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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: sara | 17/12/2008 11:57:34 |
x quelli che non sono affatto d'aiuto: prego non rompere le scatole, andate a lavorare invece di insultare! | |
Da: alessia | 17/12/2008 11:57:41 |
fate lavorare gli avvocati per favore | |
Da: seipunti | 17/12/2008 11:58:20 |
ESATTO. ART. 387 C.P. COLPA DEL CUSTODE. L'unica di cui possa accusarsi Tizio. | |
Da: alessandro | 17/12/2008 11:58:25 |
Commentiamo in questa sezione la Sentenza n. 10735/2008, benché la questione ivi posta riguardi marginalmente il diritto scolastico. Si tratta infatti di una caso che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa, tuttavia nella sentenza si fa cenno ai diritti di un dirigente scolastico. Il caso in esame riguarda, infatti, un giornalista condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere, nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo", consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside di un Liceo di Roma aveva assicurato agli alunni che avevano occupato i locali scolastici che non avrebbe chiesto lo sgombero con l’intervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza di appello il giornalista ha promosso ricorso per Cassazione lamentando sia il mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia l'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva della reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale, potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, la Corte, pur dichiarando che, nel caso di specie, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale richiede, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Ora, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti. Con ciò, ha concluso la Corte, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente, pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. | |
Da: Dany | 17/12/2008 11:59:02 |
Alessandro, scusami, ma di tutto quello che hai scritto poco fa cosa dovrei mandare? | |
Da: alessandro | 17/12/2008 11:59:13 |
FRANK MANDA TUTTO E STA SERENO AVV.FI NO QUALE SEGRETARIA...LA VITA è CARA | |
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Da: ..... | 17/12/2008 11:59:29 |
andate voi cvhe commettete questo scempio a fare altro VERGOGNA | |
Da: gianlu | 17/12/2008 11:59:45 |
raga ci sono ancora dubbi o la sentenza è quella??confermo la soluzione a mio fratello che è dentro?? | |
Da: Frank | 17/12/2008 11:59:59 |
ALESSANDRO.... MA E' PRONTA? SE SI QUALE DEVO MANDARE? RISP. TI PREGO NN CI CAPISCO NIENTE | |
Da: dada | 17/12/2008 12:00:08 |
Aspettiamo il parere completo di Daniela! | |
Da: Taty | 17/12/2008 12:00:27 |
i candidati che articoli devono prendere in considerazione? | |
Da: aiuto | 17/12/2008 12:00:35 |
ragazzi mi dite il messaggio (indicando nick e ora ) da mandare? | |
Da: alessandro | 17/12/2008 12:00:44 |
aprite gli occhi, così evitiamo confusione la sent 10735 risolve il caso la 24717 è ultronea.... cioè toglie il direttore dai guai...ma non ce n'è bisogno perchè già è dimostrata la sua innocenza perchè il fatto NON SUSSISTE | |
Da: mario | 17/12/2008 12:00:50 |
allora ragazzi quali sono le tracce pronte da dettare??lr potete scrivere daniela e alessandro | |
Da: Frank | 17/12/2008 12:01:16 |
OK.... ALESSANDRO L'ITALIA INTERA TI RINGRAZIA | |
Da: LAura | 17/12/2008 12:01:33 |
Alessandro,grazie innanzitutto...ti volevo chiedere se dobbiamo copiare anche i pareri degli avvocati ,quelli che hai postato inizialmente | |
Da: ilsant0 | 17/12/2008 12:01:47 |
X alessandro: perdonami, ma la sentenza da te citata (10735/2008) e' riferita al direttore del giornale, infatti dice:".....nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "(OMISSIS)". Invece la traccia parla di "telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina..." Quindi prima ho scritto una cappellata...purtroppo la sentenza Cassazione penale , sez. II, 23 aprile 2008, n. 34717 e' attinente.... | |
Da: Azzeccagarbugli | 17/12/2008 12:02:18 |
....lasciate lavorare ki deve lavorare | |
Da: alessandro | 17/12/2008 12:02:21 |
a piacere vostro! l'ultimo commento è il più attinente, gli altri sono utili ma son più dottrina... | |
Da: AVV | 17/12/2008 12:02:39 |
ATTENZIONE ALLA TRACCIA II, leggete la traccia, l'omicidio preterintenzionale non rileva assolutamente. Si chiede di esaminare la posizione di Tizio. La sentenza sulla preterintenzione ed aberratio ictus potrebbe rilevare in caso se fosse chiesto un parere su Mevio. Comunque è una traccia con troppi trabocchetti... IO LA EVITEREI. | |
Da: cesare | 17/12/2008 12:02:58 |
sei grande!!!! | |
Da: Jk | 17/12/2008 12:03:02 |
ale...ma l utilizzo del mezzo televisivo? | |
Da: ilsant0 | 17/12/2008 12:03:33 |
cmq non dovrebbe esserci problemi in quanto le due sentenze si concludono a favore del direttore... :) | |
Da: LAura | 17/12/2008 12:03:40 |
quindi alessandro, dobbiamo attendere un parere definitivo, oppure incolliamo solo il tuo ultimo commento? | |
Da: alessandro | 17/12/2008 12:03:45 |
x ilsanto si ho letto che 1 è direttore di giornale e 1 direttore tv ma...usi la prima per il giornalista ( e come hanno fatto fino al 2008 per il direttore) come se non bastasse usi la seconda solo per il direttore | |
Da: alessandro | 17/12/2008 12:04:43 |
LAURA MANDA QUELLO CHE HO POSTATO E LO FAI RIELABORARE | |
Da: JulianRoss | 17/12/2008 12:05:06 |
CHE CASINO! | |
Da: mario | 17/12/2008 12:05:18 |
Commentiamo in questa sezione la Sentenza n. 10735/2008, benché la questione ivi posta riguardi marginalmente il diritto scolastico. Si tratta infatti di una caso che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa, tuttavia nella sentenza si fa cenno ai diritti di un dirigente scolastico. Il caso in esame riguarda, infatti, un giornalista condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere, nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo", consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside di un Liceo di Roma aveva assicurato agli alunni che avevano occupato i locali scolastici che non avrebbe chiesto lo sgombero con l’intervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza di appello il giornalista ha promosso ricorso per Cassazione lamentando sia il mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia l'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva della reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale, potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, la Corte, pur dichiarando che, nel caso di specie, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale richiede, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Ora, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti. Con ciò, ha concluso la Corte, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente, pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. ALESSANDRO POSSO DETTARE QUESTA???O C'è DA AGGIUNGERE ALTRO?? | |
Da: Lu | 17/12/2008 12:05:27 |
Se non hai voglia di aiutare, perchè stai qui a giudicare ed a sputare sentenze? Lascia spazio per chi ne ha voglia e capacità | |
Da: JulianRoss | 17/12/2008 12:06:06 |
GUARDATE CHE LE SENTENZE CHE STATE PER INVIARE LE HANNO GIA' TROVATE MASSIMATE NEI CODICI.... | |
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