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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: antonio17/12/2008 11:35:59
ci fate o ci siete?!?!?! LE TRACCE SONO SOLO 2 ....
domani potete chiedere della terza!!!!

Da: Terza traccia17/12/2008 11:36:23
Ma da quando?

Da: alessandro17/12/2008 11:36:25
non sto scherzando, mi hanno bloccato il motore di ricerca per le sentenze...pubblicate il testo completo delle 2

Da: seipunti17/12/2008 11:36:40
Ma all'ispettore Challaghan Tizio quale reato può essere ascritto???
ha liberato incautamente il delinquente Caio....e quindi??????

Da: amica17/12/2008 11:37:31
daniela ha postato un'introduzione fatta bene.. ma non è un parere completo.

Da: vincenzo17/12/2008 11:37:45
alessandro di cosa necessiti

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Da: giopenale17/12/2008 11:38:26
PER FAVORE, NON RIESCO A TROVARLE MI MANDI LA 34717 A QUESTO INDIRIZZO WILLYM70@LIBERO.IT

Da: AHAHAHA17/12/2008 11:38:30
Non solo quanto letto finora è fuorviante, ma è anche inutile, specie per chi vuole aiutare da casa, non avendo un'alba di cosa sia sia il diritto.
Peraltro, ritengo che invece di aiutare quelli che sono all'esame (si vede che non avete e non hanno idea di cosa sia la deontologia!) li stiate solo mandando in confusione, creando un effetto controproducente.
L'esame lo passa chi scrive bene, chiaro e senza dire le cazzate che ho letto finora scritte da praticanti notai o da improvvisati giuristi.
Che sia un'esame-farsa non c'è dubbio, come non c'è dubbio che non meritiate di esercitare l'avvocatura (nè, tantomeno, il notariato!).

Un avvocato allibito.

Da: dalila17/12/2008 11:38:48
cortesemente mi rivolgo a tutti qulli che hanno intenzione di scherzare lasciate spazio nel forum x le pers realmente interessate le tracce sn due e riguardano la diffamazione a mezzo stampa  quella inerente all ispettore tizio.. x le cazzate nn c è spazio!!! le tracce della terza prova c saranno domani..

Da: ....17/12/2008 11:38:49
STATE FACENDO UN CASINO BESTIALE

Da: proxysa17/12/2008 11:38:56
Chi mi da il link per scaricare la sentenza 34717?

Da: dada17/12/2008 11:39:03
ci serve la soluzione del parere di Daniela!

Da: sos sos17/12/2008 11:39:04
ma sulla seconda tracca come ci si orienta...sentenze!!??

Da: Paolo17/12/2008 11:39:06
VAI ALE!
Commentiamo in questa sezione la Sentenza n. 10735/2008, benché la questione ivi posta riguardi marginalmente il diritto scolastico. Si tratta infatti di una caso che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa, tuttavia nella sentenza si fa cenno ai diritti di un dirigente scolastico. Il caso in esame riguarda, infatti, un giornalista condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere, nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo", consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside di un Liceo di Roma aveva assicurato agli alunni che avevano occupato i locali scolastici che non avrebbe chiesto lo sgombero con l’intervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza di appello il giornalista ha promosso ricorso per Cassazione lamentando sia il mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia l'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva della reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale, potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, la Corte, pur dichiarando che, nel caso di specie, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale richiede, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Ora, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti. Con ciò, ha concluso la Corte, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente, pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione • Sentenza n. 10735/2008
Cassazione - Sezione quinta • sentenza 7 febbraio • 10 marzo 2008, n. 10735 Presidente Nardi • Relatore Sandrelli Pm Mura • parzialmente conforme • Ricorrente R.
Fatto
Giuseppe R. è stato condannato con sentenza 21.6.2005 del Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere - nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo" - consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava - contrariamente al vero - che il Preside del liceo "Tasso" di Roma aveva assicurato "ai ragazzi che non chiederà lo sgombero delle forse dell'ordine". La Corte d'Appello della Capitale confermava il 5.2.2007 la condanna.

Ricorre la difesa del R. dolendosi sia del mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia dell'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva la reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale e, segnatamente, come violazione dell'art. 331 c.p. e potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi.
Diritto
Non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale pretende - secondo costantissimo orientamento di questa Corte - l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele (né, al riguardo, il ricorrente esprime diversa opinione). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.

Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia (quale una omissione penalmente rilevante) né una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente: pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Da: Cla17/12/2008 11:39:10
sentenza 7 febbraio • 10 marzo 2008, n. 10735
Fatto
Giuseppe R. è stato condannato con sentenza 21.6.2005 del Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere - nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo" - consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava - contrariamente al vero - che il Preside del liceo "Tasso" di Roma aveva assicurato "ai ragazzi che non chiederà lo sgombero delle forse dell'ordine". La Corte d'Appello della Capitale confermava il 5.2.2007 la condanna.

Ricorre la difesa del R. dolendosi sia del mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia dell'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva la reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale e, segnatamente, come violazione dell'art. 331 c.p. e potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi.

Diritto
Non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale pretende - secondo costantissimo orientamento di questa Corte - l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele (né, al riguardo, il ricorrente esprime diversa opinione). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.
Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia (quale una omissione penalmente rilevante) né una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente: pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.  annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Da: sara17/12/2008 11:39:11
nessuno ha ancora 1 parere completo o di 1 traccia o di 1 altra???ho urgente bisogno di comunicarlo

Da: mario17/12/2008 11:39:23
TRACCIA 1

Da giorni nel liceo della città Alfa è in corso un'occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo.
Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull'evento .Mentre l'autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l'altro, si vede il preside parlare al micorofono di un giornalista. L'autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l'attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell'autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest'ultimo- asserisce il preside nella querela- aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 c.p.
Il direttore del telegiornale e l'autore del servizio giornalistico si recano insieme dall'Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale è la situazione in cui versano.
Il candidato- assunte le vesti del legale- rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame

TRACCIA 2

L ispettore Tizio tiene a bada ammanettato il pericoloso bandito Caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi Sempronio e Mèvio. Costoro, intanto , frugano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio , sicuro di sé, libera Caio, dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sottocontrollo. Caio, tuttavia, repentinamente spintona Tizio, facendogli perdere l equilibrio ed impossesandosi della sua pistola, quindi spara all indirizzo di Sempronio e Mèvio. Quest ultimo, pùr ferito lievemente ad una gamba,  reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco. Purtroppo, ùn proiettile sparato da Mèvio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo ùn giovane inserviente, che, di ritorno a casa, si accingeva a bussare alla porta. Tizio si reca dall avvocato penalista e chiede di conoscere qual è la situazione in cui versa. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere , illustrando gli istituti e le problematiche sottèsi alla fattispecie in esame.




Da: attenzione17/12/2008 11:39:32
state attenti a dettare al telefono: ieri a napoli hanno cacciato via molti candidati!!!!
A NAPOLI SI FANNO LE COSE SERIE
hhihihihihihihihihihihihihihihi
mica come a MILANO !!!!

Da: Filippo17/12/2008 11:39:49
3° traccia per coloro che la richiedono :
un giorno dopo due anni di lunga e faticosa pratica il sig. Caio si reca alla mostra d'oltremare per sostenere l'esame di avvocato.
Dopo avere trascritto le prime due tracce, aspetta impaziente che dettino la terza, da lui ritenuta di più semplice risoluzione.
Dopo ore ed ore di attesa, con somma delusione e rammarico Caio si rende conto che le tracce si esauriscono alla numero 2.
Dunque chiediamo ai candidati, vestiti i panni del legale di Caio di di redigerre motivato parere, illustrando la problematica riguardante l'esistenza di taluni cazzoni i quali insistono nell'invocare la traccia numero 3.

Da: grato17/12/2008 11:40:11
X alessandro: credo che sia importantissima , per cio' che concerne la responsabilità del direttore, la sentenza Cassazione 34717 del 23/4/2008
Giusto?

Da: Frank17/12/2008 11:40:54
daniela grazie mille x qll che hai scritto.... ma nn è che avresti anche il resto? c stai lavorando?
grazie

Da: ooooo17/12/2008 11:41:05
nella seconda traccia il problema è se a tizio si può imputare il fatto commesso da caio per effetto dell'omessa custodia....gli altri non centrano niente leggete il parere

Da: seipunti17/12/2008 11:41:25
Chiariamo:
IL POLIZIOTTO MEVIO spara e uccide involontariamente, e direi che spara per legittima difesa oltre che nell'adepimento del dovere, l'inserviente.
L'ISPETTORE TIZIO..si fa rubare la pistola....ma non è la sua pistola quella da cui parte il colpo che uccide l'inserviente.
RIPETO: che centra l'omicidio preter.?

Da: SPERANZA17/12/2008 11:41:34
guardate la sent. 3597/07 riguarda il caso di diffamazione con mezzo televisivo!
Vediamo se potrebbe essere utile per la I traccia.

Da: alex17/12/2008 11:42:00
è violazione del 387 cp

Da: Daniela17/12/2008 11:42:06
X MICHELE
Il direttore del giornale riveste una posizione di garanzia per cui è responsabile

Da: ilsant017/12/2008 11:42:29
asd mi avete coinvolto..per kratos, l'appunto sulla cass.penale , sez. II, 23 aprile 2008, n. 34717 non dovrebbe essere usato, perche' l'art. 589 cp recita: "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della ......" ed il  596-bis individua i soggetti nello specifico in "...direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore,...".
La Cass da te citata riguarda il caso di Omesso controllo, nelle emittanti televisive, dove queste categorie non erano ben delineate e la Legge citata le ha paragonate a quelle indicate nell'art.30.
Io direi che non e' il caso di usarla nel redigere questo parere ;)

Da: alessandro17/12/2008 11:42:46
Sentenza n. 10735/2008, questa risolve il caso, anche se poi controcorrente, ma SOLO x il direttore c'è la sent 34717 che alla fine nulla dice se non che NON SI APPLICANO le norme sull'editoria alla radiotelevisione perchè manca un rinvio espresso, quando fino a quel momento si applicavano per analogia. il caso cmq sembra scritto sulla 10735

Da: Mari17/12/2008 11:43:18
Scusate, potreste scrivere le sentenze se sono per la prima traccia o per la seconda, please?

Da: AVV.FI17/12/2008 11:43:20
VERGOGNA!!! STUDIATE INVECE!

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