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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: Frank17/12/2008 11:14:21
ale ma qlks che nn va rielaborata ce l'hai XDXD

Da: alessandro17/12/2008 11:15:15
ma scusate un attimo ragionate eh
ammesso che io scriva un parere, che fate, lo copiate in 2000 persone?

Da: Kratos17/12/2008 11:16:22
michele ricontrolla il nemero della sentenza!!!

Da: sara17/12/2008 11:17:25
x ale: ti dico come ha funzionato ieri, io ho dettato il parere già bello e fatto ai ragazzi e loro lo hanno cambiato, poi si confrontavano tra di loro nella scuola, anche xkè il parere va dettato x tel!

Da: deep_feeling17/12/2008 11:17:57
x Alessandro,

non ti curar di loro....., pensa solo al parere

Da: Kratos17/12/2008 11:17:59
Alessandro facciamo un attimo di chiarezza.
Secondo te la sentenza è la 10735?
I tuoi commenti su una responsabilità del direttore non cozzano con quanto deciso dalla Corte?

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Da: bruna17/12/2008 11:17:59
Scusate entro solo ora e non ho molto tempo per leggere tutte le pag dietro. x la traccia sulla diffamazione è la sentenza 10725 del 2008?

Da: Cla17/12/2008 11:18:03
Svolgimento Traccia I
Il caso in esame presuppone una preventiva disamina del reato di diffamazione.
La diffamazione, così come lâingiuria, consiste in una manifestazione del pensiero, che rileva, ai fini della consumazione del reato, nella misura in cui lâespressione offensiva venga a conoscenza di unâaltra persona o comunque sia da altri percepita.
Lâoffesa è rivolta nei confronti della reputazione della persona che può essere lesa o messa in pericolo da chiunque attribuisca al soggetto interessato qualità o fatti in qualche modo disonoranti. Tale offesa implica in concreto, ma non necessariamente, che la persona si senta colpita nel proprio onore e che ne risenta la sua reputazione in termini di perdita di stima. A tal proposito, appare evidente che, dal momento che si verte nel campo dei beni morali, non è facilmente accertabile se questi vengano lesi effettivamente ovvero solo potenzialmente.

Da: axe17/12/2008 11:18:08
è inutile , c'è troppa impazienza e troppa invadenza!
Ragazzi, aspettate e prendete i pareri sviluppati per poi rielaborarli, altrimenti si crea solo caos!

Da: antonella17/12/2008 11:19:17
Alessandro mandaci un parere per intero che poi i ragazzi dovranno solo cambiare. Altrimenti noi che dobbiamo aiutare non riusciamo a capire cosa mandare. E' normale che chiunque riceverà il tuo aiuto rielaborerà il tutto. ma mandaci il parere per intero.

Da: arturooo17/12/2008 11:19:56
CIAO CORRADO SALUTAMI ANTONELLA SE LA SENTI

GIUS

Da: alessandro17/12/2008 11:20:29
kratos, si cozzano ma devi considerareovviamente che la decisione della corte era sul caso concreto
i 2 studi che prima ho postato parlano in modo "teorico"

Da: perlesame17/12/2008 11:20:45
Ieri alessandro già l'ha fatto, ma dobbiamo dargli il tempo di elaborare il parere. Non continuate ad interromperlo. Siamo nella stessa situazione. Pazienza...

Da: alessandro17/12/2008 11:21:53
grazie a dio qualcuno si ricorda che sto qui ad aiutare voi!
io sono un PRATICANTE NOTAIO!non ho interesse all'avvocatura! mi fa solo piacere aiutarvi! datemi un pò di tempo per cortesia

Da: mario17/12/2008 11:22:03
si infatti..alessandro io dicevo cosi...avere un parere per intero perchè io nn ci capisco niente devo solo dettare ..poi saranno loro ad elaborarlo

Da: arturooo17/12/2008 11:22:09
CORRADO SALUTI ALLA REM

Da: perlesame17/12/2008 11:22:45
Vai alessandro, siamo tutti con te!

Da: Taty17/12/2008 11:23:24
aiuto dall'esame mi chiedono la sent 10375 del  08 che devo dire sto nel panico

Da: Dany17/12/2008 11:24:07
Grazie Alessandro!!!!!!!!!

Da: Beppe17/12/2008 11:24:42
l'alessandro il grande dei giorni nostri!

Da: Daniela17/12/2008 11:24:46
Il caso in esame presuppone una preventiva disamina del reato di diffamazione.
Lâ ART 595 incrimina chi, al di fuori dei casi indicati dal precedente art. 594cp (ingiuria), comunicando con più persone offende lâ altrui reputazione.
Oggetto di tutela del delitto di diffamazione è lâ altrui reputazione che la dottrina prevalente intende in senso oggettivo e, cioè, nel significato di stima sociale e considerazione di cui si gode allâ interno di un contesto sociale. A ciò si contrappone lâ onor in senso soggettivo inteso come il âsentimento del proprio valore socialeâ ed è rimesso allâapprezzamento dellâindividuo stesso.
Lâ elemento oggettivo del reato in esame consta di 3 requisiti: 1)lâassenza dellâ offeso; 2)lâ offesa allâ altrui reputazione; 3) la comunicazione con più persone.
Lâ assenza del soggetto passivo al momento dellâ azione criminosa consiste nellâ impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente lâ addebito diffamatorio  e possa, quindi, difendersi dallâ addebito o ritorcere lâ offesa. Ciò determina la maggiore gravità del reato in esame.
Il secondo requisito consiste nellâ offesa allâ altrui reputazione intendendo lâ offesa non già nel senso di lesione bensì come probabilità o possibilità che lâ uso di parole o atti destinati a ledere lâ onore provochi una effettiva lesione. La diffam, pertanto, è qualificata come reato di pericolo concreto essendo demandata di volta in volta al giudice lâ interpretazione della portata offensiva delle espressioni usate dallâ agente ed essendo sufficiente che tali espressioni determino anche solo il pericolo di lesione dellâ altrui reputazione.
Infine, per aversi il requisito della comunicazione con più persone occorre che lâ agente renda partecipi dellâ addebito diffamatorio almeno due persone le quali siano state in grado di percepire lâ offesa e di comprenderne il significato.
Il problema da affrontare, da sempre dibattuto in dottrina e giurisprudenza, è quello relativo alla operatività dellâ esimente dellâ esercizio del diritto ex art. 51 cp, sub specie di diritto di cronaca, rispetto alla condotta posta in essere dal giornalista il quale, nellâ esercizio della propria funzione istituzionale, informi la collettività su fatti storici obiettivamente lesivi della reputazione dei terzi, pur se rispondenti a verità.
La giurisprudenza di Cass ha elaborato taluni presupposti della scriminante in oggetto operanti alla stregua di veri e propri limiti interni e lâ assenza anche di uno solo rende in concreto non operativa la causa di giustificazione. La Corte ribadisce come il diritto di cronaca possa scriminare a condizione che ricorrano i tre noti requisiti: la verità della notizia propalata; lâinteresse pubblico alla sua conoscenza; la continenza formale nel momento espositivo.
In primo luogo rileva la verità della notizia, non potendo meritare tutela la diffusione di notizie false o tendenziose, non risultando le stesse utili nellâeconomia del processo di formazione di una valida opinione presso la collettività.
In secondo luogo la Corte ha sempre sottolineato il rispetto del parametro della continenza formale da apprezzarsi alla stregua di corretta esposizione dei fatti oggetto di narrazione. Sul punto, lo si ricorda altrettanto velocemente, la giurisprudenza utilizza un differente metro di giudizio quante volte in luogo del diritto di cronaca si invochi quello di critica che, considerata la sua natura parziale ed orientata, non può che manifestarsi in veste meno ossequiosa del dato della continenza. Similmente può dirsi in relazione allâattività satirica, attesa la sua portata deformante dei fatti in una evidente logica caricaturale.
Da ultimo, il dato della cd. pertinenza vale ad isolare in termini scriminanti tutte quelle diffusioni di notizie che rivestano agli occhi della pubblica opinione un certo interesse. Ovviamente non è necessaria una rilevanza indifferenziata nel senso che la questione interessi la collettività indistinta, potendo assumer pregio il riportar notizie, anche in ragione di un eventuale tecnicismo, a favore di ridotto numero di utenti.
Il diritto di cronaca non esime dunque di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.
È vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini. Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività.
Eâ di rilevante importanza dare atto della scelta legislativa di evitare, nel rispetto del terzo comma dellâart. 21 Cost., forme preventive di autorizzazione alla stampa. Lâesigenza di garantire un controllo sul merito delle pubblicazioni viene dallâordinamento soddisfatta creando in capo ai soggetti che vedremo una peculiare posizione di garanzia.
Lâart. 3 della legge n. 47 del 1948 pone lâobbligo per ogni stampato periodico di dotarsi e di indicare un direttore ed un vicedirettore responsabile. Costoro lâart. 57 c.p. chiama a rispondere, a titolo colposo, dellâillecito posto in essere in essere mezzo stampa. Per la stampa non periodica, secondo il disposto dellâart. 57 bis c.p., responsabile risulterà lâeditore, a condizione che risulti ignoto o non imputabile lâautore materiale dellâarticolo, o lo stampatore, âse lâeditore non è indicato o non è imputabileâ.
Lâoriginaria versione dellâart. 57 c.p., la cui ammissibilità a fronte del mutato contesto normativo trovava conferma attraverso le parole della Corte costituzionale, imputava sic et simpliciter, in assenza di un quid soggettivo, ai soggetti cennati la responsabilità degli eventi illeciti derivanti dallâattività giornalistica presieduta. 
Il successivo intervento legislativo del 1958 (l. 127) ha innovato la disposizione codicistica subordinandone lâoperare al ricorrere di dato: lâaddebitabiità colposa del tutto. Solo in presenza di un deficit di attenzioni da parte del direttore responsabile potrà allo stesso rimproverarsi lâillecito commesso dallâautore dellâarticolo.
A dire il vero quanto esposto è stato a lungo oggetto di critica, avendo parte considerevole degli addetti ai lavori inteso riduttivamente lâinciso âa titolo di colpaâ previsto allâart. 57 c.p. come rilevante solamente in chiave meramente sanzionatoria, senza che implicasse un effettivo riscontro del coefficiente psicologico. Più opportunamente, si è ritenuto imprescindibile lâaccertamento in concreto della rimpoverabilità della condotta lesiva, sottolineandosi, dunque, la ricerca necessaria del requisito soggettivo prescritto, secondo le direttive di cui allâart. 43 c.p.
Rebus sic stantibus, le fattispecie previste agli artt. 57, 57 bis e 58 vanno intese come autonome forme di illecito la cui condotta si sostanzia nella mancata osservanza di regole cautelari (il non aver impedito la pubblicazione illecita) cui fa da pendant lâevento costituito dal reato commesso mezzo stampa. Non emerge, quindi, una forma di concorso di persone nel reato, sub specie di agevolazione colposa, ma un illecito del tutto distinto da quello effettivamente lesivo come può arguirsi tanto avendo riguardo alla clausola dâesordio dellâart. 57 c.p. (ââ fuori dai casi di concorsoââ), quanto dallâesegesi dellâart. 58 bis c.p. che, estendendo lâoperatività della condizione obiettiva di punibilità propria presentata direttamente a carico del direttore e del vicedirettore nei confronti dellâautore della pubblicazione, non può, ragionando a contrario, che dar per scontata lâassenza di una dimensione propriamente concorsuale.( Sez. V, sentenza  14 novembre 2007, n. 42067.)

Da: Ste17/12/2008 11:25:00
Da: sara    17/12/2008 11.17.25
x ale: ti dico come ha funzionato ieri, io ho dettato il parere già bello e fatto ai ragazzi e loro lo hanno cambiato, poi si confrontavano tra di loro nella scuola, anche xkè il parere va dettato x tel!

tu e i tuoi amici avete fatto benissimo, non ti chiedo in quale distretto han fatto il compito i tuoi amici, ma ti dico che in alcune sedi d'esame non era proprio materialmente possibile andare in bagno e farsi dettare il compito con il telefono, e neanche controntarsi tra esaminandi alla ricerca della soluzione più corretta. purtroppo.

Da: in ansia17/12/2008 11:25:28
ma sapete per caso se intanto possono trovare qualche parere svolto su compendi casi svolti & c.?almeno si comincia a scrivere qualcosa....

Da: sara17/12/2008 11:25:44
daniela è il parere?

Da: stefano17/12/2008 11:25:57
nella seconda traccia:
xkè è tizio che va dall avvocato se a sparare è stato mevio?!

Da: dalila17/12/2008 11:26:48
mary grazie x qst aiutoooooo!!!!!

Da: ilaria17/12/2008 11:27:03
Per la prima traccia non può andare bene la sent. cass pen. sez V 3 aprile 2008 n. 14062?

Da: seipunti17/12/2008 11:27:04
Con riguardo alla traccia dell'ispettore Tizio......ho un dubbio. Tutti asseriscono si debba trattare dell'omicidio preterintenzionale...ma colui che si reca dall'avvocato è tizio stesso che nn ha sparato...non Mevio......che ci azzecca allora l'omicidio???????????????

Da: Daniela17/12/2008 11:27:24
Ragazzi è una parte..vorrei confrontarmi con Alessandro

Da: victor17/12/2008 11:27:30
fate attenzione alla II traccia!!!!!!!!!!!!!!!!
se è evero che è incontestabile la compatibilità tra la preterintenzione e l'aberratio, nel caso in esame la condotta dell'agente di polizia che ferito spara al bandito è scriminata dallo stato di necessità!!! quindi qual'è il rapporto tra causa di giustificazione ed aberratio? è evidente che se la mia condotta è scriminata per l'0evento principale lo è anche per quello non voluto

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