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L'iter anomalo di approvazione della (contro)riforma forense in parlamento
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Da: FORZA!06/03/2013 14:26:14
Uniti ce la si può fare!!!

Da: QUOTO!08/03/2013 10:30:02
Articolo 3, comma 5, lett. a),
del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138:

5. "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) L'ACCESSO alla professione è LIBERO e il suo esercizio
è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

La LIMITAZIONE, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico (per i NOTAI, NON PER GLI AVVOCATI, QUINDI, n.d.r.) e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale (...)"

5-bis. "Le NORME VIGENTI sugli ordinamenti professionali , IN CONTRASTO CON  le lettere da a) a g), sono ABROGATE con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo (ovvero il Decreto Presidente della Repubblica cd. Professioni del 7 agosto 2012 n. 137, n.d.r.)  di cui al comma 5 e, IN OGNI CASO, DALLA DATA del 13 AGOSTO 2012".

Da: ciao!!!!!11/03/2013 13:08:06
!!!!!!!!!!

Da: Pierluigi Bersani13/03/2013 13:13:34
Ragazzi,

dopo le lenzuolate delle liberalizzazioni del 2006, quelle di Monti del 2012 e la successiva legge forense Alfano (difensore emerito della Casta insieme ai suoi compagnucci del PdL), la vostra situazione ora è davvero senza nessuna possibilità...

porco boia!

L'unica speranza adesso, in Italia, è che sia il Grillo a mettersi al timone delle liberalizzazioni...

Da: CONCLUSIONI SENT. CORTE DI GIUSTIZIA U.E.:15/03/2013 13:49:04
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'U.E.:

RESTRIZIONI E LIMITAZIONI NELL'ACCESSO ED ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' ECONOMICA SVOLTA IN FORMA PROFESSIONALE - VIOLAZIONE ARTT. 81-82 TRATTATO CE (101-102 TFUE) -

L'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE E' COME L'ESERCIZIO D'IMPRESA,
RIAFFERMATO IL PRINCIPIO ESPRESSO NELLA DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE:

DUNQUE, ANCHE "I DIRITTI SONO MERCI", IN QUANTO SECONDO IL DIRITTO COMUNITARIO, LE PROFESSIONI, COME LE IMPRESE, SVOLGONO UN'ATTIVITA' ECONOMICA.
SMENTITO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.



SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Seconda Sezione)
28 febbraio 2013 (*)

«Ordine degli esperti contabili - Normativa relativa al sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili - Articolo 101 TFUE - Associazione di imprese - Restrizione della concorrenza - Giustificazioni - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE»

Nella causa C-1/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo), con decisione del 15
novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 2012, nel procedimento
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
contro
Autoridade da Concorrência,
con l'intervento di:
Ministério Público,
LA CORTE (Seconda Sezione),
(…) ha pronunciato la seguente

SENTENZA
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 56 TFUE,
101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE (…).
Contesto normativo:
Lo Statuto dell'OTOC
3 L'articolo 1 dello Statuto dell'Ordine degli esperti contabili (in prosieguo: lo «Statuto dell'OTOC»), che figura nell'allegato I del decreto legge n. 310/2009, del 26 ottobre 2009, ha
il seguente tenore:
«L'[OTOC] è una persona giuridica di diritto pubblico di natura associativa, che ha il compito di rappresentare, attraverso la loro iscrizione obbligatoria, gli interessi professionali degli esperti contabili nonché di esercitare un controllo su tutti gli aspetti collegati con l'esercizio delle loro funzioni».
4 L'articolo 3, paragrafo 1, di tale Statuto stabilisce che:
«1. All'ordine competono le seguenti funzioni:
a) concedere il titolo professionale di esperto contabile e rilasciare la relativa tessera professionale;
b) difendere la dignità e il prestigio della professione, vegliare sul rispetto dei principi etici
e deontologici nonché difendere gli interessi, i diritti e le prerogative dei suoi membri;
c) promuovere e contribuire al perfezionamento e alla formazione professionale dei suoi
membri, in particolare organizzando attività e programmi di formazione professionale,
corsi e conferenze;
(...)
n) esercitare il potere disciplinare sugli esperti contabili;
o) stabilire principi e norme di etica e deontologia professionale;
(...)
r) istituire, organizzare e attuare sistemi di controllo della qualità dei servizi forniti dagli
esperti contabili;
s) concepire, organizzare e realizzare sistemi di formazione obbligatoria per i suoi membri;
(...)».
34 "Per determinare se un regolamento come il regolamento controverso debba essere
considerato alla stregua di una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo
101, paragrafo 1, TFUE, occorre esaminare anzitutto se gli esperti contabili siano imprese ai
sensi del diritto della concorrenza dell'Unione".
(omissis)

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Un regolamento come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi
(Regulamento da Formação de Créditos), ADOTTATO da UN ORDINE PROFESSIONALE quale l'Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (Ordine degli esperti contabili),
deve essere considerato una decisione presa da un'ASSOCIAZIONE DI IMPRESE, ai sensi
dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE [corrispondente all'articolo 81 del Trattato CE, n.d.r.] (Omissis).
2) Un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli
esperti contabili al fine di garantire la qualità dei servizi offerti da questi ultimi, come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi, adottato da un ORDINE PROFESSIONALE quale l'Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas,
CONFIGURA una
RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA VIETATA  dall'articolo 101 TFUE [art. 81Trattato CE, n.d.r.] quando ELIMINA la concorrenza PER UNA PARTE sostanziale del MERCATO rilevante, A VANTAGGIO di tale ordine professionale, ed IMPONE, per L'ALTRA PARTE di detto mercato, CONDIZIONI DISCRIMINATORIE a DANNO dei CONCORRENTI di detto ordine professionale (…).


(fonte: il sole 24ore.com)

Da: J.J.16/03/2013 14:02:41
come volevasi dimostrare... sentenza magistrale e chiarificatrice della Corte di giustizia Ue

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Da: avvpezzenti17/03/2013 05:19:29
Mentre l'Europa ammette il numero chiuso all'università.

Da: SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.:18/03/2013 14:34:22
Per il testo integrale della Sentenza C.G.U.E.

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/02/sentenza-corte-giustizia-europea.pdf?uuid=0ce26222-81d6-11e2-a45f-f4b2cd739863?uuid=AbgDgRZH


Da: ???19/03/2013 11:34:32
la giurisprudenza comunitaria è dalla nostra parte, ora vediamo di muoverci tutti insieme... dai!

Da: sMONTIamoli...20/03/2013 14:34:16
quoto... continuiamo la nostra battaglia:

UNITI E COMPATTI!

Da: ???21/03/2013 15:18:12
ci siete... ?? novità sul da farsi??
forza! svegliamoci!!! ce la vogliono fare sotto il naso...

Da: ???21/03/2013 16:26:34
allora... notizie??

Da: gino celhorigido21/03/2013 17:13:09

- Messaggio eliminato -

Da: x gino21/03/2013 18:11:17
si è ottenuta l'abolizione degli ordinamenti professionali al 13 agosto 2012, se non te ne fossi accorto...

e la riforma montiana delle professioni  (dpr 137/12 regolamento governativo di attuazione dell'articolo 3, comma 5, decreto legge 138/2011) di proporzioni epocali, sempre qualora nn te ne fossi accorto...

il disperato qui, sei tu mi sa...

Da: sMONTIamoli22/03/2013 14:28:39
...ma lo volete capire ke il 13.08.2012 c'è stata la DELEGIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO FORENSE, quale misura per favorire  concorrenza, crescita e sviluppo economico nel nostro paese...

La nuova legge professionale alfano (di controriforma alla riforma delle professioni Monti, DPR PROFESSIONI N. 137-2012), è stata approvata in fretta dal Senato, solo per colmare il vuoto legislativo ke si era creato con l'ABROGAZIONE (alla suddetta data del 13 agosto 2012),
dei Regi Decreti del 1933 e del 1934.

sveglia!!!

La (contro)riforma forense è una legge vessatoria della Casta (in posizione di abuso dominante sul mercato) nei confronti dei giovani, cui si vuole impedire l'accesso alla professione, secondo criteri concorrenziali e meritocratici...

Abbiamo dato un primo segnale dalle urne lo scorso 25 febbraio 2012, continuiamo anche adesso...

UNITI E COMPATTI!

Da: sMONTIamoli22/03/2013 14:31:13
Abbiamo dato un primo segnale dalle urne lo scorso 25 febbraio 2013, continuiamo anche adesso...

UNITI E COMPATTI!

Da: ???22/03/2013 15:52:46
peraltro, ricordo a tutti ke la nuova legge forense (fatta approvare dall'ex presidente del senato schifani, anke lui avvocato, ke si era impegnato per l'approvazione con il Cnf)
è anke

INCOSTITUZIONALE, perké istituisce nell'anno 2012, a Costituzione vigente ed in costanza di Ordinamento repubblicano  (e non di monarchia, come ai tempi del Regio decreto 1578/1933),

un NUOVO GIUDICE SPECIALE, il CNF,

IN PALESE VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 101,

102 (comma 2: "Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali"),
104, 105, 106, 108, 110, 111 della Costituzione...

Invero, i Regi decreti del 1933 e del 1934, lascito imperituro del fascismo, contenenti la disciplina dell'Ordinamento della professione di avvocato, sarebbero dovuti essere abrogati già dal 1947, allorquando la Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore.
Sull'argomento, leggete anke le pagine precedenti 6 e 7

Da: ???22/03/2013 16:31:18
ed ancora, si noti, ke ora il CNF viene istituito NUOVO GIUDICE SPECIALE attraverso una LEGGE ORDINARIA, soggetta, dunque, al consueto sindacato di costituzionalità, come una qualunque altra legge della repubblica italiana...

mentre, prima, si sarebbe potuta sostenere l'in*******cabilità dei Regi decreti del 1933 e del 1934, perké emanati ai tempi della Monarchia e, dunque, coperti da una riserva di legge assoluta...

In effetti così n0n è stato, in quanto i Regi decreti sono rimasti travolti, ed implicitamente ABROGATI, per effetto della

DELEGIFICAZIONE DEL 13 AGOSTO 2012...

e della RIFORMA DELLE PROFESSIONI (D.P.R. 137/2012,
riforma di tutte le professioni, compresa la professione di avvocato),

per poi essere, fittiziamente mantenuti in vita per ulteriori due anni, attraverso il richiamo contenuto nella nuova legge forense alfano (approvata dal senato, grazie ai pianisti del pdl ed in assenza di numero legale, lo scorso 21.12.2012).

Da: UNITI SI VINCE!!!24/03/2013 21:05:48
PRESA DIRETTA:

guardate e ascoltate il filmato dal minuto 9 al minuto 19:

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d284f693-36a0-4267-873c-7c24c8a34a8d.html

Ragazzi, uniti si cambiano le cose...senò "dividi et impera" (com'è stato fino a oggi!)

Da: K225/03/2013 17:02:14
NO ALLA (CONTRO)RIFORMA FORENSE


FORZA RAGAZZI,

CONTINUIAMO LA NOSTRA BATTAGLIA PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA!!!


VISTO CHE

I NOSTRI RAPPRESENTANTI IN PARLAMENTO SONO STATI SORDI ED INDIFFERENTI ALLE NOSTRE RICHIESTE
E NON HANNO VOLUTO L'APERTURA DEL MERCATO DELLE PROFESSIONI IN CHIAVE CONCORRENZIALE,

COME, INVECE, RICHIESTO ALL'ITALIA DALL'EUROPA
DA AGOSTO 2011


MANIFESTIAMO ALLE ISTITUZIONI  COMUNITARIE IL NOSTRO DISSENSO ALLA CONTRORIFORMA!


UNITI E COMPATTI POSSIAMO FARCELA!!!

Da: ma ddai...26/03/2013 14:28:54
ma davvero a Roma (corretta da Milano) si dice che i promossi agli scritti sessione esami 2012 sia solo, dico SOLO, il TREDICI PER CENTO????
CIOE' 13%????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ma com'è possibile?

Da: @Dario Macerata26/03/2013 17:21:32
Collega,
ti invio copia della mail inviata alla Commissione Europea.

Come saprai, infatti, si possono inviare reclami,  a mezzo posta elettronica, direttamente alla DIREZIONE GENERALE DELLA CONCORRENZA, per segnalare anomalie nel funzionamento del mercato che falsano il gioco della concorrenza, in violazione delle norme comunitarie antitrust (artt. 81-82 Trattato CE):



ALLA COMMISSIONE EUROPEA
DG Competition, Directorate-General for Competition
(Direzione Generale della Concorrenza)
For the attention of the Antitrust Registry
1049 - Bruxelles


Oggetto: Abolizione nuova disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato in Italia, per violazione articoli 81 e 82 TCE  [artt. 101-102 TFUE]

Con la presente, si evidenzia che in data 21 dicembre 2012, il Senato italiano ha approvato la legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante:
"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" in Italia,
entrata in vigore lo scorso 2 febbraio 2013, in palese violazione degli articoli 81-82 Trattato CE e in violazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE (recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 - "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno").

Peraltro, la legge in oggetto contiene disposizioni contrastanti con il Decreto Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 (cd. Professioni), emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 (cd. Manovra-bis), ove si prevede la liberalizzazione totale delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale o professionale e l'abolizione delle norme sugli ordinamenti professionali, vigenti alla data del 13 agosto 2012 (cd. delegificazione).

[ Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138

Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE
PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Articolo 3, comma 5, lett. a), e comma 5-bis,
ABROGAZIONE DELLE INDEBITE RESTRIZIONI ALL'ACCESSO E ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

" 5. (…) Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) L'ACCESSO alla professione è LIBERO e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
La LIMITAZIONE, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale".

(omissis)

5-bis.  "Le NORME VIGENTI sugli ordinamenti professionali, in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono ABROGATE con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo (ovvero il Decreto Presidente della Repubblica cd. Professioni del 7 agosto 2012 n. 137, n.d.r.) di cui al comma 5 e, IN OGNI CASO, DALLA DATA del 13 AGOSTO 2012".

(omissis)

Direttiva cd. SERVIZI 2006/123/CE (recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59) - Liberalizzazione totale delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale o professionale ex articolo 3, comma 5, decreto legge 138/2011 (cd. Manovra-bis) - Decreto Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 (cd. Professioni) - DELEGIFICAZIONE dell'ordinamento forense alla data del 13 agosto 2012 (e abrogazione implicita, giusta incompatibilità con la suddetta direttiva servizi, del Regio Decreto-Legge n. 1578/1933 e del Regio-Decreto n. 37/1934). - Sentenza Corte di Giustizia U.E. 28 febbraio 2013 procedimento C-1/12 Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas contro Autoridade da Concorrência].


Alla luce di quanto sopra esposto, Voglia codesta Onorevole Commissione Europea avviare contro l'Italia, la procedura prevista in caso di inadempimento delle disposizioni del Trattato.

(nome e cognome)



ai seguenti indirizzi:

comp-greffe-antitrust@ec.europa.eu 

comp-market-information@ec.europa.eu   

hearing.officer@ec.europa.eu   

con un'unica mail.



(P.S.  Nelle successive 24-48 ore dall'inoltro,  riceverai  dalla Commissione Europea-Direzione Generale della Concorrenza, comunicazione di lettura e relativo numero di protocollo del tuo reclamo).

Da: j.j.27/03/2013 13:39:00
QUOTOOO!!!

Da: Parruccone27/03/2013 15:12:45
da fare TUTTI!!!!!!!!!!

Da: Parruccone27/03/2013 15:47:51
Una domanda, però:
volete solo l'abrogazione dell'esame o l'abrogazione dell'intera legge?
E, in merito alle incompatibilità, cosa ne pensate? E' giusto che alcuni dipendenti (privati) siano incompatibili, mentre altri dipendenti (statali come i professori di scuola media o i maestri) non lo siano, malgrado siano stipendiati da tutti noi??

Da: LA MANDO ANCHE IO27/03/2013 15:58:17
faccio un copia e incolla e la mando anche io!

Da: x Parruccone28/03/2013 10:02:12
ciao Parruccone.
C'è gente che, sebbene dipendente pubblico, non si sogna di esercitare la professione di avvocato(anche perchè non potrebbe farlo, in quanto l'iscrizione a un albo comportà ipso iure un'incompatibilità).
C'è gente che sostiene l'esame per i più svariati motivi, come ad esempio, per propria soddisfazione personale, per "tenersi aperta una porta", perchè scontento dell'impiego esercitato, etc.
Tra l'altro, è la stessa S.C. che ha sancito la irragionevolezza di un'eventuale esclusione a priori di determinate categorie di soggetti.
Quindi, quoto senz'altro la "libertà di impresa" europea e il decreto professioni, stigmatizzo senza mezzi termini quanto da te provocatoriamente sostenuto.
Ricorda che un dipendente (pubblico o privato che sia) può sempre fare un'inversione di rotta: la vita è una e va vissuta come meglio si crede, poi, onore al merito... ma questa è un'altra storia.
ciau

Da: Cattivo28/03/2013 14:10:30
Quindi difendi quegli impiegati PUBBLICI, come professori o maestri, che pur percependo uno stipendio a carico della collettività, e lavorando solo 9 mesi l'anno, possono esercitare anche un secondo lavoro?
O anche tu sei uno di loro?
Dov'è l'uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione?
Dimenticavo, siamo in Italia, dove il "pubblico" può fare tutto ed il "privato" no.
Bella roba!!!!!!!!

Da: x Cattivo28/03/2013 14:28:32
innanzitutto, io non difendo/rappresento/assisto nessuno (non potrei farlo).
Probabilmente non mi sono spiegato (ipotesi remota), quindi, cercherò di essere più chiaro:

1) Una cosa è "fare un secondo lavoro", come dici te, che è possibile entro ristrettissimi termini per qualsiasi lavoratore subordinato (regime autorizzatorio), molto più difficile per un impiegato pubblico;
2) Altra cosa è che un "qualsiasi lavoratore subordinato" che ha studiato tanto e continua a studiare, NEL TEMPO LIBERO e IN TOTALE ASSENZA DI RETRIBUZIONE (solo per il gusto di sapere e/o essere utile agli altri) possa semplicemente essere ammesso agli esami per ottenere la tanto agognata abilitazione, senza potersi iscrivere a nessun albo (incompatibilità ex lege).
In quest'ultimo caso, ottenuto il titolo abilitante, toccherà a lui scegliere se dimettersi, per intraprendere la libera professione, o continuare "a essere utile a se stesso e, magari, agli altri, in assenza di retribuzione".
Qual è il tuo dilemma?

Ripeto, in astratto e apriori, non è permesso asserire che ci si trovi sempre nell'ipotesi da te paventata (il secondo lavoro), poi, per coloro che, diversamente, "arrotondano", spetterà alle Autorità competenti far rispettare la legge.
Quindi, ognuno è arbitro delle proprie azioni (lecite o illecite che siano), ma non venirmi a dire che un impiegato debba sempre e "A VITA" rimanere tale, solo perchè, magari, si trovò ad accettare un posto da dipendente...peraltro oggi più che mai desiderato, non dimentichiamolo!

Da: Parruccone28/03/2013 16:47:21
Probabilmente non sei informato.
Le incompatibilità con l'esercizio della professione forense e l'iscrizione all'albo degli avvocati, NON VALGONO per gli insegnanti di sscuole medie, superiori e, dice la Cassazione, anche maestri elementari.
Questi signori hanno già un lavoro, retribuito con soldi della collettività, e possono REGOLARMENTE E SENZA VIOLARE ALCUNA LEGGE, esercitare la professione di avvocato.
Un dipendente privato, invece, è TOTALMENTE incompatibile. Ti sembra giusto e costituzionale tutto ciò?

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