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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: visto che | 21/01/2016 19:29:54 |
il bonus lo decide il dirigente ...e ...onesta e vogliosa sarai tu...io al limite posso essere onesto... | |
Da: @visto che | 21/01/2016 19:51:23 |
Hai già provveduto a leccare? | |
Da: visto che | 21/01/2016 20:46:52 |
io non lecco,se però dovessi fare il ds mi assicurerei di mettere in condizioni di non nuocere quelli che fanno mobbing a chi lavora | |
Da: @visto che | 21/01/2016 20:47:58 |
Non sarai ds, lo sento | |
Da: Mariposa. | 21/01/2016 21:37:01 |
Salve a tutti....stasera vedo che siete tutti rilassati! Mon Dieu! Che disastro, il Consiglio d'Istituto mi ha eletto per il Comitato di Valutazione......non lo voglio fare! Il Bonus me lo assegno tutto a me! Ah Ah Ah...... @visto che mi spieghi come faccio a leggere la 107 con gli occhi da DS se in questo momento sono una docente? Io per ora non mi sento DS....e forse neanche per mai...... | |
Da: visto che | 21/01/2016 22:11:33 |
se lo vuoi diventare devi allargare gli orizzonti...cioè vedere come far funzionare il tutto. la mentalità da docente deve essere eliminata ancora prima di mettersi a studiare...le leggi vanno lette in maniera non "oppositiva" il ds se trova difficoltà nell'applicazione di una normativa scrive,relaziona,pone quesiti(scritti) alle SS.AA. spero di aver risposto. | |
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Da: visto che | 21/01/2016 22:14:19 |
"Non sarai ds, lo sento" :-) | |
Da: bubbole | 21/01/2016 22:38:34 |
Se non avessi voluto farlo avresti rifiutato Mariposa. Come hanno fatto tanti colleghi miei. | |
Da: Prrrrrrrrrrrr ! | 22/01/2016 02:27:57 |
Tutta questa gente vogliosa di comandare , valutare e mettersi al di sopra dei colleghi mi fa proprio schifo . Io , ovviamente , al comitato di valutazione non mi sono assolutamente candidato . A fare i kapò ci vadano gli infimi morali , alla larga da certe immondizie . | |
Da: Prrrrrrrrrrrr ! | 22/01/2016 02:33:05 |
Va da sè che riterrò un punto d'onore NON avere alcun bonus . La mano tesa del pezzente la tendano gli altri . | |
Da: visto che | 22/01/2016 08:32:41 |
la volpe che non arriva all'uva..... | |
Da: visto che | 22/01/2016 08:38:35 |
la volpe che non arriva all'uva..... prrrrrrrrrrrr ma lo sai che sei un bel volpino? vuoi fare il dirgente(cioè quello che distribuisce il bonus) ma poi non sei d'accordo con tutto quello che il dirigente deve fare... Con le regole ,le scadenze e le sanzioni che ci sono ora non ti basterebbero due stipendi per pagare le multe.... | |
Da: Prrrrrrrrrrrr ! | 22/01/2016 13:13:52 |
Io voglio fare il dirigente per non fare un c.... e scaricare il lavoro sui servi leccapiedi , che , a quel che vedo , qui non mancano . | |
Da: dsinpensione | 22/01/2016 15:32:15 |
Senza offesa: ragionando così non andate da nessuna parte. Pensavo di poter dare una mano (se richiesta) attraverso il forum ma ultimamente gli interventi sono davvero deprimenti (soprattutto inutili). E' anche vero che per i candidati non c'è mai una novità o una notizia certa in merito al prossimo bando. | |
Da: Pompa magna | 22/01/2016 15:55:02 |
Ma la presentazione del nuovo concorso? Forse Faraone la farà in occasione del festivàl di Sanremo? | |
Da: pompetta digiuna | 22/01/2016 16:46:10 |
se è un faraone lo presenterà al festival di luxor... | |
Da: ma oggi | 22/01/2016 16:47:12 |
non era previsto un incontro al Miur con i sindacati per la presentazione dei due bandi di concorso ? | |
Da: Non vedo, non sento e non parlo... | 22/01/2016 17:59:16 |
Sollecitata la risposta all'interrogazione sui contenzioni pendenti Il giorno 20 gennaio scorso, secondo quanto si legge sul sito che ne riporta l'iter (http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651 ), è stato presentato un sollecito all'interrogazione parlamentare a risposta scritta 4/10987 - della quale si è più volte scritto su questo forum - che riguarda i cosiddetti "contenziosi pendenti", atteso che per essa non risulta ancora pervenuta, allo stato, alcuna risposta. Nell'interrogazione, depositata il 4 novembre dell'anno scorso, a firma del parlamentare Marco Di Lello si chiedono al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alcuni chiarimenti sui cosiddetti "contenziosi pendenti". In essa, infatti, partendo dalla premessa che alcuni candidati ai concorsi per dirigenti scolastici, banditi rispettivamente negli anni 2004 e 2006, segnatamente nelle regioni della Campania e dell'Abruzzo, sono stati ammessi al corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - prova superata da tutti i partecipanti al suddetto corso, con immediata nomina a dirigenti scolastici - si rilevano alcuni emblematici aspetti. In particolare, si legge nell'interrogazione: "Il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata" e, più avanti: "Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo". Al riguardo l'interrogante conclude chiedendo: "quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015; quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso". A questo punto, dopo il sollecito di questi giorni, è auspicabile che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si decida finalmente a rispondere, anche in considerazione del fatto che, nonostante che nell'interrogazione si parli di "iniziative urgenti", siano trascorsi ben oltre due mesi e mezzo dalla presentazione dell'interrogazione. Nel frattempo in data 23 dicembre 2015 sul sito dell'USR Campania è stato pubblicata una nota sulla nuova ricognizione sulla situazione dei contenziosi dei concorsi dirigenti scolastici banditi con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006, dalla quale sono sortiti ulteriori nove nominativi, che si vanno ad aggiungere ai diciassette, già precedentemente individuati, con nota pubblicata sullo stesso sito in data 28 luglio 2015, per i quali ultimi, a differenza che per i primi, per i quali ovviamente le relative procedure sono state appena avviate, già sono state espletate tutte le fasi previste dalle vigenti disposizioni al riguardo, anche con la nomina a dirigente scolastico, per la maggior parte di essi, nelle regioni Lombardia e Sicilia. | |
Da: Soli titoli | 22/01/2016 19:41:32 |
E se ricorressimo anche noi? In fondo sono quasi due anni che andiamo avanti a proclamii....c'è chi ha speso soldi per corsi, libri, etc.... | |
Da: @Pompa magna | 22/01/2016 20:57:51 |
No, è più probabile che lo presentino in occasione della sfilata dei carri di carnevale a Viareggio, magari durante la premiazioni dei carri allegorici vincenti... | |
Da: Box | 23/01/2016 09:26:54 |
No per le Ceneri: lo pubblicano per penitenza | |
Da: H2O | 23/01/2016 23:47:52 |
Dubitare, disubbidire, obiettare ! Go on Marisposa. | |
Da: H2O | 24/01/2016 00:02:17 |
EDIZIONE STRAORDINARIA ! Oggi, nella centralissima Piazza Mazzini di Roma è stato trovato riverso ai piedi della scalinata della Fontana michelangiolesca un uomo malconcio rispondente all'insolito nome di Concorso Dirigente. Il malconcio ha asserito di essere stato messo sotto prima da diverse leggi e poi da svariati Tar. E' stato caricato sulla fiammante Bugatti del Ministro alla vana ricerca di un luogo ove pesonale adeguato si prendesse cura del malcapitato: tutti i nosocomi della scuola sono risultati indisponibili. Dopo una peregrinazione per gli ospedali cittadini, al Minisro non è rimasto altro da fare che scaricare il malconcio laddove lo aveva trovato. | |
Da: Sapete che | 24/01/2016 11:28:32 |
X non vedo, non sento e non parlo Ma il mio avvocato perché continua a dirmi che ciò non è dimostrabile ?Considerando che può avere accesso agli atti solo il legale responsabile del procedimento ? Come si fa a dimostrare che questi sono fatti oggettivamente dimostrabili e non solo voci di corridoio ? | |
Da: Prrrrrrrrrrrr ! | 24/01/2016 12:06:50 |
Un omaggio a chi crede nel concorso : pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!! | |
Da: x Sapete che | 24/01/2016 13:58:35 |
Un interessante e illuminante articolo sulla questione dell'accesso agli atti. Accesso agli atti - endoprocedimentale ed esterno - interesse legittimo o diritto soggettivo? Nella sua originaria formulazione il diritto di accesso, contemplato nell'art 22 della legge 241/90. tendeva ad assicurare la trasparenza dell'operato della p.a. avvalorandone lo svolgimento imparziale mediante il riconoscimento a chiunque di trovare adeguata tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti tramite l'esercizio del diritto di accesso, rimodulato dalla legge n 15/2005, e comunque nel rispetto ed in osservanza delle tassative modalità fissate dalla legge. La ratio della legge 241 in ordine all'istituto in esame , è chiara e di fatto sottende all'intenzione del legislatore di eludere o comunque tentare di ridurre notevolmente il contenzioso tra il cittadino e la P.A. L'accesso, si configura, generalmente come un diritto soggettivo del cittadino nei confronti dell'amministrazione che detiene il documento. Laddove, invece, lo si volesse enucleare nell'alveo degli interessi legittimi, come è già avvenuto in un recente passato, alla luce delle sentenze che ne hanno chiarito la natura, rientrerebbe nel generale ed ampio potere valutativo dell'Ente che fosse investito dell'istanza, con un correlato stato di soggezione in capo al cittadino richiedente. Per come l'istituto si presenta, l'esercizio del diritto di accesso agli atti postula un preciso obbligo di osservanza in capo alla controparte (la P.A.) per cui ve ne è pienezza di tutela in caso di inadempimento. Ciò posto, nella disamina dell'iter, squisitamente operativo, previsto in funzione del suo corretto esercizio, l'Amministrazione deve preliminarmente provvedere alla verifica della regolarità dell'istanza mediante il controllo dell'effettiva sussistenza del indefettibile stato di legittimità in capo al soggetto richiedente. Tale controllo viene, di fatto, esercitato mediante verifica dell'esistenza di una motivazione a supporto della stessa, e, comunque, solo dopo aver verificato che il documento non rientra tra quelli per i quali è prevista l'esclusione o il differimento. E quindi, in ultimo, è tenuta ad esibire l'atto richiesto senza poter entrare nel merito e senza avere facoltà di formulare ulteriori valutazioni di compatibilità con l'interesse pubblico. Quindi, la legge stabilisce le condizioni, verificate quelle propedeutiche ragioni giustificative e di legittimità che supportano l'istanza, è tenuta, expressis verbis, a consentire l'esercizio del diritto. Pertanto, sostenere, a contrario, che l'accesso è un interesse legittimo significherebbe riconoscere all'amministrazione un potere valutativo circa la compatibilità con l'interesse pubblico dell'istanza ostensiva, condizione che le conferirebbero non solo, in primis, poteri e facoltà in ordine alle valutazioni da formulare in ordine ai presupposti di legge, sottesi alla richiesta, ma anche il potere di parametrare l'interesse pubblico con la segretezza del documento e l'eventuale confliggenza con l'interesse privato alla sua conoscenza, circostanze, queste ultime, rientranti in distinta espressa casistica. Solo all'esito delle prefate valutazioni, potrebbe conferirsi o meno l'esaustiva esplicazione dell'esercizio del diritto, mediante l'esercizio della facoltà di accesso. Per quanto attiene ai termini previsti per l'esperimento dell'esercizio, e l'eventuale sua azione giudiziaria in relazione ad un possibile diniego da parte dell'amministrazione, la legge precisa che il termine è di trenta giorni dalla presentazione dell' istanza perché si è voluto conferire maggiore snellezza all'intera procedura, con una plateale riduzione dei termini per procedere, decorsi i quali, il cittadino ha facoltà di presentare una nuova identica istanza di accesso e in caso di nuovo diniego proporla nuovamente o produrre ricorso. Nella successiva fase, ovvero quando il tribunale amministrativo che ne è investito accoglie il ricorso, lo stesso non si limita ad un mero annullamento del diniego di accesso ma ordina all'amministrazione anche l'esibizione della documentazione: un actio ad esibendum tipica esplicazione della tutela dei diritti soggettivi e non certamente degli interessi legittimi. Da ciò ne deriva che il legislatore non solo qualifica espressis verbis, l'accesso come diritto degli interessati alla tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti ma, al 2 comma dell'art 22, lo qualifica come diritto costituzionalmente garantito perché costituisce applicazione dei principi costituzionali di trasparenza ed imparzialità. Configurandosi, quindi, la natura dell'istituto in esame, quale agile 'accesso ai documenti detenuti da una pubblica amministrazione, risulta, plateale, la sua configurazione strutturale, tipica dei sacri principi democratici posti a tutela e salvaguardia del rispetto delle fondamentali garanzie che sottendono ai rapporti tra il cittadino, l'amministrazione, il contribuente e l'amministrazione finanziaria. L'istanza, pertanto, non può essere relegata al rango di mero interesse legittimo ma nell'alveo della piena ed espressa tutela propria e tipica del diritto soggettivo in quanto diritto costituzionalmente garantito, diretta ed immediata espressione dei valori contenuti nell'art. 97 della costituzione Proprio per questo, la richiesta di accesso agli atti risulta oggetto particolarmente sensibile ogni amministrazione: costituisce, sicuramente, uno dei fuochi portanti intorno al quale ruota l'impianto della legge 241/90. Per quanto correlato al procedimento amministrativo ha vita e vigore propri e rimane distinto rispetto allo stesso. Si configura come un forte momento partecipativo, di natura accessoria, riconosciuto solo a chi ha un interesse diretto, in quanto deve appartenere alla sfera dell'interessato . Deve trattarsi di un concreto interesse contenente un quid pluris diretto ed immediato del soggetto in ordine alla salvaguardia di bene della vita correlato a quel preciso documento. Deve, inoltre, trattarsi di un interesse attuale. Pertanto chi se ne fa portatore è generalmente tenuto a dare adeguata motivazione in funzione della produzione dell' istanza di accesso ai documenti medesimi ed esporla esaustivamente nella stessa. Quando, invece, il diritto in esso contemplato è predisposto in funzione e tutela del soggetto che risulti parte di un procedimento amministrativo, viene definito genericamente endoprocedimentale: l'atto oggetto di richiesta di accesso lo riguarda direttamente nella misura in cui ha ad oggetto i documenti di quel procedimento. Costituisce, de facto, l'accesso partecipativo, per come disciplinato dall'articolo 10 della legge 241, un momento risolutivo dell'esercizio del diritto che non richiede per poter essere azionato l'obbligo di indicare la motivazione sottesa a tale esercizio, proprio perché il richiedente è già parte integrata in quel procedimento. Diverse, ulteriori dinamiche sottese all'esercizio del diritto di accesso lo definiscono esterno o informativo ex art. 22 della legge 241/90 laddove il richiedente, non essendo parte di quel procedimento abbia l'obbligo di motivare la sua richiesta e rendere nota la ratio che la sottende. Ai fini della legittimità dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, rilevano i profili oggettivi e soggettivi sottesi alla salvaguardia delle situazioni giuridicamente tutelabili, che un maldestro ed erroneo esercizio di tale esercizio potrebbero ledere. Pertanto, a ragion veduta, nella 241 del 90, l'accesso non costituisce una mera pretesa del cittadino, scevra da verifiche in ordine alla legittimità ed al merito in capo a chi se ne fa portatore, ritenendosi limitata la platea dei soggetti che possono correttamente accedere alla procedura. Occorre che il richiedente sia effettivamente titolato e legittimato alla salvaguardia di una situazione giuridicamente rilevante: ciò sottende alla ragione per la quale è previsto che l'istanza debba essere motivata, ma solo quando non si tratti di accesso endoprocedimentale. Per altro verso, va sempre tutelato il diritto sotteso all'istanza atteso che la richiesta di accesso è motivata dalla necessità di dovere curare e difendere i propri interessi giuridici. La P.A. non è autorizzata a valutare la fondatezza o l' ammissibilità della domanda che l'istante intende proporre all'Autorità Giudiziaria ma deve solo esaminare la richiesta e valutarne la corrispondenza con i principi fissati dalla normativa. Va da sé che in ordine a quanto forma oggetto di richiesta di accesso, non può sottacersi la sussistenza della generale e variegata congerie di atti rientranti nella nozione di documento amministrativo, nozione in cui si ravvisa "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". In un contesto sociale, ampio ed in continua evoluzione, in concomitanza con le correlate dinamiche del diritto soggettivo, è plateale la rilevanza che al riguardo ha assunto, nell'ambito della disciplina del diritto di accesso, anche la stessa normativa comunitaria che contiene vincolanti parametri attuativi posti al legislatore nazionale, in ordine alla disciplina degli atti interni. Consentire l'esercizio del diritto di accesso è un obbligo di legge che l'amministrazione che ne venga investita non ha, in alcun modo, il potere di impedire entrando nel merito delle valutazioni sottese all'esercizio di tale diritto se non in funzione della violazione della casistica espressamente tabellata che non consente che l'esercizio del suo diritto avvenga al di fuori dei casi fissati espressamente dalla legge. Il diritto di accesso rappresenta una precisa attuazione del principio di trasparenza, consentendo , in ragione dei correlati interessi pubblici dalla stessa scaturenti ed , alla cui tutela è preposto, l'inevitabile esplicazione del correlato ed inviolabile principio di imparzialità dell'operato della P.A. costituzionalmente sancito. Fonte: http://www.diritto.it/docs/36839-accesso-agli-atti-endoprocedimentale-ed-esterno-interesse-legittimo-o-diritto-soggettivo | |
Da: Sput-nick | 24/01/2016 15:50:17 |
Bravo prrrr, noi due, se vogliamo, un bonus da 200 euro ce lo pappiamo in 5 o 6 ore di lezioni private. Senza eccessi di salivazione...e scusate se è poco ;-) | |
Da: Prrrrrrrrrrrr ! | 24/01/2016 16:38:30 |
Ehi , ciao Sput - nick , quanto tempo . Ma è vero che la polizia ha sequestrato i compiti in Calabria ? Sta per succedere un bel terremoto anche lì ? | |
Da: ovvio | 24/01/2016 16:57:15 |
@ sput-nick Giustissimo. Anche io la penso cosi, per giunta stai comodamente a casa tua e non ti fai tirare i fili dal DS di turno. | |
Da: ma perché | 24/01/2016 18:14:43 |
200 euro? mi risulta che possano essere 800 -1000 minimo.... | |
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