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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: tuttofatto10/10/2019 20:59:19
In effetti su una cosa avete ragione: ho sbagliato sui sessantini che reputavo sicuramente fuori.  Lo ammetto, ho sbagliato. Almeno per ora, perché ancora fatico a credere a un abominio del genere.

Da: Kmalle 10/10/2019 21:01:16
X Paese Bengodi

Mi dici n. elaborato?

Da: le sorprese10/10/2019 21:02:33

Da: @tuttofatto10/10/2019 21:16:44
bastava applicare un minimo di diritto amministrativo. Io questa fregatura l avevo percepita da subito. Fa schifo ma il diritto non è una cosa che deve piacere o meno.

Da: X @tuttofatto 10/10/2019 21:19:45
Ma quale minimo di diritto è stato applicato per i 60ini? Scusa non capisco...

Da: Galles 10/10/2019 21:29:31
Ahahahah vero ma quale diritto?

X amico
Mi fai morire

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Da: Incredibile  1  - 10/10/2019 21:47:53
Quindi un Dsga con anni di esperienza e laurea non sarebbe in grado di fare il DS? Oppure un amministrativo con laurea e anni di servizio non può fare il DS? Bisognerebbe fare un bel ricorso su questo

Da: ?10/10/2019 21:51:18
Ma c'è la sentenza sui sessantini? Qualcuno può postare? Grazie!

Da: ipotetico10/10/2019 22:20:21
Ritenuto, in relazione ai ricorrenti che hanno proposto motivi aggiunti, che il ricorso appare assistito da elementi di fumus boni iuris poiché l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

Rinvia all'udienza pubblica del 26 maggio 2020.

Da: Kmalle 10/10/2019 22:25:35
DS è leader educativo, garante successo formativo, promuove innovazione didattica, presiede GLI, Consigli di Classe, quindi valuta al pari dei docenti.
Orbene, che c'azzecca il DSGA???

Da: STA CIRCOLANDO NEI SOCIAL10/10/2019 22:28:05
IN RISPOSTA AL COMITATO TRASPARENZA!!!

Leggo sbigottita la nota di Annarita Bisceglia, in merito al recente accesso agli atti del concorso per dirigenti scolastici 2017.
Giorni fa, i non idonei, in nome della trasparenza e della partecipazione hanno chiesto di visionare i compiti dei vincitori (anche se si guardano bene dall'esibire i propri!) e sono stati giustamente accontentati dal Miur, che ha concesso l'ostensione di 50 prove scritte.
Era prevedibile che, dopo la visione degli elaborati, sarebbe partito il solito uovo marcio contro gli "avversari", perché sappiamo bene che alcuni ricorrenti non perdono occasione per innescare polemiche inconcludenti e pretestuose.
Stavolta, a firmare l'invettiva è la professoressa Annarita Bisceglia, la quale, non smentendo la linea d'azione del suo Comitato di appartenenza, si arroga il diritto di mortificare gli idonei del concorso ds, definendoli "pseudo-vincitori".
Abbiamo fatto ormai l'abitudine a simili manifestazioni di arroganza e presunzione da parte di un comitato che, non solo non ha mai perso occasione per delegittimare i vincitori, ma è arrivato persino ad accusare di "incompetenza" commissioni esaminatrici formate da funzionari Miur, docenti universitari e dirigenti scolastici (Sic!).
Subito dopo l'accesso agli atti, la professoressa Bisceglia prende in mano la penna rossa e bacchetta gli anonimi autori degli elaborati, valutati in modo più che sufficiente dalle commissioni.
La Bisceglia afferma nella sua missiva che questi scritti sarebbero "mediocri" e infarciti di "numerosi errori di contenuto". Tuttavia, di questi errori ne evidenzia uno solo, che sarebbe, secondo lei, il più eclatante.
L'autore di un compito avrebbe sbagliato facendo riferimento al "Codice dei Contratti pubblici", d.lgs. n.50 del 2016, per la procedura di individuazione dell'Esperto esterno per le Istituzioni scolastiche".
Secondo Bisceglia, "il riferimento corretto è, invece, l'art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001, nonché il D.I. n.129 del 2018, ovvero, al momento dell'espletamento del Concorso, il D.I. n.44 del 2001. Non dissimile per sconfinamento parossistico - dice- è l'affermazione di un altro "neo-pseudo Dirigente scolastico" che ha addirittura citato per la medesima procedura l'"Asta pubblica".
Da ciò deriverebbe la "grande amarezza" della scrivente, in quanto "la constatazione della mediocrità degli elaborati visionati- scrive- induce altresì a ripensare alle accuse mosse a noi ricorrenti da parte di Commissari, che hanno evidenziato le nostre (presunte) incompetenze di forma e contenuto, a vantaggio di pseudo-vincitori di un Concorso annullato - e, pertanto mai vinto - da parte del Tar Lazio in data 2 luglio 2019" (sic!)
Pur non avendo io letto il compito "incriminato", ma attenendomi solo alle censure della professoressa Bisceglia, non posso non intervenire ancora una volta, non tanto a difesa del collega vincitore, bensì della verità. Se non altro, per non lasciar passare il diseducativo messaggio che chi sbraita più forte ha ragione, mentre chi tace ha torto.
Or dunque, sulla questione degli esperti, ad aver torto è proprio la professoressa Bisceglia, la quale dovrebbe rileggere la traccia con più attenzione.
Nel quesito in oggetto, infatti, si parla delle procedure per l'individuazione di esperti per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, ma non viene specificata la tipologia di esperti.
Secondo la professoressa sarebbe stato un "errore eclatante" l'aver fatto riferimento al "Codice dei Contratti pubblici", il d.lgs. n.50 del 2016.
Vorrei però far notare all'amareggiata docente che la sua lettura del quesito è riduttiva, perché la suddetta procedura non riguarda solamente le persone fisiche, ma può ben riferirsi ad altri soggetti giuridici, come ad esempio, enti, associazioni e ditte "esperte" in un determinato settore, con le quali le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti, atteso che l'ampliamento dell'offerta formativa riguarda tutte le attività offerte dalla scuola, oltre il curricolo obbligatorio.
Tra queste attività, dunque, non vi sono soltanto le prestazioni di lavoro autonomo svolte da professionisti di comprovata esperienza, nel qual caso le norme di riferimento sono, senz'altro, l'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 e, all'epoca della prova scritta, il D.I. 44 del 2001 art 33 e 40; ma, vi possono essere anche lavori o servizi prestati da ditte specializzate. Come, per esempio, un servizio di sorveglianza degli alunni durante le attività extracurricolari o i lavori di realizzazione di una struttura teatrale e molti altri esempi di questo genere rintracciabili nei siti scolastici. In questi casi, la norma di riferimento non può che essere il codice dei contratti pubblici, Dlgs 50 del 2016, che disciplina, in generale, l'acquisizione di beni, servizi o forniture. Il riferimento, dunque, è pertinente.
Quali siano, poi, gli altri gravi errori di concetto non ci è dato sapere. C'è, a dire il vero, un'altra affermazione che la Bisceglia mette sotto accusa come esempio di "sconfinamento parossistico". Si tratta del termine "asta pubblica". Anche in questo caso, a mio avviso, l'autore del compito non sbaglia se, parlando di contratti, menziona l'asta pubblica tra le possibili modalità di scelta del contraente. E mi meraviglio che questa espressione faccia tanto rabbrividire la professoressa, perché lei dovrebbe sapere che l'asta pubblica non è nulla di scandaloso, ma è soltanto un diverso modo, magari un po' demodé, per definire la "procedura aperta" (detta anche asta pubblica o pubblico incanto), cioè una procedura ad evidenza pubblica, che consiste nel pubblicare un bando al quale possono partecipare tutti i soggetti economici in possesso dei requisiti previsti.
A tal proposito, invito la professoressa a leggere un qualsiasi regolamento d'istituto. Ne apro uno a caso nel web, quello dell'IC "Mennella" di Napoli, contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera relativi ad attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, dove nella normativa di riferimento viene menzionato anche il Dlgs 50 de 2016.
"Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente- si legge testualmente- su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017".
In conclusione, se la professoressa Bisceglia vuol mettere in cattiva luce i lavori degli idonei, non le consiglio di far passare per "errori di concetto" quelle che sono soltanto diverse interpretazioni delle tracce. Che, essendo aperte, potevano essere sviluppate in modi diversi e da angolazioni differenti. Chi lo fa rischia di ottenere l'effetto opposto e di passare lui per incompetente.
Le suggerisco, invece, di risparmiare la penna rossa per gli errori veri (sempre ammesso che ne trovi), del tipo di quelli rinvenuti in Calabria, nel 2011, in diversi elaborati di candidati ammessi agli orali. Dove si leggeva, ad esempio, che "il dirigente scolastico presiede il consiglio d'istituto", che "nei consigli di classe c'è la componente ATA", che "la libertà di insegnamento è un problema con cui il DS deve confrontarsi quotidianamente", che "la legge sull'autonomia è il DPR 275/99" e che un tempo "il direttore didattico era a capo della scuola secondaria"!
Eppure, chissà perché, nessuno, allora, si scandalizzò (Sic!)

Da: ipotetico10/10/2019 22:32:59
Io di diritto non ci capirò una mazza, ma se il bando parlava di minimo 70, e ha pure ricevuto parere positivo con dal Consiglio di Stato, di quale fumus si parla?
Si salvi chi può... mi dispiace sempre di più per i bocciati all'orale.

Da: Tristezza...10/10/2019 22:34:02
Ho partecipato al concorso, ho passato tutte le prove senza alcun aiuto illecito, dirigo una scuola con grande fatica, ma anche soddisfazione. Questo concorso però è stato uno schifo dall'inizio alla fine, spero che sia annullato, ho visto e continuò a vedere cose indegne.

Da: XXX10/10/2019 22:34:11
Mai Sessa tini sono stati DEPENNATI....

Da: ipotetico10/10/2019 22:37:27
Qui le uniche cose indegne sono certi giudici... Dio ce ne scampi

Da: Citati 10/10/2019 22:45:22
Tutti e due i riferimenti legislativi e relative possibilità di procedura.
Sono fuori!
Ognuno tira acqua al suo mulino  ma è giusto riconoscere che alcuni compiti sono davvero miserrimi.
Tenetevi  l'amaro di compitini che ingiustamente sono passati e pubblicati dallo stesso Miur con ampia discrezionalità.. Ci sono componimenti fatti molto meglio che, a mio avviso per mera disgrazia ( perché corretti da disgraziati),  sono rimasti  fuori da una valutazione positiva ( magari il contingente era stato assicurato nelle date di correzione).
Un altro elemento è chiaro dalla lettura: più scrivevi ( anche scemenze) e più aumentavi la possibilità di farcela.
Alla faccia di chi ha preparato che ha crepato con la storiella della perfezione linguistica e dei contenuti in poche righe.
Ci terremo ste capre. Tant'è.

Da: Kmalle 10/10/2019 22:53:16
Acuto e preciso l'intervento. Non a caso la prof Bisceglia è stata bocciata e il candidato che ha citato il codice contratti invece promosso

Da: xprima 10/10/2019 23:07:42
La proffa invece di scassare ai neo ds dovrebbe fare un po' di autocritica. In fondo se è stata bocciata una ragione c'è quindi la cercasse nelle sue risposte che mi piacerebbe leggere per una valutazione oggettiva. La colpa è di chi ha fatto diventare col gesso tanti ds con corsicini di 80 ore con provicina finale scritta. Se così non fosse stato oggi non avremmo proffe che scrivono cazzate.

Da: xprima 10/10/2019 23:14:24
Non ho mai visto ds tanto presuntuosi come quelli entrati per ricorso.

Da: FbixKmalle 10/10/2019 23:35:08
E quello sarebbe un acuto e preciso intervento di amico mio ? In effetti dice bene solo in una parte.. quando afferma "secondo me..."...ecco quella è la cosa più giusta che dice..per il resto solo rumore di specchi a cui cerca di rimanere attaccata senza riuscirci...esperti si riferiva a enti,ecc??? ma fatemi il piacere..lo capirebbe anche un bambino che si riferiva a persone fisiche (si parla di persone esperte, non di esperti...leggere bene le tracce)... infatti grazie a commissioni che hanno giudicato in base a: "io

Da: FbixKmalle 10/10/2019 23:37:57
Io l'ho fatto più lungo" hanno dato voti più o meno alti? Ma pensate che dall'altra parte ci siano i selvaggi zulu (senza offesa per loro che sono anni avanti a noi) che sono con la sveglia attaccata al collo? Godete finché potete ma il tempo è galantuomo e alla fine le teste cadono...

Da: Galles 11/10/2019 00:23:15
Condivido la critica rivolta alla Bisceglie. Il comitato Trasparenza è molto arrogante e presuntuoso. Oltre che offensivo. Ottima risposta

Da: Rebus... 11/10/2019 00:28:26
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-dirigenti-parla-una-neo-ds-che-non-si-sente-affatto-uno-pseudo-vincitore

Da: Intervento ottimo 11/10/2019 00:36:21
A tal proposito, invito la professoressa a leggere un qualsiasi regolamento d'istituto. Ne apro uno a caso nel web, quello dell'IC "Mennella" di Napoli, contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera relativi ad attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, dove nella normativa di riferimento viene menzionato anche il Dlgs 50 de 2016.
"Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente- si legge testualmente- su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n�° 56/2017".
In conclusione, se la professoressa Bisceglia vuol mettere in cattiva luce i lavori degli idonei, non le consiglio di far passare per "errori di concetto" quelle che sono soltanto diverse interpretazioni delle tracce. Che, essendo aperte, potevano essere sviluppate in modi diversi e da angolazioni differenti. Chi lo fa rischia di ottenere l'effetto opposto e di passare lui per incompetente. 
Le suggerisco, invece, di risparmiare la penna rossa per gli errori veri (sempre ammesso che ne trovi), del tipo di quelli rinvenuti in Calabria, nel 2011, in diversi elaborati di candidati ammessi agli orali. Dove si leggeva, ad esempio, che "il dirigente scolastico presiede il consiglio d'istituto", che "nei consigli di classe c'è la componente ATA", che "la libertà di insegnamento è un problema con cui il DS deve confrontarsi quotidianamente", che "la legge sull'autonomia è il DPR 275/99" e che un tempo "il direttore didattico era a capo della scuola secondaria"! 
Eppure, chissà perché, nessuno, allora, si scandalizzò (Sic!)

Da: Intervento ottimo 11/10/2019 00:36:33
A tal proposito, invito la professoressa a leggere un qualsiasi regolamento d'istituto. Ne apro uno a caso nel web, quello dell'IC "Mennella" di Napoli, contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera relativi ad attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, dove nella normativa di riferimento viene menzionato anche il Dlgs 50 de 2016.
"Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente- si legge testualmente- su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n�° 56/2017".
In conclusione, se la professoressa Bisceglia vuol mettere in cattiva luce i lavori degli idonei, non le consiglio di far passare per "errori di concetto" quelle che sono soltanto diverse interpretazioni delle tracce. Che, essendo aperte, potevano essere sviluppate in modi diversi e da angolazioni differenti. Chi lo fa rischia di ottenere l'effetto opposto e di passare lui per incompetente. 
Le suggerisco, invece, di risparmiare la penna rossa per gli errori veri (sempre ammesso che ne trovi), del tipo di quelli rinvenuti in Calabria, nel 2011, in diversi elaborati di candidati ammessi agli orali. Dove si leggeva, ad esempio, che "il dirigente scolastico presiede il consiglio d'istituto", che "nei consigli di classe c'è la componente ATA", che "la libertà di insegnamento è un problema con cui il DS deve confrontarsi quotidianamente", che "la legge sull'autonomia è il DPR 275/99" e che un tempo "il direttore didattico era a capo della scuola secondaria"! 
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Da: Intervento ottimo 11/10/2019 00:37:20
A tal proposito, invito la professoressa a leggere un qualsiasi regolamento d'istituto. Ne apro uno a caso nel web, quello dell'IC "Mennella" di Napoli, contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera relativi ad attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, dove nella normativa di riferimento viene menzionato anche il Dlgs 50 de 2016.
"Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente- si legge testualmente- su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n�° 56/2017".
In conclusione, se la professoressa Bisceglia vuol mettere in cattiva luce i lavori degli idonei, non le consiglio di far passare per "errori di concetto" quelle che sono soltanto diverse interpretazioni delle tracce. Che, essendo aperte, potevano essere sviluppate in modi diversi e da angolazioni differenti. Chi lo fa rischia di ottenere l'effetto opposto e di passare lui per incompetente. 
Le suggerisco, invece, di risparmiare la penna rossa per gli errori veri (sempre ammesso che ne trovi), del tipo di quelli rinvenuti in Calabria, nel 2011, in diversi elaborati di candidati ammessi agli orali. Dove si leggeva, ad esempio, che "il dirigente scolastico presiede il consiglio d'istituto", che "nei consigli di classe c'è la componente ATA", che "la libertà di insegnamento è un problema con cui il DS deve confrontarsi quotidianamente", che "la legge sull'autonomia è il DPR 275/99" e che un tempo "il direttore didattico era a capo della scuola secondaria"! 
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Da: Intervento ottimo 11/10/2019 00:37:25
A tal proposito, invito la professoressa a leggere un qualsiasi regolamento d'istituto. Ne apro uno a caso nel web, quello dell'IC "Mennella" di Napoli, contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera relativi ad attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, dove nella normativa di riferimento viene menzionato anche il Dlgs 50 de 2016.
"Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente- si legge testualmente- su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n�° 56/2017".
In conclusione, se la professoressa Bisceglia vuol mettere in cattiva luce i lavori degli idonei, non le consiglio di far passare per "errori di concetto" quelle che sono soltanto diverse interpretazioni delle tracce. Che, essendo aperte, potevano essere sviluppate in modi diversi e da angolazioni differenti. Chi lo fa rischia di ottenere l'effetto opposto e di passare lui per incompetente. 
Le suggerisco, invece, di risparmiare la penna rossa per gli errori veri (sempre ammesso che ne trovi), del tipo di quelli rinvenuti in Calabria, nel 2011, in diversi elaborati di candidati ammessi agli orali. Dove si leggeva, ad esempio, che "il dirigente scolastico presiede il consiglio d'istituto", che "nei consigli di classe c'è la componente ATA", che "la libertà di insegnamento è un problema con cui il DS deve confrontarsi quotidianamente", che "la legge sull'autonomia è il DPR 275/99" e che un tempo "il direttore didattico era a capo della scuola secondaria"! 
Eppure, chissà perché, nessuno, allora, si scandalizzò (Sic!)

Da: Intervento ottimo 11/10/2019 00:37:46
A tal proposito, invito la professoressa a leggere un qualsiasi regolamento d'istituto. Ne apro uno a caso nel web, quello dell'IC "Mennella" di Napoli, contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera relativi ad attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, dove nella normativa di riferimento viene menzionato anche il Dlgs 50 de 2016.
"Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente- si legge testualmente- su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n�° 56/2017".
In conclusione, se la professoressa Bisceglia vuol mettere in cattiva luce i lavori degli idonei, non le consiglio di far passare per "errori di concetto" quelle che sono soltanto diverse interpretazioni delle tracce. Che, essendo aperte, potevano essere sviluppate in modi diversi e da angolazioni differenti. Chi lo fa rischia di ottenere l'effetto opposto e di passare lui per incompetente. 
Le suggerisco, invece, di risparmiare la penna rossa per gli errori veri (sempre ammesso che ne trovi), del tipo di quelli rinvenuti in Calabria, nel 2011, in diversi elaborati di candidati ammessi agli orali. Dove si leggeva, ad esempio, che "il dirigente scolastico presiede il consiglio d'istituto", che "nei consigli di classe c'è la componente ATA", che "la libertà di insegnamento è un problema con cui il DS deve confrontarsi quotidianamente", che "la legge sull'autonomia è il DPR 275/99" e che un tempo "il direttore didattico era a capo della scuola secondaria"! 
Eppure, chissà perché, nessuno, allora, si scandalizzò (Sic!)

Da: ma dove11/10/2019 06:39:28
Sono stato bocciato, HO CITATO IL CODICE DEI CONTRATTI, il DI 44/2001, il Regolamento EU sui PON: MA I COMMISSARI COBOSCEVANO NORME E PROCEDURE? TEMO DI NO!

Da: ma dove11/10/2019 06:50:13
CONOSCEVANO

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