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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: titti17/12/2008 11:28:16
Commentiamo in questa sezione la Sentenza n. 10735/2008, benché la questione ivi posta riguardi marginalmente il diritto scolastico. Si tratta infatti di una caso che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa, tuttavia nella sentenza si fa cenno ai diritti di un dirigente scolastico. Il caso in esame riguarda, infatti, un giornalista condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere, nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo", consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside di un Liceo di Roma aveva assicurato agli alunni che avevano occupato i locali scolastici che non avrebbe chiesto lo sgombero con l’intervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza di appello il giornalista ha promosso ricorso per Cassazione lamentando sia il mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia l'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva della reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale, potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, la Corte, pur dichiarando che, nel caso di specie, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale richiede, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Ora, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti. Con ciò, ha concluso la Corte, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente, pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.


Da: Ste17/12/2008 11:28:25
Da: stefano    17/12/2008 11.25.57
nella seconda traccia:
xkè è tizio che va dall avvocato se a sparare è stato mevio?!
e
Da: seipunti    17/12/2008 11.27.04
Con riguardo alla traccia dell'ispettore Tizio......ho un dubbio. Tutti asseriscono si debba trattare dell'omicidio preterintenzionale...ma colui che si reca dall'avvocato è tizio stesso che nn ha sparato...non Mevio......che ci azzecca allora l'omicidio???????????????

concordo non c'entra aberratio ictus, ma un reato omissivo di tizio

Da: alex17/12/2008 11:28:42
buongiorno a tutti

Da: Cla17/12/2008 11:28:44
mi sembra fatto bene, ma personalmente aggiungerei qualche riferimento in più al fatto concreto oggetto della traccia!

BRAVA

Da: nello17/12/2008 11:29:18
Chi é la tua ragazza? io ho la mia può darsi che stiano insieme e posso sapere qualcosina

Da: mario17/12/2008 11:29:21
allora aspettiamo x i pareri completi?

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Da: seipunti17/12/2008 11:29:39
x victor.
attento...la condotta in esame nn è quella di chi ha sparato e ucciso linserviente, che pare essere Mevio, ma la condotta di Tizio....ma che ha fatto Tizio??????????????????

Da: antonio 97917/12/2008 11:29:47
Ale sei davvero in gamba e merivevole dei nostri ringraziamenti

Da: cippo17/12/2008 11:29:51
II traccia: Tizio che va dall'avvocato non spara! la sua condotta va esaminata ed è di omessa custodia

Da: elsa17/12/2008 11:30:08
Ma non facciamo confusione qui si tratta di capire qual'è la posizione di Tizio che non ha sparato a nessuno? Dopotutto "l'omicidio" l'ha causato mevio.

Da: alessandro17/12/2008 11:30:21
facciamo chiarezza
riepiloghiamo le sentenze che ci servono
postate un attimo quelle che sono state pubblicate prima

Da: arturooo17/12/2008 11:30:29
ALESSANDRO SEI TUTTI NOI

Da: basta17/12/2008 11:30:45
ragazzi smettetela di intasare scrivendo cazzate e leggete le ultime pagine, c'è molto di quello che serve.

Da: Avalon17/12/2008 11:30:47
alexxxx ciaooo

Da: alex17/12/2008 11:30:55
..ecco appunto è TIZIO CHE VA DALL'AVVOCATO...attenzione......

Da: mario17/12/2008 11:31:03
nello dici a me?

Da: axe17/12/2008 11:31:38
Concordo!
Non può trattarsi di preterintenzione.
Viè di sicuro negligenza di Tizio per omessa custodia.

Da: almost17/12/2008 11:31:59
per la seconda traccia, secondo voi, va bene la sentenza n. 23788/04?

Da: perlesame17/12/2008 11:32:27
Cass. pen. Sez. V, (ud. 07-02-2008) 10-03-2008, n. 10735

Cassazione penale , sez. II, 23 aprile 2008, n. 34717

Da: dada17/12/2008 11:32:40
Com'è il parere di Daniela?

Da: ****17/12/2008 11:32:49
Per quanto riguarda la terza traccia di penale...ancora nulla ?

Da: perlesame17/12/2008 11:33:12
Per alessandro: prima traccia

Cass. pen. Sez. V, (ud. 07-02-2008) 10-03-2008, n. 10735

Cassazione penale , sez. II, 23 aprile 2008, n. 34717

Da: elsa17/12/2008 11:34:09
per favore non intasate il forum di cazzate le tracce sono 2.

Da: sonosolo17/12/2008 11:34:35
la terza traccia ... ?? si sa qualcosa ?

Da: dalila17/12/2008 11:35:16
raga.. il fatto dell omicidio preterintenzionale si collega alla circostanza che la pers arrestata fingendo un malore ha afferrato la pistola dell ispetto re ferendo gli agenti ed il suo fingere un malore andava oltre le sue intenzioni di qui la definizione di"preter"intenzionale dal latino "andare oltre"... collegandosi anche cn l aberratio...

Da: dalila17/12/2008 11:35:17
raga.. il fatto dell omicidio preterintenzionale si collega alla circostanza che la pers arrestata fingendo un malore ha afferrato la pistola dell ispetto re ferendo gli agenti ed il suo fingere un malore andava oltre le sue intenzioni di qui la definizione di"preter"intenzionale dal latino "andare oltre"... collegandosi anche cn l aberratio...

Da: JulianRoss17/12/2008 11:35:28
E LA QUARTA??

Da: stressatissimo217/12/2008 11:35:33



I Traccia

Da giorni nel liceo della città Alfa è in corso un'occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo.
Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull'evento .Mentre l'autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l'altro, si vede il preside parlare al micorofono di un giornalista. L'autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l'attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell'autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest'ultimo- asserisce il preside nella querela- aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 c.p.
Il direttore del telegiornale e l'autore del servizio giornalistico si recano insieme dall'Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale è la situazione in cui versano.
Il candidato- assunte le vesti del legale- rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame

soluzione probABILE LA SENT.10735/2008 cASS. v.SEZIOne penALE
SI Badi cìè contrasto con l'art. 57c.p., in virtù di sentenze sccessive!





II Traccia
L ispettore Tizio tiene a bada ammanettato il pericoloso bandito Caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi Sempronio e Mèvio. Costoro, intanto , frugano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio , sicuro di sé, libera Caio, dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sottocontrollo. Caio, tuttavia, repentinamente spintona Tizio, facendogli perdere l equilibrio ed impossesandosi della sua pistola, quindi spara all indirizzo di Sempronio e Mèvio . Quest ultimo, pùr ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco. Purtroppo, ùn proiettile sparato da Mèvio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo ùn giovane inserviente, che, di ritorno a casa, si accingeva a ussare alla porta. Tizio si reca dall avvocato penalista e chiede di conoscere qual è la situazione in cui versa. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere , illustrando gli istituti e le problematiche sottèsi alla fattispecie in esame.

soluzioen probabile, Cassa. pen. V sezioen n. 2146/2007,ma qui c'è omicidio preterintenzionale dell'inserviente all'esternod ella stanza....
non vaindicato l'adempimento del dovere coem scriminante?
ovvero può esserci eccesso colposo dilegittima difesa ex. art.55?
possibilerisolverlo solo con l'aberratio ex art.82 1 comma?

Da: michele17/12/2008 11:35:34
X DANIELA guarda questa sentenza

Il reato di omesso controllo previsto dall'art. 57 c.p. è dettato esclusivamente per i reati commessi con il mezzo della "stampa" periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive. In proposito, il legislatore, nel disciplinare, con la l. 6 agosto 1990 n. 223, le trasmissioni radiofoniche o televisive, si è posto il problema, per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato, della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione". La precisa specificazione delle persone a cui deve attribuirsi la responsabilità penale non consente, quindi, interpretazioni analogiche o estensive, conseguendone che non è configurabile il reato di omesso controllo, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, a carico del direttore della trasmissione televisiva, che non rientra tra i soggetti presi in considerazione dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale , sez. II, 23 aprile 2008, n. 34717

Da: Kratos17/12/2008 11:35:42
la 34717 del 2008 non la trovo, proca pu***!

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