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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: Rebus... | 11/10/2019 15:09:33 |
Concorso dirigenti scolastici, non ci sono pseudo-vincitori. Lettera Inviato da Antonella Mongiardo, vincitrice concorso DS - Leggo sbigottita la nota di Annarita Bisceglia, in merito al recente accesso agli atti del concorso per dirigenti scolastici 2017. Giorni fa, i non idonei, in nome della trasparenza e della partecipazione hanno chiesto di visionare i compiti dei vincitori (anche se si guardano bene dall'esibire i propri!) e sono stati giustamente accontentati dal Miur, che ha concesso l'ostensione di 50 prove scritte. Era prevedibile che, dopo la visione degli elaborati, sarebbe partito il solito uovo marcio contro gli "avversari", perché sappiamo bene che alcuni ricorrenti non perdono occasione per innescare polemiche inconcludenti e pretestuose. Stavolta, a firmare l'invettiva è la professoressa Annarita Bisceglia, la quale, non smentendo la linea d'azione del suo Comitato di appartenenza, si arroga il diritto di mortificare gli idonei del concorso ds, definendoli "pseudo-vincitori". Abbiamo fatto ormai l'abitudine a simili manifestazioni di arroganza e presunzione da parte di un comitato che, non solo non ha mai perso occasione per delegittimare i vincitori, ma è arrivato persino ad accusare di "incompetenza" commissioni esaminatrici formate da funzionari Miur, docenti universitari e dirigenti scolastici (Sic!). Subito dopo l'accesso agli atti, la professoressa Bisceglia prende in mano la penna rossa e bacchetta gli anonimi autori degli elaborati, valutati in modo più che sufficiente dalle commissioni. La Bisceglia afferma nella sua missiva che questi scritti sarebbero "mediocri" e infarciti di "numerosi errori di contenuto". Tuttavia, di questi errori ne evidenzia uno solo, che sarebbe, secondo lei, il più eclatante. L'autore di un compito avrebbe sbagliato facendo riferimento al "Codice dei Contratti pubblici", d.lgs. n.50 del 2016, per la procedura di individuazione dell'Esperto esterno per le Istituzioni scolastiche". Secondo Bisceglia, "il riferimento corretto è, invece, l'art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001, nonché il D.I. n.129 del 2018, ovvero, al momento dell'espletamento del Concorso, il D.I. n.44 del 2001. Non dissimile per sconfinamento parossistico - dice- è l'affermazione di un altro "neo-pseudo Dirigente scolastico" che ha addirittura citato per la medesima procedura l'"Asta pubblica". Da ciò deriverebbe la "grande amarezza" della scrivente, in quanto "la constatazione della mediocrità degli elaborati visionati- scrive- induce altresì a ripensare alle accuse mosse a noi ricorrenti da parte di Commissari, che hanno evidenziato le nostre (presunte) incompetenze di forma e contenuto, a vantaggio di pseudo-vincitori di un Concorso annullato - e, pertanto mai vinto - da parte del Tar Lazio in data 2 luglio 2019" (sic!). Pur non avendo io letto il compito "incriminato", ma attenendomi solo alle censure della professoressa Bisceglia, non posso non intervenire ancora una volta, non tanto a difesa del collega vincitore, bensì della verità . Se non altro, per non lasciar passare il diseducativo messaggio che chi sbraita più forte ha ragione, mentre chi tace ha torto. Or dunque, sulla questione degli esperti, ad aver torto è proprio la professoressa Bisceglia, la quale dovrebbe rileggere la traccia con più attenzione. Nel quesito in oggetto, infatti, si parla delle procedure per l'individuazione di esperti per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, ma non viene specificata la tipologia di esperti. Secondo la professoressa sarebbe stato un "errore eclatante" l'aver fatto riferimento al "Codice dei Contratti pubblici", il d.lgs. n.50 del 2016. Vorrei però far notare all'amareggiata docente che la sua lettura del quesito è riduttiva, perché la suddetta procedura non riguarda solamente le persone fisiche, ma può ben riferirsi ad altri soggetti giuridici, come ad esempio, enti, associazioni e ditte "esperte" in un determinato settore, con le quali le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti, atteso che l'ampliamento dell'offerta formativa riguarda tutte le attività offerte dalla scuola, oltre il curricolo obbligatorio. Tra queste attività , dunque, non vi sono soltanto le prestazioni di lavoro autonomo svolte da professionisti di comprovata esperienza, nel qual caso le norme di riferimento sono, senz'altro, l'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 e, all'epoca della prova scritta, il D.I. 44 del 2001 art 33 e 40; ma, vi possono essere anche lavori o servizi prestati da ditte specializzate. Come, per esempio, un servizio di sorveglianza degli alunni durante le attività extracurricolari o i lavori di realizzazione di una struttura teatrale e molti altri esempi di questo genere rintracciabili nei siti scolastici. In questi casi, la norma di riferimento non può che essere il codice dei contratti pubblici, Dlgs 50 del 2016, che disciplina, in generale, l'acquisizione di beni, servizi o forniture. Il riferimento, dunque, è pertinente. Quali siano, poi, gli altri gravi errori di concetto non ci è dato sapere. C'è, a dire il vero, un'altra affermazione che la Bisceglia mette sotto accusa come esempio di "sconfinamento parossistico". Si tratta del termine "asta pubblica". Anche in questo caso, a mio avviso, l'autore del compito non sbaglia se, parlando di contratti, menziona l'asta pubblica tra le possibili modalità di scelta del contraente. E mi meraviglio che questa espressione faccia tanto rabbrividire la professoressa, perché lei dovrebbe sapere che l'asta pubblica non è nulla di scandaloso, ma è soltanto un diverso modo, magari un po' demodé, per definire la "procedura aperta" (detta anche asta pubblica o pubblico incanto), cioè una procedura ad evidenza pubblica, che consiste nel pubblicare un bando al quale possono partecipare tutti i soggetti economici in possesso dei requisiti previsti. A tal proposito, invito la professoressa a leggere un qualsiasi regolamento d'istituto. Ne apro uno a caso nel web, quello dell'IC "Mennella" di Napoli, contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera relativi ad attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, dove nella normativa di riferimento viene menzionato anche il Dlgs 50 de 2016. "Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente- si legge testualmente- su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità , (Università , associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017". In conclusione, se la professoressa Bisceglia vuol mettere in cattiva luce i lavori degli idonei, non le consiglio di far passare per "errori di concetto" quelle che sono soltanto diverse interpretazioni delle tracce. Che, essendo aperte, potevano essere sviluppate in modi diversi e da angolazioni differenti. Chi lo fa rischia di ottenere l'effetto opposto e di passare lui per incompetente. Le suggerisco, invece, di risparmiare la penna rossa per gli errori veri (sempre ammesso che ne trovi), del tipo di quelli rinvenuti in Calabria, nel 2011, in diversi elaborati di candidati ammessi agli orali. Dove si leggeva, ad esempio, che "il dirigente scolastico presiede il consiglio d'istituto", che "nei consigli di classe c'è la componente ATA", che "la libertà di insegnamento è un problema con cui il DS deve confrontarsi quotidianamente", che "la legge sull'autonomia è il DPR 275/99" e che un tempo "il direttore didattico era a capo della scuola secondaria"! Eppure, chissà perché, nessuno, allora, si scandalizzò (Sic!).  | |
Da: Rebus... | 11/10/2019 15:09:38 |
Concorso dirigenti scolastici, non ci sono pseudo-vincitori. Lettera Inviato da Antonella Mongiardo, vincitrice concorso DS - Leggo sbigottita la nota di Annarita Bisceglia, in merito al recente accesso agli atti del concorso per dirigenti scolastici 2017. Giorni fa, i non idonei, in nome della trasparenza e della partecipazione hanno chiesto di visionare i compiti dei vincitori (anche se si guardano bene dall'esibire i propri!) e sono stati giustamente accontentati dal Miur, che ha concesso l'ostensione di 50 prove scritte. Era prevedibile che, dopo la visione degli elaborati, sarebbe partito il solito uovo marcio contro gli "avversari", perché sappiamo bene che alcuni ricorrenti non perdono occasione per innescare polemiche inconcludenti e pretestuose. Stavolta, a firmare l'invettiva è la professoressa Annarita Bisceglia, la quale, non smentendo la linea d'azione del suo Comitato di appartenenza, si arroga il diritto di mortificare gli idonei del concorso ds, definendoli "pseudo-vincitori". Abbiamo fatto ormai l'abitudine a simili manifestazioni di arroganza e presunzione da parte di un comitato che, non solo non ha mai perso occasione per delegittimare i vincitori, ma è arrivato persino ad accusare di "incompetenza" commissioni esaminatrici formate da funzionari Miur, docenti universitari e dirigenti scolastici (Sic!). Subito dopo l'accesso agli atti, la professoressa Bisceglia prende in mano la penna rossa e bacchetta gli anonimi autori degli elaborati, valutati in modo più che sufficiente dalle commissioni. La Bisceglia afferma nella sua missiva che questi scritti sarebbero "mediocri" e infarciti di "numerosi errori di contenuto". Tuttavia, di questi errori ne evidenzia uno solo, che sarebbe, secondo lei, il più eclatante. L'autore di un compito avrebbe sbagliato facendo riferimento al "Codice dei Contratti pubblici", d.lgs. n.50 del 2016, per la procedura di individuazione dell'Esperto esterno per le Istituzioni scolastiche". Secondo Bisceglia, "il riferimento corretto è, invece, l'art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001, nonché il D.I. n.129 del 2018, ovvero, al momento dell'espletamento del Concorso, il D.I. n.44 del 2001. Non dissimile per sconfinamento parossistico - dice- è l'affermazione di un altro "neo-pseudo Dirigente scolastico" che ha addirittura citato per la medesima procedura l'"Asta pubblica". Da ciò deriverebbe la "grande amarezza" della scrivente, in quanto "la constatazione della mediocrità degli elaborati visionati- scrive- induce altresì a ripensare alle accuse mosse a noi ricorrenti da parte di Commissari, che hanno evidenziato le nostre (presunte) incompetenze di forma e contenuto, a vantaggio di pseudo-vincitori di un Concorso annullato - e, pertanto mai vinto - da parte del Tar Lazio in data 2 luglio 2019" (sic!). Pur non avendo io letto il compito "incriminato", ma attenendomi solo alle censure della professoressa Bisceglia, non posso non intervenire ancora una volta, non tanto a difesa del collega vincitore, bensì della verità . Se non altro, per non lasciar passare il diseducativo messaggio che chi sbraita più forte ha ragione, mentre chi tace ha torto. Or dunque, sulla questione degli esperti, ad aver torto è proprio la professoressa Bisceglia, la quale dovrebbe rileggere la traccia con più attenzione. Nel quesito in oggetto, infatti, si parla delle procedure per l'individuazione di esperti per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, ma non viene specificata la tipologia di esperti. Secondo la professoressa sarebbe stato un "errore eclatante" l'aver fatto riferimento al "Codice dei Contratti pubblici", il d.lgs. n.50 del 2016. Vorrei però far notare all'amareggiata docente che la sua lettura del quesito è riduttiva, perché la suddetta procedura non riguarda solamente le persone fisiche, ma può ben riferirsi ad altri soggetti giuridici, come ad esempio, enti, associazioni e ditte "esperte" in un determinato settore, con le quali le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti, atteso che l'ampliamento dell'offerta formativa riguarda tutte le attività offerte dalla scuola, oltre il curricolo obbligatorio. Tra queste attività , dunque, non vi sono soltanto le prestazioni di lavoro autonomo svolte da professionisti di comprovata esperienza, nel qual caso le norme di riferimento sono, senz'altro, l'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 e, all'epoca della prova scritta, il D.I. 44 del 2001 art 33 e 40; ma, vi possono essere anche lavori o servizi prestati da ditte specializzate. Come, per esempio, un servizio di sorveglianza degli alunni durante le attività extracurricolari o i lavori di realizzazione di una struttura teatrale e molti altri esempi di questo genere rintracciabili nei siti scolastici. In questi casi, la norma di riferimento non può che essere il codice dei contratti pubblici, Dlgs 50 del 2016, che disciplina, in generale, l'acquisizione di beni, servizi o forniture. Il riferimento, dunque, è pertinente. Quali siano, poi, gli altri gravi errori di concetto non ci è dato sapere. C'è, a dire il vero, un'altra affermazione che la Bisceglia mette sotto accusa come esempio di "sconfinamento parossistico". Si tratta del termine "asta pubblica". Anche in questo caso, a mio avviso, l'autore del compito non sbaglia se, parlando di contratti, menziona l'asta pubblica tra le possibili modalità di scelta del contraente. E mi meraviglio che questa espressione faccia tanto rabbrividire la professoressa, perché lei dovrebbe sapere che l'asta pubblica non è nulla di scandaloso, ma è soltanto un diverso modo, magari un po' demodé, per definire la "procedura aperta" (detta anche asta pubblica o pubblico incanto), cioè una procedura ad evidenza pubblica, che consiste nel pubblicare un bando al quale possono partecipare tutti i soggetti economici in possesso dei requisiti previsti. A tal proposito, invito la professoressa a leggere un qualsiasi regolamento d'istituto. Ne apro uno a caso nel web, quello dell'IC "Mennella" di Napoli, contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera relativi ad attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, dove nella normativa di riferimento viene menzionato anche il Dlgs 50 de 2016. "Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente- si legge testualmente- su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità , (Università , associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017". In conclusione, se la professoressa Bisceglia vuol mettere in cattiva luce i lavori degli idonei, non le consiglio di far passare per "errori di concetto" quelle che sono soltanto diverse interpretazioni delle tracce. Che, essendo aperte, potevano essere sviluppate in modi diversi e da angolazioni differenti. Chi lo fa rischia di ottenere l'effetto opposto e di passare lui per incompetente. Le suggerisco, invece, di risparmiare la penna rossa per gli errori veri (sempre ammesso che ne trovi), del tipo di quelli rinvenuti in Calabria, nel 2011, in diversi elaborati di candidati ammessi agli orali. Dove si leggeva, ad esempio, che "il dirigente scolastico presiede il consiglio d'istituto", che "nei consigli di classe c'è la componente ATA", che "la libertà di insegnamento è un problema con cui il DS deve confrontarsi quotidianamente", che "la legge sull'autonomia è il DPR 275/99" e che un tempo "il direttore didattico era a capo della scuola secondaria"! Eppure, chissà perché, nessuno, allora, si scandalizzò (Sic!).  | |
Da: Sono tutti impazziti. | 11/10/2019 15:16:40 |
Non riesco proprio a comprendere come si possa pensare di creare confusione su cose di limpidezza assoluta. Lo stesso esempio citato a conforto della tesi smentisce la tesi stessa. In esso - Regolamento della scuola citata- si agisce su due livelli. Il primo (nomina di esperti) fa riferimento al 165/01 e al D.I. 44 2001. Nel secondo caso, che non è nomina di esperti, ma di nomina di esperti di elevata specialità (cosa posseduta da persone giuridiche, in genere, e quando si debba rivolgere a persone giuridiche) si deve fare una gara in senso lato e si deve far riferimento ad altra normativa. La risposta data al quesito è da ritenersi senza alcun dubbio sbagliata o quanto meno (nell'ipotesi più permissiva)incompleta: non si tratta affatto di libertà di interpretazione del quesito. No assolutamente. Il quesito non chiedeva delle procedure dei contratti. La risposta omette cose che vanno chiarite., ma non c'è, e si comprende, tale volontà . | |
Da: Ma basta!!! | 11/10/2019 15:22:40 |
Vi appigliate a questa lettera, come il verbo, per confermare cosa? Controllate gli inoltri automatici. State a pubblicare sempre le stesse cose!!! | |
Da: Galles | 11/10/2019 15:42:38 |
Per dimostrare la vostra presunzione arroganza e ignoranza.. E avete pure il coraggio di correggere vincitori e commissari. Davvero vergognoso. La prof. Annarita se l'è proprio cercata! | |
Da: @prima | 11/10/2019 15:49:49 |
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Da: Riferimenti normativi | 11/10/2019 15:57:51 |
Per quesito esperti (al 18 ottobre 2018): dlgs 165/2001, art 33 c 2 e art 40 DI 44/2001 e dlgs 50/2016 con successive modficazioni. La Bisceglie ha torto nel correggere un riferimento esatto. Le figure esperte possono essere persone fisiche e soggetti giuridici, come Le ditte di esperti. Prima di fare figuracce correggendo vincitori e commissari, cari bocciati, informatevi. Vi eviterete bruttissime figure come questa! | |
Da: Deduco | 11/10/2019 16:00:45 |
Adesso @amicomio si mette a scrivere anche a O. S..... | |
Da: LIVING | 11/10/2019 16:05:18 |
Annunciato un nuovo concorso DS su base regionale Fonte OS | |
Da: Sono tutti impazziti. | 11/10/2019 16:12:10 |
Non ha torto. Corregge, perchè va corretto. Gli esperti possono essere 1) esperti; 2) esperti con particolari specialità : Sono due soggetti diversi. I secondi sono assimilati alle imprese dalla legislazione. I primi ai liberi professionisti. Il quesito chiedeva degli esperti e NON degli esperti con particolari specialità . Le cose non possono e non vanno assimilate, tanto meno possono essere confuse. Creerebbero una confusione ed escluderebbero dal partecipare ad alcuni incarichi quanti siano esperti e non persone giuridiche che dispongono e pagano gli esperti e possiedono il know how. Il quesito chiedeva dei primi e non dei secondi. La risposta è assolutamente sbagliata, enormemente sbagliata. | |
Da: Sono tutti impazziti. | 11/10/2019 16:12:57 |
Non ha torto. Corregge, perchè va corretto. Gli esperti possono essere 1) esperti; 2) esperti con particolari specialità : Sono due soggetti diversi. I secondi sono assimilati alle imprese dalla legislazione. I primi ai liberi professionisti. Il quesito chiedeva degli esperti e NON degli esperti con particolari specialità . Le cose non possono e non vanno assimilate, tanto meno possono essere confuse. Creerebbero una confusione ed escluderebbero dal partecipare ad alcuni incarichi quanti siano esperti e non persone giuridiche che dispongono e pagano gli esperti e possiedono il know how. Il quesito chiedeva dei primi e non dei secondi. La risposta è assolutamente sbagliata, enormemente sbagliata. | |
Da: Riferimenti normativi | 11/10/2019 16:13:48 |
Ma vai a pascolare...vai vai...ciuccio | |
Da: Riferimenti normativi | 11/10/2019 16:13:52 |
Ma vai a pascolare...vai vai...ciuccio | |
Da: Ora è chiaro | 11/10/2019 16:15:18 |
Perché vi hanno bocciato. Mistero risolto 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 | |
Da: @prima | 11/10/2019 16:15:47 |
Prima di annunciare nuovi prossimi concorsi, è il caso che diano una ripulita a questo. Il più infangato della storia. | |
Da: Kmalle | 11/10/2019 16:16:08 |
Errore sta nella difesa rigida dell'art 7 del 165 che vale per persone fisiche mentrecon art 36 del codice conyratti posso selezionare un soggetto giuridico, con cig. Indagine di mercatoe fattura | |
Da: Sono tutti impazziti. | 11/10/2019 16:17:21 |
Io non sono mai stato bocciato. | |
Da: X @prima | 11/10/2019 16:19:53 |
Esatto, infangato con la complicità dei giudici. Dovranno rendere conto anche loro. È solo questione di tempo! Ecco, intanto, gli ignoranti che volevano diventare DS e che rompono i coglioni da un anno ! Che figuracce!!! | |
Da: Alba 2019 | 11/10/2019 16:20:35 |
Per x deduco ed altri....Asino e Asini vatti e andate a studiare un po' di diritto amministrativo, gli effetti della sentenza sono sospesi fino a giudizio di merito da parte del CdS, non la sentenza del TAR Lazio, capito? Gli effetti sono sospesi ma il concorso era e rimane Annullato. Se questi sono gli pseudo DS...menomale che hanno annullato il concorso se no povere scuole con che dirigenza asina si sarebbero dovute trovare per andare avanti. Ed hanno pure voglia di scrivere, ma andate a studiare prima fatevi dei corsi...forse fareste piu' bella figura. | |
Da: X kmall | 11/10/2019 16:20:58 |
Esattamente come ha spiegato la collega Mongiardo in modo impeccabile | |
Da: Dopo | 11/10/2019 16:22:56 |
Questa ennesima figuraccia, mi chiedo se i bicciatoni avranno ancora la faccia di esporsi con il rischio di farne di peggiori e di apparire sempre più presuntuosi e ignoranti!!! | |
Da: Per @prima | 11/10/2019 16:25:45 |
Per quello che fino ad ora si sa, è il precedente il più del più del più. | |
Da: @prima | 11/10/2019 16:26:55 |
Basta questo. Con il dulcis in fundo dei riservisti..... | |
Da: Sono tutti impazziti. | 11/10/2019 16:40:13 |
Credo che dopo questa missiva quelli che chiami "bocciatoni" escono vincenti e rafforzati. In primis si osserva che nella missiva non c'è riferimento al fatto saliente e significativo( sentenza del TAR) e questo pone in ombra non solo chi scrive ma anche a chi sia assimilabile a chi scrive. Si fa riferimento a risposte date da chi inopportunamente si sia permesso di palesare cose che non sembrano credibili e vere alla luce dei fatti che oggi si conoscono meglio. La missiva mischia due cose diverse (esperti d'opera ed imprese o enti che dispongono di comprovate specialità ). Mi permetto di suggerire ai "bocciatoni"di non entrare nel gioco delle risposte, ma di concentrarsi "nel cuore del problema". Sente in vantaggio nella lotta e i "promossi", in qualche modo, se ne sono accorti e vogliono creare confusione. Non fatevi distrarre. Che la risposta data al quesito sia sbagliata emerge dalla lettura della stessa missiva. | |
Da: Sono tutti impazziti. | 11/10/2019 16:40:59 |
Credo che dopo questa missiva quelli che chiami "bocciatoni" escono vincenti e rafforzati. In primis si osserva che nella missiva non c'è riferimento al fatto saliente e significativo( sentenza del TAR) e questo pone in ombra non solo chi scrive ma anche a chi sia assimilabile a chi scrive. Si fa riferimento a risposte date da chi inopportunamente si sia permesso di palesare cose che non sembrano credibili e vere alla luce dei fatti che oggi si conoscono meglio. La missiva mischia due cose diverse (esperti d'opera ed imprese o enti che dispongono di comprovate specialità ). Mi permetto di suggerire ai "bocciatoni"di non entrare nel gioco delle risposte, ma di concentrarsi "nel cuore del problema". Sente in vantaggio nella lotta e i "promossi", in qualche modo, se ne sono accorti e vogliono creare confusione. Non fatevi distrarre. Che la risposta data al quesito sia sbagliata emerge dalla lettura della stessa missiva. | |
Da: Sono tutti impazziti. | 11/10/2019 16:44:21 |
Mi scuso per gli errori di refuso. | |
Da: Ma vai | 11/10/2019 16:46:30 |
A zappare, che è meglio! | |
Da: Xin attesa di nomina | 11/10/2019 16:49:45 |
Concorso regionale dopo assunzione 2900 ds in graduatoria. Per chi è collocato nelle ulteriori posizioni serve decreto ad hoc | |
Da: Fbi x sono tutti impazziti | 11/10/2019 16:51:56 |
Complimenti. Hai capito perfettamente l'errore che hanno fatto gli pseudodirigenti con riserva con questa risposta che doveva essere roboante ma sta assumendo i connotati di un autogol pazzesco con tutti i seguiti giudiziari che ci saranno. Ancora non si sono resi conto di quello che c'è scritto nella risposta della "vincitrice del concorso DS" ma qualcuno lo ha visto e l'ha comunicato a chi di dovere... | |
Da: BEL PASSAGGIO... | 11/10/2019 16:54:40 |
Nel quesito in oggetto, infatti, si parla delle procedure per l'individuazione di esperti per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, ma non viene specificata la tipologia di esperti. Secondo la professoressa sarebbe stato un "errore eclatante" l'aver fatto riferimento al "Codice dei Contratti pubblici", il d.lgs. n.50 del 2016. Vorrei però far notare all'amareggiata docente che la sua lettura del quesito è riduttiva, perché la suddetta procedura non riguarda solamente le persone fisiche, ma può ben riferirsi ad altri soggetti giuridici, come ad esempio, enti, associazioni e ditte "esperte" in un determinato settore, con le quali le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti, atteso che l'ampliamento dell'offerta formativa riguarda tutte le attività offerte dalla scuola, oltre il curricolo obbligatorio. Tra queste attività , dunque, non vi sono soltanto le prestazioni di lavoro autonomo svolte da professionisti di comprovata esperienza, nel qual caso le norme di riferimento sono, senz'altro, l'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 e, all'epoca della prova scritta, il D.I. 44 del 2001 art 33 e 40; ma, vi possono essere anche lavori o servizi prestati da ditte specializzate. Come, per esempio, un servizio di sorveglianza degli alunni durante le attività extracurricolari o i lavori di realizzazione di una struttura teatrale e molti altri esempi di questo genere rintracciabili nei siti scolastici. In questi casi, la norma di riferimento non può che essere il codice dei contratti pubblici, Dlgs 50 del 2016, che disciplina, in generale, l'acquisizione di beni, servizi o forniture. Il riferimento, dunque, è pertinente. Quali siano, poi, gli altri gravi errori di concetto non ci è dato sapere. C'è, a dire il vero, un'altra affermazione che la Bisceglia mette sotto accusa come esempio di "sconfinamento parossistico". Si tratta del termine "asta pubblica". Anche in questo caso, a mio avviso, l'autore del compito non sbaglia se, parlando di contratti, menziona l'asta pubblica tra le possibili modalità di scelta del contraente. E mi meraviglio che questa espressione faccia tanto rabbrividire la professoressa, perché lei dovrebbe sapere che l'asta pubblica non è nulla di scandaloso, ma è soltanto un diverso modo, magari un po' demodé, per definire la "procedura aperta" (detta anche asta pubblica o pubblico incanto), cioè una procedura ad evidenza pubblica, che consiste nel pubblicare un bando al quale possono partecipare tutti i soggetti economici in possesso dei requisiti previsti. A tal proposito, invito la professoressa a leggere un qualsiasi regolamento d'istituto. Ne apro uno a caso nel web, quello dell'IC "Mennella" di Napoli, contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d'opera relativi ad attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, dove nella normativa di riferimento viene menzionato anche il Dlgs 50 de 2016. "Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente- si legge testualmente- su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità , (Università , associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017". CHE PESSIMA FIGURA CHE HA FATTO QUESTO COMITATO DI PRESUNTUOSI!!! BRAVISSIMA A.M. !!!!!!!!!!!!! | |
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