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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: visto che21/01/2016 19:29:54
il bonus lo decide il dirigente ...e ...onesta e vogliosa sarai tu...io al limite posso essere onesto...

Da: @visto che21/01/2016 19:51:23
Hai già provveduto a leccare?

Da: visto che21/01/2016 20:46:52
io non lecco,se però dovessi fare il ds mi assicurerei di mettere in condizioni di non nuocere quelli che fanno mobbing a chi lavora

Da: @visto che21/01/2016 20:47:58
Non sarai ds, lo sento

Da: Mariposa.21/01/2016 21:37:01
Salve a tutti....stasera vedo che siete tutti rilassati! Mon Dieu! Che disastro, il Consiglio d'Istituto mi ha eletto per il Comitato di Valutazione......non lo voglio fare! Il Bonus me lo assegno tutto a me! Ah Ah Ah......

@visto che
mi spieghi come faccio a leggere la 107 con gli occhi da DS se in questo momento sono una docente? Io per ora non mi sento DS....e forse neanche per mai......

Da: visto che21/01/2016 22:11:33
se lo vuoi diventare devi allargare gli orizzonti...cioè vedere come far funzionare il tutto.
la mentalità da docente deve essere eliminata ancora prima di mettersi a studiare...le leggi  vanno lette in maniera non "oppositiva"
il ds se trova difficoltà nell'applicazione di una normativa scrive,relaziona,pone quesiti(scritti) alle SS.AA.
spero di aver risposto.

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Da: visto che21/01/2016 22:14:19
"Non sarai ds, lo sento"
:-)

Da: bubbole21/01/2016 22:38:34
Se non avessi voluto farlo avresti rifiutato Mariposa. Come hanno fatto tanti colleghi miei.

Da: Prrrrrrrrrrrr !22/01/2016 02:27:57
Tutta questa gente vogliosa di comandare , valutare e mettersi al di sopra dei colleghi mi fa proprio schifo . Io , ovviamente , al comitato di valutazione non mi sono assolutamente candidato . A fare i kapò ci vadano gli infimi morali , alla larga da certe immondizie .

Da: Prrrrrrrrrrrr !22/01/2016 02:33:05
Va da sè che riterrò un punto d'onore NON avere alcun bonus . La mano tesa del pezzente la tendano gli altri .

Da: visto che22/01/2016 08:32:41
la volpe che non arriva all'uva.....

Da: visto che22/01/2016 08:38:35
la volpe che non arriva all'uva.....
prrrrrrrrrrrr ma lo sai che sei un bel volpino?
vuoi fare il dirgente(cioè quello che distribuisce il bonus) ma poi non sei d'accordo con tutto quello che il dirigente deve fare...
Con le regole ,le scadenze e le sanzioni che ci sono ora non ti basterebbero due stipendi per pagare le multe....

Da: Prrrrrrrrrrrr !22/01/2016 13:13:52
Io voglio fare il dirigente per non fare un c.... e scaricare il lavoro sui servi leccapiedi , che , a quel che vedo , qui non mancano .

Da: dsinpensione22/01/2016 15:32:15
Senza offesa: ragionando così non andate da nessuna parte.
Pensavo di poter dare una mano (se richiesta) attraverso il forum ma ultimamente gli interventi sono davvero deprimenti (soprattutto inutili).
E' anche vero che per i candidati non c'è mai una novità o una notizia certa in merito al prossimo bando.

Da: Pompa magna22/01/2016 15:55:02
Ma la presentazione del nuovo concorso? Forse Faraone la farà in occasione del festivàl di Sanremo?

Da: pompetta digiuna22/01/2016 16:46:10
se è un faraone lo presenterà al festival di luxor...

Da: ma oggi22/01/2016 16:47:12
non era  previsto un incontro al Miur   con i sindacati per la presentazione  dei due bandi di concorso ?

Da: Non vedo, non sento e non parlo...22/01/2016 17:59:16
Sollecitata la risposta all'interrogazione sui contenzioni pendenti
Il giorno 20 gennaio scorso, secondo quanto si legge sul sito che ne riporta l'iter (http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651 ), è stato presentato un sollecito all'interrogazione parlamentare a risposta scritta 4/10987 - della quale si è più volte scritto su questo forum - che riguarda i cosiddetti "contenziosi pendenti", atteso che per essa non risulta ancora pervenuta, allo stato, alcuna risposta.
Nell'interrogazione, depositata il 4 novembre dell'anno scorso, a firma del parlamentare Marco Di Lello si chiedono al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  alcuni chiarimenti sui cosiddetti "contenziosi pendenti". In essa, infatti, partendo dalla premessa che alcuni candidati ai concorsi per dirigenti scolastici, banditi rispettivamente negli anni 2004 e 2006, segnatamente nelle regioni della Campania e dell'Abruzzo, sono stati ammessi al corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - prova superata da tutti i partecipanti al suddetto corso, con immediata nomina a dirigenti scolastici - si rilevano alcuni emblematici aspetti. In particolare, si legge nell'interrogazione: "Il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata" e, più avanti:  "Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo". Al riguardo l'interrogante conclude chiedendo: "quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;  quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso". A questo punto, dopo il sollecito di questi giorni, è auspicabile che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si decida finalmente a rispondere, anche in considerazione del fatto che, nonostante che nell'interrogazione si parli di "iniziative urgenti", siano trascorsi ben oltre due mesi e mezzo dalla presentazione dell'interrogazione. Nel frattempo in data 23 dicembre 2015 sul sito dell'USR Campania è stato pubblicata una nota sulla nuova ricognizione sulla situazione dei contenziosi dei concorsi dirigenti scolastici banditi con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006, dalla quale sono sortiti ulteriori nove nominativi, che si vanno ad aggiungere ai diciassette, già precedentemente individuati, con nota pubblicata sullo stesso sito in data 28 luglio 2015, per i quali ultimi, a differenza che per i primi, per i quali ovviamente le relative procedure sono state appena avviate, già sono state espletate tutte le fasi previste dalle vigenti disposizioni al riguardo, anche con la nomina a dirigente scolastico, per la maggior parte di essi, nelle regioni Lombardia e Sicilia.

Da: Soli titoli22/01/2016 19:41:32
E se ricorressimo anche noi? In fondo sono quasi due anni che andiamo avanti a proclamii....c'è chi ha speso soldi per corsi, libri, etc....

Da: @Pompa magna22/01/2016 20:57:51
No, è più probabile che lo presentino in occasione della sfilata dei carri di carnevale a Viareggio, magari durante la premiazioni dei carri allegorici vincenti...

Da: Box23/01/2016 09:26:54
No per le Ceneri: lo pubblicano per penitenza

Da: H2O23/01/2016 23:47:52
Dubitare, disubbidire, obiettare !
Go on Marisposa.

Da: H2O24/01/2016 00:02:17
EDIZIONE STRAORDINARIA !
Oggi, nella centralissima Piazza Mazzini di Roma è stato trovato riverso ai piedi della scalinata della Fontana michelangiolesca un uomo malconcio rispondente all'insolito nome di Concorso Dirigente. Il malconcio ha asserito di essere stato messo sotto prima da diverse leggi e poi da svariati Tar. E' stato caricato sulla fiammante Bugatti del Ministro alla vana ricerca di un luogo ove pesonale adeguato si prendesse cura del malcapitato: tutti i nosocomi della scuola sono risultati indisponibili. Dopo una peregrinazione per gli ospedali cittadini, al Minisro non è rimasto altro da fare che scaricare il malconcio laddove lo aveva trovato.

Da: Sapete che24/01/2016 11:28:32
X non vedo, non sento e non parlo
Ma il mio avvocato perché continua a dirmi che ciò non è dimostrabile ?Considerando che può avere accesso agli atti solo il legale responsabile del procedimento ? Come si fa a dimostrare che questi sono fatti oggettivamente dimostrabili e non solo voci di corridoio ?

Da: Prrrrrrrrrrrr !24/01/2016 12:06:50
Un omaggio a chi crede nel concorso : pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Da: x Sapete che24/01/2016 13:58:35
Un interessante e illuminante articolo sulla questione dell'accesso agli atti.

Accesso agli atti - endoprocedimentale ed esterno - interesse legittimo o diritto soggettivo?

Nella sua originaria formulazione  il  diritto di accesso, contemplato nell'art 22 della legge 241/90. tendeva ad assicurare  la trasparenza  dell'operato della p.a. avvalorandone lo svolgimento imparziale mediante il  riconoscimento a chiunque  di trovare adeguata tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti tramite l'esercizio del diritto di accesso, rimodulato dalla legge n 15/2005, e comunque nel rispetto ed in osservanza delle tassative modalità fissate dalla legge.
La ratio della legge  241 in ordine all'istituto in esame , è  chiara e di fatto sottende all'intenzione del legislatore di  eludere  o comunque tentare di ridurre  notevolmente il  contenzioso tra il  cittadino e la P.A.
L'accesso, si configura, generalmente come un diritto  soggettivo del cittadino nei confronti dell'amministrazione che detiene il  documento.
Laddove, invece, lo si volesse enucleare nell'alveo degli interessi legittimi, come è già avvenuto in un recente passato, alla luce delle sentenze che ne hanno chiarito la natura,  rientrerebbe nel generale ed ampio potere valutativo dell'Ente che fosse investito dell'istanza, con un correlato stato di soggezione in capo al cittadino richiedente.
Per  come l'istituto  si presenta, l'esercizio del diritto di accesso agli atti   postula  un  preciso obbligo  di osservanza in capo  alla controparte (la P.A.) per cui ve ne  è pienezza di tutela in caso di inadempimento.
Ciò posto, nella disamina dell'iter,  squisitamente operativo,  previsto in funzione del suo corretto esercizio,  l'Amministrazione deve preliminarmente  provvedere alla  verifica della regolarità dell'istanza  mediante il  controllo dell'effettiva sussistenza del indefettibile stato di   legittimità in capo al soggetto  richiedente. Tale  controllo viene, di fatto, esercitato mediante verifica dell'esistenza di una  motivazione a supporto della stessa, e, comunque,  solo dopo aver verificato che il  documento non rientra tra quelli per i quali è prevista l'esclusione o il  differimento.
E quindi, in ultimo, è tenuta ad esibire l'atto richiesto  senza poter entrare nel merito  e senza avere facoltà di formulare ulteriori valutazioni di compatibilità con l'interesse pubblico.
Quindi, la legge stabilisce le condizioni, verificate quelle propedeutiche ragioni giustificative e di legittimità che supportano l'istanza,  è tenuta, expressis verbis, a consentire l'esercizio del diritto.
Pertanto, sostenere, a contrario, che l'accesso è un interesse legittimo significherebbe riconoscere all'amministrazione un potere valutativo circa la compatibilità con l'interesse pubblico dell'istanza ostensiva, condizione che le conferirebbero  non solo, in primis, poteri e facoltà in ordine alle valutazioni da formulare in ordine  ai presupposti di legge, sottesi alla richiesta, ma anche  il  potere di  parametrare l'interesse pubblico con la segretezza del documento e l'eventuale confliggenza con l'interesse privato alla sua conoscenza, circostanze, queste ultime, rientranti in distinta espressa casistica.
Solo all'esito delle prefate valutazioni, potrebbe conferirsi o meno l'esaustiva esplicazione dell'esercizio  del   diritto, mediante l'esercizio della facoltà di accesso.
Per quanto attiene ai termini previsti per l'esperimento dell'esercizio, e l'eventuale sua azione giudiziaria in relazione ad un possibile diniego da parte dell'amministrazione, la legge precisa che il  termine è  di trenta giorni dalla presentazione dell' istanza perché  si è voluto  conferire maggiore snellezza all'intera procedura, con una  plateale riduzione dei termini per procedere, decorsi i  quali, il  cittadino ha facoltà di  presentare una nuova identica istanza di accesso e in caso di nuovo diniego proporla nuovamente o produrre ricorso.
Nella successiva fase, ovvero quando  il  tribunale amministrativo  che ne è investito   accoglie  il  ricorso, lo stesso  non si limita   ad un mero  annullamento del   diniego di accesso ma  ordina all'amministrazione anche l'esibizione della documentazione: un actio ad esibendum  tipica esplicazione della tutela  dei diritti soggettivi e non certamente  degli interessi legittimi.
Da ciò ne deriva che il  legislatore non solo qualifica  espressis verbis, l'accesso come diritto degli interessati alla tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti  ma, al  2 comma dell'art 22, lo qualifica come diritto  costituzionalmente garantito perché costituisce applicazione dei principi  costituzionali di trasparenza ed imparzialità.
Configurandosi, quindi, la natura dell'istituto in esame, quale agile 'accesso ai documenti detenuti da una pubblica amministrazione, risulta, plateale, la sua configurazione strutturale, tipica  dei sacri principi  democratici posti a tutela  e salvaguardia del rispetto delle fondamentali garanzie  che sottendono ai  rapporti  tra il  cittadino, l'amministrazione, il   contribuente  e l'amministrazione finanziaria.
L'istanza,  pertanto, non può essere relegata al rango di mero interesse legittimo ma nell'alveo della piena ed espressa tutela  propria e tipica del   diritto soggettivo in quanto diritto costituzionalmente garantito, diretta ed immediata espressione dei valori contenuti nell'art. 97 della costituzione
Proprio per questo, la richiesta di accesso agli atti    risulta oggetto   particolarmente sensibile  ogni amministrazione:  costituisce, sicuramente, uno dei fuochi portanti  intorno al quale ruota l'impianto della legge 241/90.
Per quanto correlato al procedimento amministrativo ha vita  e vigore propri e  rimane distinto rispetto allo stesso.
Si configura come un forte momento partecipativo, di natura accessoria, riconosciuto solo a  chi ha un interesse diretto, in quanto deve appartenere alla sfera dell'interessato .
Deve trattarsi di un concreto interesse contenente un   quid pluris  diretto ed immediato del  soggetto  in ordine alla salvaguardia di   bene della vita correlato a quel preciso  documento.
Deve, inoltre,  trattarsi di un interesse attuale.
Pertanto chi se ne fa portatore è generalmente tenuto a dare adeguata motivazione in funzione  della produzione dell' istanza di accesso ai documenti medesimi ed esporla esaustivamente nella stessa.
Quando, invece,  il   diritto in esso  contemplato è predisposto in  funzione e tutela del soggetto che risulti parte di un procedimento  amministrativo, viene definito genericamente endoprocedimentale: l'atto oggetto di  richiesta di accesso lo riguarda direttamente nella misura in cui  ha ad oggetto i documenti di quel procedimento. Costituisce, de facto, l'accesso partecipativo, per come disciplinato  dall'articolo 10 della legge 241,  un  momento risolutivo dell'esercizio del diritto che non richiede per poter essere azionato  l'obbligo di indicare  la motivazione sottesa a tale esercizio, proprio perché  il  richiedente è già parte integrata in quel procedimento.
Diverse, ulteriori  dinamiche sottese all'esercizio del diritto di accesso   lo definiscono esterno o informativo ex art. 22 della legge 241/90 laddove  il  richiedente, non essendo   parte di quel procedimento abbia  l'obbligo di motivare la sua richiesta e rendere nota la ratio che la sottende.

Ai fini della legittimità dell'esercizio  del diritto di accesso agli atti, rilevano i profili oggettivi e soggettivi sottesi alla salvaguardia delle situazioni giuridicamente tutelabili, che un maldestro ed erroneo esercizio di tale esercizio  potrebbero  ledere.
Pertanto, a ragion veduta, nella 241 del 90,  l'accesso non costituisce una mera pretesa  del cittadino, scevra da verifiche in ordine alla legittimità ed al merito  in capo a  chi se ne fa portatore, ritenendosi limitata la platea dei soggetti   che possono correttamente accedere alla  procedura.
Occorre che  il  richiedente sia  effettivamente titolato e legittimato alla salvaguardia di  una situazione giuridicamente rilevante: ciò sottende alla ragione per la quale è previsto che l'istanza debba essere motivata, ma solo quando non si tratti di  accesso endoprocedimentale.
Per altro verso, va sempre tutelato il diritto sotteso all'istanza atteso che  la richiesta di accesso è motivata  dalla necessità di dovere curare e difendere i propri interessi giuridici. La P.A. non è autorizzata a valutare la fondatezza o l' ammissibilità della domanda che l'istante intende proporre all'Autorità Giudiziaria ma deve solo esaminare la richiesta e valutarne la corrispondenza con i principi fissati dalla normativa.
Va da sé che in ordine a quanto forma oggetto di richiesta di accesso, non può sottacersi la sussistenza della  generale  e variegata congerie di atti   rientranti nella nozione di  documento amministrativo, nozione in cui si ravvisa  "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
In un contesto  sociale, ampio ed  in continua evoluzione,  in concomitanza con le  correlate dinamiche  del diritto soggettivo, è plateale  la rilevanza che al riguardo  ha assunto, nell'ambito della disciplina del diritto  di accesso,  anche la stessa normativa comunitaria che  contiene   vincolanti parametri attuativi posti al legislatore nazionale, in ordine alla disciplina degli atti interni.
Consentire l'esercizio del diritto di accesso è un obbligo di legge  che  l'amministrazione che  ne venga investita  non ha, in alcun modo,  il  potere di impedire entrando  nel merito delle valutazioni sottese all'esercizio di tale diritto se non  in funzione  della violazione della casistica espressamente  tabellata che non  consente   che l'esercizio del suo diritto avvenga al di fuori dei  casi fissati espressamente dalla legge.
Il diritto di accesso rappresenta una precisa  attuazione del principio di trasparenza, consentendo , in ragione dei correlati interessi pubblici dalla stessa scaturenti ed ,  alla cui tutela è  preposto,  l'inevitabile esplicazione del  correlato ed inviolabile principio di  imparzialità dell'operato della P.A. costituzionalmente sancito.

Fonte: http://www.diritto.it/docs/36839-accesso-agli-atti-endoprocedimentale-ed-esterno-interesse-legittimo-o-diritto-soggettivo

Da: Sput-nick24/01/2016 15:50:17
Bravo prrrr, noi due, se vogliamo, un bonus da 200 euro ce lo pappiamo in 5 o 6 ore di lezioni private. Senza eccessi di salivazione...e scusate se è poco
;-)

Da: Prrrrrrrrrrrr !24/01/2016 16:38:30
Ehi , ciao Sput - nick , quanto tempo . Ma è vero che la polizia ha sequestrato i compiti in Calabria ? Sta per succedere un bel terremoto anche lì ?

Da: ovvio24/01/2016 16:57:15
@ sput-nick
Giustissimo. Anche io la penso cosi, per giunta stai comodamente a casa tua e non ti fai tirare i fili dal DS di turno.

Da: ma perché24/01/2016 18:14:43
200 euro? mi risulta che possano essere 800 -1000 minimo....

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