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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: armilo | 17/12/2008 10:25:48 |
mandate la 2 | |
Da: alessandro | 17/12/2008 10:25:57 |
ragazzi NON copiate quel parere se leggete bene è uno scritto di un avvocato pubblicato cercate di non passare guai per piacere leggetelo e prendete solo ciò che vi serve | |
Da: copernico | 17/12/2008 10:26:01 |
noo siamo ancora alle paginette di b | |
Da: RES | 17/12/2008 10:26:24 |
MA SIAMO SICURI DI QUESTA TRACCIA?? | |
Da: Kratos | 17/12/2008 10:26:35 |
credo che la sentenza sia la 10735/2008 | |
Da: Napoletana | 17/12/2008 10:26:37 |
A Napoli non hanno ancora dettato | |
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Da: napoli | 17/12/2008 10:27:05 |
serve la seconda!! | |
Da: aba | 17/12/2008 10:27:17 |
ALLORA, so con certezza che una è MANCATA CUSTODIA IN OMICIDIO | |
Da: avv | 17/12/2008 10:27:19 |
I traccia Cass. 2008/10735 | |
Da: minuscolina | 17/12/2008 10:28:31 |
Fate la prima traccia è meglio!!! cass. 10735 del 10.03.2008 | |
Da: babybaby | 17/12/2008 10:28:38 |
so con assoluta certezza che corregge venezia | |
Da: alessandro | 17/12/2008 10:28:48 |
Cassazione - Sezione quinta â" sentenza 7 febbraio â" 10 marzo 2008, n. 10735 Presidente Nardi â" Relatore Sandrelli Pm Mura â" parzialmente conforme â" Ricorrente R. Fatto Giuseppe R. è stato condannato con sentenza 21.6.2005 del Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere - nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo" - consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava - contrariamente al vero - che il Preside del liceo "Tasso" di Roma aveva assicurato "ai ragazzi che non chiederà lo sgombero delle forse dell'ordine". La Corte d'Appello della Capitale confermava il 5.2.2007 la condanna. Ricorre la difesa del R. dolendosi sia del mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia dell'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva la reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale e, segnatamente, come violazione dell'art. 331 c.p. e potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. Diritto Non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale pretende - secondo costantissimo orientamento di questa Corte - l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele (né, al riguardo, il ricorrente esprime diversa opinione). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia (quale una omissione penalmente rilevante) né una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente: pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. | |
Da: ilaria | 17/12/2008 10:29:31 |
venezia chi corregge? | |
Da: pellicano76 | 17/12/2008 10:29:34 |
Scusami Alessandro. Sono in supporto ad altri. Lo svolgimento della I traccia è coerente? Scusami ma non sono della materia. Grazie | |
Da: sara | 17/12/2008 10:30:03 |
ale ma il tuo è 1 parere? | |
Da: frank | 17/12/2008 10:30:14 |
secondo me la sentenza per la prima traccia è questa 10037/2008 che dite? | |
Da: alessandro | 17/12/2008 10:30:36 |
lo ripeto, quello che vi ho mandato prima è uno studio sulla diffamazione a mezzo stampa, non è la soluzione della traccia.... però serve per la parte teorica! ora ho pubblicato la sentenza su cui si deve lavorare | |
Da: sabrinella | 17/12/2008 10:31:30 |
Alessandro potrebbe essere questa sentenza? Cass. pen., Sez. I, Sent. 4 luglio - 18 settembre 2008, n. 35646 http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Archivio%20Giurisprudenza/Penale/Cass.%20pen.,%20Sez.%20I,%20Sent.%204%20luglio%20-%2018%20settembre%202008,%20n.%203_doc_psix/Cass.%20pen.,%20Sez.%20I,%20Sent.%204%20luglio%20-%2018%20settembre%202008,%20n.%203.htm | |
Da: PATANA | 17/12/2008 10:31:50 |
RAGAAAAAA NELLA SECONDA SI PARLA DI ABERRATIO ICTUS | |
Da: bu | 17/12/2008 10:32:27 |
ma avete dei problemi di comprensione dell'italiano?vi è stato detto che lo svoglimento postato è pubblico, di un avvocato, può essere utile per spunti, ma non va ovviamente copiato per filo e per segno. Certo che pane e volpe la mattina.... | |
Da: sara | 17/12/2008 10:32:37 |
ok grazie!quando qualcuno ha il parere fatto me lo dica!graziee | |
Da: dada | 17/12/2008 10:32:43 |
La seconda? | |
Da: aba | 17/12/2008 10:32:49 |
RIPETO UNA TRACCIA E' MANCATA CUSTODIA IN OMICIDIO, sull'altra so solo che è molto difficile...cavolo! | |
Da: geovincenzo | 17/12/2008 10:32:52 |
Ale sei un mostro grazie!!!! per il tuo Aiuto | |
Da: rosa | 17/12/2008 10:33:22 |
Gli alunni âoccupanoâ la scuola. Corte di Cassazione â" Sentenza n. 10735/2008. di Anna Teresa Paciotti da Studio Legale LAW dell'11.3.2008 Commentiamo in questa sezione la Sentenza n. 10735/2008, benché la questione ivi posta riguardi marginalmente il diritto scolastico. Si tratta infatti di una caso che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa, tuttavia nella sentenza si fa cenno ai diritti di un dirigente scolastico. Il caso in esame riguarda, infatti, un giornalista condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere, nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo", consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside di un Liceo di Roma aveva assicurato agli alunni che avevano occupato i locali scolastici che non avrebbe chiesto lo sgombero con lâintervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza di appello il giornalista ha promosso ricorso per Cassazione lamentando sia il mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia l'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva della reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale, potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, la Corte, pur dichiarando che, nel caso di specie, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale richiede, alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Ora, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti. Con ciò, ha concluso la Corte, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente, pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. | |
Da: CRISTIANO PER ALESSANDRO | 17/12/2008 10:34:29 |
Alessandro, scusami, ma tu non dai nessuna rilevanza al fatto che qui in realtà non si parli di stampa come in sentenza ma di altro mezzo, ovvero quello televisivo ? | |
Da: alessandro | 17/12/2008 10:35:37 |
tempo al tempo per piacere! | |
Da: sara | 17/12/2008 10:35:40 |
rosa? il tuo è scusa ma io nn faccio giurisprudenza1 parere? | |
Da: angie | 17/12/2008 10:36:33 |
Alessandro contiamo su di te per lo svolgimento. GRAZIEEEEEEE | |
Da: sara | 17/12/2008 10:36:42 |
rosa ho scritto male, volevo chiederti se il tuo è 1 parere? | |
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