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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: Certo15/07/2016 18:52:27
Immagina che qualcuno abbia avuto una sentenza positiva nel primo grado di giudizio e poi negativa e sia diventata definitiva. Sono ammessi anche senza pendenza. Oltre a questi vanno ammessi coloro che abbiano una pendenza.

Da: È bello di tanto in tanto15/07/2016 18:52:29
"Ho avuto la riprova che chi definisce "traffichini" i ds spesso è per "non conoscenza dei meccanismi....e sono buono."

fare un po' di sana autocritica, complimenti. CLAP CLAP CLAP !

Da: appunto15/07/2016 18:52:52
Perché parlare di sentenza favorevole almeno in I grado... tanto anche se sfavorevole in I grado, contava la attuale pendenza...

Da: appunto15/07/2016 18:53:52
Perché parlare di sentenza favorevole almeno in I grado... tanto anche se sfavorevole in I grado, contava la attuale pendenza...

Da: Certo15/07/2016 19:05:04
poi sono contemplate altre fattispecie possibili astrattamente.

Da: Certo15/07/2016 19:05:31
poi sono contemplate altre fattispecie possibili astrattamente.

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Da: @ appunto15/07/2016 19:26:49
Sentenza favorevole almeno in I grado e almeno una pendenza, sono di fatto due situazioni equivalenti riguardo al grado di incertezza, perché una sentenza favorevole in I grado nel II grado di giudizio potrebbe risultare negativa così come una pendenza ad un I grado di giudizio potrebbe ricevere una sentenza positiva ma anche negativa.

Da: Pure una sentenza negativa in15/07/2016 20:00:57
secondo grado può essere impugnata per revocazione o in Cassazione. Per questo, se non è passato in giudicato, rappresenta la condizione per partecipare al corso previsto.

Da: Le verità che si celano15/07/2016 22:16:41
L'escamotage utilizzato in alcuni casi sarebbe stato proprio quello dell'impugnazione per revocazione o, in altri casi,  l'opposizione avverso il decreto di perenzione ma poiché nel comma 88 b) si afferma : "i soggetti che abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva" - da sottolineare la frase "alcuna sentenza definitiva" e la sentenza del Consiglio di Stato, anche se impugnata per revocazione, resta comunque una sentenza "definitiva" - è evidente che coloro che ne hanno beneficiato non avrebbero potuto usufruirne. Ricapitoliamo: alcuni concorrenti vengono non ammessi o bocciati in una delle fasi dei concorsi per Ds banditi nel 2004 o nel 2006. Presentano ricorso al TAR che viene respinto, ricorrono al Consiglio di Stato che, con sentenza definitiva, conferma la decisione del TAR.  A questo punto, essendoci una sentenza definitiva la partita è certamente chiusa, almeno interpretando alla lettera  il contenuto del comma 88 citato. Qui potrebbe essere sortito  il "colpo di genio", con l'inserimento della norma che prevede appunto i cosiddetti   ricorsi pendenti:  presentazione  dell'impugnazione per revocazione o dell'opposizione al decreto di perenzione. A questo punto sarebbe bastato qualche parere favorevole e voilà il ricorso avrebbe vissuto una nuova stagione da pendente dopo ben due sentenze sfavorevoli, quella del TAr e quella del CDS. Ci sono diversi casi certi già allo stato documentabili che riguardano appunto o un contenzioso ritenuto pendente a seguito di ricorso per revocazione dopo la sentenza sfavorevole del Consiglio di Stato o l'opposizione , equiparata a ricorso pendente, avverso decreto di perenzione, laddove appunto il ricorso era stato dichiarato perento.  In attesa che si faccia piena luce sull'intricata matassa, se qualcuno vuole approfondire i temi legati all'impugnazione delle sentenze (definitive) del Consiglio di Stato può dare una lettura ai seguenti articoli
dal  sito: http://www.ediltecnico.it/37301/impugnazione-sentenze-del-consiglio-di-stato-quando-si-puo/
Impugnazione sentenze del Consiglio di Stato, quando si può?
Tutti sanno che la Giustizia Amministrativa ha due gradi di giudizio: il Tribunale Amministrativo Regionale e il Consiglio di Stato.  Ma se anche il secondo e ultimo grado di giudizio non soddisfa le legittime aspettative del ricorrente, possiamo intervenire? Si, possiamo farlo: ci sono casi in cui tali possiamo procedere all' impugnazione sentenze del Consiglio di Stato.
Infatti, l'articolo 106 del Codice di procedura amministrativa stabilisce che «le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile».
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'istituto della revocazione è un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 marzo 2014, n. 1334).
In particolare l'articolo 395, comma 1, n. 4, del Codice di procedura civile prescrive che la revocazione è ammissibile «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa», specificando che «vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
La giurisprudenza ritiene che perché sussista errore di fatto revocatorio e conseguente abbaglio dei sensi del giudice, cioè perché possiamo procedere all'impugnazione sentenze del Consiglio di Stato devono esserci, contestualmente, tre requisiti:
a) attinenza dell'errore a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
b) «pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale» di atti ritualmente prodotti nel giudizio, «la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato»;
c) valenza decisiva dell'errore sulla decisione essendo necessario che vi sia «un rapporto di causalità tra l'erronea supposizione e la pronuncia stessa» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2015, n. 3895).
Devono, invece, ritenersi vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599; Id., Sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4987).
In definitiva, «mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale» esso non ricorre, tra l'altro, «nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali», che può dare luogo «se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione» (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 10 gennaio 2013, n. 1).

Ricorso per cassazione nel processo amministrativo
dal sito http://www.ildirittoamministrativo.net/ricorso-per-cassazione-nel-processo-amministrativo.htm
Le disposizioni sul ricorso per cassazione nell'ambito del processo amministrativo sono solo due e contenute nel titolo V del libro terzo; si tratta degli artt. 110 e 111 che disciplinano rispettivamente i casi del ricorso per cassazione ed i modi per richiedere i provvedimenti cautelari in pendenza del ricorso.
Le sentenze del Consiglio di Stato sono ricorribili per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione, segnatamente nei seguenti casi:
a) eccesso di potere giurisdizionale (quando il Consiglio di Stato invade il campo riservato al legislatore o all'autorità amministrativa, ad esempio esercitando un sindacato di merito in casi non previsti);
b) eccesso della competenza giurisdizionale (difetto relativo) o negazione della propria giurisdizione;
c) difetto assoluto di giurisdizione (ove difetti la tutela giurisdizionale per quello specifico tipo di pretesa - si pensi agli atti politici);
d) rifiuto di giurisdizione, ove il GA presupponga erroneamente di non poter somministrare tutela con riferimento ad una specifica pretesa (si pensi al recente caso del rifiuto della tutela risarcitoria autonoma in difetto della tempestiva impugnativa del provvedimento amministrativo lesivo illegittimo).
La questione di giurisdizione è rilevabile d'ufficio sino a che, sul punto non si sia formato il giudicato esplicito od implicito.
In tal senso, il codice, all'art. 9, relativo al regolamento preventivo di giurisdizione, si conforma al recente indirizzo espresso dalla Suprema Corte in punto di rilevabilità officiosa del difetto di giurisdizione stabilendo la rilevabilità del difetto di giurisdizione d'ufficio in primo grado, nonchè in grado di appello ma a condizione che non vi sia stata acquiescenza sul capo della sentenza che esplicitamente o implicitamente abbia pronunciato sulla giurisdizione (si veda Cass Civ SSUU n 26789 del 7 novembre 2008).
Ne consegue che le sentenze di primo grado possono essere sempre impugnate per difetto di giurisdizione, sia laddove il giudice di prime cure abbia espressamente affermato la propria giurisdizione sia laddove lo abbia fatto implicitamente statuendo nel merito.
Il ricorso per Cassazione delle sentenze di appello per motivi inerenti la giurisdizione è inammissibile, invece, se si è formato sul punto il giudicato esplicito o implicito.
La Cassazione può respingere il ricorso o accoglierlo. Ove accolga il ricorso, la Suprema Corte può annullare senza rinvio laddove escluda la giurisdizione del GA (erroneamente ritenuta esistente) ovvero annullare con rinvio la sentenze con le quali il GA abbia erroneamente declinato la propria giurisdizione.
In conformità alla legge di delega, viene disposto, con l'art. 111 del codice del processo amministrativo, che, in caso di proposizione del ricorso per cassazione, le misure cautelari siano pronunciate dal Consiglio di Stato che può, per l'appunto, sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.
Titolo V
Ricorso per cassazione
Motivi di ricorso
Art. 110
1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Sospensione della sentenza
Art. 111
1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5 (1).
(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Da: Perciò15/07/2016 23:44:39
LA sentenza del consiglio di stato non è di per sè definitiva. Può essere impugnata per revocazione o per difetto di giurisdizione, come sinteticamente è stato scritto esaurientemente sopra. e Ci sarebbe ancora da dire per la formazione in giudicato di una sentenza, A proposito della perenzione qualche giorno fa qualcuno fu molto chiaro e non a torto.

Da: ahhhh si!16/07/2016 09:48:13
io penso che tu sia in errore...S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' al regolamento di competenza (c.p.c. 42, 43), ne' ad appello (c.p.c. 339), ne'a ricorso per cassazione (c.p.c. 360), ne' a revocazione per i motivi di cui
ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (c.c. 2909, 2953; disp. att. c.p.c. 124).   La sentenza definitiva è una sentenza che è passata in giudicato, ovvero contro cui è ammessa, come unico strumento di impugnazione, solamente la "revocazione" che è un procedimento eccezionale per impugnare le sentenze definitive. (fonte internet)
ergo....la sentenza era definitiva all'atto della scrittura della legge ...e aggiungo...chi l'ha scritta lo sapeva e lo ha scritto ad hoc, quindi chi ricorre non ha nessuna possibilità...la legge voleva essere una sanatoria per i casi conosciuti e non voleva permettere un assalto alla diligenza .

Da: ahhhh si!16/07/2016 09:50:38
chiaramente se c'è il dolo...

Da: ahhhh si!16/07/2016 09:56:41
o meglio se dovesse essere ravvisato il dolo o uno dei casi previsti il discorso sarebbe diverso .

Da: @ahhhhhhhhh si!16/07/2016 10:14:49
Quindi per La Cognata?

Da: quelli16/07/2016 10:24:47
del ricorso per revocazione ormai sono entrati...ed è giusto che entrino tutte la altre fattispecie menzionate

Da: Appare di tutta evidenza che16/07/2016 10:38:18
il legislatore scrivendo "una sentenza definitiva" e non "la sentenza definitiva" intendeva palesemente escludere dalla "sanatoria" coloro che avevano una sentenza sfavorevole o dinanzi al TAR, non impugnata, o dinanzi al Consiglio di Stato. L'estensione interpretativa di non considerare definitive tali sentenze, laddove impugnate per revocazione  o per opposizione al decreto di perenzione, che, tra l'altro, la norma prevede solo per determinati specifici casi, la qual cosa non estingue il dato di una sentenza definitiva non favorevole. ha consentito di fatto a chi non ne avrebbe avuto diritto di attingere alla sanatoria, cosa che non era nelle intenzioni di chi ha varato questa norma, generando appunto l'assalto alla diligenza anche con ricorsi per revocazione presentati quando già la norma in questione era stata inserita in commissione nel provvedimento originario. Provvedimento, va sottolineato, che nulla prevedeva al riguardo ma che è stato modificato nel corso dell'esame. Si aspetta che la giustizia si pronunci al riguardo, anche rispetto alle disparità di trattamento che palesemente ne sono derivate.

Da: @  ahhhh si!16/07/2016 10:41:29
Assolutamente non sono in errore. Di certo sei in errore tu. Su questo non esiste dubbio. Nel caso ci sia dolo o venga usato uno strumento lecito per fini illeciti esso rappresenterebbe lo strumento per compiere un reato. Il reato non sarebbe mai quello di aver impugnato un atto, bensì, potrebbe essere un altro. Onestamente non riesco ad immaginare un reato compiuto attraverso l'impugnativa di un atto amministrativo, però non escludo che possa esistere.
Però se si dovesse dimostrare che l'impugnativa sia un atto di "emulazione, benchè questo non sia considerato reato, si potrebbero perdere i benefici che all'impugnativa possono essere legati. Il problema è come dimostrare l'emulazione !

Da: @  ahhhh si!16/07/2016 10:41:51
Assolutamente non sono in errore. Di certo sei in errore tu. Su questo non esiste dubbio. Nel caso ci sia dolo o venga usato uno strumento lecito per fini illeciti esso rappresenterebbe lo strumento per compiere un reato. Il reato non sarebbe mai quello di aver impugnato un atto, bensì, potrebbe essere un altro. Onestamente non riesco ad immaginare un reato compiuto attraverso l'impugnativa di un atto amministrativo, però non escludo che possa esistere.
Però se si dovesse dimostrare che l'impugnativa sia un atto di "emulazione, benchè questo non sia considerato reato, si potrebbero perdere i benefici che all'impugnativa possono essere legati. Il problema è come dimostrare l'emulazione !

Da: io16/07/2016 10:45:16
Credo proprio che la giustizia non si pronuncerà ed ognuno troverà escamotage per la propria situazione

Da: ahhhh si!16/07/2016 10:56:46
penso che tu abbia capito fischi per fiaschi...io mi riferivo ai cai di revocazione....
xAppare di tutta evidenza che
concordo pienamente..anche perchè....lo so

Da: ahhhh si!16/07/2016 11:00:49
ma a quali disparità ti riferisci a quelle reali o a quelle create?

Da: @  ahhhh si!16/07/2016 11:01:26
Per meglio precisare:
Una sentenza diventa definitiva (passato in giudicato), quando non è impugnata entro trenta giorni (che possono essere 75 se interessa il periodo estivo dal primo agosto al 15 settembre) dalla notifica (se è stata notificata), oppure (nel caso non venga notificata) se sono trascorsi sei mesi (una volta era un anno) dal deposito di essa( che possono diventare sette mesi e mezzo) nel caso in cui fosse impugnata (anche con la revocazione). Se fosse impugnata oltre il termine del quale ho parlato, essa resterebbe definitiva. La revocazione aprirebbe un nuovo contenzioso, basandosi sul vecchio. La legge non prevede termini per l'azione di revocazione.

Da: ahhhh si!16/07/2016 11:05:42
" Onestamente non riesco ad immaginare un reato compiuto attraverso l'impugnativa di un atto amministrativo, però non escludo che possa esistere.
Però se si dovesse dimostrare che l'impugnativa sia un atto di "emulazione, benchè questo non sia considerato reato, si potrebbero perdere i benefici che all'impugnativa possono essere legati. Il problema è come dimostrare l'emulazione !"
mooooolto interessante quello che hai scritto......
come era quel proverbio ? "EXCUSATIO NON PETITA..."

Da: @  ahhhh si!16/07/2016 11:11:29
" come era quel proverbio ? "EXCUSATIO NON PETITA...""

Non posso che pensare che la tua sia follia pura. Cosa vorresti insinuare ?

Ma fammi il piacere !!!

Da: ahhhh si!16/07/2016 11:48:02
hai capito benissimo ...ma tranquillizzati stavo solo scherzando  e non è mia abitudine offendere ,quindi puoi riacquistare la serenità persa chiamandomi folle...

Da: @  ahhhh si!16/07/2016 12:51:53
Ma va a cagare !! Non ho ragione per perdere la tranquillità ! sei folle e non c'è dubbio. Se non sei folle sei cretina.

Da: In sintesi si può dire che16/07/2016 13:22:54
Il legislatore fa una legge. Il Governo la esegue in modo diverso da come sia stata approvata e la giustizia (che non  sarebbe dovuta neppure essere adita, se il governo avesse applicato la legge come voleva il Parlamento) dà ragione al governo. Qualcosa non quadra, no, proprio non quadra.

Da: ahhhh si!16/07/2016 13:50:52
ho seguito il tuo consiglio visto che avevo mangiato però  poi,incuriosito,ho guardato nel fondo del water e c'era  un foto, la tua...:-)

Da: ahhhh si!16/07/2016 13:56:39
ora, però ,visto che i il tread è per quelli che il concoso lo devono fare ,perché non sciacqui gentilmente dai coxxxni e lasci spazio alle discussioni di quelli che hanno la possibilità di diventare ds senza ricorsi?

Da: ahhhh si!16/07/2016 13:58:46
e smettila di offendere....se no ti rispondo a tono

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