti ignoto o non imputabile lâautore materiale dellâarticolo, o lo stampatore, âse lâeditore non è indicato o non è imputabileâ.
Lâoriginaria versione dellâart. 57 c.p., la cui ammissibilità a fronte del mutato contesto normativo trovava conferma attraverso le parole della Corte costituzionale, imputava sic et simpliciter, in assenza di un quid soggettivo, ai soggetti cennati la responsabilità degli eventi illeciti derivanti dallâattività giornalistica presieduta.
Il successivo intervento legislativo del 1958 (l. 127) ha innovato la disposizione codicistica subordinandone lâoperare al ricorrere di dato: lâaddebitabiità colposa del tutto. Solo in presenza di un deficit di attenzioni da parte del direttore responsabile potrà allo stesso rimproverarsi lâillecito commesso dallâautore dellâarticolo.
A dire il vero quanto esposto è stato a lungo oggetto di critica, avendo parte considerevole degli addetti ai lavori inteso riduttivamente lâinciso âa titolo di colpaâ previsto allâart. 57 c.p. come rilevante solamente in chiave meramente sanzionatoria, senza che implicasse un effettivo riscontro del coefficiente psicologico. Più opportunamente, si è ritenuto imprescindibile lâaccertamento in concreto della rimpoverabilità della condotta lesiva, sottolineandosi, dunque, la ricerca necessaria del requisito soggettivo prescritto, secondo le direttive di cui allâart. 43 c.p.
Rebus sic stantibus, le fattispecie previste agli artt. 57, 57 bis e 58 vanno intese come autonome forme di illecito la cui condotta si sostanzia nella mancata osservanza di regole cautelari (il non aver impedito la pubblicazione illecita) cui fa da pendant lâevento costituito dal reato commesso mezzo stampa. Non emerge, quindi, una forma di concorso di persone nel reato, sub specie di agevolazione colposa, ma un illecito del tutto distinto da quello effettivamente lesivo come può arguirsi tanto avendo riguardo alla clausola dâesordio dellâart. 57 c.p. (ââ fuori dai casi di concorsoââ), quanto dallâesegesi dellâart. 58 bis c.p. che, estendendo lâoperatività della condizione obiettiva di punibilità propria presentata direttamente a carico del direttore e del vicedirettore nei confronti dellâautore della pubblicazione, non può, ragionando a contrario, che dar per scontata lâassenza di una dimensione propriamente concorsuale.( Sez. V, sentenza 14 novembre 2007, n. 42067.)

Da: Azzeccagarbugli17/12/2008 12:08:55
Nella seconda traccia rileva una sentenza della corte costituzionale sul concorso anomalo ex art. 116 c.p del 13 Maggio 1965.

Da: anto17/12/2008 12:09:03
X ALESSANDRO       allora serve la 34717/08

Da: elsa17/12/2008 12:09:47
per ale: le sentenze relative alla prima traccia sono la 10735/2008
e anche la 34717/2008? Si o no.

Da: mario17/12/2008 12:09:51
OK grazie Akessandro sei un gande...

Da: seipunti17/12/2008 12:10:05
DALILA......ma dove lo hai letto che l'accusa è quella di omicidio preterintenzionale???????.......la difesa legale a seguito di questa accusa?????? ma chi te l'ha chiesta????? io so solo che il cliente si chiama tizio....il quale nn ha sparato. nè il colpo è partito dalla sua pistola. punto.

Da: alessandro17/12/2008 12:10:29
SI SI SIIIIIIIII
TUTTE E DUE

Da: Kratos17/12/2008 12:11:05
ALeSSANDRO posta la 34717!!!!!

Da: perlesame17/12/2008 12:11:07
Alessandro: Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Da: ely17/12/2008 12:11:07
ragazzi io non voglio dare fastidio perchè non capisco nulla, quando avete le soluzioni sicure me li potete indicare?? grazie mille a tutti e buon lavoro..

Da: licia17/12/2008 12:11:35
complimenti....mi sa che diventerai un grande del foro! grazie

Da: kevin17/12/2008 12:11:41
QUALCUNO SA CHE SOLUZIONE CONSIGLIANO A NAPOLI I COMMISSARI PER QUANTO RIGUARDA LA TRACCIA 1 SULLA DIFFAMAZIONE?

Da: sara17/12/2008 12:12:15
alessandro hai una versione definitiva

Da: miki17/12/2008 12:12:27
qualcuno sa dirmi da chi verranno corretti i compiti di bari? ciao

Da: .-.-.-.--.17/12/2008 12:12:42
facciamo il punto della situazione?

Da: elsa17/12/2008 12:13:07
Per ale ok: Passiamo però alla seconda traccia perchè è un pò più compilicata.
L'art. di partenza è il 387 "colpa del custode".
Avviamoci per le sentenze.

Da: .....17/12/2008 12:13:13
Quelli che state aiutando e voi che aiutate mersitereste di non trovare mai alcun genere di lavoro.Vergogna

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