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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: alessandro | 17/12/2008 11:02:45 |
A norma dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, sulla stampa, "ogni giornale (o altro periodico) deve avere "un direttore responsabile" (o un vicedirettore responsabile nelle ipotesi di cui ai commi quarto e quinto del citato art. 3). Si desume dal significato complessivo della disposizione - in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore numerale - che il direttore indicato a norma dell'art. 5 della stessa legge come responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte. Ne deriva che nessuna rilevanza riveste, ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa, il conferimento interno di una parziale autonomia ad un vicedirettore relativamente ad una determinata rubrica (nella specie, corrispondenza con i lettori) e tanto meno una inammissibile delega del potere-dovere di controllo. (Sez. V, sent. n. 2817 del 11-04-1986). | |
Da: RES | 17/12/2008 11:04:04 |
e'indiscusso infatti che l'art. 57 c.p. prevede una fattispecie di reato autonoma rispetto a quella della diffamazione, che ne costituisce l'evento (Cass., sez. I, 10 dicembre 1990, Bonanno, m. 186159). | |
Da: capa | 17/12/2008 11:04:12 |
ragazzi è possibile conoscere la II traccia??? | |
Da: sara | 17/12/2008 11:04:16 |
qualcuno ha già il parere, devo comunicarlo ai poveretti che si affidano a me!! | |
Da: dada | 17/12/2008 11:04:21 |
qualcuno ha risolto il primo? | |
Da: lisa | 17/12/2008 11:04:25 |
quale sentenza bisogna fa riferimento per la seconda traccia? | |
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Da: pincolino | 17/12/2008 11:05:41 |
a Napoli si detta la seconda! | |
Da: stefano | 17/12/2008 11:05:53 |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 7 febbraio â€" 10 marzo 2008, n. 10735 (Presidente Nardi â€" Relatore Sandrelli) Fatto G. R. è stato condannato con sentenza 21.6.2005 del Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere - nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo" - consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava - contrariamente al vero - che il Preside del liceo "Tasso" di Roma aveva assicurato "ai ragazzi che non chiederà lo sgombero delle forse dell'ordine". La Corte d'Appello della Capitale confermava il 5.2.2007 la condanna. Ricorre la difesa del R. dolendosi sia del mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia dell'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva la reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale e, segnatamente, come violazione dell'art. 331 c.p. e potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. Diritto Non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale pretende - secondo costantissimo orientamento di questa Corte - l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele (né, al riguardo, il ricorrente esprime diversa opinione). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia (quale una omissione penalmente rilevante) né una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente: pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. | |
Da: serena | 17/12/2008 11:05:56 |
Ragazzi...ma nn fate gli scoppiati co sta cosa della dettatura....fate fare a chi è + bravo di noi | |
Da: elsa | 17/12/2008 11:05:56 |
ragazzi per favore sappiamo benissimo che la dettatura in questo momento è indifferente. Le tracce sono uguali in tutta Italia? E un concorso nazionale. Non rompete, con sapete se ha dettato o no cerchiamo di capire di più sulla soluzione delle tracce. | |
Da: Frank | 17/12/2008 11:06:11 |
scusa ale ma siccome nn capisco un c***o di stà roba.... ma le cose che stai scrivendo tu sn tutte la risoluzione della traccia?...sn differenti pareri? che sn???? | |
Da: Kratos | 17/12/2008 11:06:24 |
Ale ma ciò che hai appena detto non configura una responsabilità del direttore? Ma la sentenza lo assolve! | |
Da: Mari | 17/12/2008 11:06:27 |
Non capisco cosa vi cambi se hanno dettato o meno in una città . Tutto quello che è stato scritto fino ad ora non sono pareri, ma strumenti utili per la risoluzione del parere. | |
Da: perlesame- II traccia uguale per tutti | 17/12/2008 11:06:48 |
L ispettore tizio tiene a bada, ammanettato, il pericoloso bandito caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi sempronio e mevio. Costoro, intanto,fruganano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio, sicuro di se, libera caio dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sotto controllo. Caio, tuttavia, repentinamente spintona tizio, facendogli perdere l equilibrio ed impossessandosi della sua pistola, quindi spara all indirizzo di sempronio e mevio. Quest ultimo,pur ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco. Purtroppo, un proiettile sparato da mevio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo un giovane inserviente,che, di ritorno a casa, si accingeva a bussare alla porta. Tizio si reca all avvocato penalista e chiede di conoscere qual è la situazione in cui versa. Il candidato-assunte le vesti del legale-rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame. | |
Da: felice da Napoli | 17/12/2008 11:07:02 |
posso sapere la sentenza a cui fare riferimento per la I traccia ..grazie | |
Da: x fare un po di chiarezza | 17/12/2008 11:07:11 |
traccia 1 Traccia 1 Da giorni nel liceo della città Alfa è in corso un'occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull'evento .Mentre l'autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l'altro, si vede il preside parlare al micorofono di un giornalista. L'autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l'attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell'autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest'ultimo- asserisce il preside nella querela- aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 c.p. Il direttore del telegiornale e l'autore del servizio giornalistico si recano insieme dall'Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale è la situazione in cui versano. Il candidato- assunte le vesti del legale- rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame. traccia2 L ispettore Tizio tiene a bada ammanettato il pericoloso bandito Caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi Sempronio e Mèvio. Costoro, intanto , frugano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio , sicuro di sé, libera Caio, dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sottocontrollo. Caio, tuttavia, repentinamente spintona Tizio, facendogli perdere l equilibrio ed impossesandosi della sua pistola, quindi spara all indirizzo di Sempronio e Mèvio . Quest ultimo, pùr ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco. Purtroppo, ùn proiettile sparato da Mèvio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo ùn giovane inserviente, che, di ritorno a casa, si accingeva a ussare alla porta. Tizio si reca dall avvocato penalista e chiede di conoscere qual è la situazione in cui versa. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere , illustrando gli istituti e le problematiche sottèsi alla fattispecie in esame. | |
Da: Paco | 17/12/2008 11:07:18 |
Ho trovato in internet la sentenza da cui è tratto il caso con un piccolo commento. La inserisco qui di seguito. Commentiamo in questa sezione la Sentenza n. 10735/2008, benché la questione ivi posta riguardi marginalmente il diritto scolastico. Si tratta infatti di una caso che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa, tuttavia nella sentenza si fa cenno ai diritti di un dirigente scolastico. Il caso in esame riguarda, infatti, un giornalista condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere, nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo", consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside di un Liceo di Roma aveva assicurato agli alunni che avevano occupato i locali scolastici che non avrebbe chiesto lo sgombero con l’intervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza di appello il giornalista ha promosso ricorso per Cassazione lamentando sia il mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia l'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva della reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale, potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, la Corte, pur dichiarando che, nel caso di specie, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale richiede, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Ora, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti. Con ciò, ha concluso la Corte, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente, pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Corte di Cassazione â€" Sentenza n. 10735/2008 Cassazione - Sezione quinta â€" sentenza 7 febbraio â€" 10 marzo 2008, n. 10735 Presidente Nardi â€" Relatore Sandrelli Pm Mura â€" parzialmente conforme â€" Ricorrente R. Fatto Giuseppe R. è stato condannato con sentenza 21.6.2005 del Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere - nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo" - consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava - contrariamente al vero - che il Preside del liceo "Tasso" di Roma aveva assicurato "ai ragazzi che non chiederà lo sgombero delle forse dell'ordine". La Corte d'Appello della Capitale confermava il 5.2.2007 la condanna. Ricorre la difesa del R. dolendosi sia del mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia dell'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva la reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale e, segnatamente, come violazione dell'art. 331 c.p. e potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. Diritto Non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale pretende - secondo costantissimo orientamento di questa Corte - l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele (né, al riguardo, il ricorrente esprime diversa opinione). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia (quale una omissione penalmente rilevante) né una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente: pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. | |
Da: immax | 17/12/2008 11:08:49 |
conferma per la seconda traccia è questa ma a quale sent si riferisce?? | |
Da: Paco | 17/12/2008 11:09:12 |
P.S. la sentenza e il commento sono realtivi alla prima traccia | |
Da: Mari | 17/12/2008 11:09:13 |
Ermenegildo e ... non ci sono oggi? | |
Da: sabrina | 17/12/2008 11:09:26 |
• In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela proposta nei confronti del direttore di un periodico a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione non esclude, di per sé, la volontà di punizione del querelante, evincibile dal tenore della querela, nei confronti del direttore anche ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (omesso controllo del direttore sulla pubblicazione). â€" Sez. 5, sent. 10037 del 5-3-2008 (ud. 31-1-2008) rv. | |
Da: Frank | 17/12/2008 11:10:12 |
E PORCAMISERIA LEGGI LE ALTRE PAGINEEEE | |
Da: michele | 17/12/2008 11:10:23 |
guardate questa sentenza che esclude lapplicabilità dell'art 57 alle trasmissioni televisiveIl reato di omesso controllo previsto dall'art. 57 c.p. è dettato esclusivamente per i reati commessi con il mezzo della "stampa" periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive. In proposito, il legislatore, nel disciplinare, con la l. 6 agosto 1990 n. 223, le trasmissioni radiofoniche o televisive, si è posto il problema, per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato, della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione". La precisa specificazione delle persone a cui deve attribuirsi la responsabilità penale non consente, quindi, interpretazioni analogiche o estensive, conseguendone che non è configurabile il reato di omesso controllo, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, a carico del direttore della trasmissione televisiva, che non rientra tra i soggetti presi in considerazione dalla norma incriminatrice. Cassazione penale , sez. II, 23 aprile 2008, n. 34717 | |
Da: sUgo | 17/12/2008 11:11:08 |
II Traccia: l'inserviente è sfigatissimo. Chi l'ha pensata, Quentin Tarantino? | |
Da: mario | 17/12/2008 11:11:47 |
Alessandro mi rispondi grazie..ho chiesto se quello che hai scritto tu per la 1 traccia basta ..dai aiutatemi io nn ci capisco nulla ma ho lA MIA RAGAZZA dentro | |
Da: licia | 17/12/2008 11:12:21 |
II TRACCIA L ispettore Tizio tiene a bada ammanettato il pericoloso bandito Caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi Sempronio e Mèvio. Costoro, intanto , frugano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio , sicuro di sé, libera Caio, dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sottocontrollo. Caio, tuttavia, repentinamente spintona Tizio, facendogli perdere l equilibrio ed impossesandosi della sua pistola, quindi spara all indirizzo di Sempronio e Mèvio . Quest ultimo, pùr ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco. Purtroppo, ùn proiettile sparato da Mèvio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo ùn giovane inserviente, che, di ritorno a casa, si accingeva a ussare alla porta. Tizio si reca dall avvocato penalista e chiede di conoscere qual è la situazione in cui versa. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere , illustrando gli istituti e le problematiche sottèsi alla fattispecie in esame. | |
Da: bevagna | 17/12/2008 11:12:36 |
c'è qualcuno che sta elaborando le tracce' aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: mary | 17/12/2008 11:12:50 |
la sentenza risolutiva della II traccia è la 2146 del 2007 Cass penale? | |
Da: alessandro | 17/12/2008 11:13:03 |
mario ovvio che non basta, deve essere rielaborato | |
Da: mary | 17/12/2008 11:14:17 |
Cassazione penale, Sez. V, 14 dicembre 2007 n. 2146: Nel caso di uccisione di persona diversa da quella che si intendeva solo percuotere o ferire, si configura l'omicidio preterintenzionale. Ciò ai sensi dell'art. 82 c.p., poiché l'agente deve rispondere a titolo di dolo come se avesse commesso l'atto di lesioni in danno di persona diversa e quindi - in applicazione dell'art. 584 c.p. - è chiamato a rispondere dell'evento morte derivato dall'atto violento. | |
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