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L'iter anomalo di approvazione della (contro)riforma forense in parlamento
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Da: ... | 28/02/2013 18:39:04 |
dobbiamo dire la verità. la riforma l'hanno approvata tutti, anche il pd e pure di pietro. gli unici oppositori sono stati i radicali | |
Da: X ... | 28/02/2013 20:55:17 |
di pietro è quello ke col finanziamento pubblico al suo partito "italia dei valori" (ma di quali valori parlava??...) s'è fatto 10 appartamenti, nn dimentikiamolo..., altro ke mani pulite e tangentapoli nel 92... nn a caso lui, fini e ingroia nn entreranno in parlamento nella legislatura ke sta x aprirsi... i cittadini,infatti, osservano e votano di conseguenza: quelli della destra l'hanno fatta grossa al senato il 21 dicembre 2012: Monti aveva fatto la RIFORMA DELLE PROFESSIONI e, invece, grazie a questi m******, e alla legge ke hanno fatto illegittimamente ed incostituzionalmente approvare in senato, si dovrà ricorrere necessariamente al Tar del Lazio, x farla invalidare. Solo così, anke gli avvocati potranno ricadere nel calderone del DPR professioni 137, ottenendo la stessa regolamentazione delle altre professioni (commercialisti, ingegneri, arkitetti, etc...) MA TI RENDI CONTO KE C'ERANO VOLUTI OTTANT'ANNI X FARE ABROGARE I REGI DECRETI DEL 1933-34?? SI ERA RIUSCITI AD OTTENERE DA MONTI UNA RIFORMA DELLE PROFESSIONI EPOCALE... E INVECE GRAZIE AL PRESIDENTE DEL SENATO SCHIFANI E AL SEGRETARIO DEL SUO PARTITO .... | |
Da: X ... | 28/02/2013 20:59:14 |
siamo PUNTO E A CAPO. come dice grillo, un bel Vaffa...le urne hanno dato la migliore risposta! | |
Da: e ke ca..0!!! | 01/03/2013 00:55:36 |
bersani ora se n'è uscito ke se riesce a formare il nuovo governo si preoccuperà di dare "un pò di lavoro" ai giovani: ma perkè non si preoccupava di impedire l'approvazione della nuova legge forense, voluta dal PDL e lasciava ke la professione di avvocato venisse liberalizzata, come previsto dalla riforma monti? non aveva avviato lui le liberalizzazioni nel 2006? perchè, invece, ha consentito ke il partito democratico si piegasse al volere della lobby degli avvocati? La liberalizzazione della nostra, come delle altre professioni, avrebbe consentito la creazione di centinaia e centinaia di posti di lavoro, l'apertura di altrettante partite d'iva (con introiti x lo stato), la crescita annuale del PIL di 4 - 6 punti, maggiore stabilità sociale e sviluppo per l'Italia, come richiestoci, in questa fase di crisi economica, dall'Europa. Non è un caso ke la riforma delle professioni sia stata varata ad agosto 2011, all'interno della manovra d'estate per cercare di risollevare la crescita e lo sviluppo economico nel paese... Invece, dopo appena diciotto mesi... peggio di prima!!! | |
Da: x una ciuriosità | 01/03/2013 14:10:23 |
hai trovato e letto il ricorso datato 15 nov. 12, sul sito del CNF, avverso il DPR Professioni 137/12? (c'è un post precedente se vedi ieri, a p. 6) ke ne pensi dei MOTIVI? facci sapere qualcosa... dai, vediamo di muoverci anke noi... | |
Da: perché? | 01/03/2013 14:18:40 |
Chi ha permesso ai pianisti del senato l'abuso del doppio o triplo voto, per raggiungere ingannevolmente un fittizio numero legale ? Solo il Presidente del Senato Schifani, che ad occhi bendati ed orecchie tappate ha permesso vergognosamente che la ControRiforma forense non finisse nelle fogne capitoline | |
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Da: ink | 01/03/2013 14:26:34 |
vergognosi e scandalosi quelli del PDL... | |
Da: ink | 01/03/2013 14:54:01 |
si laureano a urbino e camerino, si abilitano a catanzaro, fanno approvare leggi in parlamento non avendo il numero legale facendo i pianisti, in sostanza, sanno solo intrallazzare: questo sono i vari gelmini, schifani, alfano, la russa, berselli etc. intrallazzatori ke fanno i furbetti, collocandosi, senza alcun merito, in posizione di privilegio e impedendo agli altri di arrivare alla stessa loro posizione in modo onesto e pulito. | |
Da: ??? | 01/03/2013 15:50:10 |
x "una curiosità": - hai letto il ricorso al Tar del CNF sul dpr 137-12? | |
Da: ??? | 01/03/2013 16:03:17 |
rispondi??? | |
Da: ??? | 01/03/2013 16:19:41 |
muoviamoci tutti e uniti e compatti, forza, dai, ricorso al Tar anke noi avverso la nuova legge forense... | |
Da: Pro abolizione della CONTRORIFORMA: | 01/03/2013 18:16:56 |
Ki ha visto in diretta dal Senato l'approvazione della controriforma forense Alfano, non può nn essere rimasto nauseato e schifato dal comportamento del Presidente del Senato Renato Schifani sordo, cieco, ma con l'uso della favella per ripetere convulsamente ed in maniera esagitata, come spari di un Kalashinikov, la frase: "IL SENATO APPROVA o NON APPROVA - APPROVA; il SENATO APPROVA o NON APPROVA - APPROVA; il SENATO APPROVA o NON APPROVA - APPROVA; " In verità, come denunciato in aula dai Senatori Poretti e Perduca del Partito Radicale, ad approvare la controriforma forense sono stati DODICI FANTASMI. Vergogna; Vergogna; Vergogna; Vergogna; Vergogna; ed ancora infinite volte V E R G O G N A A A A A A A A A A A A A A !!! | |
Da: j.j. | 01/03/2013 20:51:48 |
in effetti... | |
Da: una curiosità | 01/03/2013 22:36:18 |
Scusate ragazzi... in questi giorni non sono riuscito a trovare un momento per collegarmi e visitare il forum. Intanto ecco l'indirizzo diretto da cui poter scaricare il ricorso del cnf: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/documento6008.html Beh, devo dire che son molte pagine (logorroici questi colleghi...), e tutto si basa sulla "specificità" della professione forense e sugli asseriti metodi pagani utilizzati per delegificare l'intero corpus normativo dell'ordinamento forense (tramite regolamento o D.P.R.: su quest'ultimo, poi, non riesco proprio a capire dove sia l'audacia). Facciam così, leggiamo con calma il ricorso, tutti assieme (ecco perchè ho postato il link), e poi agiamo se del caso. Che ne dite? | |
Da: Dario Macerata | 01/03/2013 22:38:54 |
Svegliamoci e partiamo, tutti uniti!!!! Qui ci vogliono imbavagliati e senza lavoro, camuffando le reali intenzioni che sono tutte inerenti all'azzeramento di potenziali concorrenti agguerriti e giovani!!!! http://www.activism.com/it_IT/petizione/stracciamo-la-contro-riforma-forense/41602 | |
Da: max | 02/03/2013 11:32:26 |
ragazzi, fatemi capire! voi non siete daccordo con la controriforma solo sull'esame di stato o altro? perchè vi assicuro che il resto non è meglio, ad esempio l'assicurazione e la cassa obbligatoria, la continuità della professione, ecc. sono assolutamente CONTRO i giovani avvocati (ma quanti soldi dobbiamo pagare!!!), che all'inizio non hanno molti clienti, e a favore di chi è già ben piazzato. Quindi questa cavolo di controriforma andrebbe INTERAMENTE abolita!!! | |
Da: ??? | 02/03/2013 12:16:28 |
circa 19 ore fa Ordini professionali, la Corte Ue: "Più concorrenza sulla formazione": http://t.co/37OCybRJap Professioni 1 marzo 2013, 16:18 Ordini professionali, la Corte Ue: "Più concorrenza sulla formazione" Sentenza CGUE, nella formazione continua più concorrenza: le conseguenze sugli Ordini in Itali Altolà della Corte di giustizia europea sulla formazione continua: gli ordini professionali non possono monopolizzare il comparto della crescita professionale dei propri iscritti. A parere della Corte Ue, infatti, questo atteggiamento esclusivo finirebbe per porre in essere "condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti". Dunque, spazio agli istituti che in grado di assicurare aggiornamento costante ai professionisti, meglio ancora se slegati dal controllo degli Ordini. A portare il tribunale all'emanazione di questa sentenza dalle ricadute tutt'altro che irrilevanti, la questione esplosa in Portogallo tre anni or sono, quando la corrispondente Antitrust lusitana aveva individuato come le norme vigenti per la formazione dell'ordine esperti contabili realizzassero meccanismi distorsivi del mercato, opposti si principi promulgati dalle istituzioni europee. Nello specifico, l'Otoc, cioè l'organismo portoghese di regolamentazione professionale finito sotto la lente dell'Authority, aveva adottato questa scansione nella formazione dei propri iscritti: 35 crediti riconosciuti in un biennio , suddivisibili sia in formazione più prettamente istituzionale che in quella più specifica professionale, le quali potevano essere gestite dalla stessa organizzazione, oppure da enti ad essa affiliati. Ed è qui, secondo l'organismo di garanzia in funzione in Portogallo, ora abbracciato anche dalla Corte Ue, che sarebbe occorsa la limitazione del mercato per la formazione dei professionisti: l'obbligo di collegamento con l'Ordine, insomma, sarebbe lesivo della concorrenza. A questo proposito, all'ordine era stata perfino comminata una sanzione. A presentare ricorso in sede comunitaria, quindi, era stata la stessa Otoc, che aveva presentato istanza di annullamento per la decisione dell'Authority: una richiesta che la Corte Ue ha rispedito al mittente, facendo notare come "gli ordini professionali sono da paragonare a associazioni di imprese e come tali devono rispettare le regole sulla concorrenza". Quali saranno gli effetti del provvedimento sul territorio italiano? Sicuramente, la decisione della Corte è coerente coi principi enunciati nelle recenti disposizioni normative, in primis la riforma delle professioni, così come quella degli avvocati, le quali hanno posto fortemente l'accento sulla necessità della formazione continua, capitolo su cui, tra l'altro, serviranno ancora diversi mesi perché le procedure siano rese pienamente operative. Inoltre, non va dimenticato che, con il Dpr 137/2012, è stata introdotta la facoltà di poter organizzare corsi formativi rivolti agli iscritti ai vari Albi da parte di sodalizi tra gli stessi aderenti o altri organi autorizzati dai Consigli nazionali o dai relativi collegi. Insomma, per il nostro status quo non ci dovrebbero essere ripercussioni impreviste: la formazione continuerà a essere monitorata dagli ordini, che continueranno ad avere il potere di dare l'ok ai corsi, anche se tenuti da soggetti esterni. http://t.co/37OCybRJap | |
Da: Kompressor | 02/03/2013 12:27:54 |
http://www.diritto.it/docs/5089370-corte-ue-ordini-professionali-come-associazioni-di-imprese-ai-fini-dell-applicabilit-delle-norme-ue-sulla-concorrenza?source=1&tipo=news Corte Ue: Ordini professionali come associazioni di imprese ai fini dell'applicabilità delle norme Ue sulla concorrenza Pubblicato in Sentenze europee il 01/03/2013 Anna Costagliola Il diritto dell'Unione non ammette che un ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti. E' quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale nella causa C-1/12, afferente ad una controversia sorta in Portogallo, ma idonea ad avere riflessi anche in altri Paesi europei. In particolare detta controversia è insorta tra l'Ordine degli Esperti Contabili del Portogallo (OTOC) e l'Autorità Garante della Concorrenza in merito alla compatibilità con l'art. 101 TFUE del regolamento interno relativo al conseguimento dei crediti formativi. Il sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili del Portogallo prevede che essi debbano conseguire, nel corso dei due anni precedenti, una media annuale di 35 crediti di formazione erogata dallo stesso Ordine o da questo approvata, di cui 12 crediti conseguiti nell'ambito della formazione erogata in modo esclusivo proprio dal'OTOC (cd. formazione istituzionale), mentre la restante formazione cd. professionale (consistente in sessioni di studio di tematiche inerenti alla professione) può essere erogata dall'OTOC, ma anche dagli organismi iscritti presso l'OTOC. La decisione di iscrivere o meno un organismo di formazione, nonché quella di omologare o meno le azioni formative proposte da tali organismi, spetta all'OTOC a seguito del versamento di una tassa. Nel maggio 2010, l'Autorità Garante della Concorrenza del Portogallo ha dichiarato che il regolamento sul conseguimento di crediti formativi aveva causato una distorsione della concorrenza sul mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili in tutto il territorio nazionale, in violazione del diritto dell'Unione. Infatti, detto mercato sarebbe stato artificiosamente segmentato, riservando un terzo di esso all'OTOC (12 crediti su un totale di 35) ed imponendo all'altra parte di tale mercato condizioni discriminatorie a svantaggio dei concorrenti dell'ordine. L'OTOC ha chiesto l'annullamento della decisione dell'Autorità garante della Concorrenza innanzi ai giudici portoghesi, i quali hanno interrogato la Corte di Giustizia in merito all'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza agli ordini professionali. Nella sentenza della Corte Ue si legge che un regolamento adottato da un ordine professionale quale l'OTOC deve essere considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese agli effetti dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. L'art. 101, paragrafo 1, TFUE, al riguardo, vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. Né ha conseguenze in ordine all'applicabilità dell'art. 101 suddetto la circostanza che, da un lato, l'OTOC sia tenuto, in forza della legge, ad adottare norme vincolanti di applicazione generale relative alla messa in atto di un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri, al fine di garantire ai cittadini la fornitura di un servizio credibile e di qualità, e che, dall'altro, tali norme siano prive di efficacia diretta sull'attività economica degli esperti contabili, dal momento che la violazione censurata concerne un mercato nel quale l'ordine esercita un'attività economica. In secondo luogo, la Corte dichiara che un regolamento adottato da un ordine professionale che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità dei loro servizi, configura una restrizione della concorrenza vietata dal diritto dell'Unione, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l'altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell'ordine. Spetta, ad ogni modo, al giudice del rinvio verificare, nel caso concreto, la ricorrenza di tali circostanze. Questi, pertanto, nel caso di specie, dovrà, ad esempio, analizzare la struttura del mercato per valutare se sia giustificata la distinzione operata tra i due tipi di formazione (istituzionale e professionale) in funzione del loro oggetto, degli organismi autorizzati ad erogarle e della durata. Occorrerà poi valutare le condizioni di accesso al mercato degli organismi diversi dall'Ordine degli Esperti Contabili per stabilire se siano assicurate pari opportunità tra i diversi operatori economici. Peraltro, ancora oggetto di valutazione da parte del giudice del merito dovrebbe essere la circostanza che la formazione professionale erogata dall'OTOC non è soggetta ad una procedura di omologazione, contrariamente a quanto avviene per gli organismi di formazione, per i quali, oltretutto, i requisiti da soddisfare sono formulati in modo poco preciso nel regolamento. In tal modo, infatti, l'OTOC si è investito del potere di pronunciarsi in modo unilaterale sulle domande di iscrizione o di omologazione senza che tale potere sia corredato da limiti, obblighi o controlli, circostanza che potrebbe condurlo a falsare la concorrenza favorendo le proprie azioni formative. http://www.diritto.it/docs/5089370-corte-ue-ordini-professionali-come-associazioni-di-imprese-ai-fini-dell-applicabilit-delle-norme-ue-sulla-concorrenza?source=1&tipo=news | |
Da: Kompressor | 02/03/2013 12:45:37 |
SOFFERMATEVI SU QUANTO SCRITTO SOPRA: "gli ordini professionali sono da paragonare a associazioni di imprese e come tali devono rispettare le regole sulla concorrenza". QUINDI, LA SENTENZA DELLA CORTE RIAFFERMA IL PRINCIPIO: - ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE = ESERCIZIO DI IMPRESA GIA' ENUNCIATO NELLA DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE (RECEPITA DALL'ITALIA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 59/2010). Pertanto, si deduce, ke gli Ordini, limitando artatamente l'accesso e falsando il gioco della concorrenza, realizzano un ABUSO di POSIZIONE DOMINANTE Nel mercato, IN PALESE VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 81-82 TRATTATO CE (INDICATI NELLA SENTENZA COME ARTT. 101-102 TFUE). | |
Da: Kompressor | 02/03/2013 12:48:20 |
A PAGINA 6 un Collega ha riportato un ampio stralcio della suddetta direttiva, e della RIFORMA MONTI ke ne è scaturita, cioè il dpr professioni 137/12 | |
Da: Kompressor | 02/03/2013 12:56:01 |
"Nella sentenza della Corte Ue si legge che un regolamento adottato da un ORDINE PROFESSIONALE quale l'OTOC deve essere considerato come una decisione presa da un'ASSOCIAZIONE DI IMPRESE agli effetti dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. L'art. 101, paragrafo 1, TFUE, al riguardo, VIETA tutti gli ACCORDI tra IMPRESE, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di IMPEDIRE, RESTRINGERE, o falsare il gioco della CONCORRENZA all'interno del MERCATO interno". | |
Da: Kompressor | 02/03/2013 13:26:15 |
ORDINI PROFESSIONALI COME IMPRESE PER IL DIRITTO U.E. - Liberalizzazione totale delle ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE IN FORMA IMPRENDITORIALE o PROFESSIONALE ex ARTICOLO 3, COMMA 5, DECRETO LEGGE 138/2011 (cd. Manovra-bis) - Applicabilità agli Ordini professionali delle NORME COMUNITARIE ANTITRUST (artt. 81-82 Trattato CE ovvero 101/102 TFUE): "la Corte dichiara che un regolamento adottato da un ordine professionale che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità dei loro servizi, configura una RESTRIZIONE della concorrenza VIETATA dal diritto dell'Unione, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l'altra parte di detto mercato, CONDIZIONI DISCRIMINATORIE a danno dei concorrenti dell'ordine" (I PRATICANTI - ASPIRANTI NAVVOCATI/CONCORRENTI, n.d.r.) | |
Da: Kompressor | 02/03/2013 13:40:30 |
errata corrige, leggasi: "I PRATICANTI - ASPIRANTI AVVOCATI/CONCORRENTI" | |
Da: J.J. | 02/03/2013 15:48:03 |
evvvvvvvvvvvvvai!!! | |
Da: IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SMENTITO: | 03/03/2013 16:49:09 |
La Sentenza della Corte di Giustizia U.E. depositata il 28 febbraio 2013 SMENTISCE IL CNF, DUNQUE: ANCHE "I DIRITTI SONO MERCI", IN QUANTO VIENE CONFERMATO E RIAFFERMATO IL PRINCIPIO DELLA DIR. SERV. 2006/123/CE: ESERCIZIO ATTIVITA' PROFESSIONALE=ESERCIZIO DI IMPRESA Quindi, il CNF e gli Ordini professionali, devono rispettare le norme U.E. sulla CONCORRENZA e il MERCATO e non possono sottrarvisi arbitrariamente, come, invece, sostenuto dal Cnf... l'accesso alle professioni, come indicato nel dpr Professioni 137-12, deve essere LIBERO e nn possono esservi RESTRIZIONI O LIMITAZIONI all'esercizio della professione in Italia, di nessun tipo, perké altrimenti, ciò rappresenta una VIOLAZIONE del TRATTATO CE, SANZIONABILE SECONDO IL DIRITTO COMUNITARIO. | |
Da: Art. 3, comma 5,dl 138 novellato dal Governo Monti | 04/03/2013 16:35:33 |
Articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138: 5. "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a)l'accesso alla professione è LIBERO e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La LIMITAZIONE, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico (per i notai, NON PER GLI AVVOCATI, QUINDI, n.d.r.) e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale (...)" 5-bis. "Le NORME VIGENTI sugli ordinamenti professionali , IN CONTRASTO CON le lettere da a) a g), sono ABROGATE con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo (ovvero il Decreto Presidente della Repubblica cd. Professioni del 7 agosto 2012 n. 137, n.d.r.) di cui al comma 5 e, IN OGNI CASO, DALLA DATA del 13 AGOSTO 2012". | |
Da: a ragà... | 04/03/2013 19:51:18 |
a ragà... qui me sa che c'abbiamo tutte le raggggioni de 'sto mondo, ma, purtroppo, SEMO IN ITALIA!!!! Che volemo fà?? | |
Da: ART. 3, CO. 5 DL 138/11 NOVELLATO DA GOVERNO MONTI | 05/03/2013 01:36:51 |
Articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138: 5. "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) L'ACCESSO alla professione è LIBERO e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La LIMITAZIONE, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico (per i NOTAI, NON PER GLI AVVOCATI, QUINDI, n.d.r.) e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale (...)" 5-bis. "Le NORME VIGENTI sugli ordinamenti professionali , IN CONTRASTO CON le lettere da a) a g), sono ABROGATE con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo (ovvero il Decreto Presidente della Repubblica cd. Professioni del 7 agosto 2012 n. 137, n.d.r.) di cui al comma 5 e, IN OGNI CASO, DALLA DATA del 13 AGOSTO 2012". | |
Da: Neo Avvocato (purtroppo) non iscritto | 05/03/2013 09:46:11 |
Dopo quattro anni di pratica e due tentativi grazie a questa riforma e alle anacronistiche incompatibilità non posso iscrivermi come i miei colleghi che hanno fatto o stanno per fare giuramento. Abbiamo ragione da vendere, è risaputo. La situazione politica scaturita dalle recenti elezioni, tuttavia, non mi pare il contesto più adatto per affondare questa riforma nell'oceano delle stupidità italiche. Attenderò un altro annetto, giusto per vedere i decreti della Cassa Forense (altra illogicità della pseudo-riforma), per iscrivermi all'albo dell'Ordine cui appartengo. | |
Da: Neo Avvocato purtroppo non iscritto | 05/03/2013 09:55:39 |
Altro punto da tenere in considerazione è la famigerata serietà professionale di chi ci rappresenta al CNF...la vicenda dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e quella di amministratore di condominio la dice lunga. Non appena i colleghi avvocati si sono sollevati contro la cosa...c'è stata l'immancabile marcia indietro e la cancellazione della domanda n. 32. | |
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